Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00869/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2025, proposto da
Garaffo & Scilio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Galasso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Giarre, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 361 in data 23 gennaio 2018, dichiarato definitivamente esecutivo il 19/25 giugno 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa CR CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato al Comune di Giarre in data 18 dicembre 2025 e depositato il 19 dicembre 2025, la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 361 in data 23 gennaio 2018, dichiarato definitivamente esecutivo il 19/25 giugno 2018 per mancata opposizione del Comune intimato.
La ricorrente ha esposto quanto segue: a) a causa del mancato pagamento da parte del Comune di Giarre di numero 14 fatture del 2015, 2016 e 2017 per forniture d’acqua potabile, con il provvedimento esecutivo in questione è stato ingiunto al Comune medesimo il pagamento della complessiva somma di € 885.497,01, con “ gli interessi come determinati in domanda ” (ossia “ interessi da calcolarsi come da D.Lgs. 231/2002 dalle singole fatture al soddisfo ”), oltre alle spese di lite, liquidate in € 797,00 per esborsi ed € 4.185,00 per compensi, nonché “ spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge ”; b) a tali spese vanno aggiunte la tassa di registro, pari ad €3.895,00, le spese di notifica del decreto ingiuntivo per € 17,67 e le spese per copie del decreto ingiuntivo con formula esecutiva pari ad € 26,96; c) il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto, che si è concluso il 2 maggio 2025 con il verbale n. 2 della Commissione Straordinaria di Liquidazione che ha approvato il rendiconto di gestione; d) successivamente, in data 22 maggio 2025 la ricorrente ha notificato al Comune di Giarre il decreto ingiuntivo in questione con formula esecutiva, ma, nonostante il decorso dei termini di legge, il Comune non ha provveduto al pagamento delle somme dovute; e) quanto alla procedura di dissesto, va evidenziato che la ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al passivo (poi integrata), ma non ha accettato la relativa proposta transattiva avanzata dall’O.S.L. nell’ambito del procedimento semplificato ex art. 258 del decreto legislativo n. 267/2000; f) le somme sono state, quindi, accantonate nella misura del 50 %, cioè per € 491.682,00, come risulta nel verbale n. 1 in data 2 maggio 2025; g) le somme accantonate, che non esauriscono il credito della ricorrente, sono soggette “ a vincolo di destinazione per il pagamento dei debiti non estinti ”, come stabilito nel suddetto verbale dell’O.S.L; h) permane, dunque, l’obbligo del Comune intimato di eseguire il decreto ingiuntivo in questione e, quanto agli interessi, per pacifica giurisprudenza, una volta concluso il dissesto il creditore ha diritto alla liquidazione di tutti gli interessi dovuti dalla data di origine delle relative sorti capitali e fino al definitivo soddisfo, compresi gli interessi che si sono prodotti nelle more del dissesto, ma che sono rimasti congelati durante il periodo di dissesto.
Il Comune di Giarre, ritualmente chiamato in giudizio, ha omesso di costituirsi.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue: a) come già statuito da questo Tribunale in analoga controversia (cfr. Sez. V, 25 febbraio 2026, n. 545), “ la situazione di dissesto finanziario del Comune di Giarre è venuta meno “con la deliberazione di cui al verbale n. 2 del 2 maggio 2025, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione straordinaria di cui all’art. 256, comma 6, T.U.E.L.” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 2858). Inoltre, la Sezione ha già ribadito che il rifiuto delle transazioni - come avvenuto nella vicenda in esame - rientra nelle prerogative del creditore che, una volta completata la procedura di risanamento finanziario, conserva integralmente le ragioni creditorie nei confronti dell’ente locale, essendosi in particolare precisato che resta integra - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria; né per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell’ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina alcuna estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 2858; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 31 maggio 2023, n. 829; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 ottobre 2021, n. 764). In definitiva, una volta che sia stato chiuso il procedimento di dissesto e l’Ente sia ritornato “in bonis”, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 marzo 2023, n. 756 ed ivi precedenti giurisprudenziali) ”; b) “ la chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina, quindi, l’estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura e conseguentemente i creditori possono ottenere dall’Ente tornato in bonis il pagamento sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute, sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto, sia – infine - degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto ” (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8336); c) risulta rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003; d) permanendo l’inadempimento del Comune, sussiste in capo all’Ente l’obbligo di dare esecuzione al suddetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo con il pagamento delle somme ivi ingiunte a titolo di sorte capitale, interessi (“ come da domanda ”) e spese della procedura di ingiunzione; e) sussiste, altresì, l’obbligo del Comune di pagare le spese successive, come indicate in ricorso (tassa di registro, spese di notifica del decreto ingiuntivo e spese per il rilascio delle copie del decreto ingiuntivo con formula esecutiva), in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale portato ad esecuzione e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Per quanto precede, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 361 in data 23 gennaio 2018, dichiarato definitivamente esecutivo il 19/25 giugno 2018, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune di Giarre, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione II di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune di Giarre, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.636,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
CR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR CO | NI BU |
IL SEGRETARIO