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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10413/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10413/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 9,43 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. VERI NISTRI in sostituzione dell'avv. SANTARELLI LUCA e l'avv. , Parte_1
Per , leg. rapp. Controparte_1 Controparte_2
L'Avv. Nistri dichiara che la morosità persiste e che ammonta ad oggi ad € 10.125,00 e chiede che la causa venga decisa col rilascio del bene ed allega nota spese che si impegna a riversare in telematico .
La TA chiede termine per riportare l'immobile allo stato iniziale. L'Avv. Nistri si oppone.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10413/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTARELLI LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO, N. 2 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. SANTARELLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto notificato il 6.9.24 intimava sfratto a in relazione ad Parte_1 Controparte_1 immobile posto in NT , Via Garibaldi n. 48 deducendo la morosità della convenuta conduttrice nel pagamento del canone mensile , stabilito in € 750,00, per complessivi € 6.375,00.
All'udienza compariva la legale rappresentante della conduttrice che si opponeva alla convalida deducendo che il mancato pagamento die canoni era dovuto a vizi dell'immobile.
Il Giudice disponeva quindi il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio.
Mentre parte attrice ha depositato la memoria integrativa la convenuta non si è costituita in giudizio rendendosi contumace.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ha provato il fatto costitutivo della domanda allegando il contratto di locazione registrato Pt_1 concluso il 25.3.21 , con decorrenza dall'1.7.21 e cessazione al 30.6.27.
pagina 2 di 3 Era onere della parte convenuta provare il fatto estintivo(Cass. SU n. 13533/012): prova che non è stata fornita.
Del resto la legale rappresentante della conduttrice ha ammesso in udienza il mancato pagamento dei canoni ed ha inteso giustificare il mancato pagamento con asseriti vizi dell'immobile: vizi dei quali peraltro non è stata fornita alcuna prova.
Risulta così il reiterato inadempimento della conduttrice riguardo al pagamento dei canoni: per una morosità che ad oggi risulta ammontare ad € 10.125,00.
Il pagamento del canone costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore( art. 1587 n. 2
c.c.).
Il reiterato inadempimento riguardo a tale obbligazione ,considerato l'interesse del locatore alla regolare esecuzione del contratto, ha certamente importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.cv..
Consequenziale è la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 congrua data di rilascio appare il 20.3.25.
La convenuta deve altresì essere condannata a pagare in favore dell'attore la somma di € 10.125,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo ed ulteriori canoni fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della controversia( terzo scaglione) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55714 vengono liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre 15% spese generali per complessivi € 3.450,00.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e Parte_1 Controparte_1
, conduttrice, avente ad oggetto immobile sito in NT , Via G.Garibaldi n. 48 , per
[...] inadempimento della conduttrice;
condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
Controparte_1 fissa per il rilascio la data del 20.3.25; condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 10.125,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo ed ulteriori importi pari ai Pt_1 canoni mensili da oggi fino al rilascio;
condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 3.500,00 .
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10413/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 9,43 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. VERI NISTRI in sostituzione dell'avv. SANTARELLI LUCA e l'avv. , Parte_1
Per , leg. rapp. Controparte_1 Controparte_2
L'Avv. Nistri dichiara che la morosità persiste e che ammonta ad oggi ad € 10.125,00 e chiede che la causa venga decisa col rilascio del bene ed allega nota spese che si impegna a riversare in telematico .
La TA chiede termine per riportare l'immobile allo stato iniziale. L'Avv. Nistri si oppone.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10413/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTARELLI LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO, N. 2 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. SANTARELLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto notificato il 6.9.24 intimava sfratto a in relazione ad Parte_1 Controparte_1 immobile posto in NT , Via Garibaldi n. 48 deducendo la morosità della convenuta conduttrice nel pagamento del canone mensile , stabilito in € 750,00, per complessivi € 6.375,00.
All'udienza compariva la legale rappresentante della conduttrice che si opponeva alla convalida deducendo che il mancato pagamento die canoni era dovuto a vizi dell'immobile.
Il Giudice disponeva quindi il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio.
Mentre parte attrice ha depositato la memoria integrativa la convenuta non si è costituita in giudizio rendendosi contumace.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ha provato il fatto costitutivo della domanda allegando il contratto di locazione registrato Pt_1 concluso il 25.3.21 , con decorrenza dall'1.7.21 e cessazione al 30.6.27.
pagina 2 di 3 Era onere della parte convenuta provare il fatto estintivo(Cass. SU n. 13533/012): prova che non è stata fornita.
Del resto la legale rappresentante della conduttrice ha ammesso in udienza il mancato pagamento dei canoni ed ha inteso giustificare il mancato pagamento con asseriti vizi dell'immobile: vizi dei quali peraltro non è stata fornita alcuna prova.
Risulta così il reiterato inadempimento della conduttrice riguardo al pagamento dei canoni: per una morosità che ad oggi risulta ammontare ad € 10.125,00.
Il pagamento del canone costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore( art. 1587 n. 2
c.c.).
Il reiterato inadempimento riguardo a tale obbligazione ,considerato l'interesse del locatore alla regolare esecuzione del contratto, ha certamente importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.cv..
Consequenziale è la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 congrua data di rilascio appare il 20.3.25.
La convenuta deve altresì essere condannata a pagare in favore dell'attore la somma di € 10.125,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo ed ulteriori canoni fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della controversia( terzo scaglione) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55714 vengono liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre 15% spese generali per complessivi € 3.450,00.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e Parte_1 Controparte_1
, conduttrice, avente ad oggetto immobile sito in NT , Via G.Garibaldi n. 48 , per
[...] inadempimento della conduttrice;
condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
Controparte_1 fissa per il rilascio la data del 20.3.25; condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 10.125,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo ed ulteriori importi pari ai Pt_1 canoni mensili da oggi fino al rilascio;
condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 3.500,00 .
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3