TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12775/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Raoul Scotto di Tella e Cordova Silvia). Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Fanara Salvatore) Controparte_1
resistente
A seguito dell'udienza del 22/04/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
◊ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 20.10.2023, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito della somma di €. 525,17, comunicato con nota del CP_2
17.01.2023, accertato sulla prestazione di invalidità civile percepita dall' 01 07
2022 al 31 07 2022, deducendo che alla visita di revisione del 22.06.2022, veniva dichiarato totalmente inabile ma senza diritto alla indennità di accompagnamento. Pertanto, in data 28.07.2022 aveva presenta ricorso per accertamento preventivo, all'esito del quale, espletata la consulenza medico legale,
veniva dichiarato meritevole della pensione di inabilità con indennità di accompagnamento dalla data della revoca, 22.06.2022. Chiedeva quindi l'annullamento dell'indebito comunicato dall' in data 17.01.2023. CP_2
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato e CP_2
rappresentando che, con il provvedimento impugnato, l' aveva dato CP_1
seguito al verbale di revisione del 22.6.2022, notificato il 27 12 2022, che aveva riconosciuto l'utente invalido totale, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento precedentemente percepita ( cfr. verbale e racc. in atti).
Precisava l' che con riliquidazione del 1 Giugno 2023 l'indebito è stato CP_1
ricalcolata e riquantificato in € 393,89 (Cfr.doc.in atti).
La causa istruita documentalmente, autorizzate le note conclusive, veniva rinviata ex art. 127 ter cpc all'udienza sostituita con note di trattazione scritta del
22.04.2025 e in pari data trattenuta in deliberazione.
Il ricorso deve essere rigettato.
Oggetto del contendere è la ripetibilità del rateo di indennità di accompagnamento erogato dall' in epoca successiva alla visita di revisione CP_2
del 22.6.2022 (nel mese di luglio 2022) in esito alla quale non vennero più
riconosciuti al ricorrente i requisiti sanitari per godere dell'indennità di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accompagnamento.
Nessun dubbio può sussistere circa la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (indennità di accompagnamento)
privo di copertura contributiva e assicurativa;
lo stesso è pertanto certamente sottratto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n.
412/1991.
Orbene, rispetto all'indebito assistenziale, la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia
nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in
luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata
ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di
fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo
comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non
dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò posto occorre chiarie, anche alla luce dei recenti arresti della locale Corte
d'Appello, i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e di tutela dell'affidamento.
CP_
“…Ha ragione l' a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme
erogate nel lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu
accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale
provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre dal
momento di formazione dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello
dell'accertamento sanitario comportante il venir meno di uno degli elementi
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costitutivi della domanda e non con quello della sua successiva comunicazione,
come affermato dalla Corte d'appello in riforma della prima decisione.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi
civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla
L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter,
convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni
previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -
in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da
parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare
il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema
normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost.,
essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento
dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a
Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002).
Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità
civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in
caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro
novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a
decorrere dalla data della visita di verifica.
A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis,
(applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per
espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla
successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la
tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti
tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (così in parte motiva Cassazione
n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17, Cass. n.2056/2004, Cass n.6091/2002)
( Sent. C. App. Palermo n. 5018.2023 resa nel giudizio R.G. n. 726/2021 ). Nello
stesso senso si è espressa da ultimo Cassazione Civile, sezione VI, 5.1.2023
n.248.
Nel caso di specie deve osservarsi che manchi, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole, che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito, in virtù della pacifica (e documentata)
circostanza dell'avvenuta notifica del verbale della visita di revisione alla
CP_ ricorrente ( cfr. racc. e ricevuta di ritorno produzione ,
Dal tenore letterale del verbale emerge chiaramente che la situazione invalidante,
rilevata in occasione della visita di revisione del 22.6.2022, fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile del 100%; il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o svolgere le attività
quotidiane senza l'aiuto di un'altra persona L. 18/80), dunque, non era più
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sussistente in occasione della visita di revisione anzidetta.
Si osserva, inoltre, che colui che invochi la concessione (o la permanenza) di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto. Nel
caso di specie è, invece, rimasta sfornita di prova l'affermazione, dedotta in ricorso, secondo cui il ricorrente il 28.07.2022 aveva presentato ricorso per accertamento preventivo, all'esito del quale, espletata la consulenza medico legale,
veniva dichiarato meritevole della pensione di inabilità con indennità di accompagnamento dalla data della revoca ( 22.06.2022).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Avendo la parte formulato idonea dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c.
affermando di non superare il limite reddituale per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite, nulla si dispone sulle spese di lite malgrado la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 28/05/2025.
LL GI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12775/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Raoul Scotto di Tella e Cordova Silvia). Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Fanara Salvatore) Controparte_1
resistente
A seguito dell'udienza del 22/04/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
◊ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 20.10.2023, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito della somma di €. 525,17, comunicato con nota del CP_2
17.01.2023, accertato sulla prestazione di invalidità civile percepita dall' 01 07
2022 al 31 07 2022, deducendo che alla visita di revisione del 22.06.2022, veniva dichiarato totalmente inabile ma senza diritto alla indennità di accompagnamento. Pertanto, in data 28.07.2022 aveva presenta ricorso per accertamento preventivo, all'esito del quale, espletata la consulenza medico legale,
veniva dichiarato meritevole della pensione di inabilità con indennità di accompagnamento dalla data della revoca, 22.06.2022. Chiedeva quindi l'annullamento dell'indebito comunicato dall' in data 17.01.2023. CP_2
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato e CP_2
rappresentando che, con il provvedimento impugnato, l' aveva dato CP_1
seguito al verbale di revisione del 22.6.2022, notificato il 27 12 2022, che aveva riconosciuto l'utente invalido totale, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento precedentemente percepita ( cfr. verbale e racc. in atti).
Precisava l' che con riliquidazione del 1 Giugno 2023 l'indebito è stato CP_1
ricalcolata e riquantificato in € 393,89 (Cfr.doc.in atti).
La causa istruita documentalmente, autorizzate le note conclusive, veniva rinviata ex art. 127 ter cpc all'udienza sostituita con note di trattazione scritta del
22.04.2025 e in pari data trattenuta in deliberazione.
Il ricorso deve essere rigettato.
Oggetto del contendere è la ripetibilità del rateo di indennità di accompagnamento erogato dall' in epoca successiva alla visita di revisione CP_2
del 22.6.2022 (nel mese di luglio 2022) in esito alla quale non vennero più
riconosciuti al ricorrente i requisiti sanitari per godere dell'indennità di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accompagnamento.
Nessun dubbio può sussistere circa la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (indennità di accompagnamento)
privo di copertura contributiva e assicurativa;
lo stesso è pertanto certamente sottratto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n.
412/1991.
Orbene, rispetto all'indebito assistenziale, la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia
nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in
luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata
ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di
fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo
comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non
dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò posto occorre chiarie, anche alla luce dei recenti arresti della locale Corte
d'Appello, i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e di tutela dell'affidamento.
CP_
“…Ha ragione l' a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme
erogate nel lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu
accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale
provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre dal
momento di formazione dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello
dell'accertamento sanitario comportante il venir meno di uno degli elementi
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costitutivi della domanda e non con quello della sua successiva comunicazione,
come affermato dalla Corte d'appello in riforma della prima decisione.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi
civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla
L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter,
convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni
previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -
in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da
parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare
il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema
normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost.,
essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento
dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a
Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002).
Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità
civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in
caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro
novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a
decorrere dalla data della visita di verifica.
A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis,
(applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per
espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla
successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la
tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti
tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (così in parte motiva Cassazione
n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17, Cass. n.2056/2004, Cass n.6091/2002)
( Sent. C. App. Palermo n. 5018.2023 resa nel giudizio R.G. n. 726/2021 ). Nello
stesso senso si è espressa da ultimo Cassazione Civile, sezione VI, 5.1.2023
n.248.
Nel caso di specie deve osservarsi che manchi, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole, che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito, in virtù della pacifica (e documentata)
circostanza dell'avvenuta notifica del verbale della visita di revisione alla
CP_ ricorrente ( cfr. racc. e ricevuta di ritorno produzione ,
Dal tenore letterale del verbale emerge chiaramente che la situazione invalidante,
rilevata in occasione della visita di revisione del 22.6.2022, fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile del 100%; il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o svolgere le attività
quotidiane senza l'aiuto di un'altra persona L. 18/80), dunque, non era più
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sussistente in occasione della visita di revisione anzidetta.
Si osserva, inoltre, che colui che invochi la concessione (o la permanenza) di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto. Nel
caso di specie è, invece, rimasta sfornita di prova l'affermazione, dedotta in ricorso, secondo cui il ricorrente il 28.07.2022 aveva presentato ricorso per accertamento preventivo, all'esito del quale, espletata la consulenza medico legale,
veniva dichiarato meritevole della pensione di inabilità con indennità di accompagnamento dalla data della revoca ( 22.06.2022).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Avendo la parte formulato idonea dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c.
affermando di non superare il limite reddituale per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite, nulla si dispone sulle spese di lite malgrado la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 28/05/2025.
LL GI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro