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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2439 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Parte_1
Addesa, presso il cui studio in Trevico (AV), via Airola 6, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca
Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 31/05/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4160/2023) e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che è invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, con diritto alla conferma dell'assegno di invalidità contributiva legge 222/84 art. 1, e per l'effetto di condannare l' alla corresponsione CP_1 in suo favore dell'assegno di invalidità dovuto come per legge dalla revoca o da quella data eventualmente diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre accessori;
con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 L'istante, operaio, già titolare di assegno ordinario di invalidità a seguito di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. n. R.G. 25/2020, concluso con decreto di omologa del 6/10/2020, in data 8/05/2023 ha presentato domanda di pensione ordinaria o, in subordine, di conferma dell'assegno ordinario, respinta in quanto l'Istituto non ha ritenuto sussistenti infermità tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, l. 222/1984), né infermità tali da ridurre permanentemente la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo (art. 1, l. 222/1984).
Ha pertanto adito il giudice del lavoro con un nuovo ricorso per ATPO, all'esito del quale il CTU nominato ha posto una diagnosi di “Ipertensione arteriosa non complicata;
Artrosi lombare;
Riferite note di sindrome ansiosa. Gastrite superficiale, non atrofica, non attiva alla biopsia”, e ha concluso che la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle personali attitudini non è permanentemente ridotta a meno di un terzo.
Il ricorrente ha censurato tale conclusione, lamentando che il CTU non avesse tenuto in alcun conto che trattavasi di mancata conferma di prestazione già riconosciuta a seguito di un provvedimento giudiziario.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L.
n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato - comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 383 del 07/07/1999; conformi Sez. L, Sentenza n. 14523 del 23/12/1999, Sez.
L, Sentenza n. 3357 del 08/03/2001, Sez. L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001, Sez. L, Sentenza
n. 5151 del 12/03/2004, Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011, Sez. L, Sentenza n. 20834 del
15/10/2015, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26090 del 15/10/2019, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23752 del
28/10/2020).
2 L'esistenza del giudicato, quindi, non impedisce il potere di revisione dell' , ma ne CP_1 regolamenta l'esercizio, imponendo quale termine iniziale di raffronto l'accertamento giudiziale precedentemente compiuto.
Come emerge dalla lettura della perizia, il CTU ha inteso valutare in maniera del tutto autonoma le condizioni sanitarie del ricorrente, prescindendo del tutto dalla verifica sulla sussistenza o meno di un miglioramento del quadro patologico che aveva dato luogo al riconoscimento della prestazione da parte del precedente consulente d'ufficio.
Richiesto di integrare la perizia nel senso richiesto, il CTU non ha ottemperato all'invito.
È stata, pertanto, disposta la rinnovazione delle operazioni con un nuovo perito.
Il CTU nominato nella presente fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente
è, allo stato, affetto da “stato ansioso depressivo con disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia reattiva a ritardo psicomotorio, cardiopatia ipertensiva II-III classe NYHA, spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie multiple e spondilodiscoartrosi lombo sacrale, diabete mellito in trattamento orale, gastropatia cronica”, che si tratta delle medesime patologie diagnosticate nel precedente giudizio, tutte a carattere cronico e alcune degenerative, e che non vi
è stato un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, né un recupero della capacità di lavoro derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo che gli consenta di svolgere continuamente e senza danno un'attività confacente alle sue attitudini.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere state specificamente contestate da alcuna delle parti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Va conseguentemente dichiarata in capo al ricorrente la permanenza del requisito Parte_1 sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, in continuità con la prestazione in godimento sino alla revoca.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione, attesa la peculiarità del presente giudizio, incardinato con riferimento all'accertamento del solo requisito sanitario. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, infatti, la fase contenziosa che si apre con il deposito del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. ha ad oggetto unicamente – proprio come la precedente fase di accertamento tecnico preventivo – la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio, e non anche le ulteriori condizioni (cd. requisiti socio-economici) poste dalla legge per l'erogazione della prestazione, il cui controllo spetta invece all'ente previdenziale (cfr. Cass. sez. L, Sentt. n. 6084 e 6085 del 17/03/2014).
Le spese di lite della doppia fase seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del
4/09/2019).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la permanenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo a , nato a Vallata il [...], in [...] con la Parte_1 prestazione in godimento sino alla revoca;
3 2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.867,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Addesa dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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