Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1458
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, in composizione monocratica, dal Giudice dott.ssa Alessandra Terreri. La controversia riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. L'attore ha contestato l'ingiunzione, sostenendo l'assenza di prova del credito e l'intervenuto pagamento delle somme richieste. Dall'altra parte, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per tardiva iscrizione a ruolo e ha contestato le eccezioni sollevate dall'opponente.

Il Giudice ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, ritenendo che il termine di iscrizione era stato rispettato. Nel merito, ha accertato che la convenuta aveva fornito adeguata prova del credito, presentando contratti e fatture, e ha ritenuto le contestazioni dell'opponente generiche e intempestive. Inoltre, ha riconosciuto che, nonostante i pagamenti effettuati dall'opponente, rimaneva un saldo residuo di € 200,60. Pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'attore a pagare l'importo residuo, oltre alle spese legali, stabilendo la reciproca soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1458
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1458
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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