Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 1063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bove Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Sara Manuela Moglia) promossa:
DA rappresentato e difeso dall'avv. Carla Omodei Zorini ed elettivamente domiciliato in Pt_1
Milano, via Savarè n. 1 appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Floris e Giulia Basso ed CP_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Privata Maria Teresa n. 8, presso lo Studio CP_2
[...]
appellato
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della Sentenza Trib. Milano n. 2248/2024 pubbl. il 06/05/2024 nel giudizio Tribunale di Milano RG n. 1791/2023
In via principale accertare e dichiarare che alla data di presentazione della CP_1 domanda di pensionamento non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981 con conseguente piena legittimità del provvedimento di revoca/eliminazione/annullamento della prestazione pensionistica a suo tempo disposto da , Pt_1 non avendo il lavoratore perfezionato il necessario requisito contributivo con ogni provvedimento giudiziale conseguente, per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica
1
c/o Nucleo di Polizia Economico Finanziaria-Roma GICEF;
ed Tes_6 Testimone_7 inoltre: , , , Testimone_8 Persona_1 Testimone_9 Testimone_10
, ; . Tes_11 Testimone_12 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Disporre l'acquisizione della documentazione inerente presente nel fascicolo CP_1 del procedimento penale rgn 10410/2018 pendente avanti al Tribunale di Roma e di cui è consentito prendere visione alle parti e ai relativi difensori., come da provvedimento ex art. 415 bis cpp. In particolare disporre l'acquisizione del fascicolo personale sottoposto al sequestro in data 21/03/2018 dove si rileva che era addetto al supporto tecnico dell'unità internet. CP_1
Si chiede altresì che il Giudice/collegio autorizzi se ritenuta necessaria la produzione di ulteriore documentazione afferente il procedimento penale in corso in particolare del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice Penale. Si chiede se ritenuto opportuno l'acquisizione dei fascicoli della fase cautelare
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio. In via istruttoria: si chiede l'audizione del funzionario competente per i chiarimenti che Pt_1 l'Ill.mo Giudice vorrà adottare. Salvis juribus.
APPELLATO Voglia la Corte d'Appello, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale, rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2248/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di Milano in data 6 maggio
2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 c.c. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria, ove occorrer possa, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva ex art. 416 c.pc. da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con i medesimi testi indicati nella memoria difensiva in primo grado.
FATTO E DIRITTO
L' , con ricorso depositato in data 8.10.2024, ha impugnato la sentenza n. 2248/2024 del Pt_1
Tribunale di Milano che ha respinto l'azione dallo stesso promossa nei confronti di
[...]
volta ad accertare e dichiarare che quest'ultimo “alla data di presentazione della CP_1
domanda di pensionamento non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981 con conseguente piena legittimità del provvedimento di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica a suo tempo disposto da non avendo il Pt_1
lavoratore perfezionato il necessario requisito contributivo con ogni provvedimento giudiziale
2 conseguente, per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica attualmente posta in pagamento in favore di in esecuzione e delle ordinanze CP_1 cautelari.”
Le posizioni dell' e di venivano riassunte dal primo giudice nei termini Pt_1 CP_1
seguenti:
“Sebbene il ricorso tragga origine da una vicenda giudiziaria che ha coinvolto molteplici dipendenti della società Manzoni Gruppo Gedi, in relazione alla specifica posizione del sig. , CP_1
ha dedotto: Pt_1
-che il ricorrente-in allora formalmente alle dipendenze della società e Controparte_6
avente 54 anni di età-, in data 26 giugno 2012 aveva presentato domanda di prepensionamento
(quindi con un anticipo di tredici anni prima rispetto all'età anagrafica richiesta dalla normativa vigente)
-che, compiuto un primo scrutinio, l'Istituto aveva accolto la domanda in quanto il lavoratore risultava dipendente da società operante nel settore delle imprese editrici e stampatrici di quotidiani, autorizzata al trattamento di CICS ed il sig. era tra i dipendenti ammessi al CP_1
trattamento di integrazione salariale;
-che da più approfondite ricerche, era risultato che il contratto di lavoro del sig , era stato CP_1
trasferito alla il 1 giugno 2011, prima lo stesso era stato dipendente di Rete A e poi di CP_6
ALL MUSIC;
le mansioni svolte erano quelle di tecnico addetto ai ponti analogici, agli apparati di trasmissione, antenne, funzionamento;
-che tutte e tre le società avevano sede a Milano, via Nervesa, 21 occupandosi però, RETE A e
ALL MUSIC, di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, mentre di pubblicità CP_6
editoriale;
-che solo A risulta inquadrata nel settore delle imprese poligrafiche, quindi, beneficiarie CP_6
delle previsioni pensionistiche di cui alla l.n. 461/81, non così RETE A e ALL MUSIC;
-che il ricorrente, fino al maggio 2011, risultava essere assicurato presso l' poi, con il CP_7
passaggio in presso la gestione dei lavoratori dipendenti;
CP_6
- che contestualmente al passaggio del contratto di lavoro a il sig. era stato CP_6 CP_1
distaccato presso ALL MUSIC e ciò fino al 31 dicembre 2012;
-che in data 4 agosto 2011, dopo lunghe trattative tra le parti sociali, con Decreto CP_6
Ministeriale n. 65326 del 10 aprile 2012, era stata ammessa alla CIS, misura di cui lo stesso resistente, sempre distaccato presso All Music, aveva beneficiato per alcuni giorni;
-che il distacco del sig. presso quest'ultima società non era mai stato comunicato agli enti CP_1
preposti;
3 -che sebbene assunto dalla il resistente aveva sempre prestato la sua attività presso CP_6
l'ufficio Alta frequenza di RETE A;
-che nello svolgimento di tale attività, si era sempre e solo interfacciato con dipendenti di RETE A
e ALL MUSIC;
Co
-che il 9 luglio 2012, su istanza del sig. , aveva presentato all' domanda di CP_6 CP_1 Pt_1 prepensionamento ai sensi dell'art. 37 l.n. 52/01, domanda nella quale, A. aveva CP_6
dichiarato che il dipendente rientrava tra le unità lavorative prepensionabili ai sensi del CP_1
DM 65326/12;
-che su tale domanda, l' dal 1 luglio 2012 aveva provveduto ad erogare la pensione VO n. Pt_1
12068535;
-che a seguito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Roma, indagini che vedevano coinvolto anche il sig. , la Direzione delle Entrate, aveva disposto la cancellazione CP_1
della contribuzione figurativa per CI , facendo così venir meno uno dei requisiti per il prepensionamento;
-che, a fronte di tale decisione, l' aveva annullato il provvedimento di liquidazione del Pt_1
trattamento pensionistico riconosciuto al sig. , trattamento che, tuttavia, stante le iniziative CP_1
cautelari del sig. , poi accolte dal Giudice del lavoro con conferma in sede di reclamo, era CP_1
stato ripristinato e tuttora in esecuzione.
Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Lo stesso ha dedotto quanto segue:
-che, prima dell'ultimo rapporto lavorativo con era stato dipendente della società CP_6
con decorrenza dal 19 febbraio 1983 ed inquadramento nel 6° livello impiegati del Parte_2
CCNL Imprese Radiotelevisive Private – Settore Televisivo con mansioni di tecnico dell'alta frequenza e sede lavorativa in Milano, in via Nervesa n. 21, dove erano collocate le apparecchiature di alta frequenza e gli strumenti di precisione per analizzare i segnali;
-che, successivamente, il ramo d'azienda di produzione, edizione e commercializzazione di programmi televisivi veniva ceduto ad con effetto dal 21 luglio 2005; Controparte_8
-che la crisi del settore dell'editoria, aveva portato ad alcune operazioni societarie, specificatamente, nel luglio del 2014, veniva realizzata la fusione per incorporazione di
[...]
successivamente, Rete A cessava la propria attività d'impresa nel novembre del Controparte_9
2014. All che gestiva i contenuti televisivi, veniva ceduta nel dicembre 2014 alla CP_8
società americana Discovery;
-che, allo scopo di salvaguardare il posto di lavoro, il contratto di lavoro del sig. veniva CP_1
ceduto da alla società con effetto dal 1° giugno 2011 e con Parte_2 Controparte_6
4 qualifica di impiegato di livello B2 secondo il CCNL Aziende Grafiche e riconoscimento dell'anzianità aziendale maturata al 31 maggio 2011;
-che, anche dopo la cessione, aveva continuato a svolgere le proprie mansioni presso la sede di
Milano, via Nervesa n. 21, che era concessa in locazione proprio dalla nuova datrice di lavoro del resistente, Le unità che componevano l'immobile erano utilizzate oltre Controparte_6
che alla anche da altre società del Gruppo GELE in esecuzione del Controparte_6
“contratto di prestazioni di facilities” del 29 gennaio 2010;
-che i suoi compiti erano rimasti invariati dopo la cessione, continuando a lavorare per Rete A,
L'Espresso e Repubblica TV, svolgendo i compiti di impiegato tecnico;
-che il 5 dicembre 2011 i rappresentanti di GELE, sottoscrivevano un verbale di accordo con le
RSA/RSU di Elemedia, Rete A, All Music, e Somedia in cui veniva definito un piano di CP_6
riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse dei processi e dei sistemi e delle sedi di lavoro che coinvolgeva tutte le società del gruppo;
-che, in particolare, si dava atto dell'avvenuta costituzione del polo amministrativo per tutte le società del Gruppo in Milano, via Nervesa 21, denominato Meras ( Elemedia, Rete A, All CP_6
Music e Somedia) e si procedeva al “distacco infragruppo” delle risorse interessate al progetto
Meras con l'obiettivo di “integrare le diverse esperienze e competenze delle persone per procedere ad una organizzazione funzionale dell'accentramento” consentendo altresì alle stesse risorse di “specializzarsi per processi ed apprendere nuove tecnologie e metodologie di lavoro”;
-che, in forza di tale operazione, veniva deciso il suo distacco presso , a far data Controparte_8 dal 1 giugno 2011 “per sviluppare le proprie competenze nell'ambito del supporto tecnico impianti”;
-che, nell'ambito della cessione e del distacco aveva ricevuto direttive anche dall'ing.
[...]
direttore tecnico di Elemedia S.p.a.; Tes_8
-che, poiché nel corso del 2012, si accentuava la crisi della raccolta pubblicitaria,
[...]
manifestava l'intenzione di interrompere il rapporto con e così Parte_3 CP_6
iniziava il ridimensionamento della rete vendita Radio Tv ciò comportava una riduzione del numero di agenti e dipendenti dedicati e passaggio di responsabilità di vendita in tutte le sedi esterne alla divisione Stampa ed Internet;
-che il 4 agosto 2011 e , e sottoscrivevano un CP_6 CP_10 CP_11 CP_12 verbale di accordo in cui si accordavano per l'intervento della CIS per riorganizzazione aziendale dal 5 settembre 2011 per 24 mesi finalizzata al prepensionamento;
-che, frattanto, aveva visto riconosciuto lo stato di crisi per riorganizzazione aziendale CP_6
sulla base di un decreto direttoriale del 13 gennaio 2012. Il provvedimento prevedeva tra i vari
5 strumenti anche quello della CIS e del prepensionamento ex legge 416 del 1981 e decorreva dal
5 marzo 2012 al 4 settembre 2012.
-che, stante la situazione di grave crisi e riduzione del volume d'affari, nel 2012, gli CP_6 aveva prospettato una risoluzione del rapporto con incentivazione all'esodo, in conseguenza della riorganizzazione avviata e del perdurante stato di crisi;
-che, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per poter accedere al prepensionamento,
l'azienda lo aveva informato della possibilità di accedere al prepensionamento;
-che, all'esito di alcune consultazioni, era stato raggiunto un accordo trasfuso nel verbale di conciliazione sindacale del 28 maggio 2012, quindi aveva provveduto ad inserirlo in CP_6
CIS, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale e dall'accordo sindacale del 4 agosto
2011, dal 11 giugno 2012 al 17 giugno 2012;
-che il rapporto di lavoro era cessato con effetto dal 30 giugno 2012 a fronte di un incentivo all'esodo di complessivi € 24.000;
-che aveva presentato le proprie dimissioni in data 12 giugno 2012, e successiva domanda di prepensionamento in data 26 giugno 2012;
-che la domanda era stata accolta il 22 gennaio 2013.”
Il Tribunale, svolta istruttoria, rigettava integralmente il ricorso, ritenendo che il lavoratore al momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere al prepensionamento (essere dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); l'essere l'impresa datrice di lavoro autorizzata al trattamento di CIS;
l'essere tra i dipendenti posti in CIS;
per i lavoratori poligrafici, essere in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
in ogni caso non possedere un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
per i giornalisti professionisti, aver maturato almeno diciotto anni di anzianità contributiva (con integrazione a carico dell CP_13
medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data CP_13
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995) per aver anticipata la liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età; esercitare l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta), essendo , pacificamente, dipendente CP_1
della società società rientrante nel settore delle aziende poligrafiche, essendo la CP_6
6 società stata autorizzata a beneficiare del trattamento di CIS ed essendo lo stesso sig. stato CP_1
sospeso per alcuni giorni in CIS.
Mentre erano da ritenersi irrilevanti, ai fini del decidere, gli ulteriori requisiti formali in quanto non in discussione.
A fronte della ritenuta fittizietà da parte di dei requisiti richiesti dalla legge, il Tribunale ha Pt_1 rilevato che “ il passaggio dei dipendenti da Rete A a rispondeva non già all'esigenza CP_6
di conservazione del posto di lavoro, ma per consentire a loro di possedere tutti i requisiti per il prepensionamento.
Si tratta di circostanza che, all'evidenza, offre una ben diversa giustificazione rispetto a quella prospettata, ma che non pare sufficiente ad ammantare di fittizietà l'assunzione del sig. CP_1
presso in quanto avvenuta formalmente e, come si dirà nel prosieguo, non inficiata, CP_6
nella sostanza, da un distacco privo di interesse.”
Quanto al distacco ha evidenziato che “L'accordo del 5 dicembre 2011 (doc. 5) inserisce il distacco, che ha coinvolto il sig. , nell'ambito del c.d. distacco infragruppo. CP_1
Si tratta di fattispecie sulla quale è stato chiamato a dare un parere anche la
[...]
con che, rispondendo ad Controparte_14
apposito quesito relativo alla corretta interpretazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall'art. 7, comma 2 lett a), D.L.
n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) con il quale veniva chiesto se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell'interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal
Legislatore al comma 4 ter, dell'art. 30 citato.), è stato risposto:
“…Con riferimento al requisito dell'interesse, questo Ministero ha più volte precisato come quest'ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell'impresa distaccante, anche di carattere non economico.
Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l'interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell'operare della rete.”.
Ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario
(cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente
7 perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.
Ciò premesso, si osserva che l'aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'art. 2359 c.c.
In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma
1, c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete.”
Nello stesso senso, evideniza il Tribunale, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8068/2016.
Il Tribunale ha quindi concluso nel senso che “il distacco del sig. presso Rete A sia da CP_1
collocarsi nella specifica fattispecie del distacco infragruppo che aveva interesse a CP_6
realizzare al fine di partecipare e dare attuazione al progetto di sinergie organizzative e funzionali di cui si è detto.
Va poi sottolineato come l'operazione denominata Progetto Meras sia avvenuta con la costante partecipazione delle rappresentanze sindacali che, come risulta dal documento di cui sopra, sono state, tempo per tempo coinvolte e aggiornate sullo sviluppo e la progressione dello stesso e che non risulta abbiano avuto obiezioni al riguardo.
Seppur sia vero che il distacco del sig. risulti comunicato solo al dipendente, mentre manca CP_1
una eguale comunicazione mediante Unilav, (cfr. anche deposizione TE NE
), si ritiene che l'omissione, di carattere formale, non sia di per sé idonea ad escludere Tes_7
l'effettività del distacco.
Come si è detto, è fatto pacifico che il resistente abbia lavorato per società diversa dalla datrice di lavoro (ovvero per RETE A); tuttavia, come sopra detto, tale risultato rientrava in uno specifico progetto che il Gruppo GELE ha inteso comunicare alle rappresentanze sindacali e che, quindi, è avvenuto con una certa pubblicità ed un certo controllo.
Deve, quini, ritenersi che, seppur non comunicato agli organi competenti, il distacco, titolo e ragione dello svolgimento dell'attività del sig. presso Rete, A non valga a comprovare la CP_1
8 fittizietà della sua cessione in favore di quanto, piuttosto sia da leggersi come funzionale CP_6
al progetto di cui si è detto e, quindi, giustificato.
La natura propria del distacco ed il fatto che lo stesso sia realizzato presso società diversa dalla datrice di lavoro giustifica altresì che il sig. abbia prestato l'attività in favore della CP_1
distaccataria e dai suo referenti abbia ricevuto ordini e a loro abbia dovuto riferire. Il che rende del tutto neutre le circostanze in fatto allegate dall' a sostegno della fittizietà del Pt_1
trasferimento (cfr. punti 21-27 in fatto del ricorso e la relativa documentazione ).
Lo stesso, meglio la cessione del contratto, invero va letta in uno con il distacco e questo, giustificato dalla necessità ed interesse di dare attuazione al Progetto Meras, rende ragione della prosecuzione dell'attività del sig. presso la medesima sede e sempre nell'ambito di Rete A, CP_1
ma al fine di realizzare una sinergia tra società.
Al di là della non piena fondatezza della ragione addotta a sostegno del passaggio alle dipendenze della società e, dovendo ritenere, più credibile che tale decisione sia stata presa al CP_6
fine di consentire il prepensionamento, rimane il fatto che si tratta di soluzione, la cui iniziativa non può certo essere ricondotta soggettivamente al sig. che, come gli altri dipendenti, l'ha CP_1
subita.
In tal senso anche le argomentazioni pe le quali il P.M. presso la Procura della Repubblica di
Roma, all'esito delle indagini nell'ambito del procedimento RG 43642/23, ha chiesto l'archiviazione del sig. per l'ipotesi delittuosa di truffa. CP_1
Quale che fosse lo scopo dell'operazione che ha coinvolto Rete A e A. Manzoni, deve, invero, considerarsi che il presente giudizio vede quale resistente il dipendente e non già le società, vere protagoniste dell'intera operazione.”
Il giudice ha poi ritenuto la compatibilità tra la GIGS e il distacco, evidenziando comunque che
“anche laddove si dovesse ritenere che la collocazione in CIS di un lavoratore distaccato non sia legittima, non da meno potrebbero essere dall'Ente Previdenziale ricorrente, cancellati i contributi figurativi riconosciuti al sig. e necessari per il suo prepensionamento.”. CP_1
In tal senso ha evidenziato che la cancellazione della contribuzione figurativa effettuata dalla
Direzione Centrale delle Entrate si pone in contrasto con il disposto della disciplina dettata proprio in materia di Cassa Integrazione che, all'art.
1-bis.dlgs 172/02 Intitolato: “Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria”, così recita
“1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte
9 dell Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell Pt_1 Pt_1
della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma
1, e' effettuato dall' direttamente nei confronti dell'impresa”. Pt_1
La norma, che si occupa delle conseguenze della revoca del trattamento di sostegno al reddito, rimettendo il relativo potere al , prevede che, anche in tale ipotesi, comunque diversa e CP_14
più grave di quella in esame, la contribuzione figurativa non sia suscettibile di eliminazione.
Nel caso in esame, non vi è stata alcuna revoca della Cassa Integrazione, sicchè, a maggior ragione, l' non avrebbe potuto escludere e cancellare i contributi figurativi prima Pt_1 accreditati.”
Ha infine escluso un comportamento illegittimo di , evidenziando “Occorre, CP_1
invero, considerare che il resistente è passato alle dipendenze di dal 1 giugno 2011, CP_6 mentre è stato collocato in dall'11 giugno al 17 giugno 2012. Al momento della cessione Pt_4
del suo contratto in favore di la società non era ancora ammessa alla misura, che viene CP_6
autorizzata con Decreto Direttorio n. 63737 del 13 gennaio 2012 con decorrenza dal 5 marzo
2012 e fino al 4 settembre 2012.
L'ammissione di alla CIS e la collocazione del dipendente nella procedura CP_6 CP_1
erano, quindi, al momento del suo passaggio da rete A a non ancora attuale e, CP_6 comunque, incerta anche nell'an.
Pertanto, anche volendo ritenere che abbia dato il suo consenso alla cessione in CP_1 CP_6
consapevole che ciò fosse necessario per il suo prepensionamento, in quel momento non si erano ancora realizzati tutte le condizioni perché ciò accadesse.
L'ammissione in è risultato che necessita di un percorso consultivo e di un provvedimento Pt_4
autorizzativo, il primo dei quali non coinvolge solo la società interessata ed il secondo dei quali la vede del tutto estranea.
Ne consegue che l'ammissione di alla e quindi la possibilità del sig. di CP_6 Pt_4 CP_1
usufruirne era evento del tutto incerto e, quindi, estraneo alla sua consapevolezza e dallo stesso non governabile.
Va, quindi, esclusa l'ipotesi di ammissione alla per un comportamento illegittimo del Pt_4
dipendente, unico caso di possibile cancellazione dei contributi figurativi.
Ed, invero, anche volendo condividere quanto riferito dalla difesa di in discussione, ovvero Pt_1 che l'ammissione alla Cassa è stata preceduta da una serie di incontri e di iniziative che
[...] deve aver pianificato ben prima dell'ammissione e forse anche prima della cessione del CP_6
10 contratto del sig. , resta il fatto che la mera richiesta della misura non equivale a CP_1 concessione per la quale non vi era, all'epoca, alcuna garanzia né certezza.”
Con un unico articolato motivo censurala la sentenza osservando che: Pt_1
-la cessione del rapporto di alla società è fittizia, manca una causale organizzativa CP_1 CP_6
ed economica ricollegabile allo stato di crisi di ma è stata fatta solo per consentire CP_6 all'impresa del gruppo di ridurre i costi del personale attraverso il prepensionamento.
Infatti, ha continuato a lavorare per la precedente società, svolgendo mansioni di tecnico CP_1
radiotelevisivo che non rientrano tra quelle proprie della società ed il distacco è avvenuto CP_6 lo stesso giorno dell'assunzione in capo a per la quale società non poteva essere CP_6
considerato in esubero dato che lavorava per un'altra società.
L'accordo sindacale è successivo al distacco e il distacco di non è mai stato comunicato agli CP_1 enti competenti né all' . Pt_1
Non poteva essere collocato in GIGS essendo lavoratore distaccato presso una società diversa dalla
CP_6
Insiste sulla incompatibilità tra la CIS e il distacco, ritenendo improprio il richiamo fatto dal primo giudice all'art. 1bis d.lgs. 172/2002 che è norma speciale e quindi non applicabile estensivamente. Ribadisce che il campo di applicazione del decreto è individuato dall'art. 1 che non riguarda le aziende del settore Poligrafico.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
Sulle questioni oggetto dell'odierno appello, questa Corte si è già pronunciata con le sentenze n.
235/2025 e n. 349/2025 le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la sentenza n. 349/2025, che a sua volta richiama la sentenza n. 235/025, così argomentava :
“L'oggetto della controversia è … costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati.
Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di impugnazione, incentrate CP_15 sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di X in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.
11 Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali.
E' stata, infatti, a disporre il distacco di X, in attuazione del progetto di CP_6
riorganizzazione – denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011.
Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012.
Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la datrice di Per_2
X la sospensione in CIS dal 21 al 27.6.2012. Parte_5
Risolto consensualmente il rapporto, ha provveduto direttamente ad inoltrare la CP_6
menzionata richiesta di pensionamento anticipato.
Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato.
Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante.
Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e distacco, anche Pt_1 alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso nell'atto di appello. CP_15
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante v. lettera CP_6 di distacco 1°.6.2011, doc. 15, I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003. Pt_1
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di
12 ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della e l'art. 3 Controparte_6 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”.
Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile.
La sospensione di X in CIS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria.
Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento.
Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei riguardi di CP_15
X, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole,
13 comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”
E', poi, prevista dal Regolamento dell' , richiamato dalla circolare n. 146/2006 (doc. 33 CP_15 ric. I gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.”.
Codesto Collegio, fermo quanto già compiutamente argomentato nel precedente arresto, ritiene, in particolare, assorbenti i rilievi in merito all'assenza, all'origine dell'annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CIS per il periodo 25.7.2013-31.7.2013
(corrispondente, nella sostanza, ad una settimana lavorativa), di un comportamento illegittimo della lavoratrice/prepensionata, non essendovi elementi per ritenere che la XX fosse partecipe del disegno datoriale “truffaldino” ai danni dell' prospettato dall' , essendosi la stessa Pt_1 CP_15
limitata ad adeguarsi alle indicazioni della datrice di lavoro.
Né possono considerarsi indicative di una compartecipazione fraudolenta all'operazione orchestrata dalla datrice di lavoro a livello di gruppo e concertata con le OO.SS., la mancata opposizione e le rinunzie della lavoratrice, cristallizzate in verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale.
Va, al riguardo, ribadito che la complessiva operazione risulta essere stata accreditata ab origine dagli stessi sindacati, che, in data 4.8.2011, hanno sottoscritto con la un verbale di CP_6
accordo, che prevedeva uscite negoziate concordate su base individuale dietro pagamenti d'incentivo all'esodo e/o, per i lavoratori in possesso dei requisiti, mediante accesso diretto al trattamento di pensionamento anticipato.
L'avallo dei sindacati, per quanto qui di rilievo, ha senz'altro concorso a ingenerare nei lavoratori coinvolti nell'operazione riorganizzativa aziendale un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità della gestione della loro vicenda lavorativa e del loro accesso al pensionamento, affidamento sicuramente incompatibile con la compartecipazione dolosa prospettata dall' Pt_1
Decisivo al fine di escludere qualsiasi profilo di collusione con le finalità illecite paventate
Pa dall' è quanto evidenziato dal PM, avuto riguardo alla specifica posizione della , nella CP_15
richiesta di archiviazione, le cui motivazione sono state integralmente richiamate dal GIP del
Tribunale di Roma nel decreto di archiviazione del procedimento penale avuto riguardo alla
14 Pa specifica posizione della , motivazioni già trascritte nella sentenza di primo grado e qui di seguito nuovamente riportate, in quanto tali da fugare ogni dubbio sullo stato soggettivo dell'appellata: “Ancora più fragile la prova di una consapevolezza delle finalità dell'avvenuto Pa trasferimento per la posizione di addetta di nel settore della contabilità Parte_2
aziendale, fatturazione e pagamenti il cui contratto veniva ceduto il 31 maggio 2011 a CP_6
con distacco presso la sede di Milano della GELE SpA. L'indagata riferisce che le
[...]
società con sede a Milano del gruppo, tra cui e le società radiofoniche, avevano una CP_6
interazione e una trattazione analoga delle questioni contabili che l'aveva portata negli anni a processare anche documentazione contabile relativa a società del gruppo diverse da quella di partenza. Riferisce inoltre che dal momento del trasferimento della contabilità delle società RETE
A e ALL MUSIC nel 2012 aveva perso completamente la competenza ad occuparsi di tali società concentrandosi su sua formale datrice di lavoro. Risulta dalla documentazione CP_6
prodotta dalla indagata (allegati 4 e 5) che avesse perso le credenziali per le società transitate a
Roma e soprattutto che nei suoi confronti fosse operativa la procedura di controllo cassa per la
Pa a dimostrazione della effettività del suo trasferimento. Neppure per la è dimostrato CP_6
che avesse avuto contezza della situazione aziendale delle diverse società del gruppo al momento della cessione del contratto. Infatti, se teoricamente avrebbe avuto la possibilità di impugnare la cessione del contratto, lavorando da anni nel gruppo, in assenza di modifiche sostanziali della sua situazione lavorativa e delle sue mansioni, la mancata opposizione non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevole adesione cioè l'elemento soggettivo, oltre 'ogni ragionevole dubbio. La stessa considerazione è stata fatta dal giudice del lavoro tribunale di Milano sezione lavoro, che argomenta sul a mancata prova da parte dell della fittizietà del rapporto di Pt_1 lavoro.” (vd. docc. 1 e 2 fascicolo appellata).
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha ravvisato l'applicabilità, alla fattispecie controversa, dell'art.
1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale: “1.
In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell Per Pt_1
tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell' della contribuzione Pt_1
previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1
15 Come correttamente osservato dal primo giudice tale disposizione, nel disciplinare le conseguenze della revoca della CIS (qui neppure disposta dal , considerato che l' ha CP_14 Pt_1 provveduto autonomamente in autotutela all'annullamento del relativo periodo di contribuzione)
e, nel prevedere, per quanto qui di rilievo, che, in caso di assenza, all'origine del provvedimento, di comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi non ne subiscano pregiudizi (con conseguente riconoscimento e mantenimento dell'erogata indennità e della contribuzione previdenziale figurativa e corresponsione delle eventuali prestazioni accessorie), è espressione di un principio generale, applicabile anche in caso d'insussistenza originaria dei relativi presupposti.”
Le motivazioni sopra richiamate si attagliano perfettamente al prepensionamento dell'appellato, che rientra nell'ambito della vasta operazione orchestrata dalla datrice di lavoro a livello di gruppo e concertata con le OO.SS., e la cui posizione personale nell'ambito del procedimento penale è stata archiviata con decreto emesso in data 20.12.2023 dal GIP del Tribunale di Roma.
La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali Pt_1
ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ mod.
Milano 15.4.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
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