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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9842 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 9021 dell'anno 2025
TRA
(avv.to P.Palma) Parte 1
RICORRENTE
E
( avv.to C. Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 15547/2024 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
Deduceva che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici ai fini della provvidenza richiesta , il tutto con vittoria di spese, anche del procedimento di ATP, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'CP si costituiva eccependo la mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione,, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP.
Nel merito il ricorso è infondato .
II C.T.U., Dott. Per 1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal
D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42 c.11°, di non superare i limiti di reddito ivi previsti le spese di CTU, liquidate con separato decreto '
debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP 1.
Roma, 7/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 9021 dell'anno 2025
TRA
(avv.to P.Palma) Parte 1
RICORRENTE
E
( avv.to C. Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 15547/2024 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
Deduceva che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici ai fini della provvidenza richiesta , il tutto con vittoria di spese, anche del procedimento di ATP, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'CP si costituiva eccependo la mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione,, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP.
Nel merito il ricorso è infondato .
II C.T.U., Dott. Per 1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal
D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42 c.11°, di non superare i limiti di reddito ivi previsti le spese di CTU, liquidate con separato decreto '
debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP 1.
Roma, 7/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli