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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI RE Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4006/2025 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giusi Renna,
-parte attrice-
e
), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso da avv. CH Torsello,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4006/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Michelbach
(DEU) in data 27/06/2020. Ha precisato che dalla loro unione Persona_1
(DEU), 13/06/2019) e
[...] Persona_2 Persona_3
, 16/03/2021).
[...] Per_4
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha allegato di essere disoccupata e di prendersi cura della famiglia.
Ha dichiarato altresì di essere cointestataria di un conto corrente acceso presso Unicredit Banca di Copertino, con saldo pari ad € 821,65.
Quanto alla condizione del coniuge, ha riferito che costui è ritornato in
Germania, ove ha trovato un lavoro che gli consentirebbe di percepire circa
€ 4.000,00 al mese.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) il collocamento prevalente della prole presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al proprio mantenimento pari ad € 150,00. Con vittoria di spese e competenze di causa (ricorso depositato il 04/06/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha aderito alle conclusioni formulate da controparte.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) il collocamento prevalente della prole presso la madre;
c) l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese
2 R.G. 4006/2025
straordinarie; f) un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad € 150,00 (comparsa di risposta depositata il 15/09/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa per regolare le condizioni della loro separazione.
Successivamente, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025, in seguito alla richiesta di chiarimenti, le parti hanno dichiarato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile Controparte_1
a in data 27.06.2020, trascritto nei Registri degli Persona_2
Atti di Matrimonio del Comune di Copertino - Atto N. 34, parte 2,
Serie C – Anno 2020.
2) I minori, e , saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_3 entrambi i genitori, ma collocati presso la madre;
il padre ha già trasferito la propria residenza in Persona_2
3) la casa coniugale, corrente in Copertino (Le), Via Maggiore Francesco
Baracca n. 28, di proprietà della sig.ra sarà a lei assegnata Pt_1
e la ricorrente continuerà ad abitarla con i figli;
4) determinare in € 500,00 (cinquecento/00) il contributo mensile a carico del sig. per il mantenimento dei figli, di cui € CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, da corrispondere direttamente alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, rivalutazione ISTAT come per legge;
l'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
5) spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% come da
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecce del 21.05.2018;
6) il sig. corrisponderà mensilmente, sempre entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di assegno di mantenimento per la moglie. Rivalutazione ISTAT come per legge;
3 R.G. 4006/2025
7) il padre s'impegna a ad incontrare e tenere con sé i figli: a) almeno un fine settimana al mese (da individuarsi, in difetto di diverso accordo, nel terzo del mese) b) in modo alternato con l'altro genitore nei giorni di festa natalizi e pasquali (a cominciare dall'anno in corso il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12 il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito);
c) per un periodo di almeno due settimane, non consecutive, nel periodo estivo in luglio o in agosto, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno e comunque il sig.
vedrà i bambini ogni qualvolta verrà in Italia, previo CP_1 accordo con la madre. Si precisa che il padre, durante il periodo scolastico e quando e non pernotteranno con lui, Per_1 Per_3 preleverà i bambini da casa della madre alle ore 17:00 e li riaccompagnerà alle ore 20:30, dopo cena, il sabato e la domenica trascorrerà con loro dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Durante i periodi festivi o durante le vacanze li preleverà alle ore 10:00 e li riaccompagnerà alle ore 17:00. Se il sig. verrà in Italia CP_1 durante il periodo di Natale o Pasqua, non avendo familiari, parenti o amici in loco, sempre previo accordo, condividerà il pranzo di Natale
o di Pasqua con i bambini, la sig.ra e la sua famiglia;
Pt_1
8) spese di causa compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 27/06/2020 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Copertino al n. 34, parte II, serie C, anno 2020).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
4 R.G. 4006/2025
2.2.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 24/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4006/2025 R.G. introdotto con ricorso del
04/06/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la separazione personale tra Parte_1
(Copertino, 25/11/1993) e Controparte_1
(Trzebiatòw (PL), 09/04/1977) alle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 24/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH RA CI RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI RE Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4006/2025 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giusi Renna,
-parte attrice-
e
), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso da avv. CH Torsello,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4006/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Michelbach
(DEU) in data 27/06/2020. Ha precisato che dalla loro unione Persona_1
(DEU), 13/06/2019) e
[...] Persona_2 Persona_3
, 16/03/2021).
[...] Per_4
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha allegato di essere disoccupata e di prendersi cura della famiglia.
Ha dichiarato altresì di essere cointestataria di un conto corrente acceso presso Unicredit Banca di Copertino, con saldo pari ad € 821,65.
Quanto alla condizione del coniuge, ha riferito che costui è ritornato in
Germania, ove ha trovato un lavoro che gli consentirebbe di percepire circa
€ 4.000,00 al mese.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) il collocamento prevalente della prole presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al proprio mantenimento pari ad € 150,00. Con vittoria di spese e competenze di causa (ricorso depositato il 04/06/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha aderito alle conclusioni formulate da controparte.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) il collocamento prevalente della prole presso la madre;
c) l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese
2 R.G. 4006/2025
straordinarie; f) un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad € 150,00 (comparsa di risposta depositata il 15/09/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa per regolare le condizioni della loro separazione.
Successivamente, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/10/2025, in seguito alla richiesta di chiarimenti, le parti hanno dichiarato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile Controparte_1
a in data 27.06.2020, trascritto nei Registri degli Persona_2
Atti di Matrimonio del Comune di Copertino - Atto N. 34, parte 2,
Serie C – Anno 2020.
2) I minori, e , saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_3 entrambi i genitori, ma collocati presso la madre;
il padre ha già trasferito la propria residenza in Persona_2
3) la casa coniugale, corrente in Copertino (Le), Via Maggiore Francesco
Baracca n. 28, di proprietà della sig.ra sarà a lei assegnata Pt_1
e la ricorrente continuerà ad abitarla con i figli;
4) determinare in € 500,00 (cinquecento/00) il contributo mensile a carico del sig. per il mantenimento dei figli, di cui € CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, da corrispondere direttamente alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, rivalutazione ISTAT come per legge;
l'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
5) spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70% come da
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecce del 21.05.2018;
6) il sig. corrisponderà mensilmente, sempre entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di assegno di mantenimento per la moglie. Rivalutazione ISTAT come per legge;
3 R.G. 4006/2025
7) il padre s'impegna a ad incontrare e tenere con sé i figli: a) almeno un fine settimana al mese (da individuarsi, in difetto di diverso accordo, nel terzo del mese) b) in modo alternato con l'altro genitore nei giorni di festa natalizi e pasquali (a cominciare dall'anno in corso il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12 il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito);
c) per un periodo di almeno due settimane, non consecutive, nel periodo estivo in luglio o in agosto, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno e comunque il sig.
vedrà i bambini ogni qualvolta verrà in Italia, previo CP_1 accordo con la madre. Si precisa che il padre, durante il periodo scolastico e quando e non pernotteranno con lui, Per_1 Per_3 preleverà i bambini da casa della madre alle ore 17:00 e li riaccompagnerà alle ore 20:30, dopo cena, il sabato e la domenica trascorrerà con loro dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Durante i periodi festivi o durante le vacanze li preleverà alle ore 10:00 e li riaccompagnerà alle ore 17:00. Se il sig. verrà in Italia CP_1 durante il periodo di Natale o Pasqua, non avendo familiari, parenti o amici in loco, sempre previo accordo, condividerà il pranzo di Natale
o di Pasqua con i bambini, la sig.ra e la sua famiglia;
Pt_1
8) spese di causa compensate.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 27/06/2020 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Copertino al n. 34, parte II, serie C, anno 2020).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
4 R.G. 4006/2025
2.2.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 24/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4006/2025 R.G. introdotto con ricorso del
04/06/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la separazione personale tra Parte_1
(Copertino, 25/11/1993) e Controparte_1
(Trzebiatòw (PL), 09/04/1977) alle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 24/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH RA CI RE
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