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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8220 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, pro- nunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7646/2022 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di sgombero coatto e vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giu- Parte_1 C.F._1
sta procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Mario Angelino e Paolo
Scannavino del Foro di Napoli, e con questi ultimi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli al Via Gaetano Argento n. 14;
-ATTRICE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo le- Controparte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Corrado Di
Nardo in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco in data 15 set- tembre 2022 a rogito dal Notaio repertorio n. 22594 raccolta Persona_1
n.10527 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domi- ciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, pres- so gli Uffici dell'Avvocatura Comunale
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e di Diritto Con citazione notificata a mezzo PEC il 18-3-22, Parte_1
chiedeva dichiararsi il diritto al subentro -suo e del suo nucleo fa- miliare- nell'alloggio/ERP sito in Napoli alla via della Ginestra n.
34, scala B, piano 1, interno 1-B.U. deducendo in P.IVA_2
particolare di essere la nuora, e quindi le proprie figlie le nipoti, di originario assegnatario immobiliare sin dal Parte_2
1991 con il quale esse avevano convissuto in coabitazione dagli inizi, permanendovi poi anche dopo il suo decesso, intervenuto il
28/11/11. Ritenuto in sintesi di vantare tutti i previsti requisiti lega- li e regolamentari del caso, parte attrice chiedeva quindi accogliersi la proposta domanda di accertamento del suo diritto al subentro stante, per contro, l'illegittimo diniego di assegnazione in suo favo- re disposto dal Comune di Napoli che, con nota del 14-12-21, le re- spingeva appunto siffatta istanza di permanenza abitativa (unita- mente alla sua famiglia nucleare) presso l'indicata abitazione popo- lare evidenziando l'ente stesso, precisamente, che “un membro del suo nucleo familiare risulta proprietario di un immobile il cui va- lore complessivo derivante dalla rendita catastale è superiore al valore della rendita di alloggio ERP di categoria A3 adeguato al nucleo familiare”. Infatti, , figlia maggiore Persona_2
dell'istante, aveva in data 27/10/20 acquistato altro immobile, sem- pre sito in Napoli, avente annotate caratteristiche di rendita catasta- le (ma v., amplius, citazione introduttiva, anche per gli operati ri- chiami normativi e regolamentari).
L'evocato , all'uopo costituitosi, deduceva a Controparte_2
sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta doman- da di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in at- ti).
Appare utile riportare un testuale ampio passaggio dell'atto intro- duttivo : “… inoltre, né al momento della presentazione dell'istanza (16/07/2020), né al momento del rigetto della stessa
(14/12/2021), la IG.ra o altro componente del suo nucleo Pt_1
familiare erano titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare oppure di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi il cui valore complessivo derivante dalla ren- dita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo fami- liare; - che, invero, nelle more del ritardato iter di definizione dell'istanza, una figlia della IG.ra , la IG.ra Pt_1 CP_3
, ha acquistato in data 27/10/2020 (v. all.) un immobile
[...]
per sé in Napoli alla Via Comunale Pisani n. 198 dove è andata a vivere, trasferendovi la propria residenza, a far data dal
21/07/2021 (v. all.); - che, pertanto, la IG.ra Controparte_4
al momento della presentazione dell'istanza della IG.ra
[...] Pt_3
[...
, faceva parte del nucleo familiare di quest'ultima ma non era proprietaria di immobili, e dal 21/07/2021 (cinque mesi prima della Disposizione Dirigenziale n. 494 del 14/12/2021) non appar- tiene più al nucleo familiare dell'istante; - che allo stato, né la
IG.ra né altro componente del suo nucleo familiare (v. all.) Pt_1
sono titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su allog- gio adeguato alle esigenze del nucleo familiare oppure di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi il cui valore complessivo derivante dalla rendita cata- stale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio
ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare.” (en- fasi aggiunte). 9) Il ha riscontrato l'istanza di Controparte_1
autotutela con nota prot. PG/2022/163427 del 2/03/2022, ritenen- do di non dover riesaminare la richiesta di subentro dell'attrice in quanto “la regolarità in ordine al pagamento dei tributi comunali è richiesta dal DUP 2020-2022, mentre per quanto riguarda la pre- senza di un alloggio adeguato afferente al nucleo familiare, si evi- denzia che l'istruttoria è stata cristallizzata con preavviso di riget- to nota PG/2020/757918 del 16/11/2020, notificata con raccoman- data A/R 00041849647995”. 10) In realtà, con la Disposizione Di- rigenziale n. 494 del 14/12/2021 il non ha contestato “la CP_1
regolarità in ordine al pagamento dei tributi comunali”, ma sol- tanto “la mancata attestazione del pagamento dei tributi comuna- li”; quanto alla proprietà in capo ad un componente del nucleo familiare dell'attrice di un alloggio adeguato, il Comune ha rico- nosciuto di essersi attenuto ad una attività istruttoria espletata un anno prima dell'adozione del provvedimento di diniego del su- bentro ”.
In sostanza, come accennato, il punctum dolens della vicenda in rassegna è costituito dal fatto che detta , figlia Controparte_3
maggiore dell'istante, aveva in data 27/10/20 acquistato altro im- mobile, sempre sito in Napoli alla via ComunalePisani, avente si- gnificative caratteristiche di rendita catastale e costato, nell'insieme, l'importo di euro 140.000. Più precisamente, in con- comitanza del pendente procedimento di subentro, essa
[...] [...]
, con siffatto rogito del 27/10/20, ha comprato un im- Parte_4
mobile di ben 10 vani, su due livelli e con area cortilizia circostante che segnala, anche sul piano catastale, una non trascurabile proget- tualità economica della giovane primogenita che si è in concreto tradotta -proprio durante l'attesa della risposta di (denegata) asse- gnazione dell'alloggio popolare- in un apprezzabile acquisto im- mobiliare nel comune partenopeo, con una rendita catastale, come si diceva, appunto senz'altro superiore a quella richiamata nel provvedimento comunale di rigetto : si è altresì visto che l'istante,
a sostegno di una profilata irrilevanza di tale compravendita immo- biliare, deduce che “né al momento della presentazione dell'istanza (16/07/2020), né al momento del rigetto della stessa
(14/12/2021), la IG.ra o altro componente del suo nucleo Pt_1
familiare erano titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare oppure di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi il cui valore complessivo derivante dalla ren- dita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo fami- liare; - che, invero, nelle more del ritardato iter di definizione dell'istanza, una figlia della IG.ra , la IG.ra Pt_1 CP_3
, ha acquistato in data 27/10/2020 (v. all.) un immobile
[...]
per sé in Napoli alla Via Comunale Pisani n. 198 dove è andata a vivere, trasferendovi la propria residenza, a far data dal
21/07/2021 (v. all.); - che, pertanto, la IG.ra Controparte_4
al momento della presentazione dell'istanza della IG.ra
[...] Pt_3
[...
, faceva parte del nucleo familiare di quest'ultima ma non era proprietaria di immobili, e dal 21/07/2021 (cinque mesi prima della Disposizione Dirigenziale n. 494 del 14/12/2021) non appar- tiene più al nucleo familiare dell'istante…”.
Ebbene, rispetto a tale vicenda, occorre anzitutto considerare, come da nota finalità generale caratterizzante l'uso e l'assegnazione delle case popolari, che queste sono destinate ad agevolare il raggiungi- mento di maggiori livelli abitativi per soggetti più bisognevoli o meno abbienti praticando, in loro favore, prezzi o canoni certamen- te inferiori rispetto ai correnti valori di mercato.
Se questa è la principale finalità politico/legislativa di settore, oc- corre allora osservare che il possesso dei requisiti individua- li/familiari di riferimento posti a presidio della giustezza delle attri- buzioni immobiliari in parola debba dunque includere una dovuta valutazione patrimoniale non limitata al momento iniziale e fina- le (qui 6/7/20-14/12/21) dell'intrapreso iter procedimentale di assegnazione (come invece fa parte attrice laddove evidenzia che al momento della domanda di subentro la figlia maggiore CP_5
[.
non possedeva alcun immobile e che, poi, all'atto della fine della serie procedimentale, essa invece si era già distaccata dalla fami- glia trasferendosi presso l'immobile appunto medio tempore com- prato) ma debba invero includere -detta valutazione patrimoniale- anche le fasi intermedie, quelle cioè evidenziatesi in concomitanza o in corso del rapporto, onde meglio comprendere e stimare le in- tegrali dinamiche economico/patrimoniali sviluppatesi all'interno del gruppo familiare e, quindi, la correttezza e puntualità delle suc- cessive ed eventuali attribuzioni immobiliari.
Tali considerazioni trovano invero incidentale riscontro di legitti- mità laddove si rileva, sul piano generale, che “…l'intero sistema delle leggi in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p. ta…imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazio- ne, quanto nel corso del rapporto -in relazione ad eventuali modi- fiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni ine- renti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari- della sussistenza dei requisiti legali che giustificano
l'assegnazione dell'alloggio… ” (Cass. 549/23).
Ebbene, se dunque -in concomitanza dell'iter procedimentale pur protrattosi- vengano in evidenza, sintomaticamente, anche siffatte operazioni intermedie, specie se esse rivelino un apprezzabile si- gnificato economico, allora non appare affatto indifferente -in rela- zione alla premessa finalità generale di sostenere sul piano abitati- vo i più bisognevoli- l'aver acquistato all'interno delle mura citta- dine una struttura immobiliare su più livelli e con ampia area ester- na, di ben dieci vani. Ciò in sostanza è idoneo a comprovare, pro- prio in concomitanza e nel corso di un avviato rapporto di asse- gnazione, che sussista una capacità di operabilità economi- co/abitativa -da parte di un diretto componente del gruppo familiare aspirante- la quale, invece, è o dovrebbe essere sostanzialmente aliena a chi voglia appunto legittimamente giovarsi di alloggi popo- lari. Situazione che appare nella specie neutralizzare o derubricare le ordinarie esigenze di necessità abitativa vantate piuttosto, si ripe- te, da parte di coloro, soprattutto in un'area metropolitana di grandi ed affollate dimensioni, che siano muniti di scarse o inadatte risorse personali/familiari. Con l'effetto, pertanto, che una consimile asse- gnazione tradirebbe oggettivamente, in questo caso, le stesse finali- tà legislative, sopra indicate, concorrendo di fatto alla inapplicazio- ne dei criteri ed obiettivi socio/normativi all'uopo programmati.
Ciò pertanto induce -nell'insieme- a ritenere la legittimità del reso diniego comunale e, in parte qua, la non tutelabilità del preteso di- ritto a riceversi, in assegnazione, la suindicata abitazione popolare.
La domanda introduttiva, in questo senso, deve essere in definitiva respinta. Sotto il solo profilo del governo delle spese di lite, infine, la parti- colarità del caso e le lungaggini comunali inducono in ogni caso a compensare interamente tra le parti i sostenuti esborsi di causa.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 18-3-22, così provve- Parte_1
de :
a)respinge la domanda;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 22/9/25.
Il giudice AntonioAttanasio