Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4524/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4524/2024, promossa con ricorso depositato il 31/10/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in Gemonio (VA), Vicolo Solferino n. 7,
con l'Avv. Silvia Moriggi e l'Avv. Alessandra Belotti;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...]is,
con l'Avv. Desirée Gonzi;
pagina 1 di 4
2010 (anno 2010 atto n. 119 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: Persona_1
nata a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31/10/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
ASPETTI PERSONALI
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e Per_2
residenza anagrafica presso l'abitazione paterna. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé. Per_2
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA Controparte_1
Salvo diverso e migliore accordo assunto dai genitori nell'interesse della figlia minore: - durante l'anno scolastico, trascorrerà il lunedì e giovedì dalle h.17.00 alle h.22.00 Per_2
presso l'abitazione paterna, salvo però poi pernottare dalla madre con la quale passerà gli ulteriori giorni infrasettimanali (martedì, mercoledì e venerdì). La ragazza trascorrerà altresì con il padre dal venerdì sera h.17.00 alla domenica mattina h.12.00; - durante le vacanze estive, la ragazza pernotterà in modo paritario presso le abitazioni di entrambi i genitori, oltre a trascorrere con ciascuno di essi un periodo di vacanza di due settimane continuative da comunicare/concordare entro il 30 maggio di ogni anno. , inoltre, come da Per_2
consuetudine, continuerà a soggiornare tre/quattro settimane presso l'abitazione dei nonni materni residenti in [...], avendo cura i genitori di accompagnarla e andarla a riprendere;
- durante le vacanze di Natale, passerà le giornate del 24/25/26 dicembre Per_2
dalle h.10.00 alle h.22.00 con uno o l'altro genitore con rispetto del principio dell'alternanza, oltre ad un periodo continuativo dal 27 dicembre h.10.00 al 1° gennaio h.20.00 o dal 1° gennaio h.20.00 al 6 gennaio h.22.00; - le vacanze pasquali e le ulteriori festività durante pagina 2 di 4 l'anno saranno godute in via alternata dai genitori che di volta in volta si accorderanno tra loro.
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLA FIGLIA
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia quando la stessa sarà presso la propria abitazione. Saranno integralmente a carico del sig. gli oneri per Pt_1
buoni pasto e mezzi di trasporto della figlia. I genitori parteciperanno alle ulteriori spese straordinarie, come da linee guida in essere presso il Tribunale di Varese, nella misura del
70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre.
ASSEGNI FAMILIARI
AUU/assegni familiari liquidati dalle Autorità italiane ad esclusivo beneficio materno.
Assegni familiari che verranno erogati dopo l'iscrizione a ruolo del presente ricorso, futuri liquidati per differenza dalle Autorità svizzere altresì a beneficio materno. Pertanto, entro il giorno 28 di ogni mese, il sig. rimetterà alla moglie la quota che sarà allo stesso Pt_1
accreditata dalle Autorità elvetiche. Assegni familiari svizzeri passati da condividere al 50% tra i genitori. Sarà onere del sig. , al momento dell'incasso, fornire rendicontazione alla Pt_1
moglie e liquidare entro i 10gg successivi quanto incassato.
DETRAZIONI FISCALI
Detrazioni fiscali, inerenti le spese sostenute per la figlia, al 100% a beneficio della sig.ra
Pt_2
AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA
Entrambi i coniugi si dichiarano autonomi economicamente.
DOCUMENTI VALIDI ALL'ESPATRIO
I coniugi manifestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi all'espatrio per loro e la figlia minore . Per_2
SPESE DI LITE
Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare Parte_2 Parte_1
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 11/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...]_2
il 03 settembre 1990, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
21/08/2010, in Scafati (SA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Scafati (anno 2010, atto n. 119, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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