CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2839/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla Via Marconi n. 8, C.F: rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Sebastiano Schiavone (CF ), presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Aversa alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83 III comma cpc in calce al procedimento per ATPO RG n. 1766/2020 (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Reginde)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), tutti giusta procura generale alle liti a C.F._3 rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita Per_1 in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 2118/2023 resa ai sensi del 127 ter in data 07.11.2023 e pubblicata in pari data dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria C.V. nel giudizio avente RG n. 541/2023,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V, in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuti in virtù di decreto di omologa n. 1766/2020 del 6.9.2020 a far data dal giugno 2020 mentre erano state compensate integralmente le spese di lite.
La compensazione delle spese veniva giustificata sul rilievo che “…..a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze _1 in esame è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Per tali ragioni non avendo documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata la domanda presentata tramite posta elettronica certificata, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset. Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per: 1) violazione dell'art. 111 Cost e 445 bis V comma cpc atteso tale ultima disposizione non prevedeva alcuna presentazione di ulteriori domande amm/ve oltre quella che già aveva dato avvio all'iter amm/vo oggetto di accertamento tecnico preventivo né l' aveva eccepito alcunchè in merito _1 alla modalità di presentazione della domanda di liquidazione;
2)violazione degli artt. 91 e 92 cpc , art 2233 c.c DM 55/2014 , DM 38/2018 e DM 147/22, essendo del tutto insussistenti quelle particolari ragioni che, ai sensi dell'art. 92 , II co cpc e della sent. n 77 del 2018 della Corte costituzionale, poteva essere disposta compensazione delle spese di lite (soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c ) Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in _1
€2.697,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
vinte le spese del presente grado di giudizio con attribuzione. L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome _1 inammissibile ed infondato.. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi la fondatezza del gravame proposto.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale( sia pure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, mentre è pacifico ed incontroverso che il pagamento è stato effettuato solo in corso di causa: La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati .
Ma la valutazione espressa dal primo giudice è errata anche sotto altro profilo giuridico. Nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento della parte ricorrente che non avrebbe presentato la domanda di pagamento in via telematica, atteso che, a decorrere dal 1-1-2012 ,l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame sarebbe quella telematica _1
Ma anche sotto tale aspetto la motivazione è del tutto viziata . Ed invero la normativa consacrata nel V co. dell'art. 445 bs cpc non prevede assolutamente la presentazione di una ulteriore domanda amm/va in modalità telematica per la liquidazione dei ratei al fine di ottenere il pagamento della prestazione;
di contro la citata disposizione prevede che il decreto di omologazione, che ha definito il procedimento di istruzione preventiva, sia trasmesso all' per la verifica degli ulteriori requisiti previdenziali e la _1 conseguente erogazione della provvidenza cui l' deve provvedere al relativo _1 pagamento entro 120 gg .
E' evidente che unica condizione di procedibilità per un eventuale giudizio finalizzato al pagamento del trattamento previdenziale o assistenziale, il cui requisito sanitario è stato riconosciuto con detto provvedimento giudiziario, è la mera notificazione dello stesso all' cui è concesso uno “spatium _1 adimplendi” per il pagamento delle prestazioni pari a 120 giorni, decorrenti dalla notifica del suddetto decreto di omologa.
A ciò aggiungasi che la Circ. n. 100 del 13/06/2016 afferma al punto 4), _1 in tema di liquidazione di prestazioni economiche derivanti da decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, che “ Il funzionario preposto delle linee di prodotto- servizio, sulla base del decreto di omologa autonomamente acquisito dall'Istituto
o al più tardi sulla base della copia notificata dello stesso, ovvero in base al verbale di autotutela trasmesso a SISCO, invierà al beneficiario della provvidenza il modello AP70 e, contemporaneamente, procederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti socio-economici utilizzando tutte le informazioni presenti nei sistemi dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni (circolare n. 47/2012), ciò al fine di garantire l'erogazione della prestazione entro il termine di 120 giorni previsti dall'art. 445 bis c.p.c”. Null'altro . Nella specie risulta pacifico oltre che documentato che, a seguito dell'emissione del decreto di omologazione n.1766/2020 del 6/09/2022 con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario utile all'accesso all'indennità di accompagnamento a far data dal giugno 2020:
1) in data 22/09/2022 la difesa della ricorrente a mezzo posta elettronica certificata ha notificato il prefato decreto all' sia presso la sede legale che _1 presso quella territorialmente competente;
2) in data 06/10/2022 ha inoltrato a mezzo pec alla sede competente dell'Istituto mod AP 70 con le dichiarazioni ivi previste per la liquidazione della provvidenza e il codice IBAN del conto ove accreditare le somme;
-
3) in data 25-26/01/2023, decorsi infruttuosamente i termini previsti dall'art. 445 VI comma cpc, ha depositato ricorso ex art. 442 cpc per il riconoscimento del diritto alla prestazione e per l'erogazione della stessa, e fissata l'udienza di comparizione delle parti, ha notificato, in data 01/03/2023, il ricorso in uno al pedissequo decreto, sempre a mezzo pec, all' ; _1
4) in data 03/05/2023 l' ha provveduto alla liquidazione dei ratei _1 dell'indennità di accompagnamento e in data 22/05/2023 ha di fatto pagato la prestazione (-v.modello TE08).
Alla luce di quanto esposto, è pacifico ed incontestato che l' odierna appellante abbia provveduto a tutte le incombenze previste dalla citata norma per ottenere il pagamento della prestazione – mentre l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo soltanto dopo aver costretto la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio ed in conseguenza dello stesso. Ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell Controparte_2 per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , _1
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -- come anche precisato dalla stessa difesa dell' appellante a pag. 16 del gravame -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00 ; fase trattazione euro = 832,00 e fase decisionale = euro1.011,00
,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di euro 2.697,00 . Di conseguenza l' va condannato al pagamento di detto importo oltre rimborso _1 forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle _1 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.697,00 ; -condanna l' al pagamento di detta somma oltre rimborso spese generali _1
,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del secondo grado che _1 liquida in complessivi euro 970,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2839/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla Via Marconi n. 8, C.F: rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Sebastiano Schiavone (CF ), presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Aversa alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83 III comma cpc in calce al procedimento per ATPO RG n. 1766/2020 (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Reginde)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), tutti giusta procura generale alle liti a C.F._3 rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita Per_1 in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 2118/2023 resa ai sensi del 127 ter in data 07.11.2023 e pubblicata in pari data dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Santa Maria C.V. nel giudizio avente RG n. 541/2023,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V, in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuti in virtù di decreto di omologa n. 1766/2020 del 6.9.2020 a far data dal giugno 2020 mentre erano state compensate integralmente le spese di lite.
La compensazione delle spese veniva giustificata sul rilievo che “…..a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze _1 in esame è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Per tali ragioni non avendo documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata la domanda presentata tramite posta elettronica certificata, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset. Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per: 1) violazione dell'art. 111 Cost e 445 bis V comma cpc atteso tale ultima disposizione non prevedeva alcuna presentazione di ulteriori domande amm/ve oltre quella che già aveva dato avvio all'iter amm/vo oggetto di accertamento tecnico preventivo né l' aveva eccepito alcunchè in merito _1 alla modalità di presentazione della domanda di liquidazione;
2)violazione degli artt. 91 e 92 cpc , art 2233 c.c DM 55/2014 , DM 38/2018 e DM 147/22, essendo del tutto insussistenti quelle particolari ragioni che, ai sensi dell'art. 92 , II co cpc e della sent. n 77 del 2018 della Corte costituzionale, poteva essere disposta compensazione delle spese di lite (soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c ) Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in _1
€2.697,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
vinte le spese del presente grado di giudizio con attribuzione. L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome _1 inammissibile ed infondato.. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi la fondatezza del gravame proposto.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale( sia pure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, mentre è pacifico ed incontroverso che il pagamento è stato effettuato solo in corso di causa: La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati .
Ma la valutazione espressa dal primo giudice è errata anche sotto altro profilo giuridico. Nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento della parte ricorrente che non avrebbe presentato la domanda di pagamento in via telematica, atteso che, a decorrere dal 1-1-2012 ,l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame sarebbe quella telematica _1
Ma anche sotto tale aspetto la motivazione è del tutto viziata . Ed invero la normativa consacrata nel V co. dell'art. 445 bs cpc non prevede assolutamente la presentazione di una ulteriore domanda amm/va in modalità telematica per la liquidazione dei ratei al fine di ottenere il pagamento della prestazione;
di contro la citata disposizione prevede che il decreto di omologazione, che ha definito il procedimento di istruzione preventiva, sia trasmesso all' per la verifica degli ulteriori requisiti previdenziali e la _1 conseguente erogazione della provvidenza cui l' deve provvedere al relativo _1 pagamento entro 120 gg .
E' evidente che unica condizione di procedibilità per un eventuale giudizio finalizzato al pagamento del trattamento previdenziale o assistenziale, il cui requisito sanitario è stato riconosciuto con detto provvedimento giudiziario, è la mera notificazione dello stesso all' cui è concesso uno “spatium _1 adimplendi” per il pagamento delle prestazioni pari a 120 giorni, decorrenti dalla notifica del suddetto decreto di omologa.
A ciò aggiungasi che la Circ. n. 100 del 13/06/2016 afferma al punto 4), _1 in tema di liquidazione di prestazioni economiche derivanti da decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, che “ Il funzionario preposto delle linee di prodotto- servizio, sulla base del decreto di omologa autonomamente acquisito dall'Istituto
o al più tardi sulla base della copia notificata dello stesso, ovvero in base al verbale di autotutela trasmesso a SISCO, invierà al beneficiario della provvidenza il modello AP70 e, contemporaneamente, procederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti socio-economici utilizzando tutte le informazioni presenti nei sistemi dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni (circolare n. 47/2012), ciò al fine di garantire l'erogazione della prestazione entro il termine di 120 giorni previsti dall'art. 445 bis c.p.c”. Null'altro . Nella specie risulta pacifico oltre che documentato che, a seguito dell'emissione del decreto di omologazione n.1766/2020 del 6/09/2022 con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario utile all'accesso all'indennità di accompagnamento a far data dal giugno 2020:
1) in data 22/09/2022 la difesa della ricorrente a mezzo posta elettronica certificata ha notificato il prefato decreto all' sia presso la sede legale che _1 presso quella territorialmente competente;
2) in data 06/10/2022 ha inoltrato a mezzo pec alla sede competente dell'Istituto mod AP 70 con le dichiarazioni ivi previste per la liquidazione della provvidenza e il codice IBAN del conto ove accreditare le somme;
-
3) in data 25-26/01/2023, decorsi infruttuosamente i termini previsti dall'art. 445 VI comma cpc, ha depositato ricorso ex art. 442 cpc per il riconoscimento del diritto alla prestazione e per l'erogazione della stessa, e fissata l'udienza di comparizione delle parti, ha notificato, in data 01/03/2023, il ricorso in uno al pedissequo decreto, sempre a mezzo pec, all' ; _1
4) in data 03/05/2023 l' ha provveduto alla liquidazione dei ratei _1 dell'indennità di accompagnamento e in data 22/05/2023 ha di fatto pagato la prestazione (-v.modello TE08).
Alla luce di quanto esposto, è pacifico ed incontestato che l' odierna appellante abbia provveduto a tutte le incombenze previste dalla citata norma per ottenere il pagamento della prestazione – mentre l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo soltanto dopo aver costretto la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio ed in conseguenza dello stesso. Ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell Controparte_2 per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , _1
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -- come anche precisato dalla stessa difesa dell' appellante a pag. 16 del gravame -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00 ; fase trattazione euro = 832,00 e fase decisionale = euro1.011,00
,00. Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di euro 2.697,00 . Di conseguenza l' va condannato al pagamento di detto importo oltre rimborso _1 forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle _1 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.697,00 ; -condanna l' al pagamento di detta somma oltre rimborso spese generali _1
,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del secondo grado che _1 liquida in complessivi euro 970,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.