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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 521/2020 RGAC
tra
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3
erede di e;
(C.F. Persona_1 Persona_2 Parte_4
; in qualità di procuratore di C.F._4 Parte_5 Pt_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_7
), (C.F. ); C.F._6 Parte_8 C.F._7
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede diParte_9 C.F._8
; (C.F. ; Persona_3 Parte_10 C.F._9 Parte_11
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Zotta e Mauro C.F._10
Serra, in virtù di mandati in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zotta sito in Potenza, alla via Cavour n. 27.
appellanti
e
1 , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Salvatore Pagliuca e Rosanna Faraone, giusta delibera comunale G.M. n.
20/2008 e conseguente determinazione dirigenziale n. 50/Sett. 1° del 29/02/2008 e delibera del Commissario Straordinario n. 73 del 12/11/2008 e per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori.
appellato
in persona del curatore fallimentare Controparte_2
p.t.
appellata contumace
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni – Appello avverso la sentenza n. 372/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica.
CONCLUSIONI: Come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 08.05.2008 gli attori convenivano in giudizio il
, in persona del sindaco p.t. e la , in persona del Controparte_1 CP_3
l.r.p.t. per sentire dichiarare la nullità dei ruoli e degli avvisi di accertamento relativi ai canoni enfiteutici di cui erano titolari gli attori nel o, nel Controparte_1
merito, dichiarare le somme non dovute, dichiarare estinti i canoni enfiteutici relativi all'anno 2002 e 2003 e accertare, mediante c.t.u., l'erroneità dei canoni. Con condanna alle spese legali e agli onorari.
Gli stessi assumevano la carenza di potere in capo alla in merito alla CP_3
riscossione dei canoni enfiteutici in favore del e la nullità degli avvisi di CP_1
accertamento, anche se inquadrati come avvisi di pagamento.
Nel merito, lamentavano l'erroneità dei dati contenuti negli avvisi e l'infondatezza delle pretese economiche, anche per prescrizione o avvenuta usucapione.
2 Con comparsa depositata il 22.05.2008 si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., impugnando l'atto introduttivo e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese o, in subordine, condanna della SER. al ristoro delle spese in favore del Comune. CP_4
Eccepiva che il attraverso la SER. si era limitato a notificare agli CP_1 CP_4
odierni opponenti avvisi di pagamento e non avvisi di accertamento, cioè avvisi di natura endoprocedimentale. Pertanto, si è trattato di una riscossione coattiva di entrate non tributarie, effettuata con procedura indicata al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente o affidata a soggetti menzionati dall'art. 52, co. 5, lett. b), D.Lgs.
446/1997, diversi dal concessionario del servizio nazionale.
Il processo veniva definito con sentenza n. 372/2020, pubblicata il 15.05.2020, con cui il Tribunale di Potenza dichiarava le domande attoree non fondate e da rigettare, con revoca dell'ordinanza di sospensione degli avvisi di pagamento impugnati e compensazione delle spese.
Preliminarmente, dichiarava la contumacia della Controparte_5
e la giurisdizione del g.o. e classificando gli atti impugnati come avvisi di
[...]
accertamento.
Nel merito, qualificava la scelta del di conferire l'incarico Controparte_1
ad un tecnico di fiducia come incontestabile e non incidente. In secondo luogo, sanciva la legittimità della pretesa avanzata dal e la mancata usucapione e CP_1
prescrizione.
Infine, con riferimento alla questione sulla determinazione del canone in ossequio alla L.R. 57/2000, ribadiva la distinzione tra terre allodiale o abusivamente occupate in quanto, per la prima, l'art. 9 della L.R. 57/2000 prevedeva due criteri e non un unico e ineludibile;
per la seconda, invece, trattandosi di indennità, l'art. 9 non è applicabile.
Con il proposto gravame, notificato il 16.10.2020 proponevano impugnazione gli attori suindicati chiedendo di riformare la sentenza impugnata e, gradatamente, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dei ruoli e degli avvisi di accertamento per ciascun opponente;
nel merito, dichiarare non dovute le somme richieste;
dichiarare non
3 dovuti i canoni enfiteutici riferiti alle terre indicate come occupate arbitrariamente;
dichiarare estinti per prescrizione quinquennale i canoni enfiteutici relativi agli anni
2002 e 2003; accertare, anche mediante c.t.u. l'insussistenza della necessaria preventiva determinazione dei pretesi canoni e, comunque, l'erroneità del calcolo degli stessi.
In primo luogo, lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che gli avvisi di accertamento non sarebbero impugnabili e non avrebbero efficacia esecutiva. Ugualmente, deducevano l'erroneità della sentenza sul presupposto che i canoni fossero tributi o entrate di natura tributaria. Per tale ragione, gli avvisi di accertamento sarebbero nulli, come anche il ruolo esattoriale.
Inoltre, avrebbe errato la sentenza nella parte in cui afferma che la scelta del di affidare l'incarico di determinazione dei canoni a terzi non violerebbe gli CP_1
artt. 6 e 7 L.R. 57/00 e, comunque, non avrebbe incidenza, con conseguente carenza di potere della SER. CP_4
Ancora, si dolevano dell'errata qualificazione in termini di rapporto privatistico di natura enfiteutica e, in ogni caso, avvenuta usucapione ed estinzione dei canoni, così come dell'erroneità della determinazione dei canoni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.01.2021 si costituiva il
, in persona del sindaco p.t., concludendo per il rigetto Controparte_1
dell'appello e la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della questione sull'annullamento del ruolo in quanto non vi è stata alcuna pubblicazione di ruolo, ma solo di un avviso, così come non è stata notificata nessuna ingiunzione fiscale, ma solo un accertamento del credito. Quanto invece all'usucapione da parte dell'enfiteuta ovvero sulla prescrizione del diritto vantato, esse sono inconfigurabili, attesa la natura del diritto enfiteutico.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2022, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 Con sentenza non definitiva questa Corte ha accertato il diritto dell'ente locale di pretendere i canoni oggetto degli avvisi di accertamento impugnati disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio allo scopo di rideterminarlo sulla scorta del reddito dominicale.
Svolta l'integrazione peritale suddetta la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va premesso che la presente decisione non può inoltrarsi in una revisione della decisione già assunta con la sentenza non definitiva.
Con esclusivo riguardo perciò alla determinazione del canone enfiteutico, la Corte ritiene di poter far proprie le conclusioni del CTU che, con argomentazioni logiche, ha concluso statuendo che: “Alla luce delle considerazioni appena esposte, quindi, lo scrivente ha redatto una tabella, riportata in calce quale allegato A, in cui per ogni appellante vengono riportate le caratteristiche delle particelle in esame e la relativa quota di possesso. In questo modo si riesce a determinare i valori del canone annuale imputabili al singolo appellante calcolati sulla scorta del R.D. originario.
Successivamente tali valori sono stati moltiplicati per la relativa quota di diritto detenuta sulla particella all'epoca dei fatti” (p. 5 della relazione peritale).
Va peraltro sottolineato come non vi siano state osservazioni o critiche specifiche delle parti alle conclusioni cui il tecnico è pervenuto.
Pertanto, sulla scorta della tabella A allegata alla CTU risultano accertate le seguenti debenze da parte degli appellanti: per la somma di euro Parte_1
90,29; per la somma di euro 253,92; in qualità di Parte_2 Parte_3
erede del signor per la somma di euro 209,33; in Persona_1 Parte_3
qualità di erede di per la somma di euro 88,09; Persona_2 [...]
per la somma di euro 19,58; per la somma di Parte_4 Parte_8
euro 72,05; per la somma di euro 128,88; Parte_7 Parte_5
quale procuratore di er la somma di euro 108,32 Parte_6 Parte_9
in proprio ed in qualità di erede di per la somma di euro 29,45; Persona_3
per la somma di euro 13,75; per la somma di euro Parte_10 Parte_11
96,00;
5 Alla luce delle considerazioni che precedono gli appellanti vanno perciò condannati al pagamento, in favore del appellato, delle somme così CP_1
rideterminate.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del riconoscimento di una residua pretesa creditoria in capo all'ente locale, sono poste a definitivo carico degli appellanti, in solido tra loro, per il primo e secondo grado di giudizio.
Sono poste a definitivo carico delle parti appellanti ed appellata, per metà ciascuna, le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellanti al pagamento del canone enfiteutico in favore del Comune appellato nella misura che segue:
2. per la somma di euro 90,29; per la Parte_1 Parte_2
somma di euro 253,92; in qualità di erede del signor Parte_3 Per_1
per la somma di euro 209,33; in qualità di erede di
[...] Parte_3
per la somma di euro 88,09; per la Persona_2 Parte_4
somma di euro 19,58; per la somma di euro 72,05; Parte_8 [...]
per la somma di euro 128,88; quale Parte_7 Parte_5
procuratore di per la somma di euro 108,32 Parte_6 Parte_9
in proprio ed in qualità di erede di per la somma di euro 29,45; Persona_3
per la somma di euro 13,75; per la somma di Parte_10 Parte_11
euro 96,00;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore del che si liquidano in Controparte_1
euro 1.278,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.458,00 per il presente giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6 4. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellante e della parte appellata per metà ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto l'11 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
7
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 521/2020 RGAC
tra
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3
erede di e;
(C.F. Persona_1 Persona_2 Parte_4
; in qualità di procuratore di C.F._4 Parte_5 Pt_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_7
), (C.F. ); C.F._6 Parte_8 C.F._7
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede diParte_9 C.F._8
; (C.F. ; Persona_3 Parte_10 C.F._9 Parte_11
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Zotta e Mauro C.F._10
Serra, in virtù di mandati in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zotta sito in Potenza, alla via Cavour n. 27.
appellanti
e
1 , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Salvatore Pagliuca e Rosanna Faraone, giusta delibera comunale G.M. n.
20/2008 e conseguente determinazione dirigenziale n. 50/Sett. 1° del 29/02/2008 e delibera del Commissario Straordinario n. 73 del 12/11/2008 e per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori.
appellato
in persona del curatore fallimentare Controparte_2
p.t.
appellata contumace
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni – Appello avverso la sentenza n. 372/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica.
CONCLUSIONI: Come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 08.05.2008 gli attori convenivano in giudizio il
, in persona del sindaco p.t. e la , in persona del Controparte_1 CP_3
l.r.p.t. per sentire dichiarare la nullità dei ruoli e degli avvisi di accertamento relativi ai canoni enfiteutici di cui erano titolari gli attori nel o, nel Controparte_1
merito, dichiarare le somme non dovute, dichiarare estinti i canoni enfiteutici relativi all'anno 2002 e 2003 e accertare, mediante c.t.u., l'erroneità dei canoni. Con condanna alle spese legali e agli onorari.
Gli stessi assumevano la carenza di potere in capo alla in merito alla CP_3
riscossione dei canoni enfiteutici in favore del e la nullità degli avvisi di CP_1
accertamento, anche se inquadrati come avvisi di pagamento.
Nel merito, lamentavano l'erroneità dei dati contenuti negli avvisi e l'infondatezza delle pretese economiche, anche per prescrizione o avvenuta usucapione.
2 Con comparsa depositata il 22.05.2008 si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., impugnando l'atto introduttivo e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese o, in subordine, condanna della SER. al ristoro delle spese in favore del Comune. CP_4
Eccepiva che il attraverso la SER. si era limitato a notificare agli CP_1 CP_4
odierni opponenti avvisi di pagamento e non avvisi di accertamento, cioè avvisi di natura endoprocedimentale. Pertanto, si è trattato di una riscossione coattiva di entrate non tributarie, effettuata con procedura indicata al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente o affidata a soggetti menzionati dall'art. 52, co. 5, lett. b), D.Lgs.
446/1997, diversi dal concessionario del servizio nazionale.
Il processo veniva definito con sentenza n. 372/2020, pubblicata il 15.05.2020, con cui il Tribunale di Potenza dichiarava le domande attoree non fondate e da rigettare, con revoca dell'ordinanza di sospensione degli avvisi di pagamento impugnati e compensazione delle spese.
Preliminarmente, dichiarava la contumacia della Controparte_5
e la giurisdizione del g.o. e classificando gli atti impugnati come avvisi di
[...]
accertamento.
Nel merito, qualificava la scelta del di conferire l'incarico Controparte_1
ad un tecnico di fiducia come incontestabile e non incidente. In secondo luogo, sanciva la legittimità della pretesa avanzata dal e la mancata usucapione e CP_1
prescrizione.
Infine, con riferimento alla questione sulla determinazione del canone in ossequio alla L.R. 57/2000, ribadiva la distinzione tra terre allodiale o abusivamente occupate in quanto, per la prima, l'art. 9 della L.R. 57/2000 prevedeva due criteri e non un unico e ineludibile;
per la seconda, invece, trattandosi di indennità, l'art. 9 non è applicabile.
Con il proposto gravame, notificato il 16.10.2020 proponevano impugnazione gli attori suindicati chiedendo di riformare la sentenza impugnata e, gradatamente, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dei ruoli e degli avvisi di accertamento per ciascun opponente;
nel merito, dichiarare non dovute le somme richieste;
dichiarare non
3 dovuti i canoni enfiteutici riferiti alle terre indicate come occupate arbitrariamente;
dichiarare estinti per prescrizione quinquennale i canoni enfiteutici relativi agli anni
2002 e 2003; accertare, anche mediante c.t.u. l'insussistenza della necessaria preventiva determinazione dei pretesi canoni e, comunque, l'erroneità del calcolo degli stessi.
In primo luogo, lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che gli avvisi di accertamento non sarebbero impugnabili e non avrebbero efficacia esecutiva. Ugualmente, deducevano l'erroneità della sentenza sul presupposto che i canoni fossero tributi o entrate di natura tributaria. Per tale ragione, gli avvisi di accertamento sarebbero nulli, come anche il ruolo esattoriale.
Inoltre, avrebbe errato la sentenza nella parte in cui afferma che la scelta del di affidare l'incarico di determinazione dei canoni a terzi non violerebbe gli CP_1
artt. 6 e 7 L.R. 57/00 e, comunque, non avrebbe incidenza, con conseguente carenza di potere della SER. CP_4
Ancora, si dolevano dell'errata qualificazione in termini di rapporto privatistico di natura enfiteutica e, in ogni caso, avvenuta usucapione ed estinzione dei canoni, così come dell'erroneità della determinazione dei canoni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.01.2021 si costituiva il
, in persona del sindaco p.t., concludendo per il rigetto Controparte_1
dell'appello e la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della questione sull'annullamento del ruolo in quanto non vi è stata alcuna pubblicazione di ruolo, ma solo di un avviso, così come non è stata notificata nessuna ingiunzione fiscale, ma solo un accertamento del credito. Quanto invece all'usucapione da parte dell'enfiteuta ovvero sulla prescrizione del diritto vantato, esse sono inconfigurabili, attesa la natura del diritto enfiteutico.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2022, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 Con sentenza non definitiva questa Corte ha accertato il diritto dell'ente locale di pretendere i canoni oggetto degli avvisi di accertamento impugnati disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio allo scopo di rideterminarlo sulla scorta del reddito dominicale.
Svolta l'integrazione peritale suddetta la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va premesso che la presente decisione non può inoltrarsi in una revisione della decisione già assunta con la sentenza non definitiva.
Con esclusivo riguardo perciò alla determinazione del canone enfiteutico, la Corte ritiene di poter far proprie le conclusioni del CTU che, con argomentazioni logiche, ha concluso statuendo che: “Alla luce delle considerazioni appena esposte, quindi, lo scrivente ha redatto una tabella, riportata in calce quale allegato A, in cui per ogni appellante vengono riportate le caratteristiche delle particelle in esame e la relativa quota di possesso. In questo modo si riesce a determinare i valori del canone annuale imputabili al singolo appellante calcolati sulla scorta del R.D. originario.
Successivamente tali valori sono stati moltiplicati per la relativa quota di diritto detenuta sulla particella all'epoca dei fatti” (p. 5 della relazione peritale).
Va peraltro sottolineato come non vi siano state osservazioni o critiche specifiche delle parti alle conclusioni cui il tecnico è pervenuto.
Pertanto, sulla scorta della tabella A allegata alla CTU risultano accertate le seguenti debenze da parte degli appellanti: per la somma di euro Parte_1
90,29; per la somma di euro 253,92; in qualità di Parte_2 Parte_3
erede del signor per la somma di euro 209,33; in Persona_1 Parte_3
qualità di erede di per la somma di euro 88,09; Persona_2 [...]
per la somma di euro 19,58; per la somma di Parte_4 Parte_8
euro 72,05; per la somma di euro 128,88; Parte_7 Parte_5
quale procuratore di er la somma di euro 108,32 Parte_6 Parte_9
in proprio ed in qualità di erede di per la somma di euro 29,45; Persona_3
per la somma di euro 13,75; per la somma di euro Parte_10 Parte_11
96,00;
5 Alla luce delle considerazioni che precedono gli appellanti vanno perciò condannati al pagamento, in favore del appellato, delle somme così CP_1
rideterminate.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del riconoscimento di una residua pretesa creditoria in capo all'ente locale, sono poste a definitivo carico degli appellanti, in solido tra loro, per il primo e secondo grado di giudizio.
Sono poste a definitivo carico delle parti appellanti ed appellata, per metà ciascuna, le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellanti al pagamento del canone enfiteutico in favore del Comune appellato nella misura che segue:
2. per la somma di euro 90,29; per la Parte_1 Parte_2
somma di euro 253,92; in qualità di erede del signor Parte_3 Per_1
per la somma di euro 209,33; in qualità di erede di
[...] Parte_3
per la somma di euro 88,09; per la Persona_2 Parte_4
somma di euro 19,58; per la somma di euro 72,05; Parte_8 [...]
per la somma di euro 128,88; quale Parte_7 Parte_5
procuratore di per la somma di euro 108,32 Parte_6 Parte_9
in proprio ed in qualità di erede di per la somma di euro 29,45; Persona_3
per la somma di euro 13,75; per la somma di Parte_10 Parte_11
euro 96,00;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore del che si liquidano in Controparte_1
euro 1.278,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.458,00 per il presente giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6 4. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellante e della parte appellata per metà ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto l'11 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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