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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1016/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, Parte_1
alla via Roma, n. 101, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2
di appello, dall'avv. Giuseppe Palladino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola, alla via On.le F. Napolitano, n. 9; appellante-opponente
E
“ , con sede legale in Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2, Controparte_1
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta, dall'avv. Anna Mele, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Pontecagnano Faiano, alla via D. Alighieri, n. 16; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 935/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE EX ART. 3 R.D. n. 639/1910;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “- accogliere il presente appello e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza n. 935/2023, R.G. 5080/2019, resa dal
Tribunale di Salerno … depositata e pubblicata in data 02.03.2023, previa istruzione del giudizio di falso innanzi al Tribunale di Salerno e con sospensione del presente giudizio ex art. art. 355 c.p.c. - Nel merito, accogliere il dispiegato appello per le ragioni di cui in narrativa e per lo effetto annullare l'ordinanza impugnata per intervenuta prescrizione della stessa ed ogni altro diritto sotteso;
- in ogni caso, condannare gli appellati alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “respingere il presente gravame nonché la proposta querela di falso, con ogni ulteriore conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado di procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 935/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della Parte_1 CP_3
, ex art. 3 R.D. n. 639/1910, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2019, così
[...]
provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315, emessa il 25 marzo 2019 dalla per il recupero, nell'interesse del Controparte_1 Controparte_4
, della somma di euro 5.188,00, dovuta a titolo di sanzione amministrativa
[...]
pecuniaria irrogata dall'Ente locale con ordinanza n. 86/2016; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 3 ottobre 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 in ragione della ritenuta legittimità della notifica della prodromica ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, per essere stato tale atto ritirato il 13 gennaio 2017 presso l'Ufficio Postale del Comune di da un delegato del legale rappresentante della società attrice, Controparte_4
senza ammettere la querela di falso spiegata avverso le risultanze dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 667993097488, cron. n. 86/16/77, sull'erroneo presupposto che tale mezzo istruttorio fosse stato tardivamente richiesto soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- pertanto, occorreva istruire la querela di falso, che veniva reiterata in sede di gravame, per infirmare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 667993097488, cron. n.
2 86/16/77, in ordine all'affissione di un avviso di giacenza nella “cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo” e al ritiro del plico postale da parte di un soggetto delegato da
, legale rappresentante della società opponente, e, segnatamente, e da parte Parte_2
del cognato di costui;
2) l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016 comportava la prescrizione del credito azionato con l'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 del 25 marzo 2019, essendo il verbale della violazione amministrativa n. 15/2013 stato notificato il 13 luglio 2013.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 febbraio 2024, la
[...]
contestava la fondatezza dell'appello e della reiterata querela di falso, P_
chiedendone il rigetto.
La causa, nella quale, con ordinanza del 2/16 maggio 2024, non veniva autorizzata la presentazione della querela di falso proposta dalla , perveniva, Parte_1 per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/17 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire l'opposizione proposta dalla “ e non disattenderla nel Parte_1
merito, giacché tale società non è stata destinataria dell'ingiunzione di pagamento n.
1065072190003315 del 25 marzo 2019, che, come risulta per tabulas, è stata emessa dalla nei confronti di . Controparte_1 Parte_2
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, la domanda introduttiva del giudizio era inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno
2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), la
3 cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di un contrasto tra le parti sul punto, per costituire un requisito necessario ai fini della trattazione del merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2002, n.
3330; Cass. 30 giugno 2006, n. 15084; Cass. 29 settembre 2016, n. 19268), atteso che, con l'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 del 25 marzo 2019, la P_
, nel richiamare il verbale di violazione amministrativa n. 16/2013 e l'ordinanza-
[...]
ingiunzione n. 86/2016, atti entrambi formati dal Comando della Polizia Municipale di nei confronti di , quale autore della contestata Controparte_4 Parte_2
inosservanza degli artt. 8, comma 1, e 22, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, intimava a quest'ultimo personalmente il versamento della sanzione pecuniaria di euro 5.188,00, con la conseguenza che la , restando estranea alla pretesa creditoria Parte_1
azionata per conto dell'Ente locale, non subiva alcun pregiudizio da rimuovere mediante l'opposizione prevista dagli artt. 3 R.D. n. 639/2010 e 32 d.lgs. n. 159/2011.
In sostanza, la , quale affidataria del servizio della riscossione del Controparte_1
Comune di , ingiungeva il pagamento della sanzione Controparte_4
amministrativa di euro 5.188,00 non alla , ma al suo legale Parte_1
rappresentante , nei cui confronti, d'altra parte, quale responsabile della Parte_2 violazione degli artt. 8, comma 1, e 22, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, per aver aperto “una media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione”, era stata emanata la prodromica ordinanza-ingiunzione n. 86/2016.
Ed invero, con tale provvedimento amministrativo, il , Controparte_4
sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione n. 16/2013, irrogava a Parte_2
, legale rappresentante della “ , e non alla società, nella
[...] Parte_1
qualità di responsabile civile in via solidale, a norma dell'art. 6, comma 3, legge n.
689/1981, la sanzione pecuniaria di euro 5.188,00, non ponendo, dunque, alcuna obbligazione di pagamento a carico della persona giuridica.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge n. 689/1981 e, quindi, il diretto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria ed intimato il relativo pagamento può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che la stessa abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 del citato corpus normativo (cfr., ex plurimis, Cass. 5 luglio 1997, n. 6055;
Cass. 21 settembre 2000, n. 12497; Cass. 28 aprile 2006, n. 9880).
4 Tale principio trova la propria giustificazione nel fatto che, ai fini dell'assoggettamento alla responsabilità amministrativa, sono richiesti la capacità di intendere e di volere (art. 2 legge n. 689/1981) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), nonché nell'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento (art. 7) e nella considerazione che, tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni, sono previsti parametri specificamente riferibili alla persona fisica (art. 11: la
“personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”).
Ne consegue che in tanto la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge n. 689/1981, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica cui sia imputabile l'infrazione.
In nessun caso, i suddetti soggetti possono essere individuati e chiamati a rispondere come autori dell'illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica deve risultare dall'ordinanza- ingiunzione con la quale viene applicata la sanzione.
L'art. 6, comma 3, legge n. 689/1981, invero, prevede che, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
Pertanto, la “ , nei cui confronti né il Parte_1 Controparte_4
, né, a fortiori, la avevano emesso e notificato alcuna
[...] Controparte_1
ingiunzione di pagamento, non aveva titolo a contestare l'esistenza del credito azionato dall'Ente locale mediante il concessionario della riscossione, essendo al riguardo legittimato esclusivamente l'autore dell'illecito, in danno del quale soltanto era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 5.188,00.
La , nel proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
n. 1065072190003315 del 25 marzo 2019, con la quale la Controparte_1
preannunciava l'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, ha confuso la propria posizione giuridica di responsabile solidale dell'obbligazione pecuniaria comminata dal con quella di , vale a Controparte_4 Parte_2
dire della persona fisica cui era stata imputata la violazione degli artt. 8, comma 1, e 22, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, ritenendo erroneamente che il provvedimento sanzionatorio e la successiva intimazione ad adempiere fossero lesivi dei propri diritti.
5 In definitiva, risultando oltremodo evidente che la intimava il Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.188,00, oltre spese di notifica e compensi della riscossione, soltanto al , quale autore materiale dell'illecito amministrativo nei Parte_1
cui confronti il aveva irrogato la predetta sanzione Controparte_4 pecuniaria, la , per ciò stesso, non era portatrice di un interesse Parte_1
giuridicamente rilevante a contrastare, anche mediante la proposizione della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 667993097488, cron. n.
86/16/77, contenente l'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, la legittimità della pretesa creditoria fatta valere per conto dell'Ente locale con l'opposta ingiunzione n.
1065072190003315 del 25 marzo 2019, non arrecando tale atto, riferibile unicamente al trasgressore, alcun vulnus alla sfera patrimoniale del coobbligato solidale.
Ne deriva che sono privi di qualsiasi rilevanza i motivi di gravame con i quali la lamenta la mancata ammissione, da parte del Tribunale di Parte_1
Salerno, della richiamata querela di falso e, in ogni caso, il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dal per l'asserita Controparte_4 inesistenza della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, giacché tale società, in mancanza della condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., id est della necessità di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali al fine di conseguire la tutela di una propria situazione giuridica soggettiva, non aveva ab imis il diritto di ottenere una decisione sul merito della res controversa.
Le spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e Parte_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 del 25 marzo
2019, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in Controparte_1
complessivi euro 2.100,00 per compenso, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
650,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisionale, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 935/2023 del Tribunale di Salerno Parte_1
con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in P_
complessivi euro 2.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1016/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, Parte_1
alla via Roma, n. 101, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto Parte_2
di appello, dall'avv. Giuseppe Palladino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola, alla via On.le F. Napolitano, n. 9; appellante-opponente
E
“ , con sede legale in Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2, Controparte_1
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta, dall'avv. Anna Mele, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Pontecagnano Faiano, alla via D. Alighieri, n. 16; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 935/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE EX ART. 3 R.D. n. 639/1910;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “- accogliere il presente appello e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza n. 935/2023, R.G. 5080/2019, resa dal
Tribunale di Salerno … depositata e pubblicata in data 02.03.2023, previa istruzione del giudizio di falso innanzi al Tribunale di Salerno e con sospensione del presente giudizio ex art. art. 355 c.p.c. - Nel merito, accogliere il dispiegato appello per le ragioni di cui in narrativa e per lo effetto annullare l'ordinanza impugnata per intervenuta prescrizione della stessa ed ogni altro diritto sotteso;
- in ogni caso, condannare gli appellati alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “respingere il presente gravame nonché la proposta querela di falso, con ogni ulteriore conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado di procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 935/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti della Parte_1 CP_3
, ex art. 3 R.D. n. 639/1910, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2019, così
[...]
provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315, emessa il 25 marzo 2019 dalla per il recupero, nell'interesse del Controparte_1 Controparte_4
, della somma di euro 5.188,00, dovuta a titolo di sanzione amministrativa
[...]
pecuniaria irrogata dall'Ente locale con ordinanza n. 86/2016; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 3 ottobre 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 in ragione della ritenuta legittimità della notifica della prodromica ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, per essere stato tale atto ritirato il 13 gennaio 2017 presso l'Ufficio Postale del Comune di da un delegato del legale rappresentante della società attrice, Controparte_4
senza ammettere la querela di falso spiegata avverso le risultanze dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 667993097488, cron. n. 86/16/77, sull'erroneo presupposto che tale mezzo istruttorio fosse stato tardivamente richiesto soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- pertanto, occorreva istruire la querela di falso, che veniva reiterata in sede di gravame, per infirmare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 667993097488, cron. n.
2 86/16/77, in ordine all'affissione di un avviso di giacenza nella “cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo” e al ritiro del plico postale da parte di un soggetto delegato da
, legale rappresentante della società opponente, e, segnatamente, e da parte Parte_2
del cognato di costui;
2) l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016 comportava la prescrizione del credito azionato con l'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 del 25 marzo 2019, essendo il verbale della violazione amministrativa n. 15/2013 stato notificato il 13 luglio 2013.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 febbraio 2024, la
[...]
contestava la fondatezza dell'appello e della reiterata querela di falso, P_
chiedendone il rigetto.
La causa, nella quale, con ordinanza del 2/16 maggio 2024, non veniva autorizzata la presentazione della querela di falso proposta dalla , perveniva, Parte_1 per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/17 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire l'opposizione proposta dalla “ e non disattenderla nel Parte_1
merito, giacché tale società non è stata destinataria dell'ingiunzione di pagamento n.
1065072190003315 del 25 marzo 2019, che, come risulta per tabulas, è stata emessa dalla nei confronti di . Controparte_1 Parte_2
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, la domanda introduttiva del giudizio era inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno
2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), la
3 cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di un contrasto tra le parti sul punto, per costituire un requisito necessario ai fini della trattazione del merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2002, n.
3330; Cass. 30 giugno 2006, n. 15084; Cass. 29 settembre 2016, n. 19268), atteso che, con l'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 del 25 marzo 2019, la P_
, nel richiamare il verbale di violazione amministrativa n. 16/2013 e l'ordinanza-
[...]
ingiunzione n. 86/2016, atti entrambi formati dal Comando della Polizia Municipale di nei confronti di , quale autore della contestata Controparte_4 Parte_2
inosservanza degli artt. 8, comma 1, e 22, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, intimava a quest'ultimo personalmente il versamento della sanzione pecuniaria di euro 5.188,00, con la conseguenza che la , restando estranea alla pretesa creditoria Parte_1
azionata per conto dell'Ente locale, non subiva alcun pregiudizio da rimuovere mediante l'opposizione prevista dagli artt. 3 R.D. n. 639/2010 e 32 d.lgs. n. 159/2011.
In sostanza, la , quale affidataria del servizio della riscossione del Controparte_1
Comune di , ingiungeva il pagamento della sanzione Controparte_4
amministrativa di euro 5.188,00 non alla , ma al suo legale Parte_1
rappresentante , nei cui confronti, d'altra parte, quale responsabile della Parte_2 violazione degli artt. 8, comma 1, e 22, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, per aver aperto “una media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione”, era stata emanata la prodromica ordinanza-ingiunzione n. 86/2016.
Ed invero, con tale provvedimento amministrativo, il , Controparte_4
sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione n. 16/2013, irrogava a Parte_2
, legale rappresentante della “ , e non alla società, nella
[...] Parte_1
qualità di responsabile civile in via solidale, a norma dell'art. 6, comma 3, legge n.
689/1981, la sanzione pecuniaria di euro 5.188,00, non ponendo, dunque, alcuna obbligazione di pagamento a carico della persona giuridica.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge n. 689/1981 e, quindi, il diretto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria ed intimato il relativo pagamento può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che la stessa abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 del citato corpus normativo (cfr., ex plurimis, Cass. 5 luglio 1997, n. 6055;
Cass. 21 settembre 2000, n. 12497; Cass. 28 aprile 2006, n. 9880).
4 Tale principio trova la propria giustificazione nel fatto che, ai fini dell'assoggettamento alla responsabilità amministrativa, sono richiesti la capacità di intendere e di volere (art. 2 legge n. 689/1981) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), nonché nell'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento (art. 7) e nella considerazione che, tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni, sono previsti parametri specificamente riferibili alla persona fisica (art. 11: la
“personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”).
Ne consegue che in tanto la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge n. 689/1981, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica cui sia imputabile l'infrazione.
In nessun caso, i suddetti soggetti possono essere individuati e chiamati a rispondere come autori dell'illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica deve risultare dall'ordinanza- ingiunzione con la quale viene applicata la sanzione.
L'art. 6, comma 3, legge n. 689/1981, invero, prevede che, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
Pertanto, la “ , nei cui confronti né il Parte_1 Controparte_4
, né, a fortiori, la avevano emesso e notificato alcuna
[...] Controparte_1
ingiunzione di pagamento, non aveva titolo a contestare l'esistenza del credito azionato dall'Ente locale mediante il concessionario della riscossione, essendo al riguardo legittimato esclusivamente l'autore dell'illecito, in danno del quale soltanto era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 5.188,00.
La , nel proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
n. 1065072190003315 del 25 marzo 2019, con la quale la Controparte_1
preannunciava l'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, ha confuso la propria posizione giuridica di responsabile solidale dell'obbligazione pecuniaria comminata dal con quella di , vale a Controparte_4 Parte_2
dire della persona fisica cui era stata imputata la violazione degli artt. 8, comma 1, e 22, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, ritenendo erroneamente che il provvedimento sanzionatorio e la successiva intimazione ad adempiere fossero lesivi dei propri diritti.
5 In definitiva, risultando oltremodo evidente che la intimava il Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.188,00, oltre spese di notifica e compensi della riscossione, soltanto al , quale autore materiale dell'illecito amministrativo nei Parte_1
cui confronti il aveva irrogato la predetta sanzione Controparte_4 pecuniaria, la , per ciò stesso, non era portatrice di un interesse Parte_1
giuridicamente rilevante a contrastare, anche mediante la proposizione della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 667993097488, cron. n.
86/16/77, contenente l'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, la legittimità della pretesa creditoria fatta valere per conto dell'Ente locale con l'opposta ingiunzione n.
1065072190003315 del 25 marzo 2019, non arrecando tale atto, riferibile unicamente al trasgressore, alcun vulnus alla sfera patrimoniale del coobbligato solidale.
Ne deriva che sono privi di qualsiasi rilevanza i motivi di gravame con i quali la lamenta la mancata ammissione, da parte del Tribunale di Parte_1
Salerno, della richiamata querela di falso e, in ogni caso, il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dal per l'asserita Controparte_4 inesistenza della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 86/2016, giacché tale società, in mancanza della condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., id est della necessità di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali al fine di conseguire la tutela di una propria situazione giuridica soggettiva, non aveva ab imis il diritto di ottenere una decisione sul merito della res controversa.
Le spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e Parte_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'ingiunzione di pagamento n. 1065072190003315 del 25 marzo
2019, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in Controparte_1
complessivi euro 2.100,00 per compenso, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
650,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisionale, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 935/2023 del Tribunale di Salerno Parte_1
con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in P_
complessivi euro 2.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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