Art. 2. (Liberta' religiosa) 1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.