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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 76-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di (C. F. Controparte_1
con sede in TIVOLI (RM), VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 8; P.IVA_1
Letto il ricorso presentato da Parte_1
(C.F. ) ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
P.IVA_2
Letto il ricorso presentato da (C.F. ) ed Parte_2 C.F._1
esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore, dato atto che la società debitrice– malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuta sussistere la legittimazione attiva dei ricorrenti, titolari di crediti fondati su titoli giudiziali esecutivi (cfr. all.ti 2, 4, 6, 8 e 10 ricorso;
all.ti 1 e 2 ricorso Parte_1 [...]
); Pt_2
Pag. 1 a 3 ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v.
Cass. 5067/2017) e dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti;
dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dai ricorrenti (pignoramento mobiliare presso la sede legale e pignoramento presso terzi), dall'irreperibilità della società presso la sede, come risulta dal verbale di pignoramento negativo (cfr. all.ti 4 ricorso
[...]
), nonché dall'elevato debito nei confronti dell'Erario (ammontante a circa 800.000 Pt_2
euro); rilevato che l'ammontare complessivo del credito vantato dalla ricorrente è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale (C. F. Controparte_1
) con sede in TIVOLI (RM), VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 8; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore dott. (C.F. ) Persona_1 C.F._2
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 14 aprile 2025 ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
Pag. 2 a 3 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio telematica del6 febbraio 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di (C. F. Controparte_1
con sede in TIVOLI (RM), VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 8; P.IVA_1
Letto il ricorso presentato da Parte_1
(C.F. ) ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
P.IVA_2
Letto il ricorso presentato da (C.F. ) ed Parte_2 C.F._1
esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore, dato atto che la società debitrice– malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuta sussistere la legittimazione attiva dei ricorrenti, titolari di crediti fondati su titoli giudiziali esecutivi (cfr. all.ti 2, 4, 6, 8 e 10 ricorso;
all.ti 1 e 2 ricorso Parte_1 [...]
); Pt_2
Pag. 1 a 3 ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v.
Cass. 5067/2017) e dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti;
dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dai ricorrenti (pignoramento mobiliare presso la sede legale e pignoramento presso terzi), dall'irreperibilità della società presso la sede, come risulta dal verbale di pignoramento negativo (cfr. all.ti 4 ricorso
[...]
), nonché dall'elevato debito nei confronti dell'Erario (ammontante a circa 800.000 Pt_2
euro); rilevato che l'ammontare complessivo del credito vantato dalla ricorrente è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale (C. F. Controparte_1
) con sede in TIVOLI (RM), VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 8; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore dott. (C.F. ) Persona_1 C.F._2
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 14 aprile 2025 ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
Pag. 2 a 3 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio telematica del6 febbraio 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Pag. 3 a 3