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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/06/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 17297/2023 R.G. promossa da
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Martini presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Mestre-Venezia (VE), via Battisti, 2 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE
Oggetto: separazione giudiziale e contestuale divorzio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso: “CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Venezia che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge n.898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra la sig.ra nata a [...] il [...] e il sig. nato a [...]_1 CP_1 il 01.07.1975.” Il Pubblico Ministero ha così concluso: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.11.2023 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1 CP_1
esponendo che in data 22 agosto 2005, in Venezia, aveva contratto matrimonio civile con il resistente;
che
[...] dalla unione non erano nati figli;
che il sig. era stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal CP_1 territorio nazionale nel 2007 e verosimilmente rimpatriato in Tunisia;
che da quel momento ella non aveva più avuto contatti con il coniuge, resosi irreperibile;
che non avendo alcuna intenzione di riconciliarsi sussistevano i presupposti per addivenire ad una pronuncia di separazione giudiziale.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione. Domandava inoltre l'accoglimento della (contestuale) domanda di divorzio formulata con il ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
Il resistente non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione, e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza parziale n. 1132/2024 pubblicata in data 19.04.2024 il Tribunale di Venezia pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di divorzio fissando udienza al 08.05.2025.
Quindi, all'udienza indicata, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domanda di scioglimento del matrimonio. La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero con nota telematica di data 27.05.2025 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che al resistente contumace è stata ritualmente notificata la sentenza parziale di separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 143, secondo comma, c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da risulta fondata e pertanto Parte_1 va accolta. Tenuto conto infatti della volontà della ricorrente di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che dalla data della pronuncia di separazione giudiziale (passata in giudicato) sono decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese di lite si dichiarano compensate considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la sola richiesta di pronuncia sullo status.
Il Collegio si riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 17297/2023 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia, il 22.08.2005, da e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri Atti di matrimonio del Comune di Venezia, alla Parte I, n. 118, anno 2005, uff. 8; -ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
-dichiara compensate le spese di lite;
-si riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso il 12.06.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 17297/2023 R.G. promossa da
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Martini presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Mestre-Venezia (VE), via Battisti, 2 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE
Oggetto: separazione giudiziale e contestuale divorzio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso: “CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Venezia che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge n.898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra la sig.ra nata a [...] il [...] e il sig. nato a [...]_1 CP_1 il 01.07.1975.” Il Pubblico Ministero ha così concluso: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.11.2023 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1 CP_1
esponendo che in data 22 agosto 2005, in Venezia, aveva contratto matrimonio civile con il resistente;
che
[...] dalla unione non erano nati figli;
che il sig. era stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal CP_1 territorio nazionale nel 2007 e verosimilmente rimpatriato in Tunisia;
che da quel momento ella non aveva più avuto contatti con il coniuge, resosi irreperibile;
che non avendo alcuna intenzione di riconciliarsi sussistevano i presupposti per addivenire ad una pronuncia di separazione giudiziale.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione. Domandava inoltre l'accoglimento della (contestuale) domanda di divorzio formulata con il ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
Il resistente non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione, e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza parziale n. 1132/2024 pubblicata in data 19.04.2024 il Tribunale di Venezia pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di divorzio fissando udienza al 08.05.2025.
Quindi, all'udienza indicata, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domanda di scioglimento del matrimonio. La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero con nota telematica di data 27.05.2025 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che al resistente contumace è stata ritualmente notificata la sentenza parziale di separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 143, secondo comma, c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da risulta fondata e pertanto Parte_1 va accolta. Tenuto conto infatti della volontà della ricorrente di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che dalla data della pronuncia di separazione giudiziale (passata in giudicato) sono decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese di lite si dichiarano compensate considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la sola richiesta di pronuncia sullo status.
Il Collegio si riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 17297/2023 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia, il 22.08.2005, da e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri Atti di matrimonio del Comune di Venezia, alla Parte I, n. 118, anno 2005, uff. 8; -ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
-dichiara compensate le spese di lite;
-si riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso il 12.06.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero