Articolo 5 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 agosto 1982
Art. 5.
Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona e' determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.
La commissione di zona e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente.
La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarita' delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.
Entrata in vigore il 28 agosto 1982
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