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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo RT C.F._1
Calucci
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Castellacci CP_1 C.F._2
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato RT CP_1 il 27/3/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 23/4/2016 a Montopoli Val d'Arno (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune del 2016, Atto 2, Parte 2, Serie A (doc. 3, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione sono nati i figli gemelli e (13/12/2017), minorenni e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati consensualmente in data 22/3/2022 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.lg. n.
132/2014 (doc. 2);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1-I coniugi vivranno separati/divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda;
2- In ordine alla casa coniugale sita in San Miniato Via Tosco Romagnola Ovest, 136 e meglio identificata al NCU al foglio 22 particella 349 sub. 1 graffata con particella 745 sempre Foglio n.
22 Cat. A/2 e foglio 22 particella 349 sub. 2 Cat C/6 e NCT foglio 22 particella 850 (quest'ultima per la quota di proprietà delle parti) (All.5), di proprietà dei coniugi, le parti stabiliscono che la quota indivisa di proprietà del IG. verrà trasferita al IG. Il IG. RT Controparte_2
con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna ed obbliga a cedere la quota RT di sua proprietà al IG. C.f. dinanzi al notaio scelto da Controparte_2 C.F._3 quest'ultimo e la IG.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, rinuncia al diritto di CP_1 prelazione della quota del IG. a favore del IG. RT CP_2
Contestualmente al trasferimento della quota indivisa del 50% della predetta unità immobiliare in favore del IG. quest'ultimo e la IG.ra si impegnano e si obbligano a CP_2 CP_1 subentrare nel contratto di mutuo fondiario, accollandoselo e liberando integralmente il IG.
Tutte le spese notarili e imposte relative a detto trasferimento di proprietà saranno poste a RT carico dei IGg.ri IG.ra e Il IG. rinuncia per CP_1 Controparte_2 RT tale transazione al rimborso dalla IG.ra di quanto dovuto per l'acquisto dell'immobile. Il IG. CP_1 esonera espressamente la IG.ra da qualsiasi eventuale richiesta da parte dello RT CP_1
Stato a titolo di rimborso per agevolazioni pregresse e concesse a qualsiasi titolo e comunque nessuna esclusa afferente al trasferimento immobiliare.
2 Il cessione della quota indivisa di proprietà immobiliare suddetta del IG. e RT
l'accollo del mutuo fondiario dei IGg.ri con contestuale CP_1 Controparte_3 liberazione dal mutuo fondiario in favore del IG. deve effettuarsi nel termine essenziale dei RT successivi sessanta giorni dalla pronuncia giudiziale.
Il mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale con Banca MPS agenzia di Navacchio
(PI), resterà quindi a carico dei IG.ri e del i quali si impegnano al pagamento di CP_1 CP_2 tutte le spese, nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero mutuo in favore del IG. Nell'ipotesi in cui RT
l'Istituto Monte dei Maschi di Siena non acconsentisse all'accollo del mutuo fondiario in favore dei IG.ri e con liberazione del IG. , i IGg.ri CP_1 Controparte_2 RT CP_1
e si impegnano ad accendere un nuovo mutuo fondiario con il quale verrà estinto il predetto CP_2 mutuo cointestato con il liberando quest'ultimo (All. 11-12). RT
3- I coniugi una volta trasferita la proprietà dell'immobile coniugale al IG. e Controparte_2 liberato dal mutuo il IG. si obbligano reciprocamente all'estinzione del c/c bancario RT comune C/C N. 15273.72 acceso presso la filiale titolare del mutuo fondiario entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario. RT
4- Entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario di cui al RT punto n. 2, le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il finanziamento acceso presso la Banca
Credit Agricolè n. 04- 00215-0092680900000 (salvo se altri) acceso per il finanziamento della polizza assicurativa n. 000202160494 stipulata a garanzia del pagamento del mutuo fondiario già estinta in data 14.02.2025 con l'istituto bancario, corrispondendo il 50% ciascuno del dovuto e delle spese necessarie (all. 8).
5- Il IG. si impegna e si obbliga ad accollarsi l'intero finanziamento n. 660325 acceso dalle RT parti presso la BCC Credito Consumo con scadenza 20.04.2029, liberando integralmente la IG.ra
, da effettuarsi nel termine essenziale dei successivi sessanta giorni dalla liberazione dal CP_1 mutuo fondiario di cui al punto n.
2. Resta a carico del IG. il pagamento di tutte le spese, RT nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero finanziamento in favore della IG.ra . CP_1
Nell'ipotesi in cui la BCC Credito Consumo non acconsentisse all'accollo dell'intero finanziamento
n. 660325 in favore del IG. , con liberazione della IG.ra , il IG. si RT CP_1 RT impegna ad accendere un finanziamento con il quale verrà estinto il predetto finanziamento di cui la
è garante, liberando quest'ultima, entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione dal CP_1 mutuo fondiario di cui al punto n. 2.
3
6-Il IG. dichiara di essere debitore della IG.ra di spese afferenti ai costi RT CP_1 dell'autovettura Renault Clio tg DV957TZ utilizzata dal primo per diversi anni e di cui deve corrispondere il costo dei bolli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo residuo complessivo di € 713,71 (diconsi settecentotredici e settantuno centesimi). Il IG. si RT impegna e si obbliga a pagare detta somma alla IG.ra entro e non oltre sessanta giorni dalla CP_1 liberazione dal gravame fondiario acceso anche a suo carico a seguito della comproprietà della casa familiare, di cui al punto 2.
5-I coniugi danno atto di aver già regolamentato ogni altra questione economica e/o patrimoniale e, salvo quella indicata in atti, e dunque, di nulla più avere da pretendere l'uno dall'altra anche a titoli di arretrati e/o adeguamenti ISTAT. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano al mantenimento (All.9-10).
6- In ordine al collocamento dei figli minori e le parti accordano le seguenti Per_1 Per_2 condizioni:
- I figli e che avranno la loro collocazione prevalente presso la casa coniugale, Per_1 Per_2 vengono affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione l'educazione il benessere psicofisico e tutto quanto necessario al fine di favorire le inclinazioni e le aspirazioni dei minori esercitando insieme la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente. I genitori, per il tempo che i bambini trascorreranno con ciascuno di loro, autorizzano reciprocamente sia gli ascendenti materni che paterni alla gestione del quotidiano dei minori laddove ne siano impossibilitati per motivi di lavoro;
-Le parti concordano che i tempi di permanenza dei figli con il padre abbia il seguente calendario: figli staranno con il padre il martedì e venerdì dalle ore 13.00 sino al giorno seguente che saranno riportati a scuola dal padre se dovuto (il sabato, quando non ci sarà scuola, li riaccompagnerà dalla madre alle ore 09.30); nella settimana successiva i figli staranno con il padre sempre il martedì nella stessa modalità precedentemente indicata e dal venerdì alle ore 13.00 sino al lunedì mattina che il padre li riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
In caso di malattia dei figli, il padre, che dovrà essere tempestivamente avvisato e avere accesso a tutta la documentazione medica completa, potrà far visita ai figli;
stessi diritti alla madre qualora la malattia dei figli si verificasse durante il tempo in cui staranno con il padre.
Ciascun genitore favorirà normali rapporti telefonici tra i figli e il genitore non presente.
I genitori si impegnano a partecipare congiuntamente alle riunioni indette presso gli istituti scolastici ed ai colloqui organizzati dalle insegnanti o richiesti dall'altro genitore.
4 Durante le festività sia religiose che civili, così come il compleanno, verranno trascorsi con l'uno o
l'altro genitore, seguendo sempre il criterio dell'alternanza in modo tale che i minori trascorrono con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano, con l'uno il giorno di Pasqua
e con l'altro il lunedì dell'Angelo; il 31 dicembre ed il primo dell'anno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come la vigili di Natale e l'Epifania, partendo per l'anno corrente dal
Natale con la madre.
In ogni caso i genitori avranno cura di determinare il periodo concordato considerato le alternanze di dette festività; Durante il periodo scolastico, i genitori potranno tenere con se i figli per vacanze invernali per un periodo massimo di 7 (sette) giorni consecutivi, tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi;
tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro
i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori;
Per il giorno del compleanno i figli ciascun genitore potrà festeggiarlo con i figli in base a eventuali impegni lavorativi dei genitori stessi e in ogni caso il genitore che non abbia con se i figli in quel giorno potrà comunque intrattenersi con loro per almeno due ore per consegnargli i regali;
In occasione di ricorrenze ed eventi IGnificativi riguardanti in singolo genitore o i suoi ascendenti
o parenti (compleanno del genitore, dei nonni, matrimonio di parenti, festa del papà, festa della mamma, etc) i figli potranno partecipare all'evento o alla ricorrenza con il genitore interessato anche in deroga al calendario concordato fra le parti;
Nei giorni in cui i minori permarranno presso l'uno o l'altro dei genitori ciascuno di essi si impegnerà affinché i bambini possano frequentare e/o partecipare attività scolastiche e ricreative dai medesimi praticati e ciascuno di essi si impegnerà a controllare e supportare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici loro assegnati;
7-Le parti si impegnano ad adoperarsi e a collaborare con diligenza affinché i minori mantengano un equilibrato e continuato rapporto affettivo con entrambi i genitori e conservino rapporti IGnificativi e paritetici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impegnandosi altresì ad evitare squilibri nell'interscambio delle informazioni attinenti gli aspetti esistenziali dei figli ed evitando condotte che possono pregiudicare i rapporti con i minori, con la consapevolezza che ciascuno delle figure genitoriali assume un ruolo fondamentale nell'equilibrata crescita dei minori stessi,
5 Inoltre le parti si impegnano e non presentare nuovi compagni/e ai bambini prima che la relazione sia diventata stabile e duratura, e comunque preparando gradualmente i minori alla presenza delle nuove figura a fianco dei genitori;
8-Ciascun genitore concede il consenso affinchè sia rilasciato ai figli il passaporto e/o altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;
9- In merito al mantenimento ordinario indiretto dei minori i l IG. verserà a favore dei figli RT per ciascun bambino la somma di € 200,00, per complessivi € 400,00 mensili entro e non oltre il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da un anno dopo la sentenza di divorzio. Il tutto come meglio spiegato nel Piano genitoriale ivi allegato ex art. 473 bis n. 12 cpc (All. 13);
1- Le spese straordinarie dei minori saranno sopportate al 50% da ciascun genitore, con obbligo del genitore di rimborsare il dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla rimessa della ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese extra le parti rimandano al protocollo elaborato dal
CNF che per completezza si trascrive
spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
6 Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di Libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che Io accudisca;
viaggi studio e
d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario n relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
11-Le detrazioni fiscali spettanti ai figli spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre gli assegni familiari e/o assegno unico saranno percepiti interamente dalla madre.
12- le spese legali sono compensate e gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà”.
7 2. L'udienza di comparizione del 7/5/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. RT CP_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (27/3/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data in cui le parti hanno raggiunto l'accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.l. n. 132/2014 (22/3/2022); dalla data certificata nell'accordo
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Stante l'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra RT
e in data 23/4/2016, a Montopoli Val d'Arno (PI), trascritto nel
[...] CP_1 registro dello Stato Civile di detto Comune del 2016, Atto 2, Parte 2, Serie A;
- dà atto che:
▪ i coniugi vivranno separati/divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda;
▪ in ordine alla casa coniugale sita in San Miniato Via Tosco Romagnola Ovest, 136 e meglio identificata al NCU al foglio 22 particella 349 sub. 1 graffata con particella 745 sempre Foglio
n. 22 Cat. A/2 e foglio 22 particella 349 sub. 2 Cat C/6 e NCT foglio 22 particella 850 8 (quest'ultima per la quota di proprietà delle parti) (All.5), di proprietà dei coniugi, le parti stabiliscono che la quota indivisa di proprietà del IG. verrà trasferita al IG. RT CP_2
Il IG. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna ed
[...] RT obbliga a cedere la quota di sua proprietà al IG. C.f. Controparte_2
dinanzi al notaio scelto da quest'ultimo e la IG.ra , con C.F._3 CP_1 la sottoscrizione del presente ricorso, rinuncia al diritto di prelazione della quota del IG.
a favore del IG. RT CP_2
Contestualmente al trasferimento della quota indivisa del 50% della predetta unità immobiliare in favore del IG. quest'ultimo e la IG.ra si impegnano e CP_2 CP_1 si obbligano a subentrare nel contratto di mutuo fondiario, accollandoselo e liberando integralmente il IG. Tutte le spese notarili e imposte relative a detto trasferimento RT di proprietà saranno poste a carico dei IGg.ri IG.ra e Il IG. CP_1 Controparte_2
rinuncia per tale transazione al rimborso dalla IG.ra di quanto RT CP_1 dovuto per l'acquisto dell'immobile. Il IG. esonera espressamente la IG.ra RT CP_1
da qualsiasi eventuale richiesta da parte dello Stato a titolo di rimborso per agevolazioni
[...] pregresse e concesse a qualsiasi titolo e comunque nessuna esclusa afferente al trasferimento immobiliare.
La cessione della quota indivisa di proprietà immobiliare suddetta del IG. RT
e l'accollo del mutuo fondiario dei IGg.ri e con contestuale CP_1 Controparte_2 liberazione dal mutuo fondiario in favore del IG. deve effettuarsi nel termine RT essenziale dei successivi sessanta giorni dalla pronuncia giudiziale.
Il mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale con Banca MPS agenzia di
Navacchio (PI), resterà quindi a carico dei IG.ri e del i quali si impegnano CP_1 CP_2 al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero mutuo in favore del IG.
Nell'ipotesi in cui l'Istituto Monte dei Maschi di Siena non acconsentisse all'accollo RT del mutuo fondiario in favore dei IG.ri e con liberazione CP_1 Controparte_2 del IG. , i IGg.ri e si impegnano ad accendere un nuovo RT CP_1 CP_2 mutuo fondiario con il quale verrà estinto il predetto mutuo cointestato con il RT liberando quest'ultimo (All. 11-12);
▪ i coniugi una volta trasferita la proprietà dell'immobile coniugale al IG. Controparte_2
e liberato dal mutuo il IG. si obbligano reciprocamente all'estinzione del c/c RT bancario comune C/C N. 15273.72 acceso presso la filiale titolare del mutuo fondiario entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario;
RT
9 ▪ entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario di cui RT al punto n. 2, le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il finanziamento acceso presso la Banca Credit Agricolè n. 04- 00215-0092680900000 (salvo se altri) acceso per il finanziamento della polizza assicurativa n. 000202160494 stipulata a garanzia del pagamento del mutuo fondiario già estinta in data 14.02.2025 con l'istituto bancario, corrispondendo il
50% ciascuno del dovuto e delle spese necessarie (all. 8).
Il IG. si impegna e si obbliga ad accollarsi l'intero finanziamento n. 660325 acceso RT dalle parti presso la BCC Credito Consumo con scadenza 20.04.2029, liberando integralmente la IG.ra , da effettuarsi nel termine essenziale dei successivi sessanta giorni dalla CP_1 liberazione dal mutuo fondiario di cui al punto n.
2. Resta a carico del IG. il RT pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero finanziamento in favore della IG.ra . CP_1
Nell'ipotesi in cui la BCC Credito Consumo non acconsentisse all'accollo dell'intero finanziamento n. 660325 in favore del IG. , con liberazione della IG.ra RT
, il IG. si impegna ad accendere un finanziamento con il quale verrà estinto il CP_1 RT predetto finanziamento di cui la è garante, liberando quest'ultima, entro e non oltre CP_1 sessanta giorni dalla liberazione dal mutuo fondiario di cui al punto n. 2;
▪ il IG. dichiara di essere debitore della IG.ra di spese afferenti ai costi RT CP_1 dell'autovettura Renault Clio tg DV957TZ utilizzata dal primo per diversi anni e di cui deve corrispondere il costo dei bolli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo residuo complessivo di € 713,71 (diconsi settecentotredici e settantuno centesimi). Il IG. si impegna e si obbliga a pagare detta somma alla IG.ra entro e non oltre RT CP_1 sessanta giorni dalla liberazione dal gravame fondiario acceso anche a suo carico a seguito della comproprietà della casa familiare, di cui al punto 2;
▪ i coniugi danno atto di aver già regolamentato ogni altra questione economica e/o patrimoniale e, salvo quella indicata in atti, e dunque, di nulla più avere da pretendere l'uno dall'altra anche a titoli di arretrati e/o adeguamenti ISTAT. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano al mantenimento (All.9-10).
- dispone che:
▪ i figli e che avranno la loro collocazione prevalente presso la casa coniugale, Per_1 Per_2 vengono affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione l'educazione il benessere psicofisico e tutto quanto necessario al fine di favorire le inclinazioni e le aspirazioni dei minori esercitando insieme la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le
10 decisioni di maggiore interesse mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente. I genitori, per il tempo che i bambini trascorreranno con ciascuno di loro, autorizzano reciprocamente sia gli ascendenti materni che paterni alla gestione del quotidiano dei minori laddove ne siano impossibilitati per motivi di lavoro;
▪ i tempi di permanenza dei figli con il padre avranno il seguente calendario:
o i figli staranno con il padre il martedì e venerdì dalle ore 13.00 sino al giorno seguente che saranno riportati a scuola dal padre se dovuto (il sabato, quando non ci sarà scuola, li riaccompagnerà dalla madre alle ore 09.30); nella settimana successiva i figli staranno con il padre sempre il martedì nella stessa modalità precedentemente indicata e dal venerdì alle ore 13.00 sino al lunedì mattina che il padre li riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
o in caso di malattia dei figli, il padre, che dovrà essere tempestivamente avvisato e avere accesso a tutta la documentazione medica completa, potrà far visita ai figli;
stessi diritti alla madre qualora la malattia dei figli si verificasse durante il tempo in cui staranno con il padre.
Ciascun genitore favorirà normali rapporti telefonici tra i figli e il genitore non presente.
I genitori si impegnano a partecipare congiuntamente alle riunioni indette presso gli istituti scolastici ed ai colloqui organizzati dalle insegnanti o richiesti dall'altro genitore.
Durante le festività sia religiose che civili, così come il compleanno, verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore, seguendo sempre il criterio dell'alternanza in modo tale che i minori trascorrono con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano, con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo; il 31 dicembre ed il primo dell'anno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come la vigili di Natale e l'Epifania, partendo per l'anno corrente dal Natale con la madre.
In ogni caso i genitori avranno cura di determinare il periodo concordato considerato le alternanze di dette festività; Durante il periodo scolastico, i genitori potranno tenere con se i figli per vacanze invernali per un periodo massimo di 7 (sette) giorni consecutivi, tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi;
tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori;
11 Per il giorno del compleanno i figli ciascun genitore potrà festeggiarlo con i figli in base a eventuali impegni lavorativi dei genitori stessi e in ogni caso il genitore che non abbia con se i figli in quel giorno potrà comunque intrattenersi con loro per almeno due ore per consegnargli i regali.
In occasione di ricorrenze ed eventi IGnificativi riguardanti in singolo genitore o i suoi ascendenti o parenti (compleanno del genitore, dei nonni, matrimonio di parenti, Festa del
Papà, Festa della Mamma, etc.) i figli potranno partecipare all'evento o alla ricorrenza con il genitore interessato anche in deroga al calendario concordato fra le parti.
Nei giorni in cui i minori permarranno presso l'uno o l'altro dei genitori ciascuno di essi si impegnerà affinché i bambini possano frequentare e/o partecipare attività scolastiche e ricreative dai medesimi praticati e ciascuno di essi si impegnerà a controllare e supportare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici loro assegnati.
- dà atto che:
▪ le parti si impegnano ad adoperarsi e a collaborare con diligenza affinché i minori mantengano un equilibrato e continuato rapporto affettivo con entrambi i genitori e conservino rapporti IGnificativi e paritetici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impegnandosi altresì ad evitare squilibri nell'interscambio delle informazioni attinenti gli aspetti esistenziali dei figli ed evitando condotte che possono pregiudicare i rapporti con i minori, con la consapevolezza che ciascuno delle figure genitoriali assume un ruolo fondamentale nell'equilibrata crescita dei minori stessi;
▪ le parti si impegnano e non presentare nuovi compagni/e ai bambini prima che la relazione sia diventata stabile e duratura, e comunque preparando gradualmente i minori alla presenza delle nuove figure a fianco dei genitori;
▪ ciascun genitore concede il consenso affinché sia rilasciato ai figli il passaporto e/o altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;
- pone in capo a l'obbligo di versare a un contributo di RT CP_1 mantenimento per i figli minori pari ad € 200,00 mensili per ciascun bambino (complessivi € 400,00 mensili), entro e non oltre il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da un anno dopo la sentenza di divorzio;
- pone le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo del genitore di rimborsare il dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla rimessa della ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese extra le parti rimandano al protocollo elaborato dal
CNF che per completezza si trascrive
12 ▪ spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
▪ spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
▪ spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
o scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di Libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che Io accudisca;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
o spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
13 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
o spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
o spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
o organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario n relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- dà atto che le detrazioni fiscali spettanti ai figli spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, mentre gli assegni familiari e/o assegno unico saranno percepiti interamente dalla madre;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 30/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo RT C.F._1
Calucci
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Castellacci CP_1 C.F._2
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato RT CP_1 il 27/3/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 23/4/2016 a Montopoli Val d'Arno (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune del 2016, Atto 2, Parte 2, Serie A (doc. 3, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione sono nati i figli gemelli e (13/12/2017), minorenni e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati consensualmente in data 22/3/2022 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.lg. n.
132/2014 (doc. 2);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1-I coniugi vivranno separati/divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda;
2- In ordine alla casa coniugale sita in San Miniato Via Tosco Romagnola Ovest, 136 e meglio identificata al NCU al foglio 22 particella 349 sub. 1 graffata con particella 745 sempre Foglio n.
22 Cat. A/2 e foglio 22 particella 349 sub. 2 Cat C/6 e NCT foglio 22 particella 850 (quest'ultima per la quota di proprietà delle parti) (All.5), di proprietà dei coniugi, le parti stabiliscono che la quota indivisa di proprietà del IG. verrà trasferita al IG. Il IG. RT Controparte_2
con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna ed obbliga a cedere la quota RT di sua proprietà al IG. C.f. dinanzi al notaio scelto da Controparte_2 C.F._3 quest'ultimo e la IG.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, rinuncia al diritto di CP_1 prelazione della quota del IG. a favore del IG. RT CP_2
Contestualmente al trasferimento della quota indivisa del 50% della predetta unità immobiliare in favore del IG. quest'ultimo e la IG.ra si impegnano e si obbligano a CP_2 CP_1 subentrare nel contratto di mutuo fondiario, accollandoselo e liberando integralmente il IG.
Tutte le spese notarili e imposte relative a detto trasferimento di proprietà saranno poste a RT carico dei IGg.ri IG.ra e Il IG. rinuncia per CP_1 Controparte_2 RT tale transazione al rimborso dalla IG.ra di quanto dovuto per l'acquisto dell'immobile. Il IG. CP_1 esonera espressamente la IG.ra da qualsiasi eventuale richiesta da parte dello RT CP_1
Stato a titolo di rimborso per agevolazioni pregresse e concesse a qualsiasi titolo e comunque nessuna esclusa afferente al trasferimento immobiliare.
2 Il cessione della quota indivisa di proprietà immobiliare suddetta del IG. e RT
l'accollo del mutuo fondiario dei IGg.ri con contestuale CP_1 Controparte_3 liberazione dal mutuo fondiario in favore del IG. deve effettuarsi nel termine essenziale dei RT successivi sessanta giorni dalla pronuncia giudiziale.
Il mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale con Banca MPS agenzia di Navacchio
(PI), resterà quindi a carico dei IG.ri e del i quali si impegnano al pagamento di CP_1 CP_2 tutte le spese, nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero mutuo in favore del IG. Nell'ipotesi in cui RT
l'Istituto Monte dei Maschi di Siena non acconsentisse all'accollo del mutuo fondiario in favore dei IG.ri e con liberazione del IG. , i IGg.ri CP_1 Controparte_2 RT CP_1
e si impegnano ad accendere un nuovo mutuo fondiario con il quale verrà estinto il predetto CP_2 mutuo cointestato con il liberando quest'ultimo (All. 11-12). RT
3- I coniugi una volta trasferita la proprietà dell'immobile coniugale al IG. e Controparte_2 liberato dal mutuo il IG. si obbligano reciprocamente all'estinzione del c/c bancario RT comune C/C N. 15273.72 acceso presso la filiale titolare del mutuo fondiario entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario. RT
4- Entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario di cui al RT punto n. 2, le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il finanziamento acceso presso la Banca
Credit Agricolè n. 04- 00215-0092680900000 (salvo se altri) acceso per il finanziamento della polizza assicurativa n. 000202160494 stipulata a garanzia del pagamento del mutuo fondiario già estinta in data 14.02.2025 con l'istituto bancario, corrispondendo il 50% ciascuno del dovuto e delle spese necessarie (all. 8).
5- Il IG. si impegna e si obbliga ad accollarsi l'intero finanziamento n. 660325 acceso dalle RT parti presso la BCC Credito Consumo con scadenza 20.04.2029, liberando integralmente la IG.ra
, da effettuarsi nel termine essenziale dei successivi sessanta giorni dalla liberazione dal CP_1 mutuo fondiario di cui al punto n.
2. Resta a carico del IG. il pagamento di tutte le spese, RT nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero finanziamento in favore della IG.ra . CP_1
Nell'ipotesi in cui la BCC Credito Consumo non acconsentisse all'accollo dell'intero finanziamento
n. 660325 in favore del IG. , con liberazione della IG.ra , il IG. si RT CP_1 RT impegna ad accendere un finanziamento con il quale verrà estinto il predetto finanziamento di cui la
è garante, liberando quest'ultima, entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione dal CP_1 mutuo fondiario di cui al punto n. 2.
3
6-Il IG. dichiara di essere debitore della IG.ra di spese afferenti ai costi RT CP_1 dell'autovettura Renault Clio tg DV957TZ utilizzata dal primo per diversi anni e di cui deve corrispondere il costo dei bolli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo residuo complessivo di € 713,71 (diconsi settecentotredici e settantuno centesimi). Il IG. si RT impegna e si obbliga a pagare detta somma alla IG.ra entro e non oltre sessanta giorni dalla CP_1 liberazione dal gravame fondiario acceso anche a suo carico a seguito della comproprietà della casa familiare, di cui al punto 2.
5-I coniugi danno atto di aver già regolamentato ogni altra questione economica e/o patrimoniale e, salvo quella indicata in atti, e dunque, di nulla più avere da pretendere l'uno dall'altra anche a titoli di arretrati e/o adeguamenti ISTAT. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano al mantenimento (All.9-10).
6- In ordine al collocamento dei figli minori e le parti accordano le seguenti Per_1 Per_2 condizioni:
- I figli e che avranno la loro collocazione prevalente presso la casa coniugale, Per_1 Per_2 vengono affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione l'educazione il benessere psicofisico e tutto quanto necessario al fine di favorire le inclinazioni e le aspirazioni dei minori esercitando insieme la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente. I genitori, per il tempo che i bambini trascorreranno con ciascuno di loro, autorizzano reciprocamente sia gli ascendenti materni che paterni alla gestione del quotidiano dei minori laddove ne siano impossibilitati per motivi di lavoro;
-Le parti concordano che i tempi di permanenza dei figli con il padre abbia il seguente calendario: figli staranno con il padre il martedì e venerdì dalle ore 13.00 sino al giorno seguente che saranno riportati a scuola dal padre se dovuto (il sabato, quando non ci sarà scuola, li riaccompagnerà dalla madre alle ore 09.30); nella settimana successiva i figli staranno con il padre sempre il martedì nella stessa modalità precedentemente indicata e dal venerdì alle ore 13.00 sino al lunedì mattina che il padre li riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
In caso di malattia dei figli, il padre, che dovrà essere tempestivamente avvisato e avere accesso a tutta la documentazione medica completa, potrà far visita ai figli;
stessi diritti alla madre qualora la malattia dei figli si verificasse durante il tempo in cui staranno con il padre.
Ciascun genitore favorirà normali rapporti telefonici tra i figli e il genitore non presente.
I genitori si impegnano a partecipare congiuntamente alle riunioni indette presso gli istituti scolastici ed ai colloqui organizzati dalle insegnanti o richiesti dall'altro genitore.
4 Durante le festività sia religiose che civili, così come il compleanno, verranno trascorsi con l'uno o
l'altro genitore, seguendo sempre il criterio dell'alternanza in modo tale che i minori trascorrono con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano, con l'uno il giorno di Pasqua
e con l'altro il lunedì dell'Angelo; il 31 dicembre ed il primo dell'anno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come la vigili di Natale e l'Epifania, partendo per l'anno corrente dal
Natale con la madre.
In ogni caso i genitori avranno cura di determinare il periodo concordato considerato le alternanze di dette festività; Durante il periodo scolastico, i genitori potranno tenere con se i figli per vacanze invernali per un periodo massimo di 7 (sette) giorni consecutivi, tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori;
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi;
tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro
i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori;
Per il giorno del compleanno i figli ciascun genitore potrà festeggiarlo con i figli in base a eventuali impegni lavorativi dei genitori stessi e in ogni caso il genitore che non abbia con se i figli in quel giorno potrà comunque intrattenersi con loro per almeno due ore per consegnargli i regali;
In occasione di ricorrenze ed eventi IGnificativi riguardanti in singolo genitore o i suoi ascendenti
o parenti (compleanno del genitore, dei nonni, matrimonio di parenti, festa del papà, festa della mamma, etc) i figli potranno partecipare all'evento o alla ricorrenza con il genitore interessato anche in deroga al calendario concordato fra le parti;
Nei giorni in cui i minori permarranno presso l'uno o l'altro dei genitori ciascuno di essi si impegnerà affinché i bambini possano frequentare e/o partecipare attività scolastiche e ricreative dai medesimi praticati e ciascuno di essi si impegnerà a controllare e supportare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici loro assegnati;
7-Le parti si impegnano ad adoperarsi e a collaborare con diligenza affinché i minori mantengano un equilibrato e continuato rapporto affettivo con entrambi i genitori e conservino rapporti IGnificativi e paritetici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impegnandosi altresì ad evitare squilibri nell'interscambio delle informazioni attinenti gli aspetti esistenziali dei figli ed evitando condotte che possono pregiudicare i rapporti con i minori, con la consapevolezza che ciascuno delle figure genitoriali assume un ruolo fondamentale nell'equilibrata crescita dei minori stessi,
5 Inoltre le parti si impegnano e non presentare nuovi compagni/e ai bambini prima che la relazione sia diventata stabile e duratura, e comunque preparando gradualmente i minori alla presenza delle nuove figura a fianco dei genitori;
8-Ciascun genitore concede il consenso affinchè sia rilasciato ai figli il passaporto e/o altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;
9- In merito al mantenimento ordinario indiretto dei minori i l IG. verserà a favore dei figli RT per ciascun bambino la somma di € 200,00, per complessivi € 400,00 mensili entro e non oltre il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da un anno dopo la sentenza di divorzio. Il tutto come meglio spiegato nel Piano genitoriale ivi allegato ex art. 473 bis n. 12 cpc (All. 13);
1- Le spese straordinarie dei minori saranno sopportate al 50% da ciascun genitore, con obbligo del genitore di rimborsare il dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla rimessa della ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese extra le parti rimandano al protocollo elaborato dal
CNF che per completezza si trascrive
spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
6 Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di Libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che Io accudisca;
viaggi studio e
d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario n relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
11-Le detrazioni fiscali spettanti ai figli spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre gli assegni familiari e/o assegno unico saranno percepiti interamente dalla madre.
12- le spese legali sono compensate e gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà”.
7 2. L'udienza di comparizione del 7/5/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. RT CP_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (27/3/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data in cui le parti hanno raggiunto l'accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.l. n. 132/2014 (22/3/2022); dalla data certificata nell'accordo
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Stante l'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra RT
e in data 23/4/2016, a Montopoli Val d'Arno (PI), trascritto nel
[...] CP_1 registro dello Stato Civile di detto Comune del 2016, Atto 2, Parte 2, Serie A;
- dà atto che:
▪ i coniugi vivranno separati/divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda;
▪ in ordine alla casa coniugale sita in San Miniato Via Tosco Romagnola Ovest, 136 e meglio identificata al NCU al foglio 22 particella 349 sub. 1 graffata con particella 745 sempre Foglio
n. 22 Cat. A/2 e foglio 22 particella 349 sub. 2 Cat C/6 e NCT foglio 22 particella 850 8 (quest'ultima per la quota di proprietà delle parti) (All.5), di proprietà dei coniugi, le parti stabiliscono che la quota indivisa di proprietà del IG. verrà trasferita al IG. RT CP_2
Il IG. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna ed
[...] RT obbliga a cedere la quota di sua proprietà al IG. C.f. Controparte_2
dinanzi al notaio scelto da quest'ultimo e la IG.ra , con C.F._3 CP_1 la sottoscrizione del presente ricorso, rinuncia al diritto di prelazione della quota del IG.
a favore del IG. RT CP_2
Contestualmente al trasferimento della quota indivisa del 50% della predetta unità immobiliare in favore del IG. quest'ultimo e la IG.ra si impegnano e CP_2 CP_1 si obbligano a subentrare nel contratto di mutuo fondiario, accollandoselo e liberando integralmente il IG. Tutte le spese notarili e imposte relative a detto trasferimento RT di proprietà saranno poste a carico dei IGg.ri IG.ra e Il IG. CP_1 Controparte_2
rinuncia per tale transazione al rimborso dalla IG.ra di quanto RT CP_1 dovuto per l'acquisto dell'immobile. Il IG. esonera espressamente la IG.ra RT CP_1
da qualsiasi eventuale richiesta da parte dello Stato a titolo di rimborso per agevolazioni
[...] pregresse e concesse a qualsiasi titolo e comunque nessuna esclusa afferente al trasferimento immobiliare.
La cessione della quota indivisa di proprietà immobiliare suddetta del IG. RT
e l'accollo del mutuo fondiario dei IGg.ri e con contestuale CP_1 Controparte_2 liberazione dal mutuo fondiario in favore del IG. deve effettuarsi nel termine RT essenziale dei successivi sessanta giorni dalla pronuncia giudiziale.
Il mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale con Banca MPS agenzia di
Navacchio (PI), resterà quindi a carico dei IG.ri e del i quali si impegnano CP_1 CP_2 al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero mutuo in favore del IG.
Nell'ipotesi in cui l'Istituto Monte dei Maschi di Siena non acconsentisse all'accollo RT del mutuo fondiario in favore dei IG.ri e con liberazione CP_1 Controparte_2 del IG. , i IGg.ri e si impegnano ad accendere un nuovo RT CP_1 CP_2 mutuo fondiario con il quale verrà estinto il predetto mutuo cointestato con il RT liberando quest'ultimo (All. 11-12);
▪ i coniugi una volta trasferita la proprietà dell'immobile coniugale al IG. Controparte_2
e liberato dal mutuo il IG. si obbligano reciprocamente all'estinzione del c/c RT bancario comune C/C N. 15273.72 acceso presso la filiale titolare del mutuo fondiario entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario;
RT
9 ▪ entro e non oltre sessanta giorni dalla liberazione del IG. dal mutuo fondiario di cui RT al punto n. 2, le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il finanziamento acceso presso la Banca Credit Agricolè n. 04- 00215-0092680900000 (salvo se altri) acceso per il finanziamento della polizza assicurativa n. 000202160494 stipulata a garanzia del pagamento del mutuo fondiario già estinta in data 14.02.2025 con l'istituto bancario, corrispondendo il
50% ciascuno del dovuto e delle spese necessarie (all. 8).
Il IG. si impegna e si obbliga ad accollarsi l'intero finanziamento n. 660325 acceso RT dalle parti presso la BCC Credito Consumo con scadenza 20.04.2029, liberando integralmente la IG.ra , da effettuarsi nel termine essenziale dei successivi sessanta giorni dalla CP_1 liberazione dal mutuo fondiario di cui al punto n.
2. Resta a carico del IG. il RT pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa, relative ad ogni atto che sarà necessario per il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio dell'intero finanziamento in favore della IG.ra . CP_1
Nell'ipotesi in cui la BCC Credito Consumo non acconsentisse all'accollo dell'intero finanziamento n. 660325 in favore del IG. , con liberazione della IG.ra RT
, il IG. si impegna ad accendere un finanziamento con il quale verrà estinto il CP_1 RT predetto finanziamento di cui la è garante, liberando quest'ultima, entro e non oltre CP_1 sessanta giorni dalla liberazione dal mutuo fondiario di cui al punto n. 2;
▪ il IG. dichiara di essere debitore della IG.ra di spese afferenti ai costi RT CP_1 dell'autovettura Renault Clio tg DV957TZ utilizzata dal primo per diversi anni e di cui deve corrispondere il costo dei bolli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per un importo residuo complessivo di € 713,71 (diconsi settecentotredici e settantuno centesimi). Il IG. si impegna e si obbliga a pagare detta somma alla IG.ra entro e non oltre RT CP_1 sessanta giorni dalla liberazione dal gravame fondiario acceso anche a suo carico a seguito della comproprietà della casa familiare, di cui al punto 2;
▪ i coniugi danno atto di aver già regolamentato ogni altra questione economica e/o patrimoniale e, salvo quella indicata in atti, e dunque, di nulla più avere da pretendere l'uno dall'altra anche a titoli di arretrati e/o adeguamenti ISTAT. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano al mantenimento (All.9-10).
- dispone che:
▪ i figli e che avranno la loro collocazione prevalente presso la casa coniugale, Per_1 Per_2 vengono affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione l'educazione il benessere psicofisico e tutto quanto necessario al fine di favorire le inclinazioni e le aspirazioni dei minori esercitando insieme la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le
10 decisioni di maggiore interesse mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente. I genitori, per il tempo che i bambini trascorreranno con ciascuno di loro, autorizzano reciprocamente sia gli ascendenti materni che paterni alla gestione del quotidiano dei minori laddove ne siano impossibilitati per motivi di lavoro;
▪ i tempi di permanenza dei figli con il padre avranno il seguente calendario:
o i figli staranno con il padre il martedì e venerdì dalle ore 13.00 sino al giorno seguente che saranno riportati a scuola dal padre se dovuto (il sabato, quando non ci sarà scuola, li riaccompagnerà dalla madre alle ore 09.30); nella settimana successiva i figli staranno con il padre sempre il martedì nella stessa modalità precedentemente indicata e dal venerdì alle ore 13.00 sino al lunedì mattina che il padre li riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
o in caso di malattia dei figli, il padre, che dovrà essere tempestivamente avvisato e avere accesso a tutta la documentazione medica completa, potrà far visita ai figli;
stessi diritti alla madre qualora la malattia dei figli si verificasse durante il tempo in cui staranno con il padre.
Ciascun genitore favorirà normali rapporti telefonici tra i figli e il genitore non presente.
I genitori si impegnano a partecipare congiuntamente alle riunioni indette presso gli istituti scolastici ed ai colloqui organizzati dalle insegnanti o richiesti dall'altro genitore.
Durante le festività sia religiose che civili, così come il compleanno, verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore, seguendo sempre il criterio dell'alternanza in modo tale che i minori trascorrono con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano, con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo; il 31 dicembre ed il primo dell'anno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come la vigili di Natale e l'Epifania, partendo per l'anno corrente dal Natale con la madre.
In ogni caso i genitori avranno cura di determinare il periodo concordato considerato le alternanze di dette festività; Durante il periodo scolastico, i genitori potranno tenere con se i figli per vacanze invernali per un periodo massimo di 7 (sette) giorni consecutivi, tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi;
tale periodo verrà concordato tra le parti appena il datore di lavoro comunicherà loro i turni di ferie, in base alle eIGenze dei minori e quelle lavorative dei genitori;
11 Per il giorno del compleanno i figli ciascun genitore potrà festeggiarlo con i figli in base a eventuali impegni lavorativi dei genitori stessi e in ogni caso il genitore che non abbia con se i figli in quel giorno potrà comunque intrattenersi con loro per almeno due ore per consegnargli i regali.
In occasione di ricorrenze ed eventi IGnificativi riguardanti in singolo genitore o i suoi ascendenti o parenti (compleanno del genitore, dei nonni, matrimonio di parenti, Festa del
Papà, Festa della Mamma, etc.) i figli potranno partecipare all'evento o alla ricorrenza con il genitore interessato anche in deroga al calendario concordato fra le parti.
Nei giorni in cui i minori permarranno presso l'uno o l'altro dei genitori ciascuno di essi si impegnerà affinché i bambini possano frequentare e/o partecipare attività scolastiche e ricreative dai medesimi praticati e ciascuno di essi si impegnerà a controllare e supportare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici loro assegnati.
- dà atto che:
▪ le parti si impegnano ad adoperarsi e a collaborare con diligenza affinché i minori mantengano un equilibrato e continuato rapporto affettivo con entrambi i genitori e conservino rapporti IGnificativi e paritetici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impegnandosi altresì ad evitare squilibri nell'interscambio delle informazioni attinenti gli aspetti esistenziali dei figli ed evitando condotte che possono pregiudicare i rapporti con i minori, con la consapevolezza che ciascuno delle figure genitoriali assume un ruolo fondamentale nell'equilibrata crescita dei minori stessi;
▪ le parti si impegnano e non presentare nuovi compagni/e ai bambini prima che la relazione sia diventata stabile e duratura, e comunque preparando gradualmente i minori alla presenza delle nuove figure a fianco dei genitori;
▪ ciascun genitore concede il consenso affinché sia rilasciato ai figli il passaporto e/o altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;
- pone in capo a l'obbligo di versare a un contributo di RT CP_1 mantenimento per i figli minori pari ad € 200,00 mensili per ciascun bambino (complessivi € 400,00 mensili), entro e non oltre il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire da un anno dopo la sentenza di divorzio;
- pone le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo del genitore di rimborsare il dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla rimessa della ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese extra le parti rimandano al protocollo elaborato dal
CNF che per completezza si trascrive
12 ▪ spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
▪ spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
▪ spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
o scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di Libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che Io accudisca;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
o spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
13 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
o spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
o spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
o organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario n relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- dà atto che le detrazioni fiscali spettanti ai figli spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, mentre gli assegni familiari e/o assegno unico saranno percepiti interamente dalla madre;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 30/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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