Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto da
T.M. Cars di IA CE e figli S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Michelangelo Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Salinauto S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
DEL DINIEGO OPPOSTO ALL’ISTANZA DI ACCESSO ALLE TARIFFE PREFETTIZIE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO RELATIVE AGLI ANNI DAL 1985 AL 2003
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26.9.2025 e depositato il 3.10.2025 la T.M. Cars s.a.s. ha impugnato il diniego opposto dalla Prefettura di Reggio Calabria il 30.7.2025 alla richiesta del 18.7.2025 di accesso alle tariffe prefettizie per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo relative al periodo dall’anno 1985 all’anno 2003 e, per l’effetto, ha chiesto la condanna dell’amministrazione medesima all’ostensione di quanto richiesto.
In data 31.10.2025 parte ricorrente ha notificato all’amministrazione intimata e alla controinteressata, per depositarlo in pari data agli atti del processo, atto nel quale ha dichiarato -in considerazione dell’intervenuto accordo tra le parti e del venir meno dell’interesse alla decisione della causa- di rinunciare al giudizio.
Alla camera di consiglio del 3.12.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
L’art. 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o da avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, da notificare alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, con l’estinzione del giudizio qualora queste ultime non si oppongano.
Nella fattispecie la rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, risulta notificata alle controparti il 31.10.2025 e, di contro, non risulta alcuna opposizione da parte di queste ultime, ragion per cui il giudizio va dichiarato estinto.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione delle parti intimate e tenuto conto della conforme richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT CR, Presidente
EN IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | AT CR |
IL SEGRETARIO