Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
се 0.05 60/03 REPUBL ICA TALIANA. R.G. 3735/2000 Cron 1135 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 191 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Ud. 18.3.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni LOSAVIO - President - - Consigliere - 64 Vincenzo PROTO Mario Rosario MORELLI E6 -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Massimo BONOMO 66 CAMPIONE CIVILE Giuseppe SALME* rel. 77716 ha pronunciato la seguente SENTENZA N. sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che In rappresenta e difende per legge, ricorrente
contro
POLIFORM ITALIANA srl., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Belle Arti 6, presso l'avv. ALO56 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva Sig. CLATI 628 per diritti € 1 713 cons. Citaseppe Salme ! 27.3.03 J Loreto A. Chiola, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Cianci, per procura speciale a margine del ricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 20 settembre 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 18 marzo 2002: sentito l'avy, dello Stato Giacomo Arena;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 16 gennaio 1993 la LI IT s.r.l. ha promosso giudizio arbitrale chiedendo la condanna del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al risarcimento dei danni derivati dall'ingiustificato ritardo con il quale era stato completato il collaudo delle opere di realizzazione di un'iniziativa industriale nel comune di Baragiano, ritardo che avrebbe provocato la tardiva corresponsione di una quota del contributo concesso ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981. Nel corso del giudizio arbitrale la società ha chiesto anche l'attribuzione di altre somme di denaro per causali diverse (rivalutazione ISTAT del contributo e pagamento della rata finale) c il trasferimento della proprietà dell'area, assegnata in via provvisoria, sulla quale era stato edificato lo stabilimento industriale nonché della quota delle relative pertinenze e infrastrutture. cons. CH fype Sandmai 2 I Ministero ha sostenuto che la controversia, avendo ad oggetto posizioni di interesse legittimo c non di diritto soggettivo, non rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario e quindi nella cognizione degli arbitri, c. nel merito, che le domande erano infondate. Con lodo del 4 maggio 1995 gli arbitri hanno riconosciuto alla società un credito di £. 10.430.000.000 e hanno disposto il trasferimento in suo favore della proprietà dell'arca sulla quale era stato costruito lo stabilimento, subordinatamente al perfezionamento del collaudo finale. Con sentenza del 20 settembre 1999 la corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione di nullità del lodo affermando, per quanto ancora rileva in questa sede, in primo luogo, con riferimento alla natura delle posizioni giuridiche soggettive dedotte nel giudizio arbitrale, che nella fase successiva alla pronuncia del decreto di ammissione al contributo pubblico, la posizione dell'imprenditore assume natura di diritto soggettivo, perché, a differenza di quanto avviene nella fase anteriore, l'amministrazione non ha più possibilità di valutare l'interesse pubblico alla cui attuazione è diretto il contributo stesso, ma può solo controllare l'adempimento da parte dell'impresa degli specifici obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare, dal quale nasce un rapporto negoziale paritetico, come quello derivante da un contratto a prestazioni corrispettive. La riduzione o la revoca del contributo già concesso costituiscono sanzioni per l'inadempimento di detti obblighi, non rimesse al potere discrezionale dell'amministrazione, ma conseguenziali all'accertamento dei comportamenti in violazione di precisi cons. Giuseppe Saimė 3 obblighi negoziali. Analoga argomentazione sarebbe invocabile anche riguardo all'assegnazione delle aree sulle quali dovevano essere realizzate le costruzioni industriali. A conferma delle conclusioni raggiunte la corte territoriale ha rilevato che: 1) le controversie insorte nel corso del rapporto erano state espressamente devolute alla cognizione arbitrale in virtù della clausola compromissoria inserita nel disciplinare di concessione;
2) in generale, l'art. 25 del d.l. n. 123 del 1995, di interpretazione autentica dell'art. 9 del d.
1. n. 57 del 1982, convertito in legge 29 aprile 1982 n. 187, consente di inserire nei disciplinari delle concessioni ai sensi della legge n. 219 del 1981 clausole compromissorie aventi ad oggetto le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dalle concessioni stesse;
3) l'art. 7 del disciplinare di cui si tratta consente il trasferimento delle arec assegnate anche prima del collaudo finale;
4) la subordinazione del trasferimento delle aree al previo espletamento del collaudo è stata disposta solo con il d.p.c.m. 6 marzo 1982; 5) l'art. 20 del d.l. n. 123 del 1995 consente di farc oggetto di transazione le controversie relative al trasferimento delle arce assegnate prima del collaudo finale. Quanto al merito, limitatamente a quello che rileva in questa sedc, la corte territoriale ha rigettato il motivo d'impugnazione con il quale la LI ha dedotto che il lodo non era sufficientemente motivato nel capo in cui aveva ritenuto imputabile all'amministrazione, invece che all'impresa, il ritardo nell'crogazione del secondo anticipo del contributo, pari al 30 %, in violazione Ари Salme 4 clausole negoziali vincolanti, è infatti rimessa agli arbitri e ogni controllo di tale scelta atterrebbe al merito del lodo. Il Ministero ricorre avverso la sentenza della corte d'appello di Roma sulla base di quattro motivi. La LI IT resiste con controricorso. Poiché i primi due motivi prospettano questioni di giurisdizione, il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, che, con sentenza n. 15981 del 2001, li ha rigettati rimettendo gli atti a questa sezione per l'esame degli ulteriori motivi. L'amministrazione ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il terzo motivo l'amministrazione deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e 2697 cc. e 829 c.p.c. nonché vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale abbia omesso di considerare che il disciplinare, ai fini dell'erogazione del secondo acconto, richiede la prova dell'adempimento da parte dell'impresa di tutte le sue obbligazioni e l'approvazione del collaudo parziale. Inoltre la corte d'appello non avrebbe ben individuato l'esatta portata del motivo d'impugnazione del lodo, che era diretto a contestare l'omessa verifica da parte degli arbitri dei presupposti della loro competenza giurisdizionale e dell'esistenza delle prove della fondatezza delle pretese della LI. Il motivo non è ammissibile perché, come risulta particolarmente evidente dall'ampia memoria illustrativa, l'amministrazione ricorrente contesta il giudizio di sufficienza della motivazione del lodo dato dalla corte territoriale, sulla base cons. Giuseppe di argomentazioni che pretendo di trarre dalla documentazione in atti. Con ciò l'amministrazione ricorrente non formula alcuna censura specifica alla correttezza e alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dagli arbitri e ritenuta ben motivata dalla corte territoriale.
2. Con il quarto motivo l'amministrazione ricorrente, deducendo la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 1223 e 2697 cc. e 829 c.p.c., nonché difetto di motivazione, censura la sentenza della corte d'appello di Roma per avere erroneamente ritenuto inammissibile il motivo d'impugnazione del lodo con il quale si contestava la liquidazione dei danni da lucro cessante, sostenendo che, in mancanza di altre prove, non poteva essere utilizzato ai fini di lale liquidazione il conto economico di previsione. Anche tale motivo non è ammissibile perché consiste nella riproposizione della tesi secondo la quale la prova del lucro cessante non poteva essere tratta dal conto economico di previsione della Polifonn, senza avanzare specifiche censure all'affermazione, peraltro corretta, della corte territoriale secondo la quale il controllo della scelta dei mezzi di prova operata dagli arbitri attencva al merito del lodo e che, pertanto, esulava dai limiti del giudizio di impugnazione per nullità Il ricorso, in conclusione deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
cons. Chiusure Jahimeཨམ་༦༨་ཀ་རི་རི་སྦྱར la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 116,85 oltre a € 10.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 18 marzo 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estén ore Il presidente 9. lovevio Prime Sezione Civile Cancelleria 16 GEN. 2003 IL CANCELLIERE Depositate Lisa Passinetti IL CANCELLIERE 11. ER M CORTE SUPREMA CASSAZ presso l'Agenzia $i attesta la registrazione 9-4-2003 delle Entrate di Roma 2- versate € serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica HAHI (art. 278 T.U. n°11$ ḍal 30/6/2062} IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate al Roma 2 2-4-2003 al n. 2027 THMod, 9 Art. 2027 camp. (€ 145.77) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORAT CHE D'CANCELLERIA Roberto Ficci cons. Giuseppe Salmè