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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti;
[...]
- OPPONENTI -
E
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti;
- OPPOSTO –
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in Controparte_2 atti
-OPPOSTA-
E
, Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti
[...] -OPPOSTO-
NONCHÉ
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
-OPPOSTI CONTUMACI-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato i germani
[...]
, hanno introdotto la fase di merito della opposizione alla Parte_4
esecuzione spiegata nel pignoramento presso terzi n.4582/2022 RGE.
La procedura esecutiva presso terzi azionata da si fonda Controparte_1
sul D.I. 1681/2018 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro
[...]
nonno degli opponenti, cui è stato ingiunto il pagamento della Controparte_8
complessiva somma di € 23327,43.
Unico il motivo di doglianza, ovvero il difetto di legittimazione passiva in quanto gli opponenti dichiarano di aver rinunciato alla eredità di Persona_1
deceduto in data 01.05.2020.
Si è costituito d ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Si sono costituiti i terzi pignorati
[...]
ribadendo la loro estraneità ai fatti per cui è Controparte_9
causa.
Pur se ritualmente citati non si sono costituiti gli altri terzi pignorati
[...]
, per cui ne va dichiarata la CP_5 CP_6 CP_7 CP_7 contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata dell' 08 aprile
2025 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione. 3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate quale integrano,
senza dubbio, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615, , c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis e quindi l'an debeatur.
4. Ciò posto le censure meritano accoglimento.
Quanto al merito della vicenda ai fini del corretto inquadramento della fattispecie si impone una premessa di carattere normativo. L'art.474 cc indica i modi di accettazione della eredità.
La normativa. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità
compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita siano: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato,
dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo
(c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Orbene nel caso portato all'attenzione di questo Magistrato il creditore procedente non ha allegato e documentato una accettazione tacita suffragata dai riscontri come in premessa indicati anzi in contrario ha chiesto che venisse fissato un termine ex art.481
cc laddove questo è un giudizio di opposizione ad un precetto ove gli opponenti sono stati dal precettante creditore procedente, qualificati eredi..
La Cassazione, con la sentenza 13 ottobre 2010, n. 21101 aderendo all'orientamento, che può dirsi consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, ritiene che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perchè a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio"
oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c." (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n.
4520/1984; n. 125/1983). In considerazione di ciò spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede
(Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n.
4520/1984; n. 125/1983). Peraltro l'onere di provare che vi sia stata in concreto l'accettazione della eredità non comporta "una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno della eredità da parte del chiamato" (Cass. n. 2489/1987).
Ebbene gli atti di rinuncia alla eredità versati in atti dimostrano che all'atto della notifica del precetto i germani erano solo chiamati alla eredità. Parte_1
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, ed è disciplinata dal D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, con condanna della parte opposta alle refusione delle spese di lite nei confronti della parte opponente, spese liquidate come in dispositivo (ovvero valore della controversia fase di introduzione e decisione ai medi tabellari)
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA la contumacia di , Controparte_5 CP_6 CP_7
.
[...]
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara inesistente in capo alla parte opposta il diritto a procedere all'esecuzione forzata in Controparte_1
danno di , E Parte_1 Parte_2 [...]
in forza del titolo esecutivo rappresentato dal Parte_5
D.I.1681/2018
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, , Parte_1 Parte_2 [...] e Controparte_10 Controparte_11
spese che si liquidano in euro 4342,00
[...]
ciascuno, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 08 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna