Articolo 2 della Legge 6 agosto 1954, n. 815
Articolo 1Articolo 3
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24 settembre 1954
Art. 2.
L'art. 13 della legge richiamata al precedente art. 1 e' cosi' sostituito:
"Al personale che otterra' l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sara' riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianita' corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purche' la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sara' valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ".
Entrata in vigore il 24 settembre 1954