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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
BELLINI VINCENZA ANTONIA, Giudice
ASCIUTTO CATERINA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4337/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PR CARICO n. 094772025000004684000 ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia Entrate Riscossione il 2 maggio 2025 Ricorrente_1
impugnava l'avviso di presa in carico n. 094772025000004684000, notificato in data 26.03.2025 da
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo all'avviso di accertamento n. TD7010101135/2024, portante la pretesa di pagamento complessiva di € 34.157,49.
Eccepiva la nullità dell'avviso per omessa notifica dell'atto prodromico l'avviso di accertamento n.
TD7010101135/2024 asseritamente notificato in data 16/11/2024.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ed affermava che l'avviso di accertamento TD7010101135/2024 emesso per l'anno d'imposta 2018 è stato correttamente notificato in data 16.11.2024 e lo stesso, pertanto, è divenuto ormai definitivo legittimando l'ente impositore all'affidamento del relativo carico tributario.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Nessuno si costituiva per ADER.
Con memoria difensiva depositata il 3.2.2026 il ricorrente evidenziava che l'avviso di accertamento era stato preceduto dalla notificazione dello schema d'atto n. TD7T210000395/2024 in ordine al quale era stata presentata memoria difensiva di replica con espressa elezione di domicilio presso i difensori e che, pertanto, il mancato invio dell'avviso di accertamento nel domicilio eletto aveva comportato la caducazione della procedura notificatoria.
In subordine evidenziava quale ulteriore profilo di illegittimità della procedura notificatoria la circostanza che l'assenza del destinatario era stata accerta tata alle ore 21:10 e, quindi, in violazione dell'art.147 c.p.c. che fissa l'orario ultimo alle 21:00 e la spedizione della raccomandata informativa risulta avvenuta alle 21:09 e quindi prima dell'accertata assenza.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Compulsando la documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate risulta che . l'avviso di accertamento
TD7010101135/2024 emesso per l'anno d'imposta 2018 è stato correttamente notificato in data 16.11.2024.
L'atto impositivo risulta notificato dall'ufficio a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 L. 890/82 a mezzo raccomandata a/r 386039234-8 presso il domicilio fiscale del contribuente sito in
Indirizzo_1, 89128 -Reggio di Calabria. L'ufficiale postale, avendo constatato la temporanea assenza del destinatario, ha proceduto alle incombenze attestate nella ricevuta informando il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto mediante CAD n. 66913357842- in data 6 novembre 2024. L'atto veniva, quindi, riconsegnato all'Ufficio decorso del termine di legge per il ritiro.
Le contestazioni contenute nella memoria difensiva sono prive di pregio.
In primo luogo, va osservato che la memoria difensiva avverso lo schema dell'atto n. TD7T210000395/2024 non contiene alcuna elezione di domicilio, laddove essa è contenuta nella procura ad litem.
Un'attenta lettura dell'atto in questione consente di rilevare che in esso non si fa menzione alla notifica di eventuali atti successivi e tale genericità impone di ritenere che essa valesse con esclusivo riferimento alla fase del contraddittorio con il contribuente ed ad ogni altra attività funzionale alla redazione dello schema d'atto, atti questi logicamente antecedenti all'accertamento ed afferenti alla sola fase che precede la formalizzazione della pretesa tributaria.
Ne consegue che l'avviso di accertamento è stato validamente notificato, come per legge, al domicilio fiscale del contribuente.
Quanto ai tempi della notifica va rilevato che trattandosi di notifica avvenuta a mezzo post nessuna nullità ricorre nel caso di notifica effettuata fuori orario ma senza accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni poiché, in questi casi l'orario dell'art.147 è sostituito da quello di apertura degli uffici presso cui devono essere compiute le formalità di notificazione.
Ed, invero, i dieci giorni per la compiuta giacenza sono stati computati a decorrere dal 6.11.2024.
La mancata impugnazione dell'avviso ha determinato la definitività del tributo dalla stessa portato con conseguente impossibilità di lamentare in questa sede omessa osservanza dell'iter procedurale che deve precedere a notifica dell'atto di riscossione.
Non resta che rigettare integralmente il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate mentre nulla va disposto in ordine alle spese con riferimento all'ADER che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessivi €2000,00 oltre oneri di legge.
Nulla per le spese per ADER
Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
BELLINI VINCENZA ANTONIA, Giudice
ASCIUTTO CATERINA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4337/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PR CARICO n. 094772025000004684000 ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia Entrate Riscossione il 2 maggio 2025 Ricorrente_1
impugnava l'avviso di presa in carico n. 094772025000004684000, notificato in data 26.03.2025 da
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo all'avviso di accertamento n. TD7010101135/2024, portante la pretesa di pagamento complessiva di € 34.157,49.
Eccepiva la nullità dell'avviso per omessa notifica dell'atto prodromico l'avviso di accertamento n.
TD7010101135/2024 asseritamente notificato in data 16/11/2024.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ed affermava che l'avviso di accertamento TD7010101135/2024 emesso per l'anno d'imposta 2018 è stato correttamente notificato in data 16.11.2024 e lo stesso, pertanto, è divenuto ormai definitivo legittimando l'ente impositore all'affidamento del relativo carico tributario.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Nessuno si costituiva per ADER.
Con memoria difensiva depositata il 3.2.2026 il ricorrente evidenziava che l'avviso di accertamento era stato preceduto dalla notificazione dello schema d'atto n. TD7T210000395/2024 in ordine al quale era stata presentata memoria difensiva di replica con espressa elezione di domicilio presso i difensori e che, pertanto, il mancato invio dell'avviso di accertamento nel domicilio eletto aveva comportato la caducazione della procedura notificatoria.
In subordine evidenziava quale ulteriore profilo di illegittimità della procedura notificatoria la circostanza che l'assenza del destinatario era stata accerta tata alle ore 21:10 e, quindi, in violazione dell'art.147 c.p.c. che fissa l'orario ultimo alle 21:00 e la spedizione della raccomandata informativa risulta avvenuta alle 21:09 e quindi prima dell'accertata assenza.
All'udienza del 11.02.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Compulsando la documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate risulta che . l'avviso di accertamento
TD7010101135/2024 emesso per l'anno d'imposta 2018 è stato correttamente notificato in data 16.11.2024.
L'atto impositivo risulta notificato dall'ufficio a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 L. 890/82 a mezzo raccomandata a/r 386039234-8 presso il domicilio fiscale del contribuente sito in
Indirizzo_1, 89128 -Reggio di Calabria. L'ufficiale postale, avendo constatato la temporanea assenza del destinatario, ha proceduto alle incombenze attestate nella ricevuta informando il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto mediante CAD n. 66913357842- in data 6 novembre 2024. L'atto veniva, quindi, riconsegnato all'Ufficio decorso del termine di legge per il ritiro.
Le contestazioni contenute nella memoria difensiva sono prive di pregio.
In primo luogo, va osservato che la memoria difensiva avverso lo schema dell'atto n. TD7T210000395/2024 non contiene alcuna elezione di domicilio, laddove essa è contenuta nella procura ad litem.
Un'attenta lettura dell'atto in questione consente di rilevare che in esso non si fa menzione alla notifica di eventuali atti successivi e tale genericità impone di ritenere che essa valesse con esclusivo riferimento alla fase del contraddittorio con il contribuente ed ad ogni altra attività funzionale alla redazione dello schema d'atto, atti questi logicamente antecedenti all'accertamento ed afferenti alla sola fase che precede la formalizzazione della pretesa tributaria.
Ne consegue che l'avviso di accertamento è stato validamente notificato, come per legge, al domicilio fiscale del contribuente.
Quanto ai tempi della notifica va rilevato che trattandosi di notifica avvenuta a mezzo post nessuna nullità ricorre nel caso di notifica effettuata fuori orario ma senza accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni poiché, in questi casi l'orario dell'art.147 è sostituito da quello di apertura degli uffici presso cui devono essere compiute le formalità di notificazione.
Ed, invero, i dieci giorni per la compiuta giacenza sono stati computati a decorrere dal 6.11.2024.
La mancata impugnazione dell'avviso ha determinato la definitività del tributo dalla stessa portato con conseguente impossibilità di lamentare in questa sede omessa osservanza dell'iter procedurale che deve precedere a notifica dell'atto di riscossione.
Non resta che rigettare integralmente il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate mentre nulla va disposto in ordine alle spese con riferimento all'ADER che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessivi €2000,00 oltre oneri di legge.
Nulla per le spese per ADER
Reggio Calabria, 11.02.2026