Decreto cautelare 29 giugno 2023
Ordinanza cautelare 14 luglio 2023
Sentenza 27 agosto 2024
Decreto cautelare 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 23 settembre 2024
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09188/2025REG.PROV.COLL.
N. 06648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6648 del 2024, proposto da Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bonfiglio, Mauro Fiorona, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bonfiglio in Roma, via del Forte Tiburtino, n. 98.
contro
Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268 A.
nei confronti
Anas Gruppo Fs Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Trescore Balneario, Comune di Zandobbio, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 721 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e dell’Anas Gruppo Fs Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. MA TI e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A., società specializzata nel fornire servizi terapeutici mediante l’utilizzo di acque sulfuree, è proprietaria di un centro termale ubicato nel Comune di Trescore Balneario (di seguito "Terme di Trescore") accessibile attraverso la Strada Provinciale 89, tracciato viario che costeggia l’area di pertinenza dello stabilimento destinata a parcheggio per gli utenti. Le acque utilizzate nell’attività del predetto centro vengono estratte dal sottosuolo attingendo a una falda presente nell’area limitrofa alla struttura, attraverso pozzi di captazione. Nel contesto di un più ampio intervento di riqualificazione della viabilità iniziato nel 2018 e avente ad oggetto la progettazione della variante alla S.S. 42 del Tonale e della Mendola, la Provincia di Bergamo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la S.P. 89 e la S.P. 90 finalizzata a migliorare la fluidità del traffico in corrispondenza dell’area di parcheggio delle Terme di Trescore, compromessa nel tratto viario di interesse dalla grande affluenza di clientela.
In data 28 giugno 2021 con nota prot. n. 37744, l’ente provinciale comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento teso all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e a conseguente dichiarazione di pubblica utilità e, con determinazione dirigenziale prot. n. 2307 del 12 ottobre 2021, approvava il progetto definitivo.
2. La Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A. ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti provinciali innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, chiedendone l’annullamento. Nelle more del giudizio di primo grado la Provincia emanava il decreto n. 8 del 12 giugno 2023 di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione, anch’esso impugnato dalla ricorrente con primo ricorso per motivi aggiunti, unitamente agli altri atti connessi e presupposti.
3. L’odierna appellante ha poi proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la determinazione dirigenziale provinciale n. 1420 del 30 maggio 2023, con la quale i lavori di realizzazione della rotatoria in questione venivano definitivamente affidati alla società Bergamelli s.r.l.
4. Il T.a.r., con sentenza n. 721 del 2024, ha rigettato tanto il ricorso principale, quanto i ricorsi per motivi aggiunti.
5. Con atto di appello tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Consiglio di Stato, la Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A. ha impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Primo motivo di appello: erronea valutazione delle circostanze di fatto per aver ritenuto adeguato il progetto di rotatoria in relazione alla salvaguardia della fonte idrica e del sistema di captazione delle acque ter mali indispensabili per l’esercizio dell’attività delle Terme di Trescore omessa, insufficiente o, comunque, erronea motivazione .
Secondo l’appellante il T.a.r. sarebbe incorso in errore di valutazione delle circostanze di fatto, ritenendo erroneamente che sia stata data adeguata considerazione alla salvaguardia della falda acquifera e del sistema di captazione nel progetto di rotatoria, in ragione delle svariate prescrizioni operative riportate nelle relazioni allegate allo stesso. Il Collegio avrebbe omesso di considerare che l’ente provinciale ha trascurato proprio dette prescrizioni nella stesura del progetto esecutivo, elaborato in maniera lacunosa anche secondo quanto risulta dall’analisi geologica realizzata dal tecnico di parte- i cui rilievi sono stati ignorati dal Collegio.
II. Secondo motivo di appello: erronea ricostruzione e interpretazione della quaestio facti per non aver riconosciuto l’effetto risolutivo della viabilità parallela rappresentata dalla S.S. n. 42 in termini di -16 riduzione del traffico veicolare sulla S.P. n. 89, malgrado le evidenze documentali- erronea valutazione delle circostanze di fatto per non aver ritenuto imminente l’attuazione della variante sulla S.S. n. 42, ancorché costituisca un intervento previsto nell’ambito dei Giochi Olimpici del 2026 erronea valutazione delle circostanze di fatto per aver ritenuto sussistenti asserite problematiche di sicurezza in realtà indimostrate - omessa, insufficiente o, comunque, erronea motivazione.
Nel respingere il ricorso principale, il T.a.r. non avrebbe riconosciuto l’effetto di decongestionamento del traffico veicolare sulla S.P. n. 89 conseguente al completamento dell’intervento da realizzarsi sulla S.S. n. 42, malgrado le evidenze documentali, attribuendo un’“immediata utilità” al progetto di rotatoria, in realtà carente. Inoltre, il Collegio ha erroneamente affermato che l’attuazione della variante sulla S.S. n. 42 sarebbe da completarsi nel 2029, nonostante la stessa costituisca un intervento previsto nell’ambito dei Giochi Olimpici del 2026, escludendo inoltre una sproporzione fra i costi e i benefici nella realizzazione della predetta rotatoria. Infine, il T.a.r. sarebbe incorso in errore laddove assume che la rotatoria sia tesa ad attenuare la pericolosità dell’incrocio.
III. Terzo motivo di appello: erronea valutazione delle circostanze di fatto per aver ritenuto completa l’istruttoria, benché sia stata trascurata l’alternativa opzione della formazione di una terza corsia di immissione erronea valutazione delle circostanze di fatto per non aver ravvisato una violazione dei principi di collaborazione e buona fede nell’atteggiamento della Provincia- omessa, insufficiente o, comunque, erronea motivazione .
La pronuncia di primo grado viene contestata nella parte in cui ha escluso il difetto di istruttoria sulla base dello studio riguardante la potenziale realizzazione di una terza corsia di immissione, ancorchè lo studio in questione non tenga conto nè dell’impatto sulla viabilità della variante sulla S.S. n. 42, nè delle altre potenziali soluzioni praticabili – come quelle proposte nelle reiterate richieste rivolte alla Provincia da parte appellante.
IV. Quarto motivo di appello: erronea valutazione delle circostanze di fatto per aver reputato proporzionato al sacrificio imposto al centro termale della ricorrente il progetto di rotatoria- omessa, insufficiente o, comunque, erronea motivazione .
Il Collegio avrebbe erroneamente reputato proporzionata la riduzione - per l’equivalente di 50 posti auto - dell’area destinata a parcheggio conseguente alla realizzazione dell’intervento viario, escludendo il sovradimensionamento della rotatoria stessa senza ulteriori argomentazioni contrarie alle criticità sollevate nella relazione del tecnico di parte. Il T.a.r. ha erroneamente ritenuto dette criticità come connotate da un alto grado di discrezionalità tecnica, e per questo sottratte al sindacato del G.A.
V. Quinto motivo di appello: erronea interpretazione e applicazione del d.P.R. n. 31/2017 - omessa, insufficiente o, comunque, erronea motivazione relativamente alla lieve entità dell’intervento di realizzazione della nuova rotatoria interferente con la fonte idrica naturale .
La sentenza viene contestata nella parte in cui ha valutato la realizzazione della nuova rotatoria come intervento sottoposto a procedimento autorizzatorio semplificato, ex punto 11 dell’allegato B del DPR 13 febbraio n. 31/2017. Detta norma sarebbe stata erroneamente interpretata poiché l’intervento in oggetto, oltre a non essere una semplice “sistemazione di rotatoria”, non sarebbe affatto di entità lieve, ricadendo all’interno della fascia di rispetto del Fiume Cherio e interferendo con la falda termale.
6. La Provincia di Bergamo e l’Anas Gruppo Fs Italiane si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
7. Con ordinanza n. 343 del 2025 il Collegio ha nominato il verificatore al fine di accertare “ se sussista un possibile potenziale pericolo di contaminazione delle acque sotterranee connesse e conseguente al possibile mutamento dello stato dei luoghi, in quanto la rotatoria, oggetto del progetto contestato dall’appellante, dovrebbe essere realizzata proprio in corrispondenza della zona di rispetto di 3 pozzi di captazione ” e “ se sussistano soluzioni progettuali alternative capaci di neutralizzare il citato rischio di contaminazione delle acque sotterranee ”.
Il verificatore ha depositato la relazione di verificazione in data 10 giugno 2025 controdeducendo anche alle osservazioni dei consulenti di parte.
8. Alla pubblica udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante ha articolato cinque motivi di appello che, come lo stesso ha evidenziato (pag. 5 dell’atto di appello) possono essere così sintetizzati.
In particolare:
- con il primo motivo di appello, si contesta l’elevato rischio di contaminazione della risorsa idrica termale (con un pericolo per la sopravvivenza stessa delle Terme) stante la previsione della rotatoria proprio in corrispondenza della zona di rispetto di ben 3 pozzi di captazione;
- con il secondo motivo si contesta l’omessa considerazione dello stato di avanzamento della variante di Anas sulla S.S. n. 42, di cui il (riesumato e vetusto) progetto della onerosa rotatoria andrebbe a costituire una inutile duplicazione di intervento sulla stessa viabilità, neppure giustificata da (inesistenti) problematiche di sicurezza;
- con il terzo motivo di appello si contesta l’omessa considerazione di una soluzione alternativa alla rotatoria - sostenibile e meno pregiudizievole – consistente nella formazione di una corsia di immissione, sebbene la ricorrente si fosse finanche resa disponibile a cedere gratuitamente le aree di sua proprietà necessarie per la realizzazione dell’intervento;
- con il quarto motivo di appello si censura l’aver trascurato ulteriori pregiudizi arrecati per il centro termale, con specifico riguardo all’area parcheggio;
- con il quinto motivo si contesta l’errata qualificazione della nuova rotatoria come intervento di lieve entità, assoggettata alla procedura autorizzativa paesaggistica semplificata.
10. Parte appellante con cinque motivi di appello strettamente connessi tra di loro ha, quindi, in sostanza contestato la scelta della Provincia di Bergamo di realizzare una rotatoria all’incrocio tra la S.P. 89 e la S.P. 90 finalizzata, secondo la prospettiva del Comune, a migliorare la fluidità del traffico in corrispondenza dell’area di parcheggio delle Terme di Trescore, compromessa nel tratto viario di interesse dalla grande affluenza di clientela; parte appellante ha, altresì, contestato i provvedimenti volti a porre un vincolo preordinato all’esproprio sull’area interessata di proprietà dell’odierna appellante.
11. Il decreto presidenziale n. 291 del 09/12/2020, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, motiva sulla necessità di procedere alla realizzazione della rotatoria. Il richiamato provvedimento dà atto che l’intervento rientra nella complessiva attività di “messa in sicurezza della rete stradale” ed è diretto alla riqualificazione della S.P. 89, nel Comune di Trescore Balneario, nel punto d’incrocio con la S.P. 90. La gestione del traffico veicolare nel predetto incrocio, attualmente regolato da impianto semaforico, sarà regolamentato mediante rotatoria. Più precisamente, la progettazione contempla l’adeguamento dell’accesso alle terme mediante la realizzazione di una rotatoria, acquisendo parte dell’area a parcheggio di pertinenza del centro termale.
12. Parte appellante, come visto, ha contestato il progetto della rotatoria che intaccherebbe la risorsa termale di cui alla concessione mineraria denominata “Terme di Trescore Balneario”.
13. Il verificatore nominato da questo Collegio ha, tuttavia, escluso qualunque ulteriore pregiudizio per le falde termali, avendo anzi evidenziato che la realizzazione della rotatoria ridurrebbe il rischio di inquinamento per le falde termali allo stato, peraltro, già presente.
13.1. In particolare, il verificatore ha chiarito che la concessione mineraria comprende quattro emergenze idriche denominate “San Pancrazio", “Beroa 1”, “Beroa 2” e “Beroa 3”, miscelate per l’utilizzo termale.
Le acque termali captate appartengono a venute profonde e risalgono naturalmente fino alla prossimità del piano campagna e sono prelevate con uso di pompe a bassa portata per evitare alterazioni nei circuiti idrici sotterranei .
13.2. Precisa il verificatore che un potenziale pericolo di contaminazione delle acque sotterranee connesse e conseguente al possibile mutamento dello stato dei luoghi sussista, ma sia contenibile e debba essere rappresentato nell’ambito di tre distinte fattispecie :
a) rischio di contaminazione causato dalle attività di cantiere (es. sversamento di sostanze inquinanti da parte di macchine operatrici, danneggiamento delle tubazioni di adduzione delle acque termali, ecc.). Tale rischio è l’unico rischio attualmente non presente e che sarebbe sussistente nel solo lasso di tempo in cui si svolgono le attività di cantiere, ma è contenibile mediante opportune precauzioni (indicate successivamente) e cessa al termine delle attività di cantiere;
b) rischio di contaminazione da variazione della circolazione idrica sotterranea dovuta ad una modifica dei rapporti fra le diverse falde, con conseguente alterazione del chimismo e perdita delle proprietà terapeutiche e sanitarie delle acque termali a causa, ad esempio della movimentazione della terra e/o della movimentazione dei carichi. Tale rischio, precisa il verificatore, è tuttora già presente poiché l’area interessata dal progetto è già oggetto di sede stradale e pertanto soggetta al transito di carichi eccezionali ed alle compressioni derivanti dalle occasionali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale e dei sottoservizi già presenti all’interno dell’area di rispetto dei pozzi di captazione;
c) rischio di contaminazione delle acque di falda in seguito alla messa in esercizio dell’opera e causato dalle acque di dilavamento della sede stradale o dallo sversamento su di essa di sostanze inquinanti, ad esempio, al seguito di incidenti stradali.
Anche tale rischio è ritenuto dal verificatore già presente poiché l’area interessata dal progetto è già soggetta al transito veicolare, ma è un rischio che è destinato a diminuire sia per le migliorie previste dal progetto in relazione alle modalità di allontanamento degli eluviati dalla superficie viaria, sia per la prevista riduzione del tasso di incidentalità stradale, conseguente al miglioramento dei Livelli di Servizio in corrispondenza ai picchi di traffico della mattina e della sera, così come indicato nello Studio del traffico allegato 1.5 al Progetto esecutivo del 01 marzo 2023 .
13.3. Il verificatore, quindi, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso, con valutazione decisamente condivisibile, che l’unico rischio ulteriore di intaccamento della falda deriva dall’attività di cantiere, rischio legato ad un periodo limitato e contenibile con determinate prescrizioni.
Gli altri rischi, indicati ai punti b) e c), sono tutti già presenti e, in particolare, il rischio di contaminazione delle acque di falda, in seguito alla messa in esercizio dell’opera e causato dalle acque di dilavamento della sede stradale o dallo sversamento su di essa di sostanze inquinanti, è destinato a ridursi.
14. Ne consegue, dunque, che le contestazioni mosse da parte appellante alla realizzazione della rotatoria, che potrebbe creare un serio rischio di contaminazione delle falde acquifere, in realtà è stato smentito dallo stesso verificatore secondo cui la realizzazione della rotatoria ridurrebbe comunque tale rischio.
15. Relativamente poi al rischio di contaminazione delle acque di falda in seguito alla messa in esercizio dell’opera, il verificatore ha precisato che a realizzazione di rotatoria avvenuta, la probabilità di sversamento sarà ridotta per il combinato disposto di due fattori:
- minore incidentalità all’incrocio post realizzazione della rotatoria (doc. 1.5 “studio del traffico” nota prot. AE02.2025.0001139 del 12/02/2025 di Provincia di Bergamo);
- dotazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche completo di vasche di disoleazione, come da specifiche già facenti parte del progetto esecutivo, con particolare riferimento a quanto riportato al paragrafo 13.2, pag. 34 - 36 del documento rubricato 1.3 – relazione geologica a firma della dottoressa geologa Anna Cantoni e datato 04 maggio 2022. Tali presidi attualmente non sono presenti, pertanto la realizzazione della rotatoria è destinata ad indurre una mitigazione delle condizioni di rischio di inquinamento da dilavamento della sede stradale ad oggi riscontrabile.
16. Inoltre, per ridurre ulteriormente il rischio di contaminazione delle acque di falda in seguito alla messa in esercizio dell’opera, il verificatore ha ritenuto, con motivazione ragionevole e immune da cesure, necessaria la posa, al di sotto del pacchetto stradale, di un ulteriore presidio a protezione dall’infiltrazione delle acque meteoriche costituito da un telo di polietilene di idonea grammatura, protetto da strati di tessuto non tessuto.
17. In relazione poi alle modalità operative di realizzazione della rotatoria oggetto della causa, il verificatore ha chiarito che non esistono soluzioni progettuali alternative caratterizzate da rischio nullo di contaminazione.
18. La ventilata proposta alternativa di realizzazione di una nuova corsia di immissione, riscontrabile negli atti di causa (cfr. pag. 1-5 riga di pag. 4 del Ricorso in appello di Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A.) da effettuarsi nelle medesime aree interessate dal progetto di rotatoria, secondo il verificatore, comporterebbe rischi di contaminazione causati dalle attività di cantiere, da variazione della circolazione idrica sotterranea, di contaminazione delle acque di falda in seguito alla messa in esercizio dell’opera non dissimili da quelli della rotatoria stessa.
19. Dalla disamina del progetto S.P. 89 Gorlago – Trescore Riqualificazione in sede in Comune di Trescore Balneario - Progetto Esecutivo elaborato dalla Provincia di Bergamo nel 2012 emerge infatti che anche le aree oggetto di intervento relative al progetto presentano le medesime criticità riscontrabili nell’alternativa progettuale riferita alla realizzazione della rotonda. Anche in questo caso, infatti, le aree ricadrebbero nelle medesime aree di rispetto dei pozzi di emungimento delle acque minerali termali.
20. Il verificatore ha, quindi, ritenuto adeguate le scelte progettuali effettuate dalla Provincia di Bergamo in ordine alla realizzazione della rotatoria ed in relazione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee.
L’unico concreto rischio, oggi non presente per le falde termali, è rappresentato dall’attività di cantiere, rischio temporaneo che cessa al momento della realizzazione della rotatoria e che può essere contenuto attraverso le prescrizioni che lo stesso verificatore ha individuato alla lettera a), pagg 4 e 5 della verificazione e che vanno necessariamente osservato nell’attività di cantiere.
21. La verificazione è adeguatamente motivata ed è pienamente condivisa dal Collegio; il verificatore ha, peraltro, controdedotto anche alle osservazioni dei tecnici di parte con argomenti ragionevoli e documentati e, quindi, immuni dalle censure articolate da parte appellante.
22. Parte appellante ha, altresì, contestato la irragionevolezza della scelta del Comune “essendo imminente il compimento della variante di ANAS alla S.S. n. 42, finalizzata proprio a decongestionate il traffico veicolare in corrispondenza della medesima S.P. 89, senza però mettere a repentaglio la fonte idrica naturale”.
Il Collegio condivide sul punto le argomentazioni del T.a.r. perché la rotatoria, decongestionando il traffico e attenuando la pericolosità dell’incrocio, produce i suoi effetti favorevoli in tempi decisamente più ravvicinati, non avendo parte appellante provato che le “previsioni” di nuova viabilità della nuova Variante alla S.S. 42, fra i Comuni Trescore Balneario, Zandobbio ed Entratico, sia “imminente”, sembrando, invece, che la stessa sia ancora ferma alla fase progettuale dello studio di fattibilità.
Va, quindi, condiviso quanto affermato dal Ta.r. ovvero che “ La rotatoria, di contro, decongestionando il traffico e attenuando la pericolosità dell’incrocio, produce la sua utilità in tempistiche decisamente più ravvicinate. Altrimenti detto, il progetto impugnato si rivela idoneo ad un immediato soddisfacimento dell’interesse pubblico, e non è destinato ad esaurire la sua funzione in un tempo molto breve, così come prospettato dalla società ricorrente, né si può affermare che diventerà inutile una volta realizzata la Variante alla SS 42 ”.
23. Peraltro, il progetto esecutivo elaborato ed approvato dalla Provincia di Bergamo ha la finalità di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sulla S.P. 89 e sulla S.P. 90, come si evince dall’“Allegato 1.1. Relazione tecnico illustrativa” del progetto esecutivo, al paragrafo 22. Conclusioni”, dall’“Allegato 1.5. Studio del traffico” del progetto esecutivo, ove vengono riassunti i dati del flusso veicolare dei due Studi viabilistici di traffico (doc.6 e doc.7 ns. fasc. TAR), e come confermato anche dal TAR: “ L’attuale S.P. 89 nel tratto interessante la nuova intersezione risulta insufficiente e inadeguata: l’incrocio semaforizzato compromette la percorribilità sia sull’asta principale che sulla S.P. 90, e la sezione delle corsie di svolta in sinistra direzione Zandobbio dell’attuale sede non consente il passaggio contemporaneo di due automezzi, provocando evidenti pericoli ai pedoni ed il rallentamento del traffico veicolare. Si è resa quindi necessaria la proposta di realizzazione della nuova rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio semafo rizzato”.
24. Anche la dedotta sproporzione dei costi in rapporto all’utilità della rotatoria non è affatto provata da parte appellante, ma solo genericamente dedotta.
25. Rientra, peraltro, nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta di come realizzare la rotatoria che, peraltro, alla luce di quanto evidenziato, non appare palesemente sovradimensionata: la circostanza che vengano, quindi, sacrificati dei posti auto (come evidenziato da parte appellante con il quarto motivo di appello) rientra in una legittima scelta urbanistica dell’amministrazione che nel realizzare la rotatoria ha dovuto, comunque, intaccare una piccola parte del parcheggio interessato.
26. Parimenti infondato è l’ultimo motivo di appello, perché la realizzazione della rotatoria, che può essere assimilata ad una sistemazione della stessa, per le caratteristiche complessive dell’intervento, può farsi rientrare negli interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente previsti dal d.P.R. n. 31/2017 (“ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ”).
27. L’appello va, pertanto, nel suo complesso respinto.
28. Le spese nei confronti della Provincia di Bergamo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, invece, giuste ragioni per compensare le spese di lite tra parte appellante e Anas Gruppo Fs Italiane che si è limitata sostanzialmente a depositare una mera difesa di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Bergamo che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge e oltre le spese della verificazione.
Compensa le spese di lite tra la Provincia di Bergamo e Anas Gruppo Fs Italiane.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC AT, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
MA TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TI | NC AT |
IL SEGRETARIO