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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2036 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], Cod Fisc , e Parte_1 C.F._1
, nata Marineo (PA) il 10/02/1950, Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentate e difese dell'Avv. Rosangela Lupo;
appellanti
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_2 C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e
[...] C.F._4
difesi dall'Avv. Ettore Leto;
2
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Di Marco;
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._6
rappresentato e difeso dell'Avv. Maurizio Fratantonio;
C.F. , in riferimento al rischio Parte_3 P.IVA_1
assunto di cui al certificato , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto NumeroDiCar_1
Batini;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le sorelle e , qualificandosi come eredi del padre, Parte_1 Controparte_1
, deceduto il 23.11.2014, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Palermo i coniugi e chiedendo la condanna dei medesimi CP_2 Controparte_3
alla corresponsione in proprio favore di euro 190.050,00, oltre interessi legali,
corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo n.ro 4657/14 emesso dal medesimo Tribunale a carico dei predetti convenuti e a favore del loro genitore – che però
alla data della emissione era già deceduto - e non opposto, nonché di euro 2.574,68 a titolo di spese della procedura monitoria.
I convenuti, costituendosi, contestavano la pretesa, deducendo che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e ignorando l'avvenuto decesso di , avevano raggiunto in Persona_1
data 27.1.2025 un accordo transattivo con il di lui figlio, , il quale, Controparte_4
assistito dall'avv. IM Angelo, si era qualificato come amministratore di sostegno del padre e, dietro pagamento da parte loro dell'importo complessivo di euro 34.000,00,
aveva rilasciato quietanza a saldo e restituito il titolo azionato. In ogni caso, per l'eventualità 3
di una loro condanna, chiedevano ed ottenevano di chiamare in garanzia sia
[...]
che il IM. CP_4
I due chiamati si costituivano negando ogni qualsivoglia profilo di responsabilità,
rimarcando che la stipula della transazione era comunque legittima atteso che
[...]
era stato istituito dal de cuius suo erede universale. Il IM, comunque, CP_4
chiedeva ed otteneva di chiamare in causa per essere Parte_3
manlevato, in forza della polizza assicurativa stipulata, in caso di condanna.
La compagnia assicurativa si costituiva contestando l'operatività della polizza e, per il resto,
aderiva alle argomentazioni delle altre parti volte al rigetto delle domande principali.
Con sentenza n.ro 4713/2022 il giudice adito rigettava le domande avanzate da Pt_1
e dichiarando, per l'effetto, assorbite quelle di manleva e
[...] Controparte_1
condannava le attrici a rifondere alle altre parti le spese di lite.
e hanno proposto appello, invocando l'accoglimento Parte_1 Controparte_1
delle originarie richieste e l'accertamento della nullità ed inefficacia dell'accordo transattivo del 27.1.2015.
Hanno resistito le altre parti istando per il rigetto del gravame;
in ogni caso, hanno riproposto le rispettive difese e domande.
La causa, trattata in modalità “cartolare”, è stata assunta in decisione in data 28 gennaio
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
La sentenza di primo grado ha fondato il rigetto delle domande principali sull'assorbente rilievo della assenza di prova in capo alle attrici della qualità di eredi di e Persona_1
ciò in quanto: i), era stato provato documentalmente che costui, con testamenti olografici 4
pubblicati con verbale del Notaio dell'11.12.2014, aveva istituito proprio Persona_2
erede universale il figlio , limitandosi ad assegnare alle attrici un legato in CP_4
sostituzione di legittima, ìì) l'azione di reintegrazione di legittima da costoro esperita era stata rigettata sia in primo che in secondo grado;
iii) in difetto di riduzione della disposizione testamentaria in favore del fratello, nessun rilievo, ai fini della assunzione della qualità di eredi, poteva attribuirsi né all'atto di accettazione di eredità effettuato dalle attrici il 4.3.2016 né alla rinuncia al legato compiuta dalle predette il 18.5.2021.
Ciò posto, col primo motivo di gravame le appellanti criticano la sentenza laddove ha ritenuto non provata la loro qualità di eredi la quale, a loro dire, sarebbe invece conseguita dalla espressa accettazione della delazione paterna o, quantomeno, dalla rinuncia al legato, e ciò a prescindere dall'esito del giudizio di reintegrazione della loro quota di legittima il quale, comunque, non si è ancora definito stante la pendenza del ricorso in
Cassazione proposto avverso la sentenza di appello (pendenza che negli scritti conclusivi
è stata confermata sussistere); lamentano l'omessa valorizzazione del provvedimento disciplinare a carico del IM e delle imputazioni penali elevate a carico del fratello – emessi nell'ambito di procedimenti sorti su loro impulso in relazione CP_4
alla transazione stipulata a loro insaputa e quando già era deceduto – nei Persona_1
quali era stata loro riconosciuta siffatta qualità. Col secondo motivo, ribadiscono la fondatezza nel merito della loro pretesa, stante l'invalidità o, comunque, l'inefficacia nei loro confronti del suddetto accordo. Con un terzo motivo, impugnano la statuizione afferente alla liquidazione delle spese di lite lamentando l'esorbitanza degli importi liquidati.
Il primo motivo è infondato. 5
Le appellanti contestano il lineare iter argomentativo della sentenza impugnata, che va pienamente condiviso, senza, in effetti, fornire alcun riscontro normativo e/o giurisprudenziale della loro tesi.
Per quanto attiene alla irrilevanza dell'atto di accettazione espressa di eredità effettuato il
4.3.2016, è sufficiente rilevare che, nella incontestata presenza di una successione di natura testamentaria nella quale le appellanti non erano state designate eredi ma mere legatarie, non vi era alcuna delazione di eredità che potesse essere da loro accettata.
Quanto poi alla rinuncia al legato compiuta dopo l'esito negativo anche del secondo grado del processo avviato ai sensi dell'art.553 c.c., tale atto, a prescindere da ogni valutazione sulla sua tempestività, può avere avuto come unico effetto quello di ricondurre le attrici alla condizione di legittimari pretermessi.
Tale condizione, come costantemente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, non attribuisce però al legittimario la qualità di erede, la quale può conseguire solo all'esito vittorioso dell'azione di riduzione (Cass. 27556/2008. 16335/13, 27160/17, 2914/2020,
31125/23), senza dire che, secondo parte della dottrina, ciò non avverrebbe neppure in questo caso, atteso che la legge riserva al legittimario, in effetti, solo la partecipazione a una parte dei beni del de cuius.
Nessuna valenza dimostrativa di tale status giuridico, da provare in termini rigorosi in base alla disciplina positiva, può poi, all'evidenza, attribuirsi alle qualifiche riconosciute alle appellanti in provvedimenti ed atti formatisi in specifici contesti e al di fuori della sede propria di un tale accertamento. Peraltro, si tratta di atti di cui è stata contestata la definitività (il IM ha dedotto di avere impugnato la sanzione disciplinare e che il 6
procedimento è ancora pendente) o addirittura sconfessati dagli sviluppi processuali
(vedasi la sentenza penale di assoluzione prodotta da ). Controparte_4
Il rigetto del primo motivo dispensa dall'esame del secondo e rende in ogni caso inammissibile, per carenza di interesse e prescindere dal vaglio in ordine alla “novità”
della domanda, ogni delibazione sulla validità/efficacia dell'accordo transattivo.
Il terzo motivo, articolato in termini del tutto generici, è comunque infondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato l'importo di euro 8.705,00 a favore di ogni controparte
– per come poi ribadito nel provvedimento di rigetto della istanza di “correzione” avanzata dalle attrici – spiegando, nella motivazione del provvedimento impugnato, di avere applicato “i parametri introdotti dal D.m. 55/2014, riconoscendo, per le prime due fasi, i
compensi previsti dalla tabella n. 2 per le cause di valore fino ad € 260.000,00, e
applicando, per le altre due fasi, il coefficiente riduttivo del 50% agli importi tabellari,
tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni decisorie”.
A fronte di tale illustrazione dei criteri seguiti, la cui correttezza non risulta smentita, le appellanti non spiegano i profili della dedotta eccessività della liquidazione e, in particolare, non indicano per quali ragioni anche la liquidazione delle prime due fasi dovrebbe discostarsi dalle medie tariffarie. Va peraltro evidenziato, ma solo per completezza espositiva, che la chiamata in giudizio di terzi soggetti non si presenta arbitraria ed è stata conseguenza del contenuto delle domande originarie (v. Cass.
10634/23).
In conclusione, l'appello va interamente rigettato, rendendosi così anche in questo grado superfluo l'esame delle domande di garanzia riproposte dai coniugi e, a sua volta, CP_2
dal IM. 7
Secondo la regola della soccombenza, le appellanti devono rifondere alle controparti le spese anche del presente grado, che si liquidano per come in dispositivo in base ai parametri tariffari ma applicando, in relazione alle fasi svolte, i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni controverse e delle ragioni della decisione.
Non si ravvisano, invece, ad una valutazione complessiva delle vicende dedotte, i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c per come chiesto dalla difesa di . Controparte_4
In ordine alle spese relative alla partecipazione in giudizio di tale parte, si dispone il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.ro 4713/2022 del Tribunale di Palermo del 17.11.2022.
Condanna le appellanti a rifondere le spese di lite di questo grado a e CP_2
, che liquida nell'importo unitario e complessivo di euro 4.997,00, oltre Controparte_3
rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, e nella stessa misura in favore singolarmente di e di Parte_2 Parte_3
,,
[...]
Condanna le appellanti a rifondere a le spese di lite di questo grado, Controparte_4
che liquida nell'importo di euro 4.997,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv.
Maurizio Di Marco. 8
Dà atto che sussistono nei confronti delle appellanti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-
quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo in data 27.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2036 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], Cod Fisc , e Parte_1 C.F._1
, nata Marineo (PA) il 10/02/1950, Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentate e difese dell'Avv. Rosangela Lupo;
appellanti
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_2 C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e
[...] C.F._4
difesi dall'Avv. Ettore Leto;
2
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Di Marco;
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._6
rappresentato e difeso dell'Avv. Maurizio Fratantonio;
C.F. , in riferimento al rischio Parte_3 P.IVA_1
assunto di cui al certificato , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto NumeroDiCar_1
Batini;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le sorelle e , qualificandosi come eredi del padre, Parte_1 Controparte_1
, deceduto il 23.11.2014, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Palermo i coniugi e chiedendo la condanna dei medesimi CP_2 Controparte_3
alla corresponsione in proprio favore di euro 190.050,00, oltre interessi legali,
corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo n.ro 4657/14 emesso dal medesimo Tribunale a carico dei predetti convenuti e a favore del loro genitore – che però
alla data della emissione era già deceduto - e non opposto, nonché di euro 2.574,68 a titolo di spese della procedura monitoria.
I convenuti, costituendosi, contestavano la pretesa, deducendo che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e ignorando l'avvenuto decesso di , avevano raggiunto in Persona_1
data 27.1.2025 un accordo transattivo con il di lui figlio, , il quale, Controparte_4
assistito dall'avv. IM Angelo, si era qualificato come amministratore di sostegno del padre e, dietro pagamento da parte loro dell'importo complessivo di euro 34.000,00,
aveva rilasciato quietanza a saldo e restituito il titolo azionato. In ogni caso, per l'eventualità 3
di una loro condanna, chiedevano ed ottenevano di chiamare in garanzia sia
[...]
che il IM. CP_4
I due chiamati si costituivano negando ogni qualsivoglia profilo di responsabilità,
rimarcando che la stipula della transazione era comunque legittima atteso che
[...]
era stato istituito dal de cuius suo erede universale. Il IM, comunque, CP_4
chiedeva ed otteneva di chiamare in causa per essere Parte_3
manlevato, in forza della polizza assicurativa stipulata, in caso di condanna.
La compagnia assicurativa si costituiva contestando l'operatività della polizza e, per il resto,
aderiva alle argomentazioni delle altre parti volte al rigetto delle domande principali.
Con sentenza n.ro 4713/2022 il giudice adito rigettava le domande avanzate da Pt_1
e dichiarando, per l'effetto, assorbite quelle di manleva e
[...] Controparte_1
condannava le attrici a rifondere alle altre parti le spese di lite.
e hanno proposto appello, invocando l'accoglimento Parte_1 Controparte_1
delle originarie richieste e l'accertamento della nullità ed inefficacia dell'accordo transattivo del 27.1.2015.
Hanno resistito le altre parti istando per il rigetto del gravame;
in ogni caso, hanno riproposto le rispettive difese e domande.
La causa, trattata in modalità “cartolare”, è stata assunta in decisione in data 28 gennaio
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
La sentenza di primo grado ha fondato il rigetto delle domande principali sull'assorbente rilievo della assenza di prova in capo alle attrici della qualità di eredi di e Persona_1
ciò in quanto: i), era stato provato documentalmente che costui, con testamenti olografici 4
pubblicati con verbale del Notaio dell'11.12.2014, aveva istituito proprio Persona_2
erede universale il figlio , limitandosi ad assegnare alle attrici un legato in CP_4
sostituzione di legittima, ìì) l'azione di reintegrazione di legittima da costoro esperita era stata rigettata sia in primo che in secondo grado;
iii) in difetto di riduzione della disposizione testamentaria in favore del fratello, nessun rilievo, ai fini della assunzione della qualità di eredi, poteva attribuirsi né all'atto di accettazione di eredità effettuato dalle attrici il 4.3.2016 né alla rinuncia al legato compiuta dalle predette il 18.5.2021.
Ciò posto, col primo motivo di gravame le appellanti criticano la sentenza laddove ha ritenuto non provata la loro qualità di eredi la quale, a loro dire, sarebbe invece conseguita dalla espressa accettazione della delazione paterna o, quantomeno, dalla rinuncia al legato, e ciò a prescindere dall'esito del giudizio di reintegrazione della loro quota di legittima il quale, comunque, non si è ancora definito stante la pendenza del ricorso in
Cassazione proposto avverso la sentenza di appello (pendenza che negli scritti conclusivi
è stata confermata sussistere); lamentano l'omessa valorizzazione del provvedimento disciplinare a carico del IM e delle imputazioni penali elevate a carico del fratello – emessi nell'ambito di procedimenti sorti su loro impulso in relazione CP_4
alla transazione stipulata a loro insaputa e quando già era deceduto – nei Persona_1
quali era stata loro riconosciuta siffatta qualità. Col secondo motivo, ribadiscono la fondatezza nel merito della loro pretesa, stante l'invalidità o, comunque, l'inefficacia nei loro confronti del suddetto accordo. Con un terzo motivo, impugnano la statuizione afferente alla liquidazione delle spese di lite lamentando l'esorbitanza degli importi liquidati.
Il primo motivo è infondato. 5
Le appellanti contestano il lineare iter argomentativo della sentenza impugnata, che va pienamente condiviso, senza, in effetti, fornire alcun riscontro normativo e/o giurisprudenziale della loro tesi.
Per quanto attiene alla irrilevanza dell'atto di accettazione espressa di eredità effettuato il
4.3.2016, è sufficiente rilevare che, nella incontestata presenza di una successione di natura testamentaria nella quale le appellanti non erano state designate eredi ma mere legatarie, non vi era alcuna delazione di eredità che potesse essere da loro accettata.
Quanto poi alla rinuncia al legato compiuta dopo l'esito negativo anche del secondo grado del processo avviato ai sensi dell'art.553 c.c., tale atto, a prescindere da ogni valutazione sulla sua tempestività, può avere avuto come unico effetto quello di ricondurre le attrici alla condizione di legittimari pretermessi.
Tale condizione, come costantemente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, non attribuisce però al legittimario la qualità di erede, la quale può conseguire solo all'esito vittorioso dell'azione di riduzione (Cass. 27556/2008. 16335/13, 27160/17, 2914/2020,
31125/23), senza dire che, secondo parte della dottrina, ciò non avverrebbe neppure in questo caso, atteso che la legge riserva al legittimario, in effetti, solo la partecipazione a una parte dei beni del de cuius.
Nessuna valenza dimostrativa di tale status giuridico, da provare in termini rigorosi in base alla disciplina positiva, può poi, all'evidenza, attribuirsi alle qualifiche riconosciute alle appellanti in provvedimenti ed atti formatisi in specifici contesti e al di fuori della sede propria di un tale accertamento. Peraltro, si tratta di atti di cui è stata contestata la definitività (il IM ha dedotto di avere impugnato la sanzione disciplinare e che il 6
procedimento è ancora pendente) o addirittura sconfessati dagli sviluppi processuali
(vedasi la sentenza penale di assoluzione prodotta da ). Controparte_4
Il rigetto del primo motivo dispensa dall'esame del secondo e rende in ogni caso inammissibile, per carenza di interesse e prescindere dal vaglio in ordine alla “novità”
della domanda, ogni delibazione sulla validità/efficacia dell'accordo transattivo.
Il terzo motivo, articolato in termini del tutto generici, è comunque infondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato l'importo di euro 8.705,00 a favore di ogni controparte
– per come poi ribadito nel provvedimento di rigetto della istanza di “correzione” avanzata dalle attrici – spiegando, nella motivazione del provvedimento impugnato, di avere applicato “i parametri introdotti dal D.m. 55/2014, riconoscendo, per le prime due fasi, i
compensi previsti dalla tabella n. 2 per le cause di valore fino ad € 260.000,00, e
applicando, per le altre due fasi, il coefficiente riduttivo del 50% agli importi tabellari,
tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni decisorie”.
A fronte di tale illustrazione dei criteri seguiti, la cui correttezza non risulta smentita, le appellanti non spiegano i profili della dedotta eccessività della liquidazione e, in particolare, non indicano per quali ragioni anche la liquidazione delle prime due fasi dovrebbe discostarsi dalle medie tariffarie. Va peraltro evidenziato, ma solo per completezza espositiva, che la chiamata in giudizio di terzi soggetti non si presenta arbitraria ed è stata conseguenza del contenuto delle domande originarie (v. Cass.
10634/23).
In conclusione, l'appello va interamente rigettato, rendendosi così anche in questo grado superfluo l'esame delle domande di garanzia riproposte dai coniugi e, a sua volta, CP_2
dal IM. 7
Secondo la regola della soccombenza, le appellanti devono rifondere alle controparti le spese anche del presente grado, che si liquidano per come in dispositivo in base ai parametri tariffari ma applicando, in relazione alle fasi svolte, i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni controverse e delle ragioni della decisione.
Non si ravvisano, invece, ad una valutazione complessiva delle vicende dedotte, i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c per come chiesto dalla difesa di . Controparte_4
In ordine alle spese relative alla partecipazione in giudizio di tale parte, si dispone il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.ro 4713/2022 del Tribunale di Palermo del 17.11.2022.
Condanna le appellanti a rifondere le spese di lite di questo grado a e CP_2
, che liquida nell'importo unitario e complessivo di euro 4.997,00, oltre Controparte_3
rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, e nella stessa misura in favore singolarmente di e di Parte_2 Parte_3
,,
[...]
Condanna le appellanti a rifondere a le spese di lite di questo grado, Controparte_4
che liquida nell'importo di euro 4.997,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv.
Maurizio Di Marco. 8
Dà atto che sussistono nei confronti delle appellanti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-
quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo in data 27.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo