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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Est. dott. Letizia Cajani Giudice dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
(CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maiera Isabella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE Contro
(CF. ) nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Yuri Tartari presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
e con
AVV. ORNELLA DAVERIO, Curatore Speciale del minore giusta Persona_1 nomina del 10/10/2025
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
OGGETTO: “scioglimento del matrimonio civile”
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno precisato come segue:
Per parte ricorrente: “richiama alle istanze e domande formulate in atti”;
Per parte resistente: “si riporta alle conclusioni indicate negli scritti difensivi, compresa la richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status”.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso in data 30/12/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Tradate in data Controparte_1
11/05/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate, dell'anno 2017, al n. 5 Parte I;
• dall'unione è nato un figlio (8/04/2019); Persona_1
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa;
• i coniugi si erano quindi separati consensualmente in data 3/02/2021 con decreto di omologa del Tribunale di Varese in data 26/02/2021 numero cronologico 2228/2021;
• la ripresa del rapporto coniugale si era rivelata impossibile e si era protratta ben oltre il tempo necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio e formulando ulteriori domande accessorie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7/03/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda divorzile e formulando autonome richieste.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza in data 8/04/2025, il Giudice, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, procedeva congiuntamente al libero interrogatorio delle stesse.
A conclusione, i procuratori si riportavano ai rispettivi atti depositati, insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze ed opposizioni, anche in via istruttoria, ed autorizzati dal giudicante, precisavano le conclusioni per la pronuncia parziale sullo status divorzile come in atti.
Successivamente la causa veniva rinviata a più riprese a causa della mancata trasmissione di copia del fascicolo del T.M. relativo al nucleo familiare, richiesto dal Giudice per l'assunzione dei provvedimenti richiesti.
All'udienza in data 30/09/2025, avanti al Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli, in temporanea supplenza del precedente Giudicante, i procuratori delle parti si richiamavano alle istanze e domande formulate in atti e chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 10/10/2025 emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio la pronuncia non definitiva sullo status.
* * * * * *
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta risulta che i signori e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in Tradate in data 11.05.2017, Controparte_1
Pagina 2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate, dell'anno 2017, al n. 5
Parte I e che successivamente si sono separati con separazione consensuale in data 3/02/2021 con decreto di omologa del Tribunale di Varese del 26/02/2021 numero cronologico 2228/2021;
(udienza di comparizione avanti al presidente del 3/02/2021).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 30/12/2024), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza ex art. artt. 279, comma 2 n. 4 e comma 3 c.p.c..
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tradate per le annotazione di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri (CF. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (CF. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] (VA) l'08/09/1990, in [...], in data [...] C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate, dell'anno 2017, al n. 5
Parte I;
2) Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tradate affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) Riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Est. dott. Letizia Cajani Giudice dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
(CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maiera Isabella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE Contro
(CF. ) nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Yuri Tartari presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
e con
AVV. ORNELLA DAVERIO, Curatore Speciale del minore giusta Persona_1 nomina del 10/10/2025
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
OGGETTO: “scioglimento del matrimonio civile”
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno precisato come segue:
Per parte ricorrente: “richiama alle istanze e domande formulate in atti”;
Per parte resistente: “si riporta alle conclusioni indicate negli scritti difensivi, compresa la richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status”.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso in data 30/12/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Tradate in data Controparte_1
11/05/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate, dell'anno 2017, al n. 5 Parte I;
• dall'unione è nato un figlio (8/04/2019); Persona_1
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa;
• i coniugi si erano quindi separati consensualmente in data 3/02/2021 con decreto di omologa del Tribunale di Varese in data 26/02/2021 numero cronologico 2228/2021;
• la ripresa del rapporto coniugale si era rivelata impossibile e si era protratta ben oltre il tempo necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio e formulando ulteriori domande accessorie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7/03/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda divorzile e formulando autonome richieste.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza in data 8/04/2025, il Giudice, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, procedeva congiuntamente al libero interrogatorio delle stesse.
A conclusione, i procuratori si riportavano ai rispettivi atti depositati, insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze ed opposizioni, anche in via istruttoria, ed autorizzati dal giudicante, precisavano le conclusioni per la pronuncia parziale sullo status divorzile come in atti.
Successivamente la causa veniva rinviata a più riprese a causa della mancata trasmissione di copia del fascicolo del T.M. relativo al nucleo familiare, richiesto dal Giudice per l'assunzione dei provvedimenti richiesti.
All'udienza in data 30/09/2025, avanti al Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli, in temporanea supplenza del precedente Giudicante, i procuratori delle parti si richiamavano alle istanze e domande formulate in atti e chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 10/10/2025 emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio la pronuncia non definitiva sullo status.
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La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta risulta che i signori e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in Tradate in data 11.05.2017, Controparte_1
Pagina 2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate, dell'anno 2017, al n. 5
Parte I e che successivamente si sono separati con separazione consensuale in data 3/02/2021 con decreto di omologa del Tribunale di Varese del 26/02/2021 numero cronologico 2228/2021;
(udienza di comparizione avanti al presidente del 3/02/2021).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 30/12/2024), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza ex art. artt. 279, comma 2 n. 4 e comma 3 c.p.c..
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tradate per le annotazione di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri (CF. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (CF. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] (VA) l'08/09/1990, in [...], in data [...] C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate, dell'anno 2017, al n. 5
Parte I;
2) Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tradate affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) Riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
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