Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1094
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato correttamente notificato al domicilio fiscale del contribuente. Ha inoltre affermato che la memoria difensiva avverso lo schema d'atto non conteneva un'elezione di domicilio valida per la notifica dell'avviso di accertamento. Infine, ha considerato irrilevante l'orario di accertamento dell'assenza del destinatario per le notifiche a mezzo posta.

  • Rigettato
    Nullità per vizi procedurali nella notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che per le notifiche a mezzo posta, l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c. non sia applicabile e che i termini di giacenza siano stati correttamente computati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1094
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1094
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo