Articolo 7 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 6Articolo 8
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22 agosto 2012
Art. 7.


Esercizio della liberta' religiosa

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012