Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 31/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 3149/2023, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento ex art. 441 bis c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicoletta Parte_1
Correra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, via Giacomo Imbroda n° 62;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Manlio Abati, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il
28.10.2022 e decorrente dal 30.11.2022 per la manifesta insussistenza ed infondatezza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso e/o comunque per l'illegittimità e/o
l'inesistenza e/o la pretestuosità dello stesso;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente in quanto discriminatorio, arbitrario e pretestuoso;
c) Per l'effetto ordinare alla convenuta ex lege 92/2012 di reintegrare immediatamente il ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno in favore del ricorrente, in misura pari ad un'indennità commisurata a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (maggiorati degli interessi nella misura legale ma senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione) con deduzione dei contributi accreditati al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione;
d) In subordine condannare la società convenuta al pagamento ex lege 92/2012 di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e) Ancora in subordine si chiede ex lege 92/2012 la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In subordine qualora si ritenesse applicabile al caso di specie il decreto legislativo n. 23 del 2015 (Job Act), f) Fermo restando le richieste di accertamento di cui ai punti
a) e b) delle presenti conclusioni che qui si che qui si abbiano per ripetute e trascritte integralmente condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente alle proprie dipendenze con lo stesso livello e le stesse mansioni possedute prima del recesso per la relativa percezione della retribuzione con tutte le conseguenze di legge in tema di salari maturati e maturandi secondo le previsioni della normativa applicabile ratione temporis ossia il "job act" ed in particolare
l'articolo 2 del D.Lgs. 4-3-2015 n. 23 concernente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183 e/o altra disposizione che il giudice riterrà confacente alla fattispecie de qua;
g) In subordine dichiarare risolto il rapporto di lavoro del ricorrente dalla data del licenziamento e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 36 mensilità e/o comunque ricompresa tra un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità (la base di calcolo è costituita, anche in questo caso, dall'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto); h) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. PER PARTE RESISTENTE: chiede che il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed azione, voglia rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, completamente destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo alle spese, competenze ed onorari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 01.06.2007, in forza Controparte_2 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello 6, qualifica di impiegato, del CCNL Acqua – Gas;
- che dal primo ottobre 2017 aveva avuto efficacia la fusione per incorporazione di in e che, per l'effetto, era stato assunto alle dipendenze Controparte_2 Controparte_1 della convenuta società a far data dal 01.10.2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato ed inquadrato nel livello 6 del CCNL di categoria;
- che sin dall'assunzione alle dipendenze di si era sempre occupato della Controparte_1 gestione del parco auto del Polo Campania, ma che nell'anno 2019 era stato collocato nel Polo
Campania Molise;
- che, in particolare, si era occupato sempre del parco auto, tuttavia, le zone di pertinenza ricomprendevano la Campania (esclusa Napoli) sino a Campobasso;
- che la sede di lavoro era stata , sede del Polo Campania Molise;
Persona_1
- che, nell'anno 2017, era stato definito all'interno dell' un nuovo modello Controparte_1 organizzativo finalizzato ai seguenti obiettivi: “…creazione di unità geografiche con scala adeguata per aumentare il presidio del territorio “ Poli territoriali” che forniranno attività tecniche di competenza specialistica per l'intero territorio di riferimento;
definizione di un modello scalabile per le prossime gare e potenziali acquisizioni;
applicazione e conseguente implementazione un modello omogeneo su tutte le realtà territoriali;
rafforzamento del ruolo di alcune attività della sede in termini di indirizzo e controllo condivisione best practice e presidio di alcune attività operative, migliore saturazione delle risorse a livello di polo ed unità tecnica...
l' ha illustrato il nuovo modello che prevede la costituzione di Unità Tecniche Pt_2
Territoriali con diversa articolazione geografica rispetto agli attuali Centri Operativi ( aggregazioni di uno o più Centri Operativi nella fase pre gare d'ambito ed aggregazione di uno
o più ATEM nella fase post gare d'ambito ) ricomprese nelle strutture denominate Poli territoriali.”;
- che, a seguito della suddetta riorganizzazione, erano stati creati, all'interno della compagine aziendale, i c.d. Poli territoriali all'interno dei quali erano stati ricompresi gli ATEM
(aggregazioni di uno o più centri operativi), il cui fine era quello di individuare, in caso di gare d'ambito, la compagine aziendale da essa interessata;
- che l'art. 24, co.
4. del D.Lgs. 1 giugno 2011 n. 93 aveva espressamente previsto, tra le altre, che “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 n. 51913 erano stati individuati n. 177 ambiti territoriali minimi, con Decreto del 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, erano stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando in 6 quelli dell'ATEM
“NAPOLI 1 Città di Napoli e Impianto Costiero” (Napoli – Ercolano – Portici – San Giorgio a
Cremano – Torre Annunziata – Torre del Greco);
- che il ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, Controparte_3 aveva assunto, in qualità di , la funzione di stazione appaltante del servizio di Controparte_4 distribuzione del gas naturale;
- che con Determina Dirigenziale n. DETDI/2019/226 del 19/08/2019 era stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi ai sensi dell'art. 9 del D.M. 226/2011 e s.m.i, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem Napoli 1- Città di Napoli ed impianto costiero;
- che le gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Napoli1 Città di Napoli e Impianto Costiero si era conclusa nell'anno
2022 e che il e la Società avevano sottoscritto il contratto per la Controparte_3 Parte_3 concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale minimo "Napoli
1 Città di Napoli e impianto costiero", includente, oltre al anche i Comuni di Controparte_3
San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata;
- che al fine di individuare i dipendenti interessati al “passaggio di cantiere”, la CP_1
all'allegato C del Bando di gara, inerente l'Elenco del personale addetto alla gestione
[...] dell'impianto di gara, aveva indicato tali unità lavorative: “per la città di Napoli 123 locali e 76 centrali;
per la città di Portici 13; per la città di Ercolano 7; per la città di San Giorgio a
Cremano 7; per la città di Torre Annunziata 5; per la città di Torre Del Greco 7. Per un totale unità lavorative di n. 238”, senza, però, menzionare i nominativi dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere dei quali era stata indicata solo la qualifica e la data in cui l'addetto era stato assegnato alla gestione locale dell'impianto ossia 01.10.2017; l'elenco, inoltre, aveva riportato le unità lavorative in forza alla data del 31.12.2017;
- che, sebbene dall'anno 2017 all'anno 2022 molti dipendenti erano andati in pensione ed altri erano deceduti, la società non aveva mai aggiornato l'elenco dipendenti se non ad ottobre 2022, senza tuttavia rispettare il criterio dettato dal DM 21 aprile 2011, ossia inserendo nell'elenco (non nominativo) solo il personale addetto agli “impianti di distribuzione oggetto di gara”;
- che, pertanto, era stato licenziato pur non avendo mai lavorato nei Comuni dell'Atem Na 1;
- che, invero, con lettera di licenziamento del 28.10.2023, la società resistente gli aveva comunicato che “Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011, in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 (Comuni di Napoli, Portici, Ercolano,
San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. Le confermiamo che il suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022 con contestuale sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022.......Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende conseguentemente risolto ex lege a far data dal 30 Controparte_1 novembre 2022 ultimo giorno di lavoro...”;
- che con missiva del 15.12.2022 aveva impugnato il licenziamento;
- di essere attualmente dipendente della società Parte_3
Deduceva l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso, osservando, in primis, che l' , nell'individuazione dei lavoratori addetti alla gestione della rete, oggetto di gara, CP_1 non aveva rispettato i criteri previsti dal D.M. 21 aprile 2011, secondo cui il “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. È escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.”.
Sosteneva di non aver mai svolto alcuna delle suesposte funzioni o mansioni sugli impianti oggetto di gara né funzioni centrali o di staff al datore di lavoro, essendo stato preposta alla gestione del parco auto, occupandosi di funzioni amministrative, senza alcun collegamento con gli impianti dei comuni dell'Atem Na 1, oggetto di gara.
Evidenziava, inoltre, che diversi dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 erano rimasti alle dipendenze di e trasferiti su altri impianti dopo il cambio appalto. CP_1
Lamentava, inoltre, la violazione dell'obbligo di repechage.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la società per l'accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni. Controparte_1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza, in fatto e diritto, della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Evidenziava, tra le altre, che:
- alla data dell'incorporazione della all'interno della Controparte_2 Controparte_1
(01.10.2017), e fino al 30.06.2019, il sig. aveva ricoperto la posizione di Operatore Pt_1
Attività di funzionamento alle dirette dipendenze del Polo Campania, che aveva competenza territoriale anche sul territorio specifico dell'Atem Napoli 1;
- che solo dal 01.07.2019 era passato nel Polo Campania Molise, continuando a svolgere la mansione di Operatore Attività di funzionamento, inizialmente presso la sede di Napoli e, dal
01.10.2021, presso la sede di . Persona_1
- ai sensi di quanto previsto nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 99 del 23 agosto 2019, l'organizzazione aziendale alla quale fare riferimento era quella esistente alla data del 31 dicembre 2017;
- che, alla data del 31 dicembre 2017, il ricorrente si occupava della gestione degli automezzi del Polo Campania, il quale comprendeva, anche, Napoli e gli altri comuni dell'Atem Na 1, con la conseguenza che egli doveva essere ricompreso nel novero del personale interessato al passaggio al nuovo concessionario.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 30.01.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessione, da parte della alla società 2I Rete Controparte_1
Gas S.p.a. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell'ATEM Napoli 1 comprendente i comuni di Napoli, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del
Greco.
Invero, con lettera del 28.03.2022, gli è stata comunicata una “Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21 aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”.” del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011, in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 (Comuni di Napoli,
Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. - Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, conseguentemente, risolto Controparte_1 ex lege a far data dal 30 novembre 2022, ultimo giorno di lavoro”.
3. La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile
2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6 recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione del
D.Lgs. n. 164/2000, recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.
L'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 – rubricato “Tutela dell'occupazione del personale” prevede, al comma 1, che “Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio”.
All'art. 1 è stata fornita una chiara definizione di quale sia il “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale” e di cosa debba intendersi per “Funzioni centrali”: invero, “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché' al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. È escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.”.
Il decreto ministeriale ha, pertanto, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (id est l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Dunque, la suindicata normativa ha previsto un'ipotesi licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui l'esigenza d'impresa da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro è stata espressamente configurata e consiste nella cessione dell'attività di distribuzione del gas.
3.1. Non vi è dubbio circa la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ma ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966.
Deve quindi ritenersi che la tutela dell'occupazione del personale prevista dall'art. 2 del D.M.
2011 cit. non escluda, ma si aggiunga a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica dell'originario rapporto di lavoro.
In tal senso si è espressa, in una fattispecie analoga, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav.,
07/08/2020, n. 16856) sul presupposto che la Legge n. 164/2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
La Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art. 2 del D.M. 2011, ha affermato che
“La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicché non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso
(delineato dal D.M. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 D.M.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.”.
Dunque, i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art. 2 D.M. 2011 e quello delineato dall'art. 3 L. n. 604/1966 non sono alternativi, bensì cumulativi, nel senso che la previsione della tutela dell'occupazione del personale ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2011 non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.
Né la scelta relativa alla costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. in termini
Cass. n. 29922/2018, pronunciatasi in materia di cessazione dell'appalto con passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'impresa subentrante a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto).
Deve, dunque, ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie la disciplina del licenziamento.
4. Come già osservato, la normativa sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale non deroga al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato, limitandosi a circoscrivere il bacino dei lavoratori “licenziabili” per giustificato motivo oggettivo, ovvero 1'appartenenza degli stessi al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali;
pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro deve provare sia la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso delineato dal D.M. (consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2) sia l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Non è, pertanto, condivisibile l'affermazione della società convenuta, secondo la quale il provvedimento di recesso del concessionario uscente non sia qualificabile come licenziamento, non comportando la perdita del posto di lavoro, posto che quest'ultima può conseguire unicamente ad una rinunzia del lavoratore.
La tutela dell'occupazione del personale con il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante presuppone comunque la risoluzione del rapporto di lavoro con il gestore uscente
(oltre alla mancata espressa rinuncia dell'interessato), così come espressamente indicato nell'art. 2 D.M. 2011.
Né può sostenersi che il lavoratore non abbia alcun interesse a lavorare per l'uno o per l'altro datore, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro.
Pertanto, una diversa scelta da parte del datore - che non rispetti i criteri di cui alla normativa in commento in ordine alla individuazione dei lavoratori “licenziabili” per effetto del passaggio - può, quindi, essere impugnata dal lavoratore, al quale deve essere garantita la tutela in materia di licenziamenti illegittimi.
5. Venendo al caso di specie, è pacifico che la convenuta abbia cessato l'appalto, ciò che
è discusso è l'appartenenza del ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2, Pt_1
o meglio la sua adibizione ad uno degli impianti ricompresi nell'Atem Napoli 1.
In merito alle funzioni svolte dal ricorrente alla data del 31.12.2017 (ai sensi dell'art. 2 D.M.
2011), può escludersi che lo stesso sia stato adibito all'espletamento di funzioni centrali, come chiarito dalla società resistente nelle note difensive depositate in data 11.06.2024, ove si legge:
“il ricorrente … è collegato al trasferimento al nuovo gestore di una funzione territoriale relativa all'ATEM oggetto della concessione” (pag. 30), precisando poi (pag. 39) che “Alla risoluzione del rapporto, il ricorrente ricopriva la posizione di Operatore Attività di funzionamento nell'Unità Servizi Tecnici Territoriali del Polo Campania Molise, livello 6, con sede di lavoro a . Persona_1
Il 1 ottobre 2017, alla data dell'incorporazione della all'interno della Controparte_2
e fino al 30 giugno 2019, il NO ricopriva la posizione di Operatore Controparte_1 Pt_1
Attività di funzionamento alle dirette dipendenze del Polo Campania, che aveva competenza territoriale anche sul territorio specifico dell'ATEM Napoli 1.
Dal 1 luglio 2019, il NO è passato nel Polo Campania Molise, continuando a Pt_1 svolgere la mansione di Operatore Attività di funzionamento, inizialmente presso la sede di
Napoli Via Brin e, dal 1 agosto 2021, presso la sede di Via Quasimodo a ”. Persona_1
Tali affermazioni confermano quanto asserito dal ricorrente, il quale ha dedotto in ricorso di essere stato adibito alla gestione del parco auto, dapprima del Polo Campania e, poi, dal 2019 del
Polo Campania Molise.
Dunque, l'attività del rientrava nella tipologia di quelle indicate dall'art. 2 del D.M. 21 Pt_1 aprile 2011 quali attività svolte dal personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale (“gestione automezzi”); tuttavia, benché sia pacifico che alla data del 31.12.2017 il ricorrente fosse addetto al Polo Campania, è contestato dall'istante che egli fosse mai stato specificamente addetto ad uno degli impianti successivamente ricompresi nell'Atem Napoli 1.
Costituisce fatto incontroverso che il Polo Campania non comprendesse solo l'Atem Napoli 1
(ricomprendente i comuni di Napoli – Ercolano – Portici – San Giorgio a Cremano – Torre
Annunziata – Torre del Greco), ma anche altri Atem, quali , , etc. CP_5 CP_6 CP_7
Al riguardo, la società convenuta si è limitata a ribadire (cfr. note difensive) che “Il NO
, alla data del 31 dicembre 2017, si occupava della gestione degli automezzi del Polo Pt_1
Campania, il quale comprendeva … Napoli e gli altri comuni dell'Atem”.
Ebbene, ad opinione dell'odierno decidente, coerentemente a quanto già ritenuto da questo
Tribunale, in diversa composizione monocratica, tale ultimo assunto è assolutamente insufficiente ad asseverare la sussistenza del presupposto legittimante il recesso impugnato, ovvero che il ricorrente sia stato specificamente impiegato su uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero esclusivamente quelli dell'Atem Napoli 1 (Napoli, Portici, Ercolano, Torre del
Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano).
Parte resistente, in altri termini, non deduce, e men che meno prova (attesa la genericità delle deduzioni al riguardo contenute in memoria, da ciò discendendo l'inammissibilità della prova per testi pure articolata) che l'istante alla data del 31.12.2017 fosse specificamente impiegato su uno degli impianti confluiti nell'Atem Napoli 1, oggetto di gara, rimarcando esclusivamente che egli fosse addetto al Polo Campania.
Tale carenza assertiva diviene ancor più grave se si considera che parte istante ha affermato di non esser mai stato impiegato su alcuno degli impianti oggetto di gara.
6. Se tanto basta a ritenere illegittimo il recesso impugnato per difetto di prova, incombente sulla parte datoriale, del giustificato motivo oggettivo ad esso sotteso, non pare comunque ultroneo un esame del comportamento datoriale sotto l'aspetto del rispetto delle regole di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori, con mansioni fungibili o omogenee, da licenziare, nonché sotto il profilo del repechage.
Come si è visto, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 2 D.M. 21 aprile
2011, il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966.
La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale omogeneo e fungibile, l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato “nel caso di licenziamento per ragioni inerenti
l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001)” (Cass. n.
16856/2020).
Nel caso di specie, proprio la circostanza che il non fosse materialmente addetto al Pt_1 funzionamento dello specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare - a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo - i criteri seguiti nell'elaborazione dell'elenco dei licenziabili che, si rammenta, non era nominale.
Inoltre, nel ricorso introduttivo era stato allegato un elenco di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 che erno rimasti in azienda alle dipendenze di e trasferiti su CP_1 altri impianti dopo il subentro della nuova azienda;
ebbene rispetto ad essi la società avrebbe dovuto specificare le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del licenziamento. Pt_1
Invece la società si è limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti ed a dedurre che gli stessi erano stati, “tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del NO ”, senza specificare le Pt_1 ragioni di tale valutazione.
Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli del costituisse circostanza sufficiente a dimostrare la correttezza dell'operato della società. Pt_1
Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle del
, avrebbe dimostrato la correttezza della scelta operata dalla società. Pt_1
In altri termini, non è stato allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla
L. n. 223/1991, art. 5 o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
7. In reazione all'obbligo di repechage, si rammenta che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. n. 604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., 20/10/2017 n. 24882).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa (cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882/2017, Cass. n.
12101/2016, Cass. n. 5592/2016).
Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (Cass. n. 23789/2019). Inoltre tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore.
Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società convenuta non ha allegato alcunché in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell'Atem Napoli 1, sia con riguardo alle mansioni proprie del livello di inquadramento posseduto dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
Non osta, peraltro, a tali conclusioni la circostanza che sia stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali, con conseguente assunzione del personale coinvolto presso l'impresa subentrante senza soluzione di continuità, permanendo, come detto in premessa, la tutela aggiuntiva contro l'originario datore di lavoro per il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.
8. Quanto al regime delle tutele applicabili, deve ritenersi pacifico che l'azienda occupi più di 15 dipendenti e che il ricorrente sia stato assunto dalla resistente in data
01.10.2017, ma con anzianità convenzionale, in forza dell'art. 2112 c.c., dal 01.06.1992 (cfr. busta paga e lettera di assunzione).
La disciplina applicabile ratione temporis è, evidentemente, quella di cui all'art. 18 L. n.
300/1970, nel testo come novellato dalla L. n. 92/2012.
Orbene, l'accertamento dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Deve, invece, ritenersi superato l'onere della prova della "manifesta insussistenza". La Corte
Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 19 maggio 2022, n. 125, ha infatti dichiarato C "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della ri.300 deI
1970, come modificato dall'art.
1. comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, limitatamente alla parola «manifesta»".
Pertanto, ai sensi dell'art 18, commi 7 e 4, L. n. 300/1970, va annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (30.11.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa.
9. In ragione della complessità delle questioni trattate si dispone la compensazione della metà delle spese di lite, mentre il residuo segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente alla reintegrazione dello stesso nel precedente od equivalente posto di lavoro, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria, non superiore a 12 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercé l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, compensate per metà, che si liquidano in € 3.688,50, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 31/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno