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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 793/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 27/05/2025
L'avv. Dorelli chiede l'accoglimento integrale dell'appello con contestuale annullamento del Verbale impugnato segnalando a conferma della legittimità delle difese proposte le sentenze cassazione 10505/24 e 12924/25 con condanna alle spese di lite del primo e del secondo grado. L'avv laurito impugna le richieste dell'appellante, evidenzia la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado contenente anche la produzione di parte mai più reperita, a seguito della proposizione dell'appello erroneamente al tribunale di Salerno. Se il giudice la riterrà necessaria si chiede autorizzazione alla ricostruzione. Si riporta ai propri scritti difensivi. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 15,50 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira
Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 249/2020, emessa in data 13.07.2020 e depositata in data 15.07.2020, non notificata, resa in materia di “opposizione ordinanza d'ingiunzione” e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bologna, alla Via Arienti, 33, presso lo studio dell'avv. Sandra Dorelli, giusta procura in atti di causa;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla Via F. Parri, snc, presso lo studio dell'avv. Giovanni Laurito, giusta procura in delibera di Giunta Comunale;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.05.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli, la sig.ra impugnava il verbale di accertamento n. Parte_1 NumeroDiCa_1 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Agropoli per asserita violazione dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, accertata mediante dispositivo elettronico installato lungo la SS18 “Variante Cilentana”, al km 103+550, in territorio comunale di Agropoli, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 744,83, della decurtazione di sei punti dalla patente di guida e della sanzione accessoria della sospensione della medesima.
Con la sentenza n. 249/2020, emessa in data 13/7/2020 e depositata il 15/7/2020, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, confermava l'efficacia del verbale impugnato e le sanzioni irrogate.
Pag. 2 di 6 Avverso detta pronuncia la sig.ra proponeva appello davanti al Tribunale di Pt_1
Salerno, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, nonché
l'annullamento del verbale, formulando plurimi motivi di doglianza e deduceva, in sintesi: 1) l'erronea ricostruzione del fatto storico da parte del giudicante, in quanto il tratto stradale interessato, erroneamente individuato dal Giudice delle prime cure nella SP430, non corrispondeva a quello effettivamente indicato nel verbale (SS18
Variante Cilentana km 103+550), con conseguente difetto di autorizzazione prefettizia per l'installazione dell'autovelox ai sensi dell'art. 4, L. 168/2002; 2) violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S., per utilizzo di apparecchio privo di omologazione, come prescritto a pena di nullità dell'accertamento; 3) violazione degli artt. 2 e 3 D.M. 282/2017, per mancato rispetto dei parametri tecnici nella taratura del dispositivo, effettuata in modalità difforme rispetto alle previsioni regolamentari;
4) omessa pronuncia ed extrapetizione, ex art. 112 c.p.c., per motivazioni adottate su temi non oggetto di doglianza e per il mancato esame delle censure formulate in primo grado;
5) richiesta ex art. 283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in ragione dei gravi e documentati pregiudizi derivanti dalla sospensione della patente, attesa la condizione personale e familiare dell'appellante, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il eccepiva l'infondatezza del gravame, Controparte_1 sosteneva la correttezza della pronuncia impugnata e chiedeva la conferma della stessa. L'Amministrazione sosteneva l'equivalenza tra omologazione e approvazione, la regolarità della taratura, e l'irrilevanza della qualificazione toponomastica del tratto stradale oggetto del rilevamento.
A seguito della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, il procedimento veniva riassunto dinanzi a questo Tribunale ex art. 50 c.p.c.
La prima doglianza dell'appellante investe l'identificazione della sede dell'accertamento, indicata nel verbale impugnato come SS18 "Variante Cilentana" km 103+550; la questione non riveste natura meramente nominalistica, come sostenuto dall'Amministrazione Comunale, bensì sostanziale, poiché dalla
Pag. 3 di 6 qualificazione giuridica della strada dipende la validità dell'autorizzazione prefettizia ex art. 4 L. 168/2002, la quale costituisce presupposto legittimante essenziale per l'accertamento remoto delle violazioni mediante apparecchiature automatiche senza la presenza degli organi di polizia stradale.
I decreti prefettizi prodotti dall'appellante, ossia il decreto n. 00051721 del 6 agosto
2010 e la successiva rettifica n. 0017531 del 1° marzo 2011, indicano specificamente i tratti autorizzati, fra i quali non risulta incluso quello indicato nel verbale (SS18
Variante Cilentana al km 103+550). L'Amministrazione non ha prodotto alcun provvedimento idoneo ad attestare che, a far data dalla cessione della gestione da
Provincia ad ANAS, quel tratto sia stato formalmente ricompreso nella disciplina autorizzatoria;
la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (Cass. Civ., Sez. II,
n. 29595/2022; Cass. 11776/2020) che l'efficacia dell'accertamento automatizzato di violazioni ai limiti di velocità è subordinata alla preventiva individuazione, mediante decreto prefettizio, dei tratti di strada ove tale rilevamento possa avvenire legittimamente in assenza di contestazione immediata, con la conseguenza che l'accertamento effettuato in assenza del prescritto provvedimento autorizzativo è da ritenersi illegittimo, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. sez. II, 14.12.2018, n. 32492; Cons. Stato, sez. V, 3.7.2017, n. 3255).
Dalla disamina del verbale e della documentazione allegata, si evince, inoltre, che il dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento della velocità – KRIA t-
EXSPEED V.2.0 – risulta essere stato approvato, ma non omologato ai sensi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha affermato il principio per cui la mancanza di omologazione incide direttamente sull'affidabilità del dispositivo e, conseguentemente, sulla legittimità dell'accertamento. In tal senso si è altresì espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, n. 2461/2023), ribadendo che l'omologazione costituisce una condizione necessaria e non surrogabile da mera approvazione ministeriale, stante la sua funzione di garanzia a tutela
Pag. 4 di 6 dell'automobilista; tale requisito non è eludibile né surrogabile da approvazioni ministeriali che non abbiano natura e contenuto equivalente.
Il verbale impugnato fa riferimento all'approvazione M.I.T. n. 7175/2016, e non ad un provvedimento di omologazione. La funzione dell'omologazione è quella di garantire l'affidabilità tecnica e legale dello strumento, attraverso un procedimento tecnico-amministrativo con pareri obbligatori (tra cui quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e verifica di conformità rispetto a standard normativi predefiniti;
l'assenza di omologazione, unitamente alla mancata produzione da parte dell'Amministrazione di certificazioni idonee, determina l'inidoneità della rilevazione automatica a fondare validamente l'accertamento.
Non appare conforme neanche la taratura eseguita.
Ai sensi del D.M. n. 282/2017, art. 3.5, la taratura delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità deve coprire un range di velocità esteso fino a
230 km/h, per garantire l'affidabilità anche per valori elevati e nel caso di specie, la taratura prodotta in atti copre solo l'intervallo tra 30 e 100 km/h, mentre la velocità rilevata alla ricorrente è pari a 106 km/h. La giurisprudenza di merito e di legittimità
è concorde nel ritenere che l'inidoneità dello strumento a rilevare l'infrazione nel range effettivamente accertato comporti l'illegittimità dell'intero procedimento sanzionatorio (Cass. Civ., Sez. II, n. 23330/2020).
Per completezza di esposizione va, infine, evidenziato che il Giudice di Pace ha esteso la motivazione a profili (visibilità dell'autovelox, efficacia deterrente, ubicazione della segnaletica) mai oggetto di doglianza da parte ricorrente, tralasciando del tutto le censure articolate in ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che l'appello proposto dalla sig.ra meriti accoglimento. Pt_1
Non appare necessaria l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Tale acquisizione
- che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. 688/10) - non è tuttavia necessaria nella fattispecie, posto che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza
Pag. 5 di 6 impugnata e dei motivi di gravame e letti i documenti relativi al giudizio di primo grado prodotti dalle parti, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori rilevanti elementi conoscitivi ai fini della decisione.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. Controparte_1
249/2020 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. V/13980X72019 redatto dalla Polizia
Municipale del Comune dichiarando prive di effetti tutte le CP_1 sanzioni pecuniarie ed accessorie in esso contenute;
- condanna il al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui euro
1.000,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.200,00 per il presente grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 27.05.2025
Dott.ssa, Elvira Bellantoni
Pag. 6 di 6
Verbale udienza del 27/05/2025
L'avv. Dorelli chiede l'accoglimento integrale dell'appello con contestuale annullamento del Verbale impugnato segnalando a conferma della legittimità delle difese proposte le sentenze cassazione 10505/24 e 12924/25 con condanna alle spese di lite del primo e del secondo grado. L'avv laurito impugna le richieste dell'appellante, evidenzia la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado contenente anche la produzione di parte mai più reperita, a seguito della proposizione dell'appello erroneamente al tribunale di Salerno. Se il giudice la riterrà necessaria si chiede autorizzazione alla ricostruzione. Si riporta ai propri scritti difensivi. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 15,50 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira
Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 249/2020, emessa in data 13.07.2020 e depositata in data 15.07.2020, non notificata, resa in materia di “opposizione ordinanza d'ingiunzione” e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bologna, alla Via Arienti, 33, presso lo studio dell'avv. Sandra Dorelli, giusta procura in atti di causa;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla Via F. Parri, snc, presso lo studio dell'avv. Giovanni Laurito, giusta procura in delibera di Giunta Comunale;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.05.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli, la sig.ra impugnava il verbale di accertamento n. Parte_1 NumeroDiCa_1 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Agropoli per asserita violazione dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, accertata mediante dispositivo elettronico installato lungo la SS18 “Variante Cilentana”, al km 103+550, in territorio comunale di Agropoli, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 744,83, della decurtazione di sei punti dalla patente di guida e della sanzione accessoria della sospensione della medesima.
Con la sentenza n. 249/2020, emessa in data 13/7/2020 e depositata il 15/7/2020, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, confermava l'efficacia del verbale impugnato e le sanzioni irrogate.
Pag. 2 di 6 Avverso detta pronuncia la sig.ra proponeva appello davanti al Tribunale di Pt_1
Salerno, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, nonché
l'annullamento del verbale, formulando plurimi motivi di doglianza e deduceva, in sintesi: 1) l'erronea ricostruzione del fatto storico da parte del giudicante, in quanto il tratto stradale interessato, erroneamente individuato dal Giudice delle prime cure nella SP430, non corrispondeva a quello effettivamente indicato nel verbale (SS18
Variante Cilentana km 103+550), con conseguente difetto di autorizzazione prefettizia per l'installazione dell'autovelox ai sensi dell'art. 4, L. 168/2002; 2) violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S., per utilizzo di apparecchio privo di omologazione, come prescritto a pena di nullità dell'accertamento; 3) violazione degli artt. 2 e 3 D.M. 282/2017, per mancato rispetto dei parametri tecnici nella taratura del dispositivo, effettuata in modalità difforme rispetto alle previsioni regolamentari;
4) omessa pronuncia ed extrapetizione, ex art. 112 c.p.c., per motivazioni adottate su temi non oggetto di doglianza e per il mancato esame delle censure formulate in primo grado;
5) richiesta ex art. 283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in ragione dei gravi e documentati pregiudizi derivanti dalla sospensione della patente, attesa la condizione personale e familiare dell'appellante, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il eccepiva l'infondatezza del gravame, Controparte_1 sosteneva la correttezza della pronuncia impugnata e chiedeva la conferma della stessa. L'Amministrazione sosteneva l'equivalenza tra omologazione e approvazione, la regolarità della taratura, e l'irrilevanza della qualificazione toponomastica del tratto stradale oggetto del rilevamento.
A seguito della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, il procedimento veniva riassunto dinanzi a questo Tribunale ex art. 50 c.p.c.
La prima doglianza dell'appellante investe l'identificazione della sede dell'accertamento, indicata nel verbale impugnato come SS18 "Variante Cilentana" km 103+550; la questione non riveste natura meramente nominalistica, come sostenuto dall'Amministrazione Comunale, bensì sostanziale, poiché dalla
Pag. 3 di 6 qualificazione giuridica della strada dipende la validità dell'autorizzazione prefettizia ex art. 4 L. 168/2002, la quale costituisce presupposto legittimante essenziale per l'accertamento remoto delle violazioni mediante apparecchiature automatiche senza la presenza degli organi di polizia stradale.
I decreti prefettizi prodotti dall'appellante, ossia il decreto n. 00051721 del 6 agosto
2010 e la successiva rettifica n. 0017531 del 1° marzo 2011, indicano specificamente i tratti autorizzati, fra i quali non risulta incluso quello indicato nel verbale (SS18
Variante Cilentana al km 103+550). L'Amministrazione non ha prodotto alcun provvedimento idoneo ad attestare che, a far data dalla cessione della gestione da
Provincia ad ANAS, quel tratto sia stato formalmente ricompreso nella disciplina autorizzatoria;
la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (Cass. Civ., Sez. II,
n. 29595/2022; Cass. 11776/2020) che l'efficacia dell'accertamento automatizzato di violazioni ai limiti di velocità è subordinata alla preventiva individuazione, mediante decreto prefettizio, dei tratti di strada ove tale rilevamento possa avvenire legittimamente in assenza di contestazione immediata, con la conseguenza che l'accertamento effettuato in assenza del prescritto provvedimento autorizzativo è da ritenersi illegittimo, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. sez. II, 14.12.2018, n. 32492; Cons. Stato, sez. V, 3.7.2017, n. 3255).
Dalla disamina del verbale e della documentazione allegata, si evince, inoltre, che il dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento della velocità – KRIA t-
EXSPEED V.2.0 – risulta essere stato approvato, ma non omologato ai sensi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha affermato il principio per cui la mancanza di omologazione incide direttamente sull'affidabilità del dispositivo e, conseguentemente, sulla legittimità dell'accertamento. In tal senso si è altresì espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, n. 2461/2023), ribadendo che l'omologazione costituisce una condizione necessaria e non surrogabile da mera approvazione ministeriale, stante la sua funzione di garanzia a tutela
Pag. 4 di 6 dell'automobilista; tale requisito non è eludibile né surrogabile da approvazioni ministeriali che non abbiano natura e contenuto equivalente.
Il verbale impugnato fa riferimento all'approvazione M.I.T. n. 7175/2016, e non ad un provvedimento di omologazione. La funzione dell'omologazione è quella di garantire l'affidabilità tecnica e legale dello strumento, attraverso un procedimento tecnico-amministrativo con pareri obbligatori (tra cui quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e verifica di conformità rispetto a standard normativi predefiniti;
l'assenza di omologazione, unitamente alla mancata produzione da parte dell'Amministrazione di certificazioni idonee, determina l'inidoneità della rilevazione automatica a fondare validamente l'accertamento.
Non appare conforme neanche la taratura eseguita.
Ai sensi del D.M. n. 282/2017, art. 3.5, la taratura delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità deve coprire un range di velocità esteso fino a
230 km/h, per garantire l'affidabilità anche per valori elevati e nel caso di specie, la taratura prodotta in atti copre solo l'intervallo tra 30 e 100 km/h, mentre la velocità rilevata alla ricorrente è pari a 106 km/h. La giurisprudenza di merito e di legittimità
è concorde nel ritenere che l'inidoneità dello strumento a rilevare l'infrazione nel range effettivamente accertato comporti l'illegittimità dell'intero procedimento sanzionatorio (Cass. Civ., Sez. II, n. 23330/2020).
Per completezza di esposizione va, infine, evidenziato che il Giudice di Pace ha esteso la motivazione a profili (visibilità dell'autovelox, efficacia deterrente, ubicazione della segnaletica) mai oggetto di doglianza da parte ricorrente, tralasciando del tutto le censure articolate in ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che l'appello proposto dalla sig.ra meriti accoglimento. Pt_1
Non appare necessaria l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Tale acquisizione
- che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. 688/10) - non è tuttavia necessaria nella fattispecie, posto che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza
Pag. 5 di 6 impugnata e dei motivi di gravame e letti i documenti relativi al giudizio di primo grado prodotti dalle parti, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori rilevanti elementi conoscitivi ai fini della decisione.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. Controparte_1
249/2020 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. V/13980X72019 redatto dalla Polizia
Municipale del Comune dichiarando prive di effetti tutte le CP_1 sanzioni pecuniarie ed accessorie in esso contenute;
- condanna il al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui euro
1.000,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.200,00 per il presente grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 27.05.2025
Dott.ssa, Elvira Bellantoni
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