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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/09/2025, il Tribunale di Salerno accoglieva la richiesta di riesame che era stata proposta da PE QU contro l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti dello stesso QU, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di traffico e detenzione illeciti di kg. 20 di cocaina (art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in concorso con DI KA e con IA OL IA, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale di Salerno riteneva in particolare: a) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del menzionato reato (escludendo, tuttavia, la circostanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 3854 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GI Data Udienza: 07/01/2026 aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.); b) l'insussistenza delle esigenze cautelari, specificamente, del pericolo attuale che l'QU potesse commettere delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo. Nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale di Salerno: a) ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità del contenuto di alcune comunicazioni che erano state scambiate mediante criptofonini attraverso la rete criptata Sky-Ecc e che erano state acquisite a seguito di un ordine europeo di indagine (DEI) eseguito dall'autorità giudiziaria della Repubblica francese, eccezione che era stata sollevata dal difensore dell'QU in quanto il pubblico ministero «avrebbe dovuto richiedere all'Autorità francese il sequestro di corrispondenza»; b) ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto delle suddette comunicazioni. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Ivan Nigro, PE QU, affidato a un unico motivo. 2.1. Dopo avere affermato che l'ordinanza "genetica" aveva fondato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul contenuto delle menzionate comunicazioni scambiate mediante criptofonini attraverso la rete criptata Sky-Ecc e acquisite a seguito di OEI, il ricorrente premette che, nonostante l'accoglimento della propria richiesta di riesame, egli ritiene di avere interesse al ricorso. Tale interesse riposerebbe sulle cosiddette "finalità negativa" e "finalità positiva" e consisterebbe in particolare nella: a) «verifica della sussistenza di uno dei presupposti funzionali all'applicazione della misura medesima, ossia i gravi indizi»; b) «esclusione di elementi dal compendio probatorio a suo carico, ossia utilizzabilità delle chat tra l'altro unici elementi indizianti rispetto al titolo cautelare»; c) «esclusione della formazione del cd. "giudicato cautelare" sul punto, evenienza che in termini di risvolto pratico tenderebbe a rendere più ardua la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, così precludendosi la possibilità di usufruire delle relative premialità». 2.2. Tanto premesso con riguardo al suo interesse al ricorso, l'QU deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'errata applicazione degli artt. 125, 191 e 254 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 273 dello stesso codice e agli artt. 15, 24 e 68 Cost., «per non essersi concretamente pronunziato il Tribunale del riesame di Salerno sulla questione di utilizzabilità delle chat Sky Ecc, ritenute acquisite contra legem in assenza di decreto di sequestro di corrispondenza, tale essendo la natura di detti documenti confluiti nei verbali di prova francesi, con le conseguenti ricadute in termini di diritto di difesa». 2 L'QU trascrive anzitutto: 1) la motivazione dell'ordinanza "genetica" in ordine all'utilizzabilità delle menzionate chat;
2) l'eccezione di inutilizzabilità delle stesse che era stata sollevata dal proprio difensore, nella memoria «esplicativa dei motivi riservati in sede di richiesta di riesame», «sotto diverso profilo», cioè sotto il profilo che «la strada intrapresa dall'Ufficio di Procura richiedente l'O.E.I. [istanza volta ad acquisire sic et simpliciter la messaggistica già acquisita e decriptata in Francia] sia errata», in quanto «M'Organo di Procura avrebbe dovuto richiedere, come perfettamente previsto in materia di 0.E.I., altro e differente atto investigativo, ossia il sequestro di corrispondenza che, una volta riconosciuto, sarebbe stato di seguito sottoponibile a controllo difensivo mediante eventuale gravame cautelare reale sì da garantire l'assenza di violazione del diritto di difesa»; 3) la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ultimi cinque paragrafi della pag. 9 e primi sette paragrafi della pag. 10). Tutto ciò trascritto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Salerno non avrebbe correttamente applicato i principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze "gemelle" "Gjuzi" (n. 23755 del 29/02/2024) e "Giorgi" (n. 23756 del 29/02/2024), con riferimento al «dovere del Giudice del paese di emissione dell'O.E.I. di valutare se le emergenze probatorie sopraggiunte dall'estero siano state raccolte ed ottenute nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme inderogabili della lex fori, primo fra tutti, il diritto di difesa ed il diritto del giusto processo». L'QU argomenta in particolare che, «se in Italia [sent. n. 170/23 Cost.] le chat di messaggistica sono da intendersi quale corrispondenza e quindi se a livello interno è previsto uno specifico meccanismo di acquisizione della corrispondenza, al quale è connessa una rete di garanzie costituzionali e procedurali, sintomatiche dell'espressione del diritto di difesa, la motivazione offerta dal Tribunale del Riesame non appare adeguata, non essendo stata offerta concreta risposta alla questione di inutilizzabilità effettivamente posta, calibrata sulla natura di "corrispondenza" della chat e sulla errata modalità di acquisizione mediante O.E.I. da parte del Magistrato del Pubblico Ministero». Il Tribunale di Salerno, infatti, «stante la natura interna di "corrispondenza" di quei documenti/chat acquisiti all'estero», non si sarebbe «espresso sul quomodo di tale acquisizione in termini di adeguatezza e conformità ai principi del nostro giusto processo, così venendo meno proprio a quel doveroso controllo sancito dalle SS.UU. "gemelle" del 2024», con le quali, «pur chiarendo il concetto di circolarità documentale», è stato stabilito «il dovere di controllo interno di quanto per l'appunto entri dall'estero nel giudizio italiano». 3 Il Tribunale di Salerno avrebbe pertanto «arrestato il proprio giudizio alla natura "documentale", senza inquadrare la natura di "corrispondenza" e soprattutto senza pronunziarsi in concreto sulla questione prospettata, omettendo lo spettante dovere di controllo "interno" in merito alla correttezza del quomodo dell'ottenuta acquisizione estera e quindi omettendo il dovere di controllo sulla legittimità dei soli e unici atti che hanno caratterizzato la gravità indiziaria». Il Tribunale, «[i]n sostanza», non si sarebbe «pronunziato sul fatto che quei verbali francesi di prova contenessero ciò che per il nostro sistema interno è da considerarsi "corrispondenza" e quindi sul fatto che affinché gli stessi potessero transitare dal punto di vista probatorio in Italia, lo Stato emittente l'O.E.I. avrebbe dovuto attivarsi mediante i sistemi processuali interni vigenti ed a ciò funzionali, ossia mediante decreto di corrispondenza [sic], ricorribile dall'indagato mediante istanza di riesame reale, laddove tale strada avrebbe garantito i principi costituzionali interni, tra i quali e su tutti quelli relativi al diritto di difesa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché non è sostenuto da alcun interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), concreto e attuale, a conseguire una pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. La Corte di cassazione ha affermato il principio, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, che non sussiste l'interesse dell'indagato a impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, si trattava degli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, La Cognata, Rv. 282534-01; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331-01. Si veda anche la non massimata Sez. 5, n. 24657 del 08/04/2022, Covello). 3. Alla stessa conclusione si deve pervenire anche nel caso in esame, nel quale si deve analogamente escludere che il provvedimento impugnato possa pregiudicare la posizione del ricorrente sotto alcun profilo processualmente rilevante. 4. Facendo tesoro delle condivise argomentazioni che sono contenute nei precedenti della Corte di cassazione che si sono sopra citati, si deve anzitutto dire che, nel caso in esame, non è stato neppure ipotizzato un utilizzo della decisione cautelare al fine di attivare un giudizio per l'accertamento del diritto alla 4 riparazione per l'ingiusta detenzione (quella originariamente subita per effetto dell'ordinanza "genetica"), ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. L'QU non ha infatti manifestato alcuna volontà in tale senso. Si deve in proposito rammentare il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Testini" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01), secondo cui «l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315 c.p.p., comma 3 e dell'art. 645 c.p.p., comma 1 - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà». 5. In secondo luogo, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1- bis dell'art. 405 cod. proc. pen., il quale comma imponeva al pubblico ministero, al temine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. L'esito del ricorso avverso il provvedimento cautelare non può pertanto più esplicare un effetto vincolante sulle decisioni che la pubblica accusa deve assumere ai fini dell'esercizio dell'azione penale, le quali restano condizionate dalla considerazione dell'esito delle indagini e dalla conducenza e capacità dimostrativa di esso. 6. In terzo luogo, si deve osservare che l'esito del giudizio di legittimità in ordine al compendio indiziario non potrebbe neppure esplicare alcun effetto limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti da parte del giudice nel processo principale, atteso che un tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale. Infatti, qualora, nell'incidente cautelare di legittimità, venga resa una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., vincola unicamente il giudice della cautela che è chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo (Sez. 5, n. 24657 del 08/04/2022, Covello, cit;
Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, La Cognata, cit.). La considerazione della valenza probatoria degli elementi di prova sarà eventualmente rimessa al libero e autonomo vaglio del giudice del dibattimento. Tale conclusione si deve ritenere valevole, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, anche con riguardo al cosiddetto "giudicato cautelare" che : 5 eventualmente si formi, pur a seguito del giudizio di legittimità, su una questione relativa all'utilizzabilità di un mezzo di prova. Infatti, secondo l'orientamento nettamente prevalente della Corte di cassazione, al quale il Collegio, condividendolo, intende aderire, il cosiddetto "giudicato cautelare" che eventualmente si formi, anche a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, in ordine a questioni di utilizzabilità (o di validità) di un mezzo di prova, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, il quale provvede con autonomia piena a rivalutare la questione (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271-01; Sez. 1, n. 40301 del 14/06/2012, Alma, Rv. 253842- 01; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247265-01. Pronunce rese tutte in relazione a questioni di utilizzabilità degli esiti di attività intercettative). Ne discende che la decisione adottata in sede cautelare non può travalicare i limiti di tale sede fino a giungere a precludere al giudice del merito, a prescindere dalle modalità di celebrazione del relativo giudizio, con rito dibattimentale o con rito speciale, il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure di acquisizione della stessa. 7. Infine, il ricorrente non ha neppure addotto un possibile valore per sé pregiudicante della pronuncia impugnata rispetto ad altri procedimenti, già attivati o concretamente attivabili, di natura civile o amministrativa, sicché non risulta neppure invocato un interesse a evitare conseguenze negative di ordine extra- penale. 8. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabile un elevato grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 5.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2026.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/09/2025, il Tribunale di Salerno accoglieva la richiesta di riesame che era stata proposta da PE QU contro l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti dello stesso QU, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di traffico e detenzione illeciti di kg. 20 di cocaina (art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in concorso con DI KA e con IA OL IA, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale di Salerno riteneva in particolare: a) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del menzionato reato (escludendo, tuttavia, la circostanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 3854 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GI Data Udienza: 07/01/2026 aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.); b) l'insussistenza delle esigenze cautelari, specificamente, del pericolo attuale che l'QU potesse commettere delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo. Nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale di Salerno: a) ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità del contenuto di alcune comunicazioni che erano state scambiate mediante criptofonini attraverso la rete criptata Sky-Ecc e che erano state acquisite a seguito di un ordine europeo di indagine (DEI) eseguito dall'autorità giudiziaria della Repubblica francese, eccezione che era stata sollevata dal difensore dell'QU in quanto il pubblico ministero «avrebbe dovuto richiedere all'Autorità francese il sequestro di corrispondenza»; b) ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto delle suddette comunicazioni. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Ivan Nigro, PE QU, affidato a un unico motivo. 2.1. Dopo avere affermato che l'ordinanza "genetica" aveva fondato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul contenuto delle menzionate comunicazioni scambiate mediante criptofonini attraverso la rete criptata Sky-Ecc e acquisite a seguito di OEI, il ricorrente premette che, nonostante l'accoglimento della propria richiesta di riesame, egli ritiene di avere interesse al ricorso. Tale interesse riposerebbe sulle cosiddette "finalità negativa" e "finalità positiva" e consisterebbe in particolare nella: a) «verifica della sussistenza di uno dei presupposti funzionali all'applicazione della misura medesima, ossia i gravi indizi»; b) «esclusione di elementi dal compendio probatorio a suo carico, ossia utilizzabilità delle chat tra l'altro unici elementi indizianti rispetto al titolo cautelare»; c) «esclusione della formazione del cd. "giudicato cautelare" sul punto, evenienza che in termini di risvolto pratico tenderebbe a rendere più ardua la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, così precludendosi la possibilità di usufruire delle relative premialità». 2.2. Tanto premesso con riguardo al suo interesse al ricorso, l'QU deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'errata applicazione degli artt. 125, 191 e 254 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 273 dello stesso codice e agli artt. 15, 24 e 68 Cost., «per non essersi concretamente pronunziato il Tribunale del riesame di Salerno sulla questione di utilizzabilità delle chat Sky Ecc, ritenute acquisite contra legem in assenza di decreto di sequestro di corrispondenza, tale essendo la natura di detti documenti confluiti nei verbali di prova francesi, con le conseguenti ricadute in termini di diritto di difesa». 2 L'QU trascrive anzitutto: 1) la motivazione dell'ordinanza "genetica" in ordine all'utilizzabilità delle menzionate chat;
2) l'eccezione di inutilizzabilità delle stesse che era stata sollevata dal proprio difensore, nella memoria «esplicativa dei motivi riservati in sede di richiesta di riesame», «sotto diverso profilo», cioè sotto il profilo che «la strada intrapresa dall'Ufficio di Procura richiedente l'O.E.I. [istanza volta ad acquisire sic et simpliciter la messaggistica già acquisita e decriptata in Francia] sia errata», in quanto «M'Organo di Procura avrebbe dovuto richiedere, come perfettamente previsto in materia di 0.E.I., altro e differente atto investigativo, ossia il sequestro di corrispondenza che, una volta riconosciuto, sarebbe stato di seguito sottoponibile a controllo difensivo mediante eventuale gravame cautelare reale sì da garantire l'assenza di violazione del diritto di difesa»; 3) la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ultimi cinque paragrafi della pag. 9 e primi sette paragrafi della pag. 10). Tutto ciò trascritto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Salerno non avrebbe correttamente applicato i principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze "gemelle" "Gjuzi" (n. 23755 del 29/02/2024) e "Giorgi" (n. 23756 del 29/02/2024), con riferimento al «dovere del Giudice del paese di emissione dell'O.E.I. di valutare se le emergenze probatorie sopraggiunte dall'estero siano state raccolte ed ottenute nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme inderogabili della lex fori, primo fra tutti, il diritto di difesa ed il diritto del giusto processo». L'QU argomenta in particolare che, «se in Italia [sent. n. 170/23 Cost.] le chat di messaggistica sono da intendersi quale corrispondenza e quindi se a livello interno è previsto uno specifico meccanismo di acquisizione della corrispondenza, al quale è connessa una rete di garanzie costituzionali e procedurali, sintomatiche dell'espressione del diritto di difesa, la motivazione offerta dal Tribunale del Riesame non appare adeguata, non essendo stata offerta concreta risposta alla questione di inutilizzabilità effettivamente posta, calibrata sulla natura di "corrispondenza" della chat e sulla errata modalità di acquisizione mediante O.E.I. da parte del Magistrato del Pubblico Ministero». Il Tribunale di Salerno, infatti, «stante la natura interna di "corrispondenza" di quei documenti/chat acquisiti all'estero», non si sarebbe «espresso sul quomodo di tale acquisizione in termini di adeguatezza e conformità ai principi del nostro giusto processo, così venendo meno proprio a quel doveroso controllo sancito dalle SS.UU. "gemelle" del 2024», con le quali, «pur chiarendo il concetto di circolarità documentale», è stato stabilito «il dovere di controllo interno di quanto per l'appunto entri dall'estero nel giudizio italiano». 3 Il Tribunale di Salerno avrebbe pertanto «arrestato il proprio giudizio alla natura "documentale", senza inquadrare la natura di "corrispondenza" e soprattutto senza pronunziarsi in concreto sulla questione prospettata, omettendo lo spettante dovere di controllo "interno" in merito alla correttezza del quomodo dell'ottenuta acquisizione estera e quindi omettendo il dovere di controllo sulla legittimità dei soli e unici atti che hanno caratterizzato la gravità indiziaria». Il Tribunale, «[i]n sostanza», non si sarebbe «pronunziato sul fatto che quei verbali francesi di prova contenessero ciò che per il nostro sistema interno è da considerarsi "corrispondenza" e quindi sul fatto che affinché gli stessi potessero transitare dal punto di vista probatorio in Italia, lo Stato emittente l'O.E.I. avrebbe dovuto attivarsi mediante i sistemi processuali interni vigenti ed a ciò funzionali, ossia mediante decreto di corrispondenza [sic], ricorribile dall'indagato mediante istanza di riesame reale, laddove tale strada avrebbe garantito i principi costituzionali interni, tra i quali e su tutti quelli relativi al diritto di difesa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché non è sostenuto da alcun interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), concreto e attuale, a conseguire una pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. La Corte di cassazione ha affermato il principio, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, che non sussiste l'interesse dell'indagato a impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, si trattava degli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, La Cognata, Rv. 282534-01; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331-01. Si veda anche la non massimata Sez. 5, n. 24657 del 08/04/2022, Covello). 3. Alla stessa conclusione si deve pervenire anche nel caso in esame, nel quale si deve analogamente escludere che il provvedimento impugnato possa pregiudicare la posizione del ricorrente sotto alcun profilo processualmente rilevante. 4. Facendo tesoro delle condivise argomentazioni che sono contenute nei precedenti della Corte di cassazione che si sono sopra citati, si deve anzitutto dire che, nel caso in esame, non è stato neppure ipotizzato un utilizzo della decisione cautelare al fine di attivare un giudizio per l'accertamento del diritto alla 4 riparazione per l'ingiusta detenzione (quella originariamente subita per effetto dell'ordinanza "genetica"), ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. L'QU non ha infatti manifestato alcuna volontà in tale senso. Si deve in proposito rammentare il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Testini" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01), secondo cui «l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315 c.p.p., comma 3 e dell'art. 645 c.p.p., comma 1 - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà». 5. In secondo luogo, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1- bis dell'art. 405 cod. proc. pen., il quale comma imponeva al pubblico ministero, al temine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. L'esito del ricorso avverso il provvedimento cautelare non può pertanto più esplicare un effetto vincolante sulle decisioni che la pubblica accusa deve assumere ai fini dell'esercizio dell'azione penale, le quali restano condizionate dalla considerazione dell'esito delle indagini e dalla conducenza e capacità dimostrativa di esso. 6. In terzo luogo, si deve osservare che l'esito del giudizio di legittimità in ordine al compendio indiziario non potrebbe neppure esplicare alcun effetto limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti da parte del giudice nel processo principale, atteso che un tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale. Infatti, qualora, nell'incidente cautelare di legittimità, venga resa una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., vincola unicamente il giudice della cautela che è chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo (Sez. 5, n. 24657 del 08/04/2022, Covello, cit;
Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, La Cognata, cit.). La considerazione della valenza probatoria degli elementi di prova sarà eventualmente rimessa al libero e autonomo vaglio del giudice del dibattimento. Tale conclusione si deve ritenere valevole, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, anche con riguardo al cosiddetto "giudicato cautelare" che : 5 eventualmente si formi, pur a seguito del giudizio di legittimità, su una questione relativa all'utilizzabilità di un mezzo di prova. Infatti, secondo l'orientamento nettamente prevalente della Corte di cassazione, al quale il Collegio, condividendolo, intende aderire, il cosiddetto "giudicato cautelare" che eventualmente si formi, anche a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, in ordine a questioni di utilizzabilità (o di validità) di un mezzo di prova, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, il quale provvede con autonomia piena a rivalutare la questione (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271-01; Sez. 1, n. 40301 del 14/06/2012, Alma, Rv. 253842- 01; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247265-01. Pronunce rese tutte in relazione a questioni di utilizzabilità degli esiti di attività intercettative). Ne discende che la decisione adottata in sede cautelare non può travalicare i limiti di tale sede fino a giungere a precludere al giudice del merito, a prescindere dalle modalità di celebrazione del relativo giudizio, con rito dibattimentale o con rito speciale, il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure di acquisizione della stessa. 7. Infine, il ricorrente non ha neppure addotto un possibile valore per sé pregiudicante della pronuncia impugnata rispetto ad altri procedimenti, già attivati o concretamente attivabili, di natura civile o amministrativa, sicché non risulta neppure invocato un interesse a evitare conseguenze negative di ordine extra- penale. 8. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabile un elevato grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 5.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2026.