Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Urbinati Armida (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Riccione, viale Ceccarini 167 angolo Viale Don Minzoni, PEC:
giusta procura in atti;
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-ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Urbinati Armida (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Riccione, viale Ceccarini 167 angolo Viale Don Minzoni, PEC:
giusta procura in atti;
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-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
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AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra ha intrattenuto con il Sig. una convivenza more uxorio Parte_1 Controparte_1
Per_ e dal loro legame sono nati due figli, e , entrambi minorenni e riconosciuti da entrambi i Per_2 genitori.
Con ricorso depositato il 27.01.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli naturali, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo, pertanto con istanza depositata in data 24.04.2025 parte ricorrente ha richiesto la sostituzione dell'udienza già calendarizzata del
27.05.2025 con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e ha depositato l'accordo congiunto sottoscritto con il Sig. , il quale si è costituito dando procura al medesimo difensore della CP_1 ricorrente.
Con decreto del 27.04.2025 il Giudice Relatore ha disposto lo svolgimento con modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. dell'udienza già calendarizzata del 27.05.2025 assegnando termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta.
Il Giudice Relatore, con ordinanza del 27.05.2025, visto il regolare e tempestivo deposito delle note scritte, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo pagina 2 di 4 rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico e che esse appaiono esaustive di tutti i possibili profili, compresa la ripartizione delle spese legali. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono Per_ rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e e rispettose delle loro Per_2 esigenze di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte, così provvede
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DELLA PROLE I sig.ri e Controparte_1 Parte_1 dichiarano di concordare l'affidamento in via esclusiva rafforzata dei figli minori, nata a [...] il Persona_3
9/04/2016 di anni 9 e nato a [...] il [...], di anni 7 ½ , alla madre ai Persona_4 Parte_1 sensi dell'art 337 quater c.c., con collocazione presso la stessa la quale, potrà assumere le varie decisioni riguardanti Per_ ad esempio l'inserimento di alle verifiche sanitarie sulle cause dei disturbi di apprendimento e sulla necessità di un sostegno psicologico, come già comunicato al padre dei minori dalla sig.ra Il sig. infatti, Pt_1 Controparte_1 essendo in procinto di intraprendere un lavoro che comporta spesso la necessità dello stesso di spostarsi per esigenze di lavoro, non potrà essere facilmente reperibile e presente per assumere le decisioni riguardanti le varie questione di amministrazione e sostegno ai minori e non intende ostacolare ed impedire alla madre di assumere le necessarie iniziative, volendo anzi agevolare in ogni modo l' armonica crescita ed educazione degli stessi, pur chiedendo di essere sempre informato. La sig.ra che fino ad oggi si è sempre occupata in via esclusiva dei figli, ed ha sostenuto il Pt_1 mantenimento ordinario e straordinario, si impegna ad informare il sig. che ha da qualche tempo ripreso il CP_1
Per_ rapporto di frequentazione con i minori, anche al fine di renderlo partecipe delle questioni riguardanti i figli e Per_
, come del resto fino ad oggi è sempre avvenuto.
2) PERMANENZA DEI MINORI PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO Il padre Per_ Per_ potrà stare con e in base al seguente calendario: indicativamente il mercoledì e il venerdì, fatta salva la possibilità di concordare altri giorni almeno con 24 ore di avviso, in base agli impegni di lavoro e agli impegni dei bambini. In ogni caso il padre si obbliga ed impegna ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina nel caso in cui i bambini siano presso di lui nei giorni di scuola. Inoltre il padre concorderà di volta in volta con la madre dei minori i periodi di alternanza nei week end e durante le vacanze scolastiche, nel rispetto delle preminenti esigenze dei minori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori.
3) MANTENIMENTO Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli il padre riconosce a favore della madre il 100% dell'assegno unico universale corrisposto dall'INPS oltre a qualsiasi emolumento e contributo pagina 3 di 4 riconosciuto dallo stato e/o enti, e si obbliga a versare la somma di € 300,00 mensili, € 150,00 per ogni figlio, in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della madre, a decorrer dal mese di maggio 2025, somma rivalutabile ai fini Istat. Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori al 50% ciascuno, come previste dal protocollo in suo presso il Tribunale di Rimini (Protocollo Bologna) che dichiarano di accettare e che firmano congiuntamente.
4) PIANO GENITORIALE E ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DI ULTERIORI
PROCEDIMENTI PENDENTI Le parti danno atto che il piano genitoriale già compilato e allegato agli atti è stato sottoscritto anche dal sig. e si riallega il medesimo documento con la sottoscrizione del predetto. Controparte_1
Le parti danno atto, nel rispetto di quanto previsto dall'art 473 bis 12 lettera f comma II cod. civ., che fra le parti non vi sono altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse Per_ Per_ connesse e non vi sono provvedimenti riguardanti di due figli minorenni e .”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Sig.ra Pt_1 nei confronti del Sig. ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Controparte_1 così dispone:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e alle Persona_3 Persona_4 condizioni formulate dalle parti da qui intendersi integralmente trascritte ed omologate.
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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