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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Venezia Seconda Sezione civile R.G. 1814/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. Caterina Passarelli Presidente relatore Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 31/10/2024, promossa con atto di citazione da (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Chiara Cacciavillani, Benedetto Collerone e , con domicilio eletto presso le rispettive Parte_2 caselle PEC, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. , rappresento e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 Avv.ti Maria Dolores Bottari e Barbara Colla, con domicilio eletto presso lo studio della prima, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1629/2024, emessa il 22/09/2024 dal Tribunale Ordinario di Treviso (Giudice: dott.ssa Daniela Ronzani).
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1629/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, nell'ambito del giudizio rg. n. 4013/2016, notificata il
1 25 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: «1. accertarsi e dichiararsi che il CP_1
è responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] occorsi agli attori, secondo le rispettive spettanze di ciascuno, per aver leso il legittimo affidamento ingenerato in loro a partire dal rilascio del permesso di costruire prot. n. 19177/SU del 18 aprile 2005 e fino alle conseguenze ultime del suo annullamento all'esito di ricorso straordinario, inclusa l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile assentito;
2. condannarsi il in CP_1 forza dell'accertamento di cui al capo n. 1, a versare agli attori le seguenti somme e secondo le seguenti spettanze: 2a. € 161.158,43 (euro centosessantunomilacentocinquantotto/43) in favore di Parte_1 a titolo di spese da essa sostenute e documentate per la costruzione e le
[...] dotazioni dell'unità immobiliare oggetto del p.d.c. poi annullato, oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale (1° dicembre 2011) e fino all'effettivo soddisfo;
2b. € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), ovvero la maggior misura ritenuta di giustizia in base ad apposito accertamento tecnico, in favore di
a titolo di valore perduto dell'unità immobiliare, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2c. € 46.817,78 (euro quarantaseimilaottocentodiciassette/78) in favore dell'avv. Parte_2
a titolo di spese sostenute e documentate per la costruzione e le dotazioni
[...] dell'unità immobiliare, oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2d. € 52.869,00 (euro cinquantaduemilaottocentosessantanove/00) in favore del dott.
a titolo di spese sostenute e documentate per la costruzione e le Parte_3 dotazioni dell'unità immobiliare, oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2e. restituzione degli indennizzi che gli attori dovessero versare o essere costretti a versare al convenuto per l'«occupazione abusiva» dell'unità CP_1 immobiliare, nel totale degli importi che dovessero essere determinati all'esito del giudizio in corso dinanzi codesto Tribunale o per altra via, oltre interessi e accessori come per legge a far data dai singoli pagamenti o escussioni e fino all'effettiva rifusione;
2f. € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore dell'avv.
[...]
a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e Parte_2 interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2g. € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore del dott. a titolo di danno non patrimoniale, Parte_3
2 oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2h. € 100.000,00 (euro centomila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore del signor a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_4 rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2i. € 100.000 (euro centomila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore del signor a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_5 rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
3. con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite come generale norma».
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado;
- nel caso in cui l'appello venga rigettato, si chiede la rideterminazione delle spese di lite come determinate nella sentenza impugnata, in applicazione del principio di soccombenza.
Per parte appellata: Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte di parte appellante siccome infondate per le ragioni meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta di appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1629/2024 impugnata. In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte appallante in quanto irrilevanti/inconferenti ai fini del giudizio. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato il 3/5/2016, Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in qualità, rispettivamente, la prima di proprietaria e gli altri quattro di titolari di diritto di abitazione sull'immobile sito in , via Pola n. 28, CP_1 convenivano in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti per aver leso il legittimo affidamento ingenerato a partire dal rilascio del permesso a costruire prot. 19177/SU del 18 aprile 2005 e fino alle conseguenze ultime dell'annullamento di tale permesso. Riferivano gli attori le seguenti circostanze in fatto: nell'anno 1999, Parte_1
, proprietaria dei fondi di cui al foglio 34 mapp. 2036, 2037 e 587 in
[...]
, via Pola, chiedeva al Comune di la concessione edilizia CP_1 CP_1
3 per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo, costituito da villetta unifamiliare ad un piano, con interrato di pertinenza, collegata con un portico al vicino fabbricato (di proprietà de il Centro -Servizi Amministrativi s.a.s. di A. La Mura & C.). aveva poi concesso il diritto di abitazione Parte_1 sull'edificio da realizzare a (figlia della socia Parte_2 accomandataria della società attrice), (marito della ) e ai Parte_3 Parte_2 figli e , nati dall'unione coniugale. Pt_4 Parte_5 La concessione edilizia veniva rilasciata in data 30/11/1999, i lavori iniziavano il 20/11/2000 e avrebbero dovuto concludersi, secondo la normativa vigente, entro i tre anni successivi, quindi il 20/11/2003. Dopo aver eseguito gli scavi di fondazione ed eretto i pilastri di sostegno per il piano terra, i lavori si interrompevano e la concessione edilizia scadeva. A seguito di denuncia dei vicini con cui si dolevano del mancato rispetto delle distanze dai confini, il effettuava un sopralluogo, in data 22/12/2003, CP_1 ove constatava il mancato completamento delle opere, con conseguente declaratoria di decadenza della concessione edilizia del 13/1/2004. In data 18/3/2004, presentava istanza per rimuovere la Parte_1 decadenza e per l'autorizzazione al completamento delle opere. Nonostante il Comune di avesse, nelle more, approvato il nuovo CP_1 P.R.G. che, per le zone B1 “di mantenimento” di interesse, vietava nuove edificazioni pur consentendo il solo “mantenimento delle volumetrie esistenti”, la Commissione Edilizia, seguendo una determinata interpretazione sorretta da autorevole giurisprudenza che faceva rientrare nel concetto di volumetria esistente anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso tra pilastri in elevazione, nella seduta del 05/05/2004 esprimeva parere favorevole al completamento delle opere “dovendosi ritenere che l'attuale struttura abbia già espresso la necessaria volumetria”, con prescrizioni relative al tetto dell'edificio e alla copertura del garage. Presentate le richieste modifiche, in data 18/4/2005 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 40/2005, per lavori di completamento delle opere edilizie e di edificio residenziale di cui alla concessione edilizia 42169/EP del 30/11/1999. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 15/9/2005, la società La Mura, proprietaria del fondo confinante, impugnava il permesso di costruire n. 40/2005, sollevando, tra l'altro, la questione del contrasto tra tale atto concessorio e le norme del PRG vigente. Con dpr del 15/6/2009, facendo proprio il parere del Consiglio di Stato, sez. seconda, del 09/4/2008, il Presidente della Repubblica annullava la concessione edilizia 40/2005, in quanto concessa in violazione della nuova previsione urbanistica che non consentiva la realizzazione di nuovi volumi. Contro tale
4 pronuncia veniva proposta dall'odierna appellante domanda di revocazione, dichiarata inammissibile con decreto del 21/7/2011. Nelle more, proseguiva il completamento del fabbricato, e Parte_1 dopo aver ottenuto il certificato di agibilità, e la sua Parte_2 famiglia fissavano la residenza presso l'immobile. In data 10/2/2010, il Comune di , preso atto della decisione sul CP_1 ricorso straordinario, emetteva ordinanza di demolizione delle opere realizzate con il permesso a costruire in quanto non sorrette da titolo legittimante. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR (ricorso 642/2010 RG) da la quale, in attesa della decisione del giudice Parte_1 amministrativo, presentava domanda in sanatoria del fabbricato di cui è causa, in forza della legge regionale all'epoca vigente (c.d. “Piano Casa”). Con provvedimento del 6/8/2010, prot. N. 38650/SU, il rigettava la CP_1 domanda e anche tale provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti al pregresso ricorso al TAR. Ulteriore domanda di sanatoria veniva presenta da in data Parte_1 9/11/2010; con provvedimento del 9/6/2011, il negava la concessione CP_1 del provvedimento di regolarizzazione e contestualmente ordinava la demolizione delle opere.
impugnava innanzi al TAR anche tale provvedimento, senza Parte_1 proporre istanza di sospensione e senza adempiere all'ordine di demolizione entro i 90 giorni normativamente imposti. In data 26/11/2011, l'Amministrazione comunale, accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, emanava il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale (ex art. 31 TUE). Con sentenza n. 6099/2023, pubblicata il 26/6/2023 e passata in giudicato il 4/10/2023, il Consiglio di Stato confermava la sentenza del TAR Veneto che dichiarava in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di sanatoria, di demolizione delle opere e di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate in assenza di legittima autorizzazione. Nel frattempo, la società La Mura otteneva, nel contraddittorio con Parte_1 la sentenza n. 115/2013 del Tribunale di Treviso – confermata in appello e divenuta definitiva- con la quale, accertata l'inosservanza delle norme sulle distanze legali delle opere realizzate, veniva ordinato a di procedere Parte_1 alla riduzione in pristino del fabbricato arretrando l'edificio alla distanza di 10 metri da quello confinante. Il Comune di Conegliano, infine, conveniva gli odierni appellanti innanzi al Tribunale di Treviso, per sentirli condannare al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa.
5 Tutto ciò premesso, , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 e instauravano il presente giudizio, chiedendo la condanna Pt_4 Parte_5 del al risarcimento di tutti i danni subiti per la lesione del Controparte_1 loro legittimo affidamento circa la legittimità del permesso a costruire n. 40/2005, successivamente annullato, per avere l'odierno appellato:
- sostenuto nelle sedi giudiziali adite, la legittimità del permesso a costruire nonostante l'illegittimità del provvedimento concessorio, mentre avrebbe dovuto e potuto annullarlo in sede di autotutela a fronte dei rilievi sollevati nel ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla società La Mura;
-concorso a creare e consolidare il legittimo affidamento per avere, in attesa della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, tra fine gennaio 2006 e inizio 2007, autorizzato la realizzazione della nuova recinzione e del nuovo passo carraio e successivamente rilasciato, nel 2009, prima della decisione sul ricorso straordinario, il certificato di agibilità che ha consentito alla famiglia di ivi trasferire la residenza;
Parte_6
-per non aver concesso successivamente alla declaratoria di illegittimità del p.d.c. concesso le sanatorie richieste nemmeno in forza del meccanismo sostitutivo dell'art. 38 Dpr 380/2001;
-per avere ordinato la demolizione dell'edificio nonostante i ricorsi al giudice amministrativo, non sospendendo d'ufficio il successivo procedimento di acquisizione al patrimonio comunale;
-per avere instaurato il giudizio civile per ottenere la condanna degli appellanti al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo.
Chiedevano, pertanto, in forza di una responsabilità da contatto sociale, la condanna del al pagamento di un importo complessivo di € CP_1 1.335.845,21. Si costituiva il eccependo, innanzitutto, la carenza di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo;
l'ente, inoltre, chiedeva – ed otteneva- la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa dell'esito del giudizio pendente innanzi al TAR Veneto avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di demolizione delle opere realizzate e di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del CP_1 Nel merito, il convenuto eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria per responsabilità da contatto sociale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale;
in ogni caso, negava di aver ingenerato un legittimo affidamento negli attori, ritenendo sussistere in capo ad essi la responsabilità delle conseguenze dell'ablazione del permesso di costruire per:
- non aver diligentemente completato le opere nei termini concessi dalla prima concessione edilizia del 1999;
6 - per non aver prudenzialmente sospeso i lavori in pendenza dei vari contenziosi innanzi il Giudice amministrativo:
- per non aver proposto istanza di sospensione nel giudizio innanzi al TAR Veneto contro l'ordinanza di demolizione del 09/6/2011. Infine, il contestava il quantum debeatur delle domande risarcitorie CP_1 proposte. Con provvedimento del 30/3/2017, il giudice a quo sospendeva il giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al TAR Veneto riguardante l'impugnazione del provvedimento comunale di diniego della sanatoria. Definito il giudizio amministrativo, gli attori riassumevano il procedimento e si costituiva il eccependo l'estinzione del giudizio per Controparte_1 quanto riguarda la posizione processuale di e per difetto di Pt_4 Parte_5 procura, in quanto ormai maggiorenni e non più rappresentati dai genitori, senza efficacia sanante di quella rilasciata in data 2/1/24 riferita ad una procura inesistente. Rigettate le istanze istruttorie formulate dagli attori, all'udienza del 16/5/2024 il giudice concedeva i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza n.1629 emessa il 22/9/24, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava la domanda degli attori per le seguenti ragioni:
- quanto alle eccezioni preliminari di rito, riteneva infondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa aveva natura contrattuale da contatto sociale e l'accertamento della sua sussistenza rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Circa l'eccezione di prescrizione, la stessa andava rigettata trattandosi di termine decennale. Era infondata l'eccezione di estinzione del giudizio in capo ad e , in quanto valeva il principio di ultrattività Pt_5 Parte_4 del mandato e, in ogni caso, la procura rilasciata dai soggetti divenuti maggiorenni in data 2/1/2024, aveva efficacia sanante;
- quanto al merito della controversia, la domanda andava rigettata per la mancata configurabilità dell'illecito invocato dagli attori, non essendo sufficiente la constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo ed essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione delle aspettative di coerenza e non contraddittorietà riposte dal privato nel comportamento della P.A., fondate sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari
7 dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dava luogo ad una responsabilità qualificabile come di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato. Inoltre, per aversi un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato, occorreva una condotta fattiva della P.A. connotata da mala fede o colpa, in grado di far sorgere nel cittadino, in totale buona fede, un'aspettativa al conseguimento di un bene oltre al fatto che la fiducia riposta nel buon esito di un procedimento amministrativo doveva essere ragionevole. Nel caso di specie, il Comune di aveva CP_1 rilasciato il permesso a costruire aderendo ad una interpretazione giurisprudenziale in allora prevalente, invocata dagli stessi richiedenti, favorevole al rilascio del provvedimento di edificazione. La successiva negazione della concessione della sanatoria, l'emissione dell'ordine di demolizione ed il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale non erano atti censurabili, essendo tutti consequenziali all'annullamento del permesso a costruire e, quindi, doverosi per il Comune. Anche la richiesta azionata dal per CP_1 l'indennità per occupazione senza titolo, doveva ritenersi una scelta legittima dell'Ente per non incorrere in una possibile responsabilità anche a livello contabile. Doveva, inoltre, escludersi la sussistenza di un affidamento degli appellanti esente da colpa avendo questi i) omesso di completare le opere di edificazione prima della scadenza della prima concessione edilizia, ii) deciso, imprudentemente, di proseguire comunque le opere nonostante la pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l'azione del vicino in ambito civilistico e al TAR, assumendo i rischi conseguenti;
iii) omesso di chiedere la sospensione del provvedimento comunale che ordinava la demolizione dell'edificio, così procrastinando il relativo obbligo senza, poi, nemmeno ottemperarvi, circostanza che avrebbe evitato l'acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato e del sedime sul quale insiste. Sulla base di queste premesse, il primo giudice rigettava le domande di risarcimento e poneva le spese di lite a carico dei soccombenti.
Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e proponevano appello lamentando Parte_3 Parte_4 Parte_5 l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: A) Erroneità del capo della sentenza circa l'insussistenza dell'illiceità della condotta dell'amministrazione; B) Erroneità del capo della sentenza circa l'esclusione di un affidamento incolpevole in capo agli appellanti;
C) Erroneità del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
8 Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1 All'udienza del 16/9/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni già formulate per le ragioni di cui alle note conclusionali, già depositate nei termini preventivamente concessi e la Corte tratteneva la causa in decisione.
* * * I primi due motivi di appello vanno trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Gli appellanti affermano l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'illiceità della condotta del Comune di per violazione CP_1 degli obblighi di correttezza e buona fede inerenti al “contatto sociale qualificato” esistente tra P.A e privato da cui sarebbe derivato un incolpevole affidamento sul buon esito della pratica edificatoria, poi, conclusasi con la declaratoria di illegittimità del permesso di costruire e conseguente ordine di demolizione delle opere divenute abusive, acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo. In particolare, gli appellanti evidenziano che l'Ente, nel giudizio instaurato con ricorso straordinario, aveva difeso il provvedimento emesso, mai annullato in sede autotutela, e, anzi, aveva rilasciato per il nuovo edificio il certificato di agibilità, le autorizzazioni relative alla realizzazione della recinzione ed al passo carraio, così ingenerando l'affidamento degli attori sulla legittimità del provvedimento, ancorché sub iudice. Con riferimento al profilo soggettivo della violazione delle obbligazioni derivanti da contatto sociale, gli appellanti negano di aver tenuto un contegno poco prudente per non aver sospeso i lavori sull'immobile e sostengono che non sarebbe spettato a loro chiedere la sospensione dell'efficacia del permesso a costruire, che, invece, avrebbe dovuto essere chiesta dal CP_1 L'appello non può essere accolto. In generale, come riconoscono gli stessi appellanti (v. pag. 8 atto appello;
pag. 9 comparsa concl.), non basta l'adozione di un provvedimento illegittimo per fondare la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, fondato sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato
9 (Cass. SU 1567/23; Cass. SU 8236/20). Il danno, dunque, non deriva dalla mera illegittimità del provvedimento amministrativo, ma dalla lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato sulla legittimità dell'atto per il comportamento tenuto dalla PA in violazione delle regole di correttezza e buona fede. Infatti, ai fini di una responsabilità della PA per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, è necessario che il comportamento della PA risulti contrario ai doveri di correttezza e buona fede e sia tale da ingenerare un affidamento incolpevole, secondo uno stretto nesso di causalità con il danno lamentato (cfr. Cass. 13289/25). E non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole in caso di impugnazione del provvedimento, sia in quanto la consapevolezza della pendenza del giudizio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede essendo logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, e sia in quanto le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio (v. Cass. 13289/25, riguardante il caso in cui la pretesa risarcitoria del privato è stata rigettata ancorché, nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, la PA avesse strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne avesse sospeso l'efficacia in via di autotutela). Ora, nel caso di specie, il permesso di costruire n. 40/2005 del 18/4/2005, riguardante il completamento dei lavori già oggetto della concessione edilizia 42169/EP del 30/11/1999, lasciata decadere da , era stato Parte_1 impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato pochi mesi dopo, ossia il 15/9/2005, per cui il privato era ben consapevole del sindacato aperto su quel provvedimento. Infatti, la pendenza di quel giudizio, volto ad ottenere la caducazione del permesso a costruire, è incompatibile con la asserita posizione di affidamento incolpevole circa la piena legittimità del provvedimento, ben avendo potuto il privato rappresentarsi il rischio che il giudizio avesse un esito a sé non favorevole. Dunque, l'avvio dei lavori di completamento del fabbricato sulla base di un provvedimento ampliativo da parte della PA, nonostante l'impugnazione di questo, implica la piena conoscenza del rischio di annullamento dell'atto e non consente di configurare, in capo al destinatario dell'atto illegittimo, una posizione di affidamento incolpevole. Del resto, va ricordato che il ha adottato il permesso a costruire CP_1 40/2005, quando era già in vigore il nuovo PRG che vietava nuove costruzioni, per cui l'aspettativa riposta da nel comportamento Parte_1 dell'Amministrazione risultava fondata sulla possibilità che venisse dato seguito ad una interpretazione non collimante con la disciplina vigente, rendendo ancora
10 più evidente l'incompatibilità di tale pretesa con una posizione soggettiva di incolpevole affidamento. In conclusione, per avere diritto al risarcimento, è necessario che l'affidamento sulla legittimità del provvedimento sia stato ragionevolmente riposto, laddove tale ragionevolezza deve ritenersi esclusa se l'illegittimità era palese o se il privato era a conoscenza dell'impugnazione del provvedimento, come nella specie. Infatti, sin dal momento in cui , e i Parte_1 Parte_2 Pt_5 hanno presentato l'istanza di completamento delle opere essi erano consapevoli del nuovo piano regolatore adottato dal Comune e della destinazione della zona ove insisteva il fondo di loro proprietà. Peraltro, pochi mesi dopo il rilascio del p.d.c., i proprietari del fondo contermine hanno presentato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere la declaratoria di illegittimità di tale atto autorizzativo, circostanza della quale gli appellanti erano ben a conoscenza. Nonostante ciò essi hanno proseguito nel completamento delle opere, interloquendo con il per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione CP_1 della recinzione, del passo carraio e successivamente la dichiarazione di agibilità e l'ente, nelle more del giudizio e a fronte di un permesso di costruzione ancora legittimo, ha tenuto una condotta del tutto coerente e legittima, né avrebbe potuto l'ente, in quel momento, agire in via di autotutela (peraltro non sollecitata dagli odierni appellanti). E coerente risulta anche la condotta del che, CP_1 dopo la definizione del giudizio innanzi al Capo dello Stato, si è adeguato alla pronuncia, sia per il rigetto delle domande di sanatoria e sia per la successiva attivazione della procedura prevista dall'art. 31 TUE, superando il vaglio giudiziale delle varie impugnazioni operate dagli appellanti avverso di provvedimenti emanati, ritenuti legittimi e conformi alla normativa vigente. Inoltre, va considerato il fatto che, all'origine di tutta la vicenda, sta la mancata realizzazione, nei tempi normativamente prescritti, delle opere relative alla prima concessione edilizia la cui scadenza è da ascriversi unicamente a responsabilità degli interessati. Infine, contestualmente a tutte le vicende che hanno interessato dal punto di vista amministrativo la realizzazione dell'immobile di cui è causa, gli odierni appellanti sono stati chiamati dal proprietario del fondo vicino a rispondere delle irregolarità della costruzione per mancato rispetto delle distanze del fabbricato, e condannati, con sentenza del Tribunale di Treviso -sezione distaccata di Conegliano – n. 115/2013, (confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1969/2015) alla riduzione in pristino ovvero all'arretramento della costruzione entro i termini delle distanze legali tra edifici.
11 In sintesi, ciò che rileva nella fattispecie in esame è, quindi, che non si ravvede in capo al un comportamento contrario alle regole di CP_1 CP_1 correttezza e buona fede nei confronti del privato;
tanto meno si è in presenza di una condotta che possa aver ingenerato in capo agli odierni appellanti un affidamento che possa definirsi incolpevole data la consapevolezza che ha accompagnato gli stessi, sin dalla presentazione dell'istanza per ottenere il permesso di completare le opere, dell'esistenza del nuovo PRG e delle conseguenti ricadute sull'edificabilità del fondo nonché data la pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per tali motivi, in ragione dei criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un illecito per violazione delle obbligazioni derivanti da contatto sociale qualificato (su tutte: Cass. SSUU ordinanza n. 1563/2023), l'appello va rigettato, non potendosi rinvenire nella condotta della Pubblica Amministrazione quel quid pluris, rappresentato dalla delusione di incolpevoli aspettative e dal mancato rispetto delle regole di correttezza e buona fede, necessari a ritenere soddisfatti i requisiti di responsabilità fondanti la pretesa risarcitoria. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si lamentano della condanna alla integrale rifusione delle spese di lite, sostenendo la sussistenza dei presupposti per operare una compensazione per il rigetto delle eccezioni sollevate dal CP_1 Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento. L'applicazione dell'art. 92 cpc richiede la soccombenza reciproca rispetto ad una pluralità di domande contrapposte (Cass. SU 32061/22) e non rispetto a mere eccezioni sollevate dalla parte vittoriosa per contrastare la domanda del contraddittore (Cass. 23035/2023).
*** Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, compresa l'udienza per la discussione della sospensiva.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1629/2024, emessa dal Tribunale di Treviso in data 22/09/2024;
12 2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 18.500,00, per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed oltre IVA e Cpa come per legge. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti. Venezia, 17/9/2025 Il Presidente Caterina Passarelli
13
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. Caterina Passarelli Presidente relatore Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 31/10/2024, promossa con atto di citazione da (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Chiara Cacciavillani, Benedetto Collerone e , con domicilio eletto presso le rispettive Parte_2 caselle PEC, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. , rappresento e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 Avv.ti Maria Dolores Bottari e Barbara Colla, con domicilio eletto presso lo studio della prima, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1629/2024, emessa il 22/09/2024 dal Tribunale Ordinario di Treviso (Giudice: dott.ssa Daniela Ronzani).
CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1629/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, nell'ambito del giudizio rg. n. 4013/2016, notificata il
1 25 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: «1. accertarsi e dichiararsi che il CP_1
è responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] occorsi agli attori, secondo le rispettive spettanze di ciascuno, per aver leso il legittimo affidamento ingenerato in loro a partire dal rilascio del permesso di costruire prot. n. 19177/SU del 18 aprile 2005 e fino alle conseguenze ultime del suo annullamento all'esito di ricorso straordinario, inclusa l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile assentito;
2. condannarsi il in CP_1 forza dell'accertamento di cui al capo n. 1, a versare agli attori le seguenti somme e secondo le seguenti spettanze: 2a. € 161.158,43 (euro centosessantunomilacentocinquantotto/43) in favore di Parte_1 a titolo di spese da essa sostenute e documentate per la costruzione e le
[...] dotazioni dell'unità immobiliare oggetto del p.d.c. poi annullato, oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale (1° dicembre 2011) e fino all'effettivo soddisfo;
2b. € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), ovvero la maggior misura ritenuta di giustizia in base ad apposito accertamento tecnico, in favore di
a titolo di valore perduto dell'unità immobiliare, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2c. € 46.817,78 (euro quarantaseimilaottocentodiciassette/78) in favore dell'avv. Parte_2
a titolo di spese sostenute e documentate per la costruzione e le dotazioni
[...] dell'unità immobiliare, oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2d. € 52.869,00 (euro cinquantaduemilaottocentosessantanove/00) in favore del dott.
a titolo di spese sostenute e documentate per la costruzione e le Parte_3 dotazioni dell'unità immobiliare, oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2e. restituzione degli indennizzi che gli attori dovessero versare o essere costretti a versare al convenuto per l'«occupazione abusiva» dell'unità CP_1 immobiliare, nel totale degli importi che dovessero essere determinati all'esito del giudizio in corso dinanzi codesto Tribunale o per altra via, oltre interessi e accessori come per legge a far data dai singoli pagamenti o escussioni e fino all'effettiva rifusione;
2f. € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore dell'avv.
[...]
a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e Parte_2 interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2g. € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore del dott. a titolo di danno non patrimoniale, Parte_3
2 oltre rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2h. € 100.000,00 (euro centomila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore del signor a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_4 rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
2i. € 100.000 (euro centomila/00), ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, in favore del signor a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_5 rivalutazione e interessi come per legge a far data dall'acquisizione della sua casa al patrimonio comunale e fino all'effettivo soddisfo;
3. con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite come generale norma».
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado;
- nel caso in cui l'appello venga rigettato, si chiede la rideterminazione delle spese di lite come determinate nella sentenza impugnata, in applicazione del principio di soccombenza.
Per parte appellata: Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte di parte appellante siccome infondate per le ragioni meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta di appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1629/2024 impugnata. In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte appallante in quanto irrilevanti/inconferenti ai fini del giudizio. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato il 3/5/2016, Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in qualità, rispettivamente, la prima di proprietaria e gli altri quattro di titolari di diritto di abitazione sull'immobile sito in , via Pola n. 28, CP_1 convenivano in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti per aver leso il legittimo affidamento ingenerato a partire dal rilascio del permesso a costruire prot. 19177/SU del 18 aprile 2005 e fino alle conseguenze ultime dell'annullamento di tale permesso. Riferivano gli attori le seguenti circostanze in fatto: nell'anno 1999, Parte_1
, proprietaria dei fondi di cui al foglio 34 mapp. 2036, 2037 e 587 in
[...]
, via Pola, chiedeva al Comune di la concessione edilizia CP_1 CP_1
3 per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo, costituito da villetta unifamiliare ad un piano, con interrato di pertinenza, collegata con un portico al vicino fabbricato (di proprietà de il Centro -Servizi Amministrativi s.a.s. di A. La Mura & C.). aveva poi concesso il diritto di abitazione Parte_1 sull'edificio da realizzare a (figlia della socia Parte_2 accomandataria della società attrice), (marito della ) e ai Parte_3 Parte_2 figli e , nati dall'unione coniugale. Pt_4 Parte_5 La concessione edilizia veniva rilasciata in data 30/11/1999, i lavori iniziavano il 20/11/2000 e avrebbero dovuto concludersi, secondo la normativa vigente, entro i tre anni successivi, quindi il 20/11/2003. Dopo aver eseguito gli scavi di fondazione ed eretto i pilastri di sostegno per il piano terra, i lavori si interrompevano e la concessione edilizia scadeva. A seguito di denuncia dei vicini con cui si dolevano del mancato rispetto delle distanze dai confini, il effettuava un sopralluogo, in data 22/12/2003, CP_1 ove constatava il mancato completamento delle opere, con conseguente declaratoria di decadenza della concessione edilizia del 13/1/2004. In data 18/3/2004, presentava istanza per rimuovere la Parte_1 decadenza e per l'autorizzazione al completamento delle opere. Nonostante il Comune di avesse, nelle more, approvato il nuovo CP_1 P.R.G. che, per le zone B1 “di mantenimento” di interesse, vietava nuove edificazioni pur consentendo il solo “mantenimento delle volumetrie esistenti”, la Commissione Edilizia, seguendo una determinata interpretazione sorretta da autorevole giurisprudenza che faceva rientrare nel concetto di volumetria esistente anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso tra pilastri in elevazione, nella seduta del 05/05/2004 esprimeva parere favorevole al completamento delle opere “dovendosi ritenere che l'attuale struttura abbia già espresso la necessaria volumetria”, con prescrizioni relative al tetto dell'edificio e alla copertura del garage. Presentate le richieste modifiche, in data 18/4/2005 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 40/2005, per lavori di completamento delle opere edilizie e di edificio residenziale di cui alla concessione edilizia 42169/EP del 30/11/1999. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 15/9/2005, la società La Mura, proprietaria del fondo confinante, impugnava il permesso di costruire n. 40/2005, sollevando, tra l'altro, la questione del contrasto tra tale atto concessorio e le norme del PRG vigente. Con dpr del 15/6/2009, facendo proprio il parere del Consiglio di Stato, sez. seconda, del 09/4/2008, il Presidente della Repubblica annullava la concessione edilizia 40/2005, in quanto concessa in violazione della nuova previsione urbanistica che non consentiva la realizzazione di nuovi volumi. Contro tale
4 pronuncia veniva proposta dall'odierna appellante domanda di revocazione, dichiarata inammissibile con decreto del 21/7/2011. Nelle more, proseguiva il completamento del fabbricato, e Parte_1 dopo aver ottenuto il certificato di agibilità, e la sua Parte_2 famiglia fissavano la residenza presso l'immobile. In data 10/2/2010, il Comune di , preso atto della decisione sul CP_1 ricorso straordinario, emetteva ordinanza di demolizione delle opere realizzate con il permesso a costruire in quanto non sorrette da titolo legittimante. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR (ricorso 642/2010 RG) da la quale, in attesa della decisione del giudice Parte_1 amministrativo, presentava domanda in sanatoria del fabbricato di cui è causa, in forza della legge regionale all'epoca vigente (c.d. “Piano Casa”). Con provvedimento del 6/8/2010, prot. N. 38650/SU, il rigettava la CP_1 domanda e anche tale provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti al pregresso ricorso al TAR. Ulteriore domanda di sanatoria veniva presenta da in data Parte_1 9/11/2010; con provvedimento del 9/6/2011, il negava la concessione CP_1 del provvedimento di regolarizzazione e contestualmente ordinava la demolizione delle opere.
impugnava innanzi al TAR anche tale provvedimento, senza Parte_1 proporre istanza di sospensione e senza adempiere all'ordine di demolizione entro i 90 giorni normativamente imposti. In data 26/11/2011, l'Amministrazione comunale, accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, emanava il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale (ex art. 31 TUE). Con sentenza n. 6099/2023, pubblicata il 26/6/2023 e passata in giudicato il 4/10/2023, il Consiglio di Stato confermava la sentenza del TAR Veneto che dichiarava in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di sanatoria, di demolizione delle opere e di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate in assenza di legittima autorizzazione. Nel frattempo, la società La Mura otteneva, nel contraddittorio con Parte_1 la sentenza n. 115/2013 del Tribunale di Treviso – confermata in appello e divenuta definitiva- con la quale, accertata l'inosservanza delle norme sulle distanze legali delle opere realizzate, veniva ordinato a di procedere Parte_1 alla riduzione in pristino del fabbricato arretrando l'edificio alla distanza di 10 metri da quello confinante. Il Comune di Conegliano, infine, conveniva gli odierni appellanti innanzi al Tribunale di Treviso, per sentirli condannare al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa.
5 Tutto ciò premesso, , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 e instauravano il presente giudizio, chiedendo la condanna Pt_4 Parte_5 del al risarcimento di tutti i danni subiti per la lesione del Controparte_1 loro legittimo affidamento circa la legittimità del permesso a costruire n. 40/2005, successivamente annullato, per avere l'odierno appellato:
- sostenuto nelle sedi giudiziali adite, la legittimità del permesso a costruire nonostante l'illegittimità del provvedimento concessorio, mentre avrebbe dovuto e potuto annullarlo in sede di autotutela a fronte dei rilievi sollevati nel ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla società La Mura;
-concorso a creare e consolidare il legittimo affidamento per avere, in attesa della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, tra fine gennaio 2006 e inizio 2007, autorizzato la realizzazione della nuova recinzione e del nuovo passo carraio e successivamente rilasciato, nel 2009, prima della decisione sul ricorso straordinario, il certificato di agibilità che ha consentito alla famiglia di ivi trasferire la residenza;
Parte_6
-per non aver concesso successivamente alla declaratoria di illegittimità del p.d.c. concesso le sanatorie richieste nemmeno in forza del meccanismo sostitutivo dell'art. 38 Dpr 380/2001;
-per avere ordinato la demolizione dell'edificio nonostante i ricorsi al giudice amministrativo, non sospendendo d'ufficio il successivo procedimento di acquisizione al patrimonio comunale;
-per avere instaurato il giudizio civile per ottenere la condanna degli appellanti al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo.
Chiedevano, pertanto, in forza di una responsabilità da contatto sociale, la condanna del al pagamento di un importo complessivo di € CP_1 1.335.845,21. Si costituiva il eccependo, innanzitutto, la carenza di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo;
l'ente, inoltre, chiedeva – ed otteneva- la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa dell'esito del giudizio pendente innanzi al TAR Veneto avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di demolizione delle opere realizzate e di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del CP_1 Nel merito, il convenuto eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria per responsabilità da contatto sociale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale;
in ogni caso, negava di aver ingenerato un legittimo affidamento negli attori, ritenendo sussistere in capo ad essi la responsabilità delle conseguenze dell'ablazione del permesso di costruire per:
- non aver diligentemente completato le opere nei termini concessi dalla prima concessione edilizia del 1999;
6 - per non aver prudenzialmente sospeso i lavori in pendenza dei vari contenziosi innanzi il Giudice amministrativo:
- per non aver proposto istanza di sospensione nel giudizio innanzi al TAR Veneto contro l'ordinanza di demolizione del 09/6/2011. Infine, il contestava il quantum debeatur delle domande risarcitorie CP_1 proposte. Con provvedimento del 30/3/2017, il giudice a quo sospendeva il giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al TAR Veneto riguardante l'impugnazione del provvedimento comunale di diniego della sanatoria. Definito il giudizio amministrativo, gli attori riassumevano il procedimento e si costituiva il eccependo l'estinzione del giudizio per Controparte_1 quanto riguarda la posizione processuale di e per difetto di Pt_4 Parte_5 procura, in quanto ormai maggiorenni e non più rappresentati dai genitori, senza efficacia sanante di quella rilasciata in data 2/1/24 riferita ad una procura inesistente. Rigettate le istanze istruttorie formulate dagli attori, all'udienza del 16/5/2024 il giudice concedeva i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza n.1629 emessa il 22/9/24, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava la domanda degli attori per le seguenti ragioni:
- quanto alle eccezioni preliminari di rito, riteneva infondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa aveva natura contrattuale da contatto sociale e l'accertamento della sua sussistenza rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Circa l'eccezione di prescrizione, la stessa andava rigettata trattandosi di termine decennale. Era infondata l'eccezione di estinzione del giudizio in capo ad e , in quanto valeva il principio di ultrattività Pt_5 Parte_4 del mandato e, in ogni caso, la procura rilasciata dai soggetti divenuti maggiorenni in data 2/1/2024, aveva efficacia sanante;
- quanto al merito della controversia, la domanda andava rigettata per la mancata configurabilità dell'illecito invocato dagli attori, non essendo sufficiente la constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo ed essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione delle aspettative di coerenza e non contraddittorietà riposte dal privato nel comportamento della P.A., fondate sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari
7 dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dava luogo ad una responsabilità qualificabile come di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato. Inoltre, per aversi un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato, occorreva una condotta fattiva della P.A. connotata da mala fede o colpa, in grado di far sorgere nel cittadino, in totale buona fede, un'aspettativa al conseguimento di un bene oltre al fatto che la fiducia riposta nel buon esito di un procedimento amministrativo doveva essere ragionevole. Nel caso di specie, il Comune di aveva CP_1 rilasciato il permesso a costruire aderendo ad una interpretazione giurisprudenziale in allora prevalente, invocata dagli stessi richiedenti, favorevole al rilascio del provvedimento di edificazione. La successiva negazione della concessione della sanatoria, l'emissione dell'ordine di demolizione ed il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale non erano atti censurabili, essendo tutti consequenziali all'annullamento del permesso a costruire e, quindi, doverosi per il Comune. Anche la richiesta azionata dal per CP_1 l'indennità per occupazione senza titolo, doveva ritenersi una scelta legittima dell'Ente per non incorrere in una possibile responsabilità anche a livello contabile. Doveva, inoltre, escludersi la sussistenza di un affidamento degli appellanti esente da colpa avendo questi i) omesso di completare le opere di edificazione prima della scadenza della prima concessione edilizia, ii) deciso, imprudentemente, di proseguire comunque le opere nonostante la pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l'azione del vicino in ambito civilistico e al TAR, assumendo i rischi conseguenti;
iii) omesso di chiedere la sospensione del provvedimento comunale che ordinava la demolizione dell'edificio, così procrastinando il relativo obbligo senza, poi, nemmeno ottemperarvi, circostanza che avrebbe evitato l'acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato e del sedime sul quale insiste. Sulla base di queste premesse, il primo giudice rigettava le domande di risarcimento e poneva le spese di lite a carico dei soccombenti.
Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e proponevano appello lamentando Parte_3 Parte_4 Parte_5 l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: A) Erroneità del capo della sentenza circa l'insussistenza dell'illiceità della condotta dell'amministrazione; B) Erroneità del capo della sentenza circa l'esclusione di un affidamento incolpevole in capo agli appellanti;
C) Erroneità del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
8 Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1 All'udienza del 16/9/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni già formulate per le ragioni di cui alle note conclusionali, già depositate nei termini preventivamente concessi e la Corte tratteneva la causa in decisione.
* * * I primi due motivi di appello vanno trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Gli appellanti affermano l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'illiceità della condotta del Comune di per violazione CP_1 degli obblighi di correttezza e buona fede inerenti al “contatto sociale qualificato” esistente tra P.A e privato da cui sarebbe derivato un incolpevole affidamento sul buon esito della pratica edificatoria, poi, conclusasi con la declaratoria di illegittimità del permesso di costruire e conseguente ordine di demolizione delle opere divenute abusive, acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo. In particolare, gli appellanti evidenziano che l'Ente, nel giudizio instaurato con ricorso straordinario, aveva difeso il provvedimento emesso, mai annullato in sede autotutela, e, anzi, aveva rilasciato per il nuovo edificio il certificato di agibilità, le autorizzazioni relative alla realizzazione della recinzione ed al passo carraio, così ingenerando l'affidamento degli attori sulla legittimità del provvedimento, ancorché sub iudice. Con riferimento al profilo soggettivo della violazione delle obbligazioni derivanti da contatto sociale, gli appellanti negano di aver tenuto un contegno poco prudente per non aver sospeso i lavori sull'immobile e sostengono che non sarebbe spettato a loro chiedere la sospensione dell'efficacia del permesso a costruire, che, invece, avrebbe dovuto essere chiesta dal CP_1 L'appello non può essere accolto. In generale, come riconoscono gli stessi appellanti (v. pag. 8 atto appello;
pag. 9 comparsa concl.), non basta l'adozione di un provvedimento illegittimo per fondare la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, fondato sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato
9 (Cass. SU 1567/23; Cass. SU 8236/20). Il danno, dunque, non deriva dalla mera illegittimità del provvedimento amministrativo, ma dalla lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato sulla legittimità dell'atto per il comportamento tenuto dalla PA in violazione delle regole di correttezza e buona fede. Infatti, ai fini di una responsabilità della PA per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, è necessario che il comportamento della PA risulti contrario ai doveri di correttezza e buona fede e sia tale da ingenerare un affidamento incolpevole, secondo uno stretto nesso di causalità con il danno lamentato (cfr. Cass. 13289/25). E non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole in caso di impugnazione del provvedimento, sia in quanto la consapevolezza della pendenza del giudizio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede essendo logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, e sia in quanto le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio (v. Cass. 13289/25, riguardante il caso in cui la pretesa risarcitoria del privato è stata rigettata ancorché, nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, la PA avesse strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne avesse sospeso l'efficacia in via di autotutela). Ora, nel caso di specie, il permesso di costruire n. 40/2005 del 18/4/2005, riguardante il completamento dei lavori già oggetto della concessione edilizia 42169/EP del 30/11/1999, lasciata decadere da , era stato Parte_1 impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato pochi mesi dopo, ossia il 15/9/2005, per cui il privato era ben consapevole del sindacato aperto su quel provvedimento. Infatti, la pendenza di quel giudizio, volto ad ottenere la caducazione del permesso a costruire, è incompatibile con la asserita posizione di affidamento incolpevole circa la piena legittimità del provvedimento, ben avendo potuto il privato rappresentarsi il rischio che il giudizio avesse un esito a sé non favorevole. Dunque, l'avvio dei lavori di completamento del fabbricato sulla base di un provvedimento ampliativo da parte della PA, nonostante l'impugnazione di questo, implica la piena conoscenza del rischio di annullamento dell'atto e non consente di configurare, in capo al destinatario dell'atto illegittimo, una posizione di affidamento incolpevole. Del resto, va ricordato che il ha adottato il permesso a costruire CP_1 40/2005, quando era già in vigore il nuovo PRG che vietava nuove costruzioni, per cui l'aspettativa riposta da nel comportamento Parte_1 dell'Amministrazione risultava fondata sulla possibilità che venisse dato seguito ad una interpretazione non collimante con la disciplina vigente, rendendo ancora
10 più evidente l'incompatibilità di tale pretesa con una posizione soggettiva di incolpevole affidamento. In conclusione, per avere diritto al risarcimento, è necessario che l'affidamento sulla legittimità del provvedimento sia stato ragionevolmente riposto, laddove tale ragionevolezza deve ritenersi esclusa se l'illegittimità era palese o se il privato era a conoscenza dell'impugnazione del provvedimento, come nella specie. Infatti, sin dal momento in cui , e i Parte_1 Parte_2 Pt_5 hanno presentato l'istanza di completamento delle opere essi erano consapevoli del nuovo piano regolatore adottato dal Comune e della destinazione della zona ove insisteva il fondo di loro proprietà. Peraltro, pochi mesi dopo il rilascio del p.d.c., i proprietari del fondo contermine hanno presentato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere la declaratoria di illegittimità di tale atto autorizzativo, circostanza della quale gli appellanti erano ben a conoscenza. Nonostante ciò essi hanno proseguito nel completamento delle opere, interloquendo con il per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione CP_1 della recinzione, del passo carraio e successivamente la dichiarazione di agibilità e l'ente, nelle more del giudizio e a fronte di un permesso di costruzione ancora legittimo, ha tenuto una condotta del tutto coerente e legittima, né avrebbe potuto l'ente, in quel momento, agire in via di autotutela (peraltro non sollecitata dagli odierni appellanti). E coerente risulta anche la condotta del che, CP_1 dopo la definizione del giudizio innanzi al Capo dello Stato, si è adeguato alla pronuncia, sia per il rigetto delle domande di sanatoria e sia per la successiva attivazione della procedura prevista dall'art. 31 TUE, superando il vaglio giudiziale delle varie impugnazioni operate dagli appellanti avverso di provvedimenti emanati, ritenuti legittimi e conformi alla normativa vigente. Inoltre, va considerato il fatto che, all'origine di tutta la vicenda, sta la mancata realizzazione, nei tempi normativamente prescritti, delle opere relative alla prima concessione edilizia la cui scadenza è da ascriversi unicamente a responsabilità degli interessati. Infine, contestualmente a tutte le vicende che hanno interessato dal punto di vista amministrativo la realizzazione dell'immobile di cui è causa, gli odierni appellanti sono stati chiamati dal proprietario del fondo vicino a rispondere delle irregolarità della costruzione per mancato rispetto delle distanze del fabbricato, e condannati, con sentenza del Tribunale di Treviso -sezione distaccata di Conegliano – n. 115/2013, (confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1969/2015) alla riduzione in pristino ovvero all'arretramento della costruzione entro i termini delle distanze legali tra edifici.
11 In sintesi, ciò che rileva nella fattispecie in esame è, quindi, che non si ravvede in capo al un comportamento contrario alle regole di CP_1 CP_1 correttezza e buona fede nei confronti del privato;
tanto meno si è in presenza di una condotta che possa aver ingenerato in capo agli odierni appellanti un affidamento che possa definirsi incolpevole data la consapevolezza che ha accompagnato gli stessi, sin dalla presentazione dell'istanza per ottenere il permesso di completare le opere, dell'esistenza del nuovo PRG e delle conseguenti ricadute sull'edificabilità del fondo nonché data la pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per tali motivi, in ragione dei criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità di un illecito per violazione delle obbligazioni derivanti da contatto sociale qualificato (su tutte: Cass. SSUU ordinanza n. 1563/2023), l'appello va rigettato, non potendosi rinvenire nella condotta della Pubblica Amministrazione quel quid pluris, rappresentato dalla delusione di incolpevoli aspettative e dal mancato rispetto delle regole di correttezza e buona fede, necessari a ritenere soddisfatti i requisiti di responsabilità fondanti la pretesa risarcitoria. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si lamentano della condanna alla integrale rifusione delle spese di lite, sostenendo la sussistenza dei presupposti per operare una compensazione per il rigetto delle eccezioni sollevate dal CP_1 Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento. L'applicazione dell'art. 92 cpc richiede la soccombenza reciproca rispetto ad una pluralità di domande contrapposte (Cass. SU 32061/22) e non rispetto a mere eccezioni sollevate dalla parte vittoriosa per contrastare la domanda del contraddittore (Cass. 23035/2023).
*** Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, compresa l'udienza per la discussione della sospensiva.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1629/2024, emessa dal Tribunale di Treviso in data 22/09/2024;
12 2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 18.500,00, per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed oltre IVA e Cpa come per legge. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti. Venezia, 17/9/2025 Il Presidente Caterina Passarelli
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