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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 294/2024 tra
Parte_1
ATTORE opponente e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice nessuno ed inoltre non risulta pervenuta alcuna e-mail di comunicazione di attesa nella stanza virtuale ovvero di difficoltà ad accedere al servizio,
- per parte convenuta l'avv. Cristina Cardile, in sostituzione dell'avv. Alessandro Molè giusta delega verbale, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, insiste per l'accoglimento delle domande,
Il giudice alla luce di quanto sopra,
pagina 1 di 7 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,40 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte presente chiede di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto ed il procuratori della parte presente dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo
Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,19.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,41,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 294/2024 promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA
Attrice opponente con l'avv.to Antonio Di Gaspare contro
Controparte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
Convenuta opposta con gli avv.to Alessandro Molè
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di somministrazione energia elettrica e gas naturale
CONCLUSIONI come da verbale odierno
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Controparte_2 pagamento n° 17017/2023 per l'importo di € 48.627,06=, oltre interessi come da domanda e pagina 3 di 7 spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo,
- l'assenza di prova del credito ingiunto,
- la non debenza della somma ingiunta,
- l'intervenuto pagamento di quanto preteso.
La società opposta, costituendosi, ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea attesa l'intervenuta iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di dieci giorni previsto per legge, nonché l'infondatezza delle eccezioni di parte attrice opponente.
Stante la natura documentale della controversia, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Eccezione di improcedibilità della domanda attorea
Va dapprima analizzata l'eccezione sollevata da parte convenuta opposta, di improcedibilità della domanda attorea, per iscrizione della causa a ruolo oltre il termine di dieci giorni previsto per legge.
È pacifico inter partes che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato a Cip Lombardia il
19.12.2023, mentre dalla documentazione versata in atti (doc. 13 e 14 del fascicolo di parte attrice opponente) emerge che la presente causa è stata iscritta a ruolo il 20.12.2023.
Il termine di cui all'art. 165 c.p.c. è stato rispettato e pertanto l'eccezione di improcedibilità va rigettata.
Eccezioni di assenza di prova del credito e di non debenza della somma ingiunta e
Andando ad analizzare il merito della causa, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che
è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
ha debitamente supportato il proprio credito nei confronti di CP_1 CP_2
producendo i contratti stipulati tra le parti il 21.02.2020 (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta opposta), le fatture elettroniche n° 60331 del 22/7/2022, n° 74858 del 26/8/2022, n°
80550 del 23/9/2022, n° 92930 del 24/10/2022, n° 100046 del 28/11/2022 e n° 112530 del pagina 4 di 7 23/12/2022 emesse per la somministrazione di energia elettrica, le fatture elettroniche n° 33280 del 28.02.2022 (parzialmente saldata per € 5.000,00=), n° 38867 del 31.03.2022, n° 56216 del
29.04.2022 e n° 189721 del 04.12.2022 emesse per la somministrazione di gas naturale (doc.
1-21 del fascicolo monitorio), gli estratti autentici delle scritture contabili (doc. 23 e 24 del fascicolo monitorio), le letture dei consumi dei distributori locali (doc. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta opposta) e la diffida di pagamento datata 01.03.2023 (doc. 22 del fascicolo monitorio).
Osserva il Tribunale che le contestazioni di in ordine alle letture dei distributori CP_2
locali oltre ad essere intempestive, perché non sollevate nella prima difesa utile;
sono anche generiche.
La debenza della somma ingiunta è pertanto provata.
Eccezione di intervenuto pagamento della somma ingiunta
È circostanza pacifica, oltre che documentale, che nelle more del giudizio (il ricorso CP_2
per decreto ingiuntivo risulta infatti iscritto a ruolo il 13.06.2023) ha saldato:
- € 3.065,00= in data 19.09.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice opponente), quale prima rata della fattura n° 523003838877 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice opponente) emessa dal gestore di energia elettrica entrante A2A, anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di (doc. 4 del CP_1
fascicolo di parte attrice opponente),
- € 3.147,00= in data 22.09.2023, quale seconda rata della fattura n° 523003838877 (doc.
3 del fascicolo di parte attrice opponente), emessa dal gestore entrante A2A anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di
[...]
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente), CP_1
- € 12.102,00= in data 04.10.2023, quale terza rata della fattura n° 523003838877 (doc.
3 del fascicolo di parte attrice opponente) emessa dal gestore entrante A2A, anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di
[...]
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente), CP_1
- € 3.188,00= in data 25.10.2023, quale quarta rata della fattura n° 523003838877 (doc.
3 del fascicolo di parte attrice opponente) emessa dal gestore entrante A2A, anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di
[...]
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente), CP_1
- € 6.258,34= in data 8.11.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice opponente), a saldo della fattura gas n° 33280 del 28.2.2022 (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio),
pagina 5 di 7 - € 11.131,75= in data 8.11.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice opponente), a saldo delle fatture gas n° 38867 del 31/3/2022 (doc. 4 e 5 del fascicolo monitorio), n° 56216 del 29.4.2022 (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio) e n° 189721 del 4/12/2022 (doc. 8 e 9 del fascicolo monitorio); con il medesimo versamento sono anche state saldate le fatture n° 20194 e n° 89932 non oggetto della procedura monitoria,
- € 7.082,97= nel mese di giugno 2024, come evidenziato da nella CP_1 comparsa conclusiva (vedasi all'uopo pagina 6 dell'atto).
Alla luce di ciò, quanto alle bollette emesse per il consumo di energia elettrica, emerge che
[...]
ha attivato la procedura CMOR e, nel corso del presente giudizio, ha ottenuto il CP_1 corrispettivo morosità di € 23.948,28= esposto nella fattura di A2A; emerge inoltre che
[...]
ha anche ottenuto da il pagamento di un complessivo importo di € CP_1 CP_2
24.478,18= (€ 6.258,34+€ 11.131,75+€ 7.082,97) per l'insoluto di cui alle bollette emesse per il consumo di gas naturale.
A fronte di un credito complessivo di € 48.627,06=, ha quindi incassato il minor CP_1 importo di € 48.426,46= (€ 23.948,28 CMOR + € 24.478,18) e pertanto, deve CP_2 CP_2 ancora versargli € 200,60=.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e parte attrice opponente condannata a versare l'importo capitale residuo di € 200,60=, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria.
Le spese di lite della procedura de quo seguono la reciproca soccombenza e vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (scaglione €
26.001,00 - € 52.000,00=):
Fase di studio € 1.701,00=
Fase introduttiva € 1.204,00=
Fase istruttoria/trattazione € 1.806,00=
Fase decisionale € 1.453,00= (redazione di n° 1 memoria conclusionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n°17017/2023,emesso dal Tribunale di Milano,
- condanna parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta il residuo importo di € 200,60=, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo,
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese della procedura monitoria,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta il 50% delle spese di lite del presente procedimento che liquida in € 6.164,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 19 febbraio 2025
ll giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 294/2024 tra
Parte_1
ATTORE opponente e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice nessuno ed inoltre non risulta pervenuta alcuna e-mail di comunicazione di attesa nella stanza virtuale ovvero di difficoltà ad accedere al servizio,
- per parte convenuta l'avv. Cristina Cardile, in sostituzione dell'avv. Alessandro Molè giusta delega verbale, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, insiste per l'accoglimento delle domande,
Il giudice alla luce di quanto sopra,
pagina 1 di 7 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,40 per la lettura del dispositivo della sentenza.
La parte presente chiede di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto ed il procuratori della parte presente dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo
Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,19.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,41,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 294/2024 promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA
Attrice opponente con l'avv.to Antonio Di Gaspare contro
Controparte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
Convenuta opposta con gli avv.to Alessandro Molè
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di somministrazione energia elettrica e gas naturale
CONCLUSIONI come da verbale odierno
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Controparte_2 pagamento n° 17017/2023 per l'importo di € 48.627,06=, oltre interessi come da domanda e pagina 3 di 7 spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo,
- l'assenza di prova del credito ingiunto,
- la non debenza della somma ingiunta,
- l'intervenuto pagamento di quanto preteso.
La società opposta, costituendosi, ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea attesa l'intervenuta iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di dieci giorni previsto per legge, nonché l'infondatezza delle eccezioni di parte attrice opponente.
Stante la natura documentale della controversia, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Eccezione di improcedibilità della domanda attorea
Va dapprima analizzata l'eccezione sollevata da parte convenuta opposta, di improcedibilità della domanda attorea, per iscrizione della causa a ruolo oltre il termine di dieci giorni previsto per legge.
È pacifico inter partes che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato a Cip Lombardia il
19.12.2023, mentre dalla documentazione versata in atti (doc. 13 e 14 del fascicolo di parte attrice opponente) emerge che la presente causa è stata iscritta a ruolo il 20.12.2023.
Il termine di cui all'art. 165 c.p.c. è stato rispettato e pertanto l'eccezione di improcedibilità va rigettata.
Eccezioni di assenza di prova del credito e di non debenza della somma ingiunta e
Andando ad analizzare il merito della causa, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che
è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
ha debitamente supportato il proprio credito nei confronti di CP_1 CP_2
producendo i contratti stipulati tra le parti il 21.02.2020 (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta opposta), le fatture elettroniche n° 60331 del 22/7/2022, n° 74858 del 26/8/2022, n°
80550 del 23/9/2022, n° 92930 del 24/10/2022, n° 100046 del 28/11/2022 e n° 112530 del pagina 4 di 7 23/12/2022 emesse per la somministrazione di energia elettrica, le fatture elettroniche n° 33280 del 28.02.2022 (parzialmente saldata per € 5.000,00=), n° 38867 del 31.03.2022, n° 56216 del
29.04.2022 e n° 189721 del 04.12.2022 emesse per la somministrazione di gas naturale (doc.
1-21 del fascicolo monitorio), gli estratti autentici delle scritture contabili (doc. 23 e 24 del fascicolo monitorio), le letture dei consumi dei distributori locali (doc. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta opposta) e la diffida di pagamento datata 01.03.2023 (doc. 22 del fascicolo monitorio).
Osserva il Tribunale che le contestazioni di in ordine alle letture dei distributori CP_2
locali oltre ad essere intempestive, perché non sollevate nella prima difesa utile;
sono anche generiche.
La debenza della somma ingiunta è pertanto provata.
Eccezione di intervenuto pagamento della somma ingiunta
È circostanza pacifica, oltre che documentale, che nelle more del giudizio (il ricorso CP_2
per decreto ingiuntivo risulta infatti iscritto a ruolo il 13.06.2023) ha saldato:
- € 3.065,00= in data 19.09.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice opponente), quale prima rata della fattura n° 523003838877 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice opponente) emessa dal gestore di energia elettrica entrante A2A, anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di (doc. 4 del CP_1
fascicolo di parte attrice opponente),
- € 3.147,00= in data 22.09.2023, quale seconda rata della fattura n° 523003838877 (doc.
3 del fascicolo di parte attrice opponente), emessa dal gestore entrante A2A anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di
[...]
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente), CP_1
- € 12.102,00= in data 04.10.2023, quale terza rata della fattura n° 523003838877 (doc.
3 del fascicolo di parte attrice opponente) emessa dal gestore entrante A2A, anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di
[...]
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente), CP_1
- € 3.188,00= in data 25.10.2023, quale quarta rata della fattura n° 523003838877 (doc.
3 del fascicolo di parte attrice opponente) emessa dal gestore entrante A2A, anche a titolo di addebito di corrispettivo CMOR di € 23.948,28= per le fatture insolute di
[...]
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente), CP_1
- € 6.258,34= in data 8.11.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice opponente), a saldo della fattura gas n° 33280 del 28.2.2022 (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio),
pagina 5 di 7 - € 11.131,75= in data 8.11.2023 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice opponente), a saldo delle fatture gas n° 38867 del 31/3/2022 (doc. 4 e 5 del fascicolo monitorio), n° 56216 del 29.4.2022 (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio) e n° 189721 del 4/12/2022 (doc. 8 e 9 del fascicolo monitorio); con il medesimo versamento sono anche state saldate le fatture n° 20194 e n° 89932 non oggetto della procedura monitoria,
- € 7.082,97= nel mese di giugno 2024, come evidenziato da nella CP_1 comparsa conclusiva (vedasi all'uopo pagina 6 dell'atto).
Alla luce di ciò, quanto alle bollette emesse per il consumo di energia elettrica, emerge che
[...]
ha attivato la procedura CMOR e, nel corso del presente giudizio, ha ottenuto il CP_1 corrispettivo morosità di € 23.948,28= esposto nella fattura di A2A; emerge inoltre che
[...]
ha anche ottenuto da il pagamento di un complessivo importo di € CP_1 CP_2
24.478,18= (€ 6.258,34+€ 11.131,75+€ 7.082,97) per l'insoluto di cui alle bollette emesse per il consumo di gas naturale.
A fronte di un credito complessivo di € 48.627,06=, ha quindi incassato il minor CP_1 importo di € 48.426,46= (€ 23.948,28 CMOR + € 24.478,18) e pertanto, deve CP_2 CP_2 ancora versargli € 200,60=.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e parte attrice opponente condannata a versare l'importo capitale residuo di € 200,60=, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria.
Le spese di lite della procedura de quo seguono la reciproca soccombenza e vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (scaglione €
26.001,00 - € 52.000,00=):
Fase di studio € 1.701,00=
Fase introduttiva € 1.204,00=
Fase istruttoria/trattazione € 1.806,00=
Fase decisionale € 1.453,00= (redazione di n° 1 memoria conclusionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n°17017/2023,emesso dal Tribunale di Milano,
- condanna parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta il residuo importo di € 200,60=, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo,
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese della procedura monitoria,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta il 50% delle spese di lite del presente procedimento che liquida in € 6.164,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 19 febbraio 2025
ll giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7