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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2264/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 2264/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 21/10/2025 che di seguito si riproducono:
“A) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove ritenga opportuno.
B) Per quanto attiene all'affidamento, alla gestione e al mantenimento dei figli minor e Per_1 Per_2
, i coniugi regoleranno i propri rapporti con gli stessi e la contribuzione di ciascuno alle spese necessarie per la loro
[...] crescita secondo le disposizioni che seguono.
B.1) e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella casa familiare alla stessa assegnata, in cui da sempre vivono. La responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, mentre, per quanto attiene all'ordinaria amministrazione, il padre e la madre potranno esercitare la detta responsabilità separatamente pur nel rispetto dell'altrui volontà. In ogni caso, i sig.ri e cresceranno i figli tenendo conto dell'inclinazione naturale e Pt_1 Pt_2 delle aspirazioni di essi, garantendo loro la possibilità di continuare a frequentare le attività extra-scolastiche e sportive che siano più idonee al loro corretto sviluppo e alla soddisfazione delle passioni e desideri degli stessi.
B.2) La sig.r terrà con sé e dal lunedì all'uscita da scuola, fino al venerdì sera Pt_1 Per_1 Per_2 alle ore 19:00, momento a partire dal quale saranno affidati al sig. , che quindi trascorrerà con loro il Pt_2 fine settimana, andandoli a prendere presso la loro residenza il venerdì sera alle ore 19.00 e riaccompagnandoli domenica a pranzo.
B.3) I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, alternando negli anni - con l'uno o l'altro genitore - la permanenza durante il periodo che comprende il giorno di Natale a quella durante il periodo che comprende il giorno di Capodanno;
analogamente durante le vacanze pasquali, si alterneranno tra i genitori i giorni di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Qualora, durante le vacanze natalizie, i genitori non si allontanino con i figli durante la settimana di loro spettanza, chi terrà con sé i figli il giorno di Natale consentirà all'altro di tenerli il giorno della Vigilia o quello di Santo Stefano;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, secondo un calendario che i genitori concorderanno e comunicheranno entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, garantendo, anche attraverso l'eventuale recupero, il rispetto dell'ordinario calendario, salvo diverso accordo tra i genitori;
i genitori alterneranno tra di loro la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro anche in occasione delle altre festività infra- annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti del calendario scolastico); in ogni caso, ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze con i figli nei periodi stabiliti, assicurando - per quanto possibile – quotidiane comunicazioni telefoniche con l'altro genitore;
B.4) Il sig , considerata la minore età dei figli e la conseguente incapacità di entrambi di sostenersi autonomamente, Pt_2 verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento le somme mensili di € 325,00 (trecentoventicinque) Parte_1 per ed € 300,00 (trecento) per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e corrisposti Per_1 Per_2 mediante bonifico bancario al conto corrente personale della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
B.5) Alle somme che precedono dovranno aggiungersi le spese straordinarie per il 50% del loro importo, come previsto dal “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” del 20.09.2019, sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
(che si allega a questo atto - doc. A), i cui artt. 15 e 16, in materia di spese ordinarie e straordinarie, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, facendo espresso richiamo agli stessi come parte integrante del presente accordo. Il genitore che sosterrà le spese le rendiconterà entro la fine del mese e l'altro provvederà al versamento entro il giorno 5 del mese successivo.
B.6) L'assegno unico spetterà al 100% alla madre, quale genitore collocatario, ed il sig. precisa sin d'ora il Pt_2 proprio consenso sul punto, anche al fine di agevolarne l'erogazione da parte degli Enti preposti.
B.7) Le detrazioni fiscali per i figli a carico andranno ripartite pro quota, come da normativa vigente, e pertanto ne godranno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, in particolare, sarà operata in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse e quindi, nel caso di specie, altrettanto al
50% ciascuno. C) Per quanto attiene ai rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi in vigenza del matrimonio, stante il regime di separazione dei beni per il quale la coppia ha optato al momento delle nozze, le Parti intendono regolare debiti e crediti reciproci, nonché le proprietà in comune, disponendo come precisato nei successivi paragrafi.
C.1) In merito alla casa familiare in Jesolo, Via Ca' Gamba n. 43, la stessa resterà in comunione tra gli sposi, con assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra , sino al saldo del mutuo fondiario ovvero Pt_1 sino all'autosufficienza economica dei figli, presso la quale i figli avranno la residenza prevalente. L'immobile sarà assegnato comprensivo di ogni arredo, con utenze a carico del genitore assegnatario:
C.3) Considerata l'autosufficienza economica dei coniugi, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
C.4) La sig.ra restituirà al sig. l'importo di € 7.500,00 pari al 50% della somma utilizzata per aprire Pt_1 Pt_2 nell'ottobre 2021 il piano di investimento alla stessa intestato e provenienti dal conto della coppia, ove confluivano le sole retribuzioni del marito.”
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Per_1 Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e . Per_1 Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 22/03/2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04/11/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2264/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 2264/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 21/10/2025 che di seguito si riproducono:
“A) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove ritenga opportuno.
B) Per quanto attiene all'affidamento, alla gestione e al mantenimento dei figli minor e Per_1 Per_2
, i coniugi regoleranno i propri rapporti con gli stessi e la contribuzione di ciascuno alle spese necessarie per la loro
[...] crescita secondo le disposizioni che seguono.
B.1) e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella casa familiare alla stessa assegnata, in cui da sempre vivono. La responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, mentre, per quanto attiene all'ordinaria amministrazione, il padre e la madre potranno esercitare la detta responsabilità separatamente pur nel rispetto dell'altrui volontà. In ogni caso, i sig.ri e cresceranno i figli tenendo conto dell'inclinazione naturale e Pt_1 Pt_2 delle aspirazioni di essi, garantendo loro la possibilità di continuare a frequentare le attività extra-scolastiche e sportive che siano più idonee al loro corretto sviluppo e alla soddisfazione delle passioni e desideri degli stessi.
B.2) La sig.r terrà con sé e dal lunedì all'uscita da scuola, fino al venerdì sera Pt_1 Per_1 Per_2 alle ore 19:00, momento a partire dal quale saranno affidati al sig. , che quindi trascorrerà con loro il Pt_2 fine settimana, andandoli a prendere presso la loro residenza il venerdì sera alle ore 19.00 e riaccompagnandoli domenica a pranzo.
B.3) I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, alternando negli anni - con l'uno o l'altro genitore - la permanenza durante il periodo che comprende il giorno di Natale a quella durante il periodo che comprende il giorno di Capodanno;
analogamente durante le vacanze pasquali, si alterneranno tra i genitori i giorni di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Qualora, durante le vacanze natalizie, i genitori non si allontanino con i figli durante la settimana di loro spettanza, chi terrà con sé i figli il giorno di Natale consentirà all'altro di tenerli il giorno della Vigilia o quello di Santo Stefano;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, secondo un calendario che i genitori concorderanno e comunicheranno entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, garantendo, anche attraverso l'eventuale recupero, il rispetto dell'ordinario calendario, salvo diverso accordo tra i genitori;
i genitori alterneranno tra di loro la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro anche in occasione delle altre festività infra- annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti del calendario scolastico); in ogni caso, ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze con i figli nei periodi stabiliti, assicurando - per quanto possibile – quotidiane comunicazioni telefoniche con l'altro genitore;
B.4) Il sig , considerata la minore età dei figli e la conseguente incapacità di entrambi di sostenersi autonomamente, Pt_2 verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento le somme mensili di € 325,00 (trecentoventicinque) Parte_1 per ed € 300,00 (trecento) per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e corrisposti Per_1 Per_2 mediante bonifico bancario al conto corrente personale della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
B.5) Alle somme che precedono dovranno aggiungersi le spese straordinarie per il 50% del loro importo, come previsto dal “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” del 20.09.2019, sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
(che si allega a questo atto - doc. A), i cui artt. 15 e 16, in materia di spese ordinarie e straordinarie, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, facendo espresso richiamo agli stessi come parte integrante del presente accordo. Il genitore che sosterrà le spese le rendiconterà entro la fine del mese e l'altro provvederà al versamento entro il giorno 5 del mese successivo.
B.6) L'assegno unico spetterà al 100% alla madre, quale genitore collocatario, ed il sig. precisa sin d'ora il Pt_2 proprio consenso sul punto, anche al fine di agevolarne l'erogazione da parte degli Enti preposti.
B.7) Le detrazioni fiscali per i figli a carico andranno ripartite pro quota, come da normativa vigente, e pertanto ne godranno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, in particolare, sarà operata in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse e quindi, nel caso di specie, altrettanto al
50% ciascuno. C) Per quanto attiene ai rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi in vigenza del matrimonio, stante il regime di separazione dei beni per il quale la coppia ha optato al momento delle nozze, le Parti intendono regolare debiti e crediti reciproci, nonché le proprietà in comune, disponendo come precisato nei successivi paragrafi.
C.1) In merito alla casa familiare in Jesolo, Via Ca' Gamba n. 43, la stessa resterà in comunione tra gli sposi, con assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla sig.ra , sino al saldo del mutuo fondiario ovvero Pt_1 sino all'autosufficienza economica dei figli, presso la quale i figli avranno la residenza prevalente. L'immobile sarà assegnato comprensivo di ogni arredo, con utenze a carico del genitore assegnatario:
C.3) Considerata l'autosufficienza economica dei coniugi, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
C.4) La sig.ra restituirà al sig. l'importo di € 7.500,00 pari al 50% della somma utilizzata per aprire Pt_1 Pt_2 nell'ottobre 2021 il piano di investimento alla stessa intestato e provenienti dal conto della coppia, ove confluivano le sole retribuzioni del marito.”
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Per_1 Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e . Per_1 Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 22/03/2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2014;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04/11/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca