Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 2272 / 2024. R.G. , promossa da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
FERRARO MARIA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.CAVALCANTI GIULIANA ed elett.te dom.to/a CP_1
come in atti Resistente
Oggetto :Ripetizione di indebito
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere pensionato cat. V OM cat. 023 n . 510538511523
-che, con una nota del 26.07.2023, pervenuta in data 12.08.2023 l' comunicava di CP_1
aver rideterminato e ricalcolato la pensione all'anno 2021;
-che per effetto di tale ricalcolo la ricorrente avrebbe percepito più somme di quelle dovute pari ad €.2757,57;
-che in data 31.08.2023 quindi presentava ricorso amministrativo, che con comunicazione del 22.12.2024/18.01.2024, peraltro tardiva, perché emessa dopo 90 giorni dall'inoltro, veniva rigettato.
“Una volta accertati i presupposti per la domanda, per l'accoglimento del ricorso e per sentire dichiarare l'annullamento/inefficacia del provvedimento emesso il 26 luglio 2023 e comunicato il 12 agosto 2023, dall' Direzione provinciali di CP_1
Napoli, provvedimento pratica indebito 17957288, nella parte in cui prevede a carico della ricorrente la restituzione di somme a titolo di indebito di euro 2.757,57, stante l'inammissibilità e la giuridica erroneità della pretesa, in assenza del presupposto qualificativo derogativo della regola generale.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio l si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda precisando che l'indebito era sorto per il superamento dei limiti reddituali per gli anni 2019 e 2020, redditi non comunicati e per essersi il rapporto di lavoro della ricorrente trasformato full-time nell'anno 2020 ( redditi dichiarati nel 2021) con conseguente effetto sulle quote di pensione da erogare.
Acquisita la documentazione all'esito della discussione orale all'udienza odierna la causa è stata decisa con deposito di dispositivo e motivazione completa delle ragioni di fatto e di diritto
***
Il ricorso è infondato e va rigettato secondo la motivazione che segue.
In via preliminare va precisato che la ricorrente è titolare di una pensione di reversibilità cat. OM ( pensione ai superstiti erogata ai commercianti) con provvedimento definitivo e che si tratta di una prestazione previdenziale (pensione cat. OM) e non assistenziale con conseguente applicazione in tema di ripetizione dell'indebito, dell'art. 52 della L, n, 88/1989 che così recita “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Successivamente con l'Art.13 legge n.412/1991 ( non estensibile alle prestazioni assistenziali) si è avuta una contrazione dell'ampia tutela concessa al percipiente con l'introduzione di quattro requisiti correttivi: Necessità che le somme da ripetere siano corrisposte in base ad un provvedimento definitivo;
Necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato; Errore imputabile all'ente; Assenza di un'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione ed insussistenza del dolo.
Le disposizioni richiamate si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Osserva a tale proposito la S.C. “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale
è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” Cass. civ. 5924/2022).
In punto di diritto, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che il“ provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nella specie, con lettera del 26.07.2023, ha comunicato alla ricorrente, titolare di pensione di reversibilità dal gennaio 2023, che, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 ( dichiarazione redditi del 2021) dalla medesima effettuata, detta pensione era stata ricalcolata da gennaio 2021 a luglio 2023 per incumulabilità della stessa con i redditi percepiti della beneficiaria, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della
L. 335/1995. Da tale ricalcolo è scaturito un indebito di € 2757,57 oggetto del presente giudizio.
I riferimenti presenti nella citata lettera - alla prestazione previdenziale oggetto di accertamento e al periodo in cui si è verificato il cumulo, non consentito dalla legge
335/1995, tra trattamento pensionistico e redditi superiori ai limiti fissati dalla stessa legge - sono sufficienti per capire la causale dell'indebito contestato. Parte ricorrente, da parte sua, non ha contestato il superamento dei limiti reddituali previsti dal citato art. 1 comma 41 della L. 335/1995, secondo cui: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
Può ritenersi pertanto non contestata la sussistenza dell'indebito previdenziale.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione c (sente. n.
13918/2021) con motivazione alla quale si aderisce ex art. 118 cpc disp.att ha chiarito quanto segue: “ La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1
pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo"
(v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989
(come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n.
953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione dei comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato CP_1
in eccedenza. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma CP_1
va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_1
restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del
2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' finendo per affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento
(l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato. Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l'ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010”.
Nel caso in esame l'indebito è scaturito dai redditi dichiarati dalla pensionata e non da un errore dell' . Non trova pertanto applicazione la disciplina della non ripetibilità CP_1
di cui all'art. 13 comma 1 della L. 412/1991, ma la disciplina del comma 2, relativa alla ripetibilità nel termine decadenziale stabilito dallo stesso art. 13, comma 2.
Termine decadenziale (dell'anno successivo rispetto a quello dell'accertamento) che nella presente fattispecie risulta rispettato ( secondo l'interpretazione della S.C.) in quanto la richiesta di recupero del luglio 2023, riferita all'indebito erogato da gennaio
2021 a luglio 2023, scaturito dai redditi dichiarati dalla pensionata nel 2021 e relativi al 2020, è tempestiva, in quanto per i redditi del 2020 comunicati nel 2021 con la dichiarazione dei redditi trova applicazione l'art 21 del DL 144/2022 convertito dalla
L. 17 novembre 2022, n. 175, secondo cui: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Adele Di Lorenzo, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1320,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Napoli in data 16/04/2025 ore 15:00
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo