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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 116/2025 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile
nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. sopra indicato
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
PA SO (AT) alla via Gentile n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Dionisio Lombardi del Foro di Benevento (C.F. , PEC: C.F._2
FAX: 08241503026), con studio in Pontelandolfo (Bn), alla Email_1
Via Municipio n. 46, come da procura allegata all'atto di appello,
parte appellante contro
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile COroparte_1
1999, con sede legale in NO (20122), Corso Vittorio Emanuele II 24/28, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NO , P.IVA_1 iscritta al n. 35157.7 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di del 1° CP_2 CP_2 ottobre 2014, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa e, per essa, giusta procura speciale del 06 ottobre 2022 con COroparte_3 autentica in atti della Dott. Notaio in San Giuliano Milanese rep. 512/417 Persona_1
Racc., registrata a NO il 07 ottobre 2022 al n. 8117381173 e successiva procura speciale del 26 marzo 2024 con autentica in atti del Dott. , Notaio in NO Persona_1
(rep. n. 1102, racc. n. 889) e registrata a NO il 29 marzo 2024 al n. 23779, la sua mandataria in persona del Dott. , COroparte_4 Parte_2
Consigliere delegato munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione, società con sede in NO (20121), Corso Monforte 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di NO , P.IVA_2
( autorizzata quale società di recupero crediti sulla base dell'art. 115 del CP_4
1 Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Doc. n. 4 – fascicolo convenuta primo grado) rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Rossetto del Foro di Perugia (codice fiscale: ; p.e.c. fax 02 83540731) ed CodiceFiscale_3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in NO, Corso Monforte n. 15 e presso l'indirizzo p.e.c. giusta procura in calce alla Email_2 comparsa di costituzione in appello, che ha richiesto di effettuare tutte le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti, emessa il 28 novembre 2024 nella causa civile iscritta al n. 890/2024 R.G. Trib., pubblicata il 28 novembre 2024 e iscritta al Repert. n. 1421/2024 del 29/11/2024, con la quale è stata respinta l'opposizione all'esecuzione proposta da . Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: voglia l'On.le Corte adita in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere:
1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'appellata e per l'effetto dichiarare nullo/illegittimo/inefficace l'atto di precetto;
anche previo accertamento della nullità/illegittimità, inefficacia del contratto di cessione dedotto;
2) Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere esecutivamente;
3) Nel merito e per tutti i motivi articolati nel presente atto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito in capo all'appellata e per l'effetto statuire che la stessa non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata e pertanto dichiarare nullo/illegittimo/inefficace l'atto di precetto;
anche previo accertamento della nullità/illegittimità, inefficacia del contratto di cessione dedotto;
Vinte le spese, iva e cpa, con distrazione del doppio grado del giudizio.
Per parte appellata: Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: In rito, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'interposto gravame poiché in spregio ai requisiti di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c.; In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare, in occasione della fissata udienza, il difetto dei presupposti di cui all'art. 283 e 351 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti. Nel merito, in via principale
- in rigetto dell'avverso gravame, confermare integralmente la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti, previa declaratoria di intervenuta acquiescenza sui capi di sentenza non impugnati;
2 - rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate da parte appellante nei confronti dell'appellata, perché infondate in fatto e diritto. In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, con condanna ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la relativa quantificazione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'opposizione a precetto proposta dal signor contro in veste di cessionaria del credito da Parte_1 COroparte_1 CP_5
[...]
In data 21 febbraio 2011, otteneva dal Tribunale di Asti il decreto COroparte_5 ingiuntivo n. 128/11 (R.G. n. 324/11) nei confronti di quale debitrice COroparte_6 principale, nonché nei confronti dei signori (odierno appellante), in qualità Parte_1 di fideiussore, e , altro fideiussore coobbligato. Il decreto ingiuntivo Parte_3 veniva munito di formula esecutiva in data 16 novembre 2021. Tale decreto si fondava su crediti derivanti da scoperti sui rapporti di conto corrente n. 40684045 e n. 40684063 in capo alla società CP_7
Successivamente, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, cedeva pro soluto a COroparte_5 COroparte_1 un portafoglio di crediti in sofferenza. Il contratto di cessione veniva concluso in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, con efficacia a decorrere dall'8 settembre 2016.
affermava che tra i crediti oggetto di cessione rientravano anche COroparte_1 quelli vantati nei confronti di dei quali il signor è garante, COroparte_6 Parte_1 derivanti dai rapporti di conto corrente numeri 40684045 (codice 8001037983) e 40684063 (codice 8001037984). La cessione includeva tutti i diritti accessori, azioni, garanzie reali e personali, e ogni prerogativa inerente ai crediti.
Il 21 marzo 2024, per il tramite della sua mandataria COroparte_1
notificava al signor un atto di precetto per la COroparte_4 Parte_1 somma complessiva di euro 19.143,55, in forza del decreto ingiuntivo n. 128/11 ottenuto da COroparte_5
Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2024, il signor proponeva Parte_1 opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Asti (procedimento iscritto al n. R.G. 890/2024 di quel Tribunale). A sostegno della sua opposizione, l'attore eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva, o comunque la carenza di titolarità del credito, in capo a In secondo luogo, lamentava il difetto di rappresentanza COroparte_1 in capo alla mandataria Infine, eccepiva l'intervenuta COroparte_4 prescrizione decennale del credito e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
3 e, per essa, la sua mandataria si COroparte_1 COroparte_4 costituiva davanti al Tribunale contestando la fondatezza dell'opposizione. In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, produceva documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della cessione del credito, tra cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione, una dichiarazione di cessione proveniente da CP_5
e la documentazione attestante la legittimazione del sottoscrittore di tale
[...] dichiarazione. Quanto all'eccezione di difetto di rappresentanza, produceva una procura speciale sottoscritta anche dal che ratificava l'operato di COroparte_8 COroparte_9
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, produceva gli atti COroparte_4 dei processi esecutivi svoltisi nei confronti del coobbligato signor (R.G.E. n. Pt_3
17/2012) e nei confronti della (R.G.E. n. 213/2010), nonché una COroparte_6 lettera raccomandata di diffida messa in mora ricevuta dal signor il 6 dicembre Pt_1
2022.
Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 3 giugno 2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto avanzata dall'attore. Le parti non formulavano ulteriori istanze istruttorie e, all'udienza del 28 novembre 2024, discutevano oralmente la causa.
Il Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Civile, con la sentenza n. 749/2024 del 28 novembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e qui appellata, respingeva integralmente l'opposizione a precetto proposta dal signor Parte_1
In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di Pur riconoscendo che la sola pubblicazione COroparte_1 in Gazzetta Ufficiale potesse generare dubbi sull'identificabilità dei crediti, il Giudice di primo grado accertava l'inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione grazie alla produzione in giudizio della copia del contratto di cessione (doc. n. 6 di parte convenuta) e della dichiarazione di (doc. n. 21 e 21 bis) che riconosceva COroparte_5 specificamente tale inclusione. Il possesso del titolo esecutivo da parte di COroparte_1 rafforzava tale convincimento.
[...]
Il Tribunale dichiarava altresì infondata l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo alla mandataria La sentenza chiariva che le funzioni COroparte_4 meramente operative possono essere delegate a soggetti terzi non iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B., purché il ne rimanga responsabile. La procura speciale con COroparte_8 cui ( ratificava l'operato di COroparte_9 COroparte_8 COroparte_4 era stata ritenuta idonea a sanare ogni questione.
[...]
Infine, l'eccezione di prescrizione decennale dei crediti era anch'essa ritenuta infondata alla luce degli atti interruttivi prodotti da relativi alle procedure COroparte_1 esecutive contro il co-fideiussore signor (R.G.E. n. 17/2012) e contro la Pt_3 debitrice principale (R.G.E. n. 213/2010). COroparte_6
Il Tribunale rigettava, pertanto, l'opposizione e condannava il signor alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il signor ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 749/2024 del Parte_1
Tribunale di Asti, chiedendone l'integrale riforma per i motivi che si analizzeranno di
4 seguito, incentrati sul difetto di titolarità del credito in capo a e COroparte_1 sulla prescrizione del credito fatto valere con il precetto oggetto di opposizione. In via cautelare, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
per il tramite della mandataria si è COroparte_1 COroparte_4 costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza di primo grado, ritenendo il gravame infondato e strumentale ed eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Questa Corte, con ordinanza del 12 settembre 2025, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per insussistenza dei presupposti di legge (considerato, peraltro, che l'unico capo astrattamente suscettibile di sospensione sarebbe stato soltanto quello sulle spese di lite).
Le parti, all'uopo autorizzate dalla Corte, hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
La difesa ha sollevato – per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata Pt_1 nel presente grado di appello – un'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito CO per mancanza di causa, sostenendo che dai documenti prodotti da in primo grado CO non risulterebbe alcun prezzo di cessione pattuito tra le parti. ha replicato eccependo la tardività e, dunque, la inammissibilità della deduzione. a sua volta, Pt_1 ha affermato che tale nullità sarebbe comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, poiché la mancanza del prezzo emergerebbe direttamente dal contratto di CO cessione prodotto da , nel quale non compare alcuna indicazione circa il corrispettivo della cessione.
Sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito per mancanza di causa, formulata per la prima volta dall'appellante nella comparsa conclusionale, questa Corte richiama la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 29/09/2025, dep. 30/09/2025, n. 26459), secondo cui “la deduzione di una causa di nullità del contratto (o di una sua clausola), di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità predetta sia rilevabile ex officio, può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti, quindi, di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025, in motivazione). E tanto perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023), il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
5 Nel caso di specie, tale condizione non risulta soddisfatta. Il contratto di cessione è stato prodotto in giudizio – allorché nessuna eccezione di nullità era stata prospettata – in una versione contenente vari “omissis”. Già soltanto per questa ragione deve ritenersi smentito l'assunto della secondo cui la prova della mancanza di un CP_10 corrispettivo per la cessione emergerebbe per tabulas. Al contrario, l'accertamento dell'assenza o della presenza del prezzo di cessione richiederebbe l'instaurazione di un ulteriore contraddittorio e l'acquisizione (eventuale) di ulteriori prove in una fase in cui l'attività assertiva e probatoria è ormai preclusa. In definitiva, la nullità di cui trattasi non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione è stata tardivamente sollevata. In ogni caso, la mancata previsione di un corrispettivo in una cessione del credito non comporta nullità del contratto per difetto di uno degli elementi essenziali, dal momento che la cessione del credito è un atto a causa variabile e può anche essere concluso a scopo di liberalità e dunque senza la previsione di un corrispettivo (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 27/05/2024, dep. 21/06/2024, n. 17258). L'eccezione di nullità in parola, pertanto, non solo è inammissibile ma è anche infondata.
Procedendo all'analisi dei motivi di appello, possono ora illustrarsi le ragioni che ne impongono il rigetto, in quanto infondati.
I motivi correlati all'asserita mancanza di titolarità del credito in capo alla cessionaria
L'appellante censura la statuizione del Giudice di prime cure che ha rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla Tale COroparte_1 censura si articola su plurimi argomenti, tutti incentrati sulla presunta inidoneità dei documenti prodotti dall'appellata a comprovare la (valida ed efficace) traslazione del credito azionato. La Corte ritiene che le doglianze sollevate dall'appellante siano infondate e che la CO legittimazione della sia stata ampiamente e rigorosamente provata.
L'appellante sostiene che, poiché il decreto ingiuntivo n. 128/11 (ottenuto da CP_5 in data 21/02/11, e dichiarato esecutivo il 16/06/11) preesisteva alla cessione (avvenuta nel 2016), l'oggetto della cessione avrebbe dovuto essere esplicitamente il titolo esecutivo stesso, e non semplicemente le somme dovute a titolo di scoperto sui conti correnti n. 40684045 e n. 40684063. Secondo l'omessa menzione del titolo esecutivo nel Pt_1 contratto di cessione renderebbe l'oggetto della stessa cessione "inesistente" o indeterminabile, comportando la nullità del negozio ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c. Tale prospettazione è infondata. Il credito oggetto della cessione è il diritto sostanziale di ottenere il pagamento delle somme derivanti dai rapporti di conto corrente n. 40684045 e n. 40684063. Il decreto ingiuntivo è un titolo di formazione giudiziale che si limita a "cristallizzare" tale credito preesistente e a garantirne la coercibilità in fase esecutiva. Il titolo esecutivo è, in sostanza, una "prerogativa" o una "azione" inerente al credito stesso. La cessione del credito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, comporta il trasferimento di tutti gli altri diritti accessori, ivi incluse garanzie personali, privilegi, accessori, e, più in generale, "ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti". Ritenere che il titolo esecutivo non si
6 trasferisca con il credito ad esso sotteso sarebbe illogico e vanificherebbe l'efficacia stessa della cessione nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. La cessione del diritto patrimoniale (il credito) porta con sé tutti gli strumenti di tutela ad esso collegati, compreso il titolo esecutivo, in virtù del principio accessorium sequitur principale. Esigere un atto formale di cessione separato per un documento che è mera attestazione giudiziale del credito equivarrebbe a negare la portabilità del diritto stesso una volta che questo abbia raggiunto la certezza esecutiva. CO La ha prodotto copia del contratto di cessione (comprensivo di proposta e accettazione e successiva modificazione). Tale contratto indica espressamente l'inclusione dei crediti vantati nei confronti di derivanti da due COroparte_6 rapporti di conto corrente (codici 8001037983 e 8001037984) e da spese legali (codice 100932973). Nessuna questione è mai stata sollevata in ordine al fatto che sia Pt_1 fideiussore in relazione ai crediti derivanti da tali rapporti.
L'appellante sostiene che i conti correnti indicati nel decreto ingiuntivo (n. 40684045 e n. 40684063) non corrisponderebbero agli identificativi menzionati nel contratto di CO cessione. Questa asserzione è superata dalla prova documentale prodotta dalla . La dichiarazione scritta rilasciata dalla cedente prodotta nel giudizio di COroparte_5 primo grado (doc. n. 21 di parte convenuta), riconosce esplicitamente l'inclusione del credito specifico oggetto della controversia nell'operazione di cessione. Con esso, riconosce che il credito vantato nei confronti dell'attore rientra tra i COroparte_5 crediti compresi nella cessione effettuata in favore di La cessione COroparte_1
è avvenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, comma 1, secondo paragrafo, della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) mediante un contratto di cessione concluso in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, con effetto in data 8 settembre 2016. ha acquistato pro soluto CP_5
i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di Cessione (la "Cartolarizzazione"). La parte cruciale della dichiarazione, volta a fugare ogni incertezza sull'identificazione del credito, è quella che precisa che "tra i crediti oggetto di cessione a favore di CP_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai
[...] COroparte_6 rapporti di conto corrente numeri 40684045 (codice 8001037983) e 40684063 (codice 8001037984)". La dichiarazione è stata rilasciata dalla co-direttrice dirigente di munita COroparte_5 di apposito potere conferitole con atto pubblico del 21.12.2012 per compiere e sottoscrivere atti e documenti, inclusi quelli inerenti alle cessioni di crediti (ipotesi 38). Questa dichiarazione ha avuto la funzione di dirimere ogni dubbio sollevato dall'opponente in merito all'identificabilità dei crediti sulla base dell'avviso in Pt_1
Gazzetta Ufficiale, in quanto collega esplicitamente i numeri dei conti correnti specifici (40684045 e 40684063) ai codici menzionati nel contratto di cessione.
L'appellante lamenta che tale dichiarazione di cessione di sarebbe un CP_5 documento di formazione unilaterale, inidoneo a provare la cessione stessa, non potendo essere assimilato né a un contratto né ad una confessione. Tale osservazione non coglie nel segno, non essendovi alcuna ragione di principio per escludere l'efficacia probatoria di una prova atipica. Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua “la prova della cessione di un credito non è soggetta a vincoli di forma, e quindi la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il
7 relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 11/04/2025, dep. 21/07/2025, n. 20551 ; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 18/05/2023, dep. 22/06/2023, n. 17944). Per quanto concerne, in particolare, la dichiarazione del soggetto cedente, la sua efficacia probatoria è ormai riconosciuta ampiamente in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 11/12/2020, dep. 16/04/2021, n. 10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello - Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.”; Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 11/09/2025, dep. 29/09/2025, n. 26342; nonché Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 06/11/2025, dep. 12/11/2025, n. 29807, e sentenze Corte di Appello di NO n. 1732/2025 - n. r.g. 3196/2022 - del 12/06/2025, e n. 220/2023 - n. r.g. 961/2022 - del 24/01/2023, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria …), l'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria … non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”).
Nella fattispecie in esame, la cessione del credito risulta documentata dal contratto di CO cessione, dalla disponibilità in capo a della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e dalla citata dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito, dirimente per l'accertamento dell'avvenuta cessione dei diritti confluiti nel decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivamente azionato dalla cessionaria.
CO L'appellante insiste sul fatto che il possesso del titolo esecutivo da parte della non possa fondarne la legittimazione, trattandosi di un titolo soggetto alle vicende successorie ex art. 111 c.p.c. e non assimilabile a titolo al portatore. A tal riguardo, deve osservarsi come il Giudice di primo grado abbia considerato il possesso del titolo esecutivo in capo alla SPV come uno degli elementi a conferma CO dell'avvenuta cessione. Non è stato il solo possesso a fondare la legittimazione di , ma la convergenza di varie prove documentali: contratto, dichiarazione della cedente e materiale disponibilità del titolo. L'argomentazione dell'appellante è, quindi, confutata dal complesso probatorio.
L'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, a favore del suo creditore attuale, facendo sì che l'obbligato non corra il rischio di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.). Tutti gli elementi sopra indicati consentono inequivocabilmente al debitore ceduto di comprendere quale suo debito sia stato
8 trasferito, con che atto di autonomia privata e in favore di chi (vedasi, sul tema, ex multis, la sentenza di questa Corte n. 833/2025 - N. R.G. 1550/2023 del 14/10/2025).
I motivi di appello correlati all'asserita prescrizione del credito
L'appellante ha insistito nell'eccezione di prescrizione decennale del credito, poiché il titolo esecutivo, id est il decreto ingiuntivo n. 128/11 (R.G. n. 324/11), è stato emesso in data 21/02/11 mentre l'atto di precetto è del 2024. Il Giudice di prime cure ha respinto tale eccezione in virtù degli atti interruttivi prodotti dall'odierna appellata, compresi gli interventi, effettuati in forza del citato decreto ingiuntivo, nelle procedure esecutive contro i coobbligati e , e in CP_6 Pt_3 particolare:
1. intervento del 7 ottobre 2011 della cedente banca UniCredit spa nella procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2010 incardinata contro la debitrice principale
[...] e definita in data 16 aprile 2013 (storico fascicolo R.G.E. 213/2 CP_6 cui al doc. 11 SPV in primo grado);
2. intervento del 14 maggio 2012 della cedente banca UniCredit spa nella procedura esecutiva R.G.E. n. 17/2012 incardinata contro il coobbligato Parte_3 (atto di intervento di cui al doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione di
[...] in primo grado), procedura definita in data 13 dicembre 2022 (st CP_1 CO fascicolo R.G.E. 17/2012 di cui al doc. 10 in primo grado);
3. Lettera di diffida e messa in mora ricevuta dall'odierno appellante in data 6 dicembre 2022 (raccomandata e avviso di ricevimento firmato di cui al doc. 12 SPV in primo grado).
4. Atto di precetto (notificato da notificato al signor il COroparte_1 Pt_1 15/03/24.
L'appellante sostiene che, poiché gli atti interruttivi appena indicati sub 1 e 2 CO provenivano da e non da , e mancando la prova della sostituzione CP_5 processuale (ex art. 511 c.p.c.), essi non potrebbero giovare alla cessionaria. Tale tesi non è condivisibile. L'effetto interruttivo prodotto da (all'epoca CP_5 creditrice) nei confronti dei condebitori si è verificato validamente. Deve infatti applicarsi l'art. 1310, comma 1, C.c., secondo il quale “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”. CO Quando ha acquistato il credito nel 2016, essa ha acquisito il diritto con i suoi effetti conservativi, inclusi quelli derivanti dall'interruzione della prescrizione avvenuta in precedenza.
L'appellante contesta, inoltre, che sia stata raggiunta la prova dell'efficacia interruttiva permanente delle procedure esecutive, sostenendo che non sia stato provato che il creditore abbia realizzato il suo diritto. Il semplice deposito del progetto di riparto non sarebbe sufficiente, in quanto tale progetto può essere oggetto di contestazione e non costituisce prova definitiva dell'erogazione delle somme e della realizzazione del credito. Pertanto, essendo – secondo l'appellante – l'effetto interruttivo meramente istantaneo, la prescrizione decennale sarebbe maturata. L'argomentazione è priva di pregio. È sì vero che, tra il deposito dell'atto di intervento in data 14 maggio 2012 nella procedura esecutiva R.G.E. n. 17/2012 e la messa in mora del 6 dicembre 2022 è trascorso più di un decennio. Tuttavia, deve ritenersi che nella specie l'effetto interruttivo della prescrizione si sia protratto per tutta la durata delle procedure esecutive e non si sia esaurito al momento del deposito dell'atto intervento.
9 Costituisce, infatti, jus receptum in giurisprudenza (tra le ultime, si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 29/11/2024, dep. 08/01/2025, n. 421, nonché Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., c.c. 18/02/2021, dep. 24/03/2021, n. 8217) che l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili. Invece, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, cod. civ. Nel caso di specie, la prescrizione del credito, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 128/11 reso esecutivo il 16/11/2011, è stata permanentemente interrotta dalle azioni esecutive intraprese dalla cedente sulla base del decreto ingiuntivo COroparte_5 medesimo, nei confronti della debitrice principale e nei confronti COroparte_6 dell'altro coobbligato signor . Parte_3
Esaminando gli atti relativi alle procedure esecutive richiamate (R.G.E. n. 213/2010 e R.G.E. n. 17/2012), la cui documentazione storica non è stata in alcun modo contestata nella sua portata fattuale dall'odierno appellante, si desume che:
- quanto alla procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2010 (contro , la COroparte_6 cedente è intervenuta nel procedimento il 27/10/2011. Il procedimento COroparte_5 ha ragg eposito della proposta di progetto di distribuzione (riparto) il 01/03/2013. L'udienza di approvazione del riparto è stata fissata per il 16/04/2013. A tale data, il procedimento è stato definito (chiuso);
- quanto alla procedura esecutiva R.G.E. n. 17/2012 (contro ), Pt_3 CP_5 è intervenuta il 14/05/2012. Il procedimento ha raggiunto la fase di deposito della
[...] ta di progetto di distribuzione il 20/10/2022. L'udienza di approvazione del riparto è stata fissata per il 13/12/2022. A tale data, il procedimento è stato definito (chiuso). Dall'esame degli storici processuali, emerge quindi in modo inequivocabile che entrambe le procedure sono giunte a uno stadio avanzato e finale, culminando entrambe nel deposito del progetto di riparto e nella successiva fissazione dell'udienza di approvazione e che, proprio all'udienza di approvazione, entrambe procedure sono state definite. A fronte di tale univoco costituto documentale e in assenza di elementi istruttori di segno contrario, deve presumersi, secondo l'id quod plerumeque accidit, che la fase conclusiva delle procedure esecutive abbia coinciso con la soddisfazione coattiva, quantomeno parziale, dei creditori. Non vi è dunque alcun elemento in causa che consenta di ritenere, o anche solo di sospettare, che i procedimenti esecutivi si siano estinti per condotte inerziali, inattive o rinunciatarie ascrivibili ai creditori. La definizione delle procedure esecutive avvenuta a conclusione della fase di liquidazione comporta la permanenza dell'efficacia interruttiva della prescrizione sino al 13 dicembre 2022 in relazione alla procedura R.G.E. 17/2012 e sino al 16 aprile 2013 in relazione alla procedura R.G.E. 213/2010. Considerato, poi, che la lettera di diffida e messa in
10 mora è stata ricevuta dal signor l 6 dicembre 2022 e che l'atto di precetto gli è stato Pt_1 notificato il 15 marzo 2024, è evidente come non sia mai decorso utilmente il termine decennale di prescrizione. In definitiva, si conferma la valutazione del Tribunale anche in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Spese del primo grado
Anche la decisione del Giudice di prime cure sulle spese di lite va confermata, stante la totale soccombenza dell'opponente, odierno appellato.
In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche in punto spese.
Conclusioni
Le spese del presente grado di appello devono essere poste a carico dell'appellante totalmente soccombente e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, sulla base dei parametri medi, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.201 a € 26.000, considerato che il precetto indica la somma di euro 19.143,55 oltre interessi e spese successive). Le spese del presente grado si liquidano quindi in complessivi euro 3.966 per onorari (di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva ed euro 1.911 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge, escludendosi la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria ed essendosi la trattazione limitata al deposito di note scritte sostanzialmente riproducenti gli argomenti già svolti con gli atti introduttivi.
Le spese sopra indicate dovranno essere distratte a favore del Difensore antistatario della parte appellata, Avvocato Giulio Rossetto del Foro di Perugia, che ne ha fatto espressa richiesta.
Non sussistono prove sufficienti di malafede o colpa grave in capo all'appellante, benché l'eccezione di nullità da lui sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale appaia chiaramente pretestuosa. Tale eccezione, essendo stata sollevata nelle battute finali del procedimento, non ha connotato l'appello, nel suo complesso, come temerario. Non può quindi trovare accoglimento la richiesta dell'appellata di condannare
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti, emessa il 28 Parte_1 novembre 2024 nella causa civile iscritta al n. 890/2024 R.G. Trib., pubblicata il 28
11 novembre 2024 e iscritta al Repert. n. 1421/2024 del 29/11/2024, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, l'appellata sentenza.
2. CONDANNA a rifondere alla parte appellata Parte_1 COroparte_1
e per e andataria
[...] COroparte_4 legale rappresentante pro tempore, e per essa al Difensore antistatario Avvocato Giulio Rossetto del Foro di Perugia, le spese di lite di questo grado di appello, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 (tremilanovecentosessantasei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA;
3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contribu ri all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente dr.ssa Gabriella Ratti
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile
nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. sopra indicato
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
PA SO (AT) alla via Gentile n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Dionisio Lombardi del Foro di Benevento (C.F. , PEC: C.F._2
FAX: 08241503026), con studio in Pontelandolfo (Bn), alla Email_1
Via Municipio n. 46, come da procura allegata all'atto di appello,
parte appellante contro
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile COroparte_1
1999, con sede legale in NO (20122), Corso Vittorio Emanuele II 24/28, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NO , P.IVA_1 iscritta al n. 35157.7 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di del 1° CP_2 CP_2 ottobre 2014, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa e, per essa, giusta procura speciale del 06 ottobre 2022 con COroparte_3 autentica in atti della Dott. Notaio in San Giuliano Milanese rep. 512/417 Persona_1
Racc., registrata a NO il 07 ottobre 2022 al n. 8117381173 e successiva procura speciale del 26 marzo 2024 con autentica in atti del Dott. , Notaio in NO Persona_1
(rep. n. 1102, racc. n. 889) e registrata a NO il 29 marzo 2024 al n. 23779, la sua mandataria in persona del Dott. , COroparte_4 Parte_2
Consigliere delegato munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione, società con sede in NO (20121), Corso Monforte 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di NO , P.IVA_2
( autorizzata quale società di recupero crediti sulla base dell'art. 115 del CP_4
1 Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Doc. n. 4 – fascicolo convenuta primo grado) rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Rossetto del Foro di Perugia (codice fiscale: ; p.e.c. fax 02 83540731) ed CodiceFiscale_3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in NO, Corso Monforte n. 15 e presso l'indirizzo p.e.c. giusta procura in calce alla Email_2 comparsa di costituzione in appello, che ha richiesto di effettuare tutte le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti, emessa il 28 novembre 2024 nella causa civile iscritta al n. 890/2024 R.G. Trib., pubblicata il 28 novembre 2024 e iscritta al Repert. n. 1421/2024 del 29/11/2024, con la quale è stata respinta l'opposizione all'esecuzione proposta da . Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: voglia l'On.le Corte adita in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere:
1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'appellata e per l'effetto dichiarare nullo/illegittimo/inefficace l'atto di precetto;
anche previo accertamento della nullità/illegittimità, inefficacia del contratto di cessione dedotto;
2) Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere esecutivamente;
3) Nel merito e per tutti i motivi articolati nel presente atto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito in capo all'appellata e per l'effetto statuire che la stessa non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata e pertanto dichiarare nullo/illegittimo/inefficace l'atto di precetto;
anche previo accertamento della nullità/illegittimità, inefficacia del contratto di cessione dedotto;
Vinte le spese, iva e cpa, con distrazione del doppio grado del giudizio.
Per parte appellata: Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: In rito, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'interposto gravame poiché in spregio ai requisiti di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c.; In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare, in occasione della fissata udienza, il difetto dei presupposti di cui all'art. 283 e 351 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensione della sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti. Nel merito, in via principale
- in rigetto dell'avverso gravame, confermare integralmente la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti, previa declaratoria di intervenuta acquiescenza sui capi di sentenza non impugnati;
2 - rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate da parte appellante nei confronti dell'appellata, perché infondate in fatto e diritto. In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, con condanna ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la relativa quantificazione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'opposizione a precetto proposta dal signor contro in veste di cessionaria del credito da Parte_1 COroparte_1 CP_5
[...]
In data 21 febbraio 2011, otteneva dal Tribunale di Asti il decreto COroparte_5 ingiuntivo n. 128/11 (R.G. n. 324/11) nei confronti di quale debitrice COroparte_6 principale, nonché nei confronti dei signori (odierno appellante), in qualità Parte_1 di fideiussore, e , altro fideiussore coobbligato. Il decreto ingiuntivo Parte_3 veniva munito di formula esecutiva in data 16 novembre 2021. Tale decreto si fondava su crediti derivanti da scoperti sui rapporti di conto corrente n. 40684045 e n. 40684063 in capo alla società CP_7
Successivamente, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, cedeva pro soluto a COroparte_5 COroparte_1 un portafoglio di crediti in sofferenza. Il contratto di cessione veniva concluso in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, con efficacia a decorrere dall'8 settembre 2016.
affermava che tra i crediti oggetto di cessione rientravano anche COroparte_1 quelli vantati nei confronti di dei quali il signor è garante, COroparte_6 Parte_1 derivanti dai rapporti di conto corrente numeri 40684045 (codice 8001037983) e 40684063 (codice 8001037984). La cessione includeva tutti i diritti accessori, azioni, garanzie reali e personali, e ogni prerogativa inerente ai crediti.
Il 21 marzo 2024, per il tramite della sua mandataria COroparte_1
notificava al signor un atto di precetto per la COroparte_4 Parte_1 somma complessiva di euro 19.143,55, in forza del decreto ingiuntivo n. 128/11 ottenuto da COroparte_5
Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2024, il signor proponeva Parte_1 opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Asti (procedimento iscritto al n. R.G. 890/2024 di quel Tribunale). A sostegno della sua opposizione, l'attore eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva, o comunque la carenza di titolarità del credito, in capo a In secondo luogo, lamentava il difetto di rappresentanza COroparte_1 in capo alla mandataria Infine, eccepiva l'intervenuta COroparte_4 prescrizione decennale del credito e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
3 e, per essa, la sua mandataria si COroparte_1 COroparte_4 costituiva davanti al Tribunale contestando la fondatezza dell'opposizione. In relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, produceva documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della cessione del credito, tra cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione, una dichiarazione di cessione proveniente da CP_5
e la documentazione attestante la legittimazione del sottoscrittore di tale
[...] dichiarazione. Quanto all'eccezione di difetto di rappresentanza, produceva una procura speciale sottoscritta anche dal che ratificava l'operato di COroparte_8 COroparte_9
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, produceva gli atti COroparte_4 dei processi esecutivi svoltisi nei confronti del coobbligato signor (R.G.E. n. Pt_3
17/2012) e nei confronti della (R.G.E. n. 213/2010), nonché una COroparte_6 lettera raccomandata di diffida messa in mora ricevuta dal signor il 6 dicembre Pt_1
2022.
Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 3 giugno 2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto avanzata dall'attore. Le parti non formulavano ulteriori istanze istruttorie e, all'udienza del 28 novembre 2024, discutevano oralmente la causa.
Il Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Civile, con la sentenza n. 749/2024 del 28 novembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e qui appellata, respingeva integralmente l'opposizione a precetto proposta dal signor Parte_1
In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di Pur riconoscendo che la sola pubblicazione COroparte_1 in Gazzetta Ufficiale potesse generare dubbi sull'identificabilità dei crediti, il Giudice di primo grado accertava l'inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione grazie alla produzione in giudizio della copia del contratto di cessione (doc. n. 6 di parte convenuta) e della dichiarazione di (doc. n. 21 e 21 bis) che riconosceva COroparte_5 specificamente tale inclusione. Il possesso del titolo esecutivo da parte di COroparte_1 rafforzava tale convincimento.
[...]
Il Tribunale dichiarava altresì infondata l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo alla mandataria La sentenza chiariva che le funzioni COroparte_4 meramente operative possono essere delegate a soggetti terzi non iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B., purché il ne rimanga responsabile. La procura speciale con COroparte_8 cui ( ratificava l'operato di COroparte_9 COroparte_8 COroparte_4 era stata ritenuta idonea a sanare ogni questione.
[...]
Infine, l'eccezione di prescrizione decennale dei crediti era anch'essa ritenuta infondata alla luce degli atti interruttivi prodotti da relativi alle procedure COroparte_1 esecutive contro il co-fideiussore signor (R.G.E. n. 17/2012) e contro la Pt_3 debitrice principale (R.G.E. n. 213/2010). COroparte_6
Il Tribunale rigettava, pertanto, l'opposizione e condannava il signor alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il signor ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 749/2024 del Parte_1
Tribunale di Asti, chiedendone l'integrale riforma per i motivi che si analizzeranno di
4 seguito, incentrati sul difetto di titolarità del credito in capo a e COroparte_1 sulla prescrizione del credito fatto valere con il precetto oggetto di opposizione. In via cautelare, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
per il tramite della mandataria si è COroparte_1 COroparte_4 costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza di primo grado, ritenendo il gravame infondato e strumentale ed eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Questa Corte, con ordinanza del 12 settembre 2025, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per insussistenza dei presupposti di legge (considerato, peraltro, che l'unico capo astrattamente suscettibile di sospensione sarebbe stato soltanto quello sulle spese di lite).
Le parti, all'uopo autorizzate dalla Corte, hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
La difesa ha sollevato – per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata Pt_1 nel presente grado di appello – un'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito CO per mancanza di causa, sostenendo che dai documenti prodotti da in primo grado CO non risulterebbe alcun prezzo di cessione pattuito tra le parti. ha replicato eccependo la tardività e, dunque, la inammissibilità della deduzione. a sua volta, Pt_1 ha affermato che tale nullità sarebbe comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, poiché la mancanza del prezzo emergerebbe direttamente dal contratto di CO cessione prodotto da , nel quale non compare alcuna indicazione circa il corrispettivo della cessione.
Sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito per mancanza di causa, formulata per la prima volta dall'appellante nella comparsa conclusionale, questa Corte richiama la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 29/09/2025, dep. 30/09/2025, n. 26459), secondo cui “la deduzione di una causa di nullità del contratto (o di una sua clausola), di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità predetta sia rilevabile ex officio, può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti, quindi, di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025, in motivazione). E tanto perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023), il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
5 Nel caso di specie, tale condizione non risulta soddisfatta. Il contratto di cessione è stato prodotto in giudizio – allorché nessuna eccezione di nullità era stata prospettata – in una versione contenente vari “omissis”. Già soltanto per questa ragione deve ritenersi smentito l'assunto della secondo cui la prova della mancanza di un CP_10 corrispettivo per la cessione emergerebbe per tabulas. Al contrario, l'accertamento dell'assenza o della presenza del prezzo di cessione richiederebbe l'instaurazione di un ulteriore contraddittorio e l'acquisizione (eventuale) di ulteriori prove in una fase in cui l'attività assertiva e probatoria è ormai preclusa. In definitiva, la nullità di cui trattasi non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione è stata tardivamente sollevata. In ogni caso, la mancata previsione di un corrispettivo in una cessione del credito non comporta nullità del contratto per difetto di uno degli elementi essenziali, dal momento che la cessione del credito è un atto a causa variabile e può anche essere concluso a scopo di liberalità e dunque senza la previsione di un corrispettivo (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 27/05/2024, dep. 21/06/2024, n. 17258). L'eccezione di nullità in parola, pertanto, non solo è inammissibile ma è anche infondata.
Procedendo all'analisi dei motivi di appello, possono ora illustrarsi le ragioni che ne impongono il rigetto, in quanto infondati.
I motivi correlati all'asserita mancanza di titolarità del credito in capo alla cessionaria
L'appellante censura la statuizione del Giudice di prime cure che ha rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla Tale COroparte_1 censura si articola su plurimi argomenti, tutti incentrati sulla presunta inidoneità dei documenti prodotti dall'appellata a comprovare la (valida ed efficace) traslazione del credito azionato. La Corte ritiene che le doglianze sollevate dall'appellante siano infondate e che la CO legittimazione della sia stata ampiamente e rigorosamente provata.
L'appellante sostiene che, poiché il decreto ingiuntivo n. 128/11 (ottenuto da CP_5 in data 21/02/11, e dichiarato esecutivo il 16/06/11) preesisteva alla cessione (avvenuta nel 2016), l'oggetto della cessione avrebbe dovuto essere esplicitamente il titolo esecutivo stesso, e non semplicemente le somme dovute a titolo di scoperto sui conti correnti n. 40684045 e n. 40684063. Secondo l'omessa menzione del titolo esecutivo nel Pt_1 contratto di cessione renderebbe l'oggetto della stessa cessione "inesistente" o indeterminabile, comportando la nullità del negozio ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c. Tale prospettazione è infondata. Il credito oggetto della cessione è il diritto sostanziale di ottenere il pagamento delle somme derivanti dai rapporti di conto corrente n. 40684045 e n. 40684063. Il decreto ingiuntivo è un titolo di formazione giudiziale che si limita a "cristallizzare" tale credito preesistente e a garantirne la coercibilità in fase esecutiva. Il titolo esecutivo è, in sostanza, una "prerogativa" o una "azione" inerente al credito stesso. La cessione del credito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, comporta il trasferimento di tutti gli altri diritti accessori, ivi incluse garanzie personali, privilegi, accessori, e, più in generale, "ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti". Ritenere che il titolo esecutivo non si
6 trasferisca con il credito ad esso sotteso sarebbe illogico e vanificherebbe l'efficacia stessa della cessione nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. La cessione del diritto patrimoniale (il credito) porta con sé tutti gli strumenti di tutela ad esso collegati, compreso il titolo esecutivo, in virtù del principio accessorium sequitur principale. Esigere un atto formale di cessione separato per un documento che è mera attestazione giudiziale del credito equivarrebbe a negare la portabilità del diritto stesso una volta che questo abbia raggiunto la certezza esecutiva. CO La ha prodotto copia del contratto di cessione (comprensivo di proposta e accettazione e successiva modificazione). Tale contratto indica espressamente l'inclusione dei crediti vantati nei confronti di derivanti da due COroparte_6 rapporti di conto corrente (codici 8001037983 e 8001037984) e da spese legali (codice 100932973). Nessuna questione è mai stata sollevata in ordine al fatto che sia Pt_1 fideiussore in relazione ai crediti derivanti da tali rapporti.
L'appellante sostiene che i conti correnti indicati nel decreto ingiuntivo (n. 40684045 e n. 40684063) non corrisponderebbero agli identificativi menzionati nel contratto di CO cessione. Questa asserzione è superata dalla prova documentale prodotta dalla . La dichiarazione scritta rilasciata dalla cedente prodotta nel giudizio di COroparte_5 primo grado (doc. n. 21 di parte convenuta), riconosce esplicitamente l'inclusione del credito specifico oggetto della controversia nell'operazione di cessione. Con esso, riconosce che il credito vantato nei confronti dell'attore rientra tra i COroparte_5 crediti compresi nella cessione effettuata in favore di La cessione COroparte_1
è avvenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, comma 1, secondo paragrafo, della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) mediante un contratto di cessione concluso in data 11 agosto 2016 e modificato in data 7 settembre 2016, con effetto in data 8 settembre 2016. ha acquistato pro soluto CP_5
i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di Cessione (la "Cartolarizzazione"). La parte cruciale della dichiarazione, volta a fugare ogni incertezza sull'identificazione del credito, è quella che precisa che "tra i crediti oggetto di cessione a favore di CP_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai
[...] COroparte_6 rapporti di conto corrente numeri 40684045 (codice 8001037983) e 40684063 (codice 8001037984)". La dichiarazione è stata rilasciata dalla co-direttrice dirigente di munita COroparte_5 di apposito potere conferitole con atto pubblico del 21.12.2012 per compiere e sottoscrivere atti e documenti, inclusi quelli inerenti alle cessioni di crediti (ipotesi 38). Questa dichiarazione ha avuto la funzione di dirimere ogni dubbio sollevato dall'opponente in merito all'identificabilità dei crediti sulla base dell'avviso in Pt_1
Gazzetta Ufficiale, in quanto collega esplicitamente i numeri dei conti correnti specifici (40684045 e 40684063) ai codici menzionati nel contratto di cessione.
L'appellante lamenta che tale dichiarazione di cessione di sarebbe un CP_5 documento di formazione unilaterale, inidoneo a provare la cessione stessa, non potendo essere assimilato né a un contratto né ad una confessione. Tale osservazione non coglie nel segno, non essendovi alcuna ragione di principio per escludere l'efficacia probatoria di una prova atipica. Sul punto, valga richiamare l'ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua “la prova della cessione di un credito non è soggetta a vincoli di forma, e quindi la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il
7 relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 11/04/2025, dep. 21/07/2025, n. 20551 ; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 18/05/2023, dep. 22/06/2023, n. 17944). Per quanto concerne, in particolare, la dichiarazione del soggetto cedente, la sua efficacia probatoria è ormai riconosciuta ampiamente in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 11/12/2020, dep. 16/04/2021, n. 10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello - Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.”; Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 11/09/2025, dep. 29/09/2025, n. 26342; nonché Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 06/11/2025, dep. 12/11/2025, n. 29807, e sentenze Corte di Appello di NO n. 1732/2025 - n. r.g. 3196/2022 - del 12/06/2025, e n. 220/2023 - n. r.g. 961/2022 - del 24/01/2023, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria …), l'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria … non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”).
Nella fattispecie in esame, la cessione del credito risulta documentata dal contratto di CO cessione, dalla disponibilità in capo a della documentazione afferente al credito ceduto (trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito) e dalla citata dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito, dirimente per l'accertamento dell'avvenuta cessione dei diritti confluiti nel decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivamente azionato dalla cessionaria.
CO L'appellante insiste sul fatto che il possesso del titolo esecutivo da parte della non possa fondarne la legittimazione, trattandosi di un titolo soggetto alle vicende successorie ex art. 111 c.p.c. e non assimilabile a titolo al portatore. A tal riguardo, deve osservarsi come il Giudice di primo grado abbia considerato il possesso del titolo esecutivo in capo alla SPV come uno degli elementi a conferma CO dell'avvenuta cessione. Non è stato il solo possesso a fondare la legittimazione di , ma la convergenza di varie prove documentali: contratto, dichiarazione della cedente e materiale disponibilità del titolo. L'argomentazione dell'appellante è, quindi, confutata dal complesso probatorio.
L'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, a favore del suo creditore attuale, facendo sì che l'obbligato non corra il rischio di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.). Tutti gli elementi sopra indicati consentono inequivocabilmente al debitore ceduto di comprendere quale suo debito sia stato
8 trasferito, con che atto di autonomia privata e in favore di chi (vedasi, sul tema, ex multis, la sentenza di questa Corte n. 833/2025 - N. R.G. 1550/2023 del 14/10/2025).
I motivi di appello correlati all'asserita prescrizione del credito
L'appellante ha insistito nell'eccezione di prescrizione decennale del credito, poiché il titolo esecutivo, id est il decreto ingiuntivo n. 128/11 (R.G. n. 324/11), è stato emesso in data 21/02/11 mentre l'atto di precetto è del 2024. Il Giudice di prime cure ha respinto tale eccezione in virtù degli atti interruttivi prodotti dall'odierna appellata, compresi gli interventi, effettuati in forza del citato decreto ingiuntivo, nelle procedure esecutive contro i coobbligati e , e in CP_6 Pt_3 particolare:
1. intervento del 7 ottobre 2011 della cedente banca UniCredit spa nella procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2010 incardinata contro la debitrice principale
[...] e definita in data 16 aprile 2013 (storico fascicolo R.G.E. 213/2 CP_6 cui al doc. 11 SPV in primo grado);
2. intervento del 14 maggio 2012 della cedente banca UniCredit spa nella procedura esecutiva R.G.E. n. 17/2012 incardinata contro il coobbligato Parte_3 (atto di intervento di cui al doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione di
[...] in primo grado), procedura definita in data 13 dicembre 2022 (st CP_1 CO fascicolo R.G.E. 17/2012 di cui al doc. 10 in primo grado);
3. Lettera di diffida e messa in mora ricevuta dall'odierno appellante in data 6 dicembre 2022 (raccomandata e avviso di ricevimento firmato di cui al doc. 12 SPV in primo grado).
4. Atto di precetto (notificato da notificato al signor il COroparte_1 Pt_1 15/03/24.
L'appellante sostiene che, poiché gli atti interruttivi appena indicati sub 1 e 2 CO provenivano da e non da , e mancando la prova della sostituzione CP_5 processuale (ex art. 511 c.p.c.), essi non potrebbero giovare alla cessionaria. Tale tesi non è condivisibile. L'effetto interruttivo prodotto da (all'epoca CP_5 creditrice) nei confronti dei condebitori si è verificato validamente. Deve infatti applicarsi l'art. 1310, comma 1, C.c., secondo il quale “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”. CO Quando ha acquistato il credito nel 2016, essa ha acquisito il diritto con i suoi effetti conservativi, inclusi quelli derivanti dall'interruzione della prescrizione avvenuta in precedenza.
L'appellante contesta, inoltre, che sia stata raggiunta la prova dell'efficacia interruttiva permanente delle procedure esecutive, sostenendo che non sia stato provato che il creditore abbia realizzato il suo diritto. Il semplice deposito del progetto di riparto non sarebbe sufficiente, in quanto tale progetto può essere oggetto di contestazione e non costituisce prova definitiva dell'erogazione delle somme e della realizzazione del credito. Pertanto, essendo – secondo l'appellante – l'effetto interruttivo meramente istantaneo, la prescrizione decennale sarebbe maturata. L'argomentazione è priva di pregio. È sì vero che, tra il deposito dell'atto di intervento in data 14 maggio 2012 nella procedura esecutiva R.G.E. n. 17/2012 e la messa in mora del 6 dicembre 2022 è trascorso più di un decennio. Tuttavia, deve ritenersi che nella specie l'effetto interruttivo della prescrizione si sia protratto per tutta la durata delle procedure esecutive e non si sia esaurito al momento del deposito dell'atto intervento.
9 Costituisce, infatti, jus receptum in giurisprudenza (tra le ultime, si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 29/11/2024, dep. 08/01/2025, n. 421, nonché Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., c.c. 18/02/2021, dep. 24/03/2021, n. 8217) che l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili. Invece, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, cod. civ. Nel caso di specie, la prescrizione del credito, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 128/11 reso esecutivo il 16/11/2011, è stata permanentemente interrotta dalle azioni esecutive intraprese dalla cedente sulla base del decreto ingiuntivo COroparte_5 medesimo, nei confronti della debitrice principale e nei confronti COroparte_6 dell'altro coobbligato signor . Parte_3
Esaminando gli atti relativi alle procedure esecutive richiamate (R.G.E. n. 213/2010 e R.G.E. n. 17/2012), la cui documentazione storica non è stata in alcun modo contestata nella sua portata fattuale dall'odierno appellante, si desume che:
- quanto alla procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2010 (contro , la COroparte_6 cedente è intervenuta nel procedimento il 27/10/2011. Il procedimento COroparte_5 ha ragg eposito della proposta di progetto di distribuzione (riparto) il 01/03/2013. L'udienza di approvazione del riparto è stata fissata per il 16/04/2013. A tale data, il procedimento è stato definito (chiuso);
- quanto alla procedura esecutiva R.G.E. n. 17/2012 (contro ), Pt_3 CP_5 è intervenuta il 14/05/2012. Il procedimento ha raggiunto la fase di deposito della
[...] ta di progetto di distribuzione il 20/10/2022. L'udienza di approvazione del riparto è stata fissata per il 13/12/2022. A tale data, il procedimento è stato definito (chiuso). Dall'esame degli storici processuali, emerge quindi in modo inequivocabile che entrambe le procedure sono giunte a uno stadio avanzato e finale, culminando entrambe nel deposito del progetto di riparto e nella successiva fissazione dell'udienza di approvazione e che, proprio all'udienza di approvazione, entrambe procedure sono state definite. A fronte di tale univoco costituto documentale e in assenza di elementi istruttori di segno contrario, deve presumersi, secondo l'id quod plerumeque accidit, che la fase conclusiva delle procedure esecutive abbia coinciso con la soddisfazione coattiva, quantomeno parziale, dei creditori. Non vi è dunque alcun elemento in causa che consenta di ritenere, o anche solo di sospettare, che i procedimenti esecutivi si siano estinti per condotte inerziali, inattive o rinunciatarie ascrivibili ai creditori. La definizione delle procedure esecutive avvenuta a conclusione della fase di liquidazione comporta la permanenza dell'efficacia interruttiva della prescrizione sino al 13 dicembre 2022 in relazione alla procedura R.G.E. 17/2012 e sino al 16 aprile 2013 in relazione alla procedura R.G.E. 213/2010. Considerato, poi, che la lettera di diffida e messa in
10 mora è stata ricevuta dal signor l 6 dicembre 2022 e che l'atto di precetto gli è stato Pt_1 notificato il 15 marzo 2024, è evidente come non sia mai decorso utilmente il termine decennale di prescrizione. In definitiva, si conferma la valutazione del Tribunale anche in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Spese del primo grado
Anche la decisione del Giudice di prime cure sulle spese di lite va confermata, stante la totale soccombenza dell'opponente, odierno appellato.
In definitiva, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche in punto spese.
Conclusioni
Le spese del presente grado di appello devono essere poste a carico dell'appellante totalmente soccombente e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, sulla base dei parametri medi, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.201 a € 26.000, considerato che il precetto indica la somma di euro 19.143,55 oltre interessi e spese successive). Le spese del presente grado si liquidano quindi in complessivi euro 3.966 per onorari (di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva ed euro 1.911 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge, escludendosi la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria ed essendosi la trattazione limitata al deposito di note scritte sostanzialmente riproducenti gli argomenti già svolti con gli atti introduttivi.
Le spese sopra indicate dovranno essere distratte a favore del Difensore antistatario della parte appellata, Avvocato Giulio Rossetto del Foro di Perugia, che ne ha fatto espressa richiesta.
Non sussistono prove sufficienti di malafede o colpa grave in capo all'appellante, benché l'eccezione di nullità da lui sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale appaia chiaramente pretestuosa. Tale eccezione, essendo stata sollevata nelle battute finali del procedimento, non ha connotato l'appello, nel suo complesso, come temerario. Non può quindi trovare accoglimento la richiesta dell'appellata di condannare
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Asti, emessa il 28 Parte_1 novembre 2024 nella causa civile iscritta al n. 890/2024 R.G. Trib., pubblicata il 28
11 novembre 2024 e iscritta al Repert. n. 1421/2024 del 29/11/2024, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, l'appellata sentenza.
2. CONDANNA a rifondere alla parte appellata Parte_1 COroparte_1
e per e andataria
[...] COroparte_4 legale rappresentante pro tempore, e per essa al Difensore antistatario Avvocato Giulio Rossetto del Foro di Perugia, le spese di lite di questo grado di appello, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 (tremilanovecentosessantasei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA;
3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contribu ri all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente dr.ssa Gabriella Ratti
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