Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1401/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
CASSIANI MARCO e con elezione di domicilio in presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
RULLO MARIROSA e SALERNI MARIA VITTORIA ( ) VIA C.F._3
MILANO, 75 65122 PESCARA con elezione di domicilio in VIA MILANO, 75
SCALA B 65122 PESCARA, presso e nello studio dell'avv. RULLO MARIROSA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: < disattesa, preso atto dell'intervenuta rinuncia da parte del Sig. Controparte_1
all'atto di precetto opposto e della mancata disponibilità, da parte di quest'ultimo, di pagina 1 di 7
lite ex art. 306, comma 4, c.p.c.. da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.
Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Email_1
Serial#: f56883 2
In subordine, salvo gravame, voglia accogliere la proposta opposizione, accertata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto opposto, notificato all'opponente in data 2 luglio 2024, per i motivi di cui alla narrativa.
In ulteriore subordine dichiarare non dovute le somme precettate.
In ogni caso vittoria di spese e competenza di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario.>>.
Di parte opposta: in via principale e nel merito, dichiarare totalmente infondata e temeraria l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 cpc deduceva che Parte_1
su istanza di gli veniva notificato il 2.7.24 l'atto di precetto con Controparte_1
intimazione di pagamento della somma di 12.481,56 euro oltre interessi in base alla sentenza di questo Ufficio n. 509/2024 emessa tra le parti con cui si respingeva la domanda di risoluzione proposta da e si condannava il predetto a Parte_1
rimborsare a le spese di lite liquidate in euro 10.200,00 oltre accessori. Controparte_1
pagina 2 di 7 Deduceva che la sentenza non costituiva titolo esecutivo perchè la sentenza era di mera natura costitutiva. Citava giurisprudenza sul punto;
eccepiva poi che mancava l'attestazione di cui all'art. 475 cpc perchè non vi era attestazione della conformità della sentenza notificata all'originale. Inoltre nella relata di notifica della sentenza a mezzo posta elettronica il procuratore del attestava che il messaggio pec conteneva CP_1
ulteriori allegati informatici e dichiarava di notificare il duplicato informatico della sentenza;
in realtà veniva notificata non la copia informatica ma una copia neppure, come detto, conforme all'originale.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva il contestando gli assunti avversari e dichiarando che aveva CP_1
rinunciato al precetto il 24.7.25 (in considerazione di un refuso riscontrato in sede di notifica del precetto, riservandosi di notificare un nuovo atto di precetto per il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza…) prima dell'iscrizione a ruolo della opposizione, e chiedendo ora il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione il 4.6.25 sulla scorta di una istruttoria documentale.
Viene dichiarata la cessazione della materia del contendere perchè parte opposta ha notificato la rinuncia al precetto, come da documenti allegati alla comparsa di risposta, dopo la notifica della citazione.
A questo punto va considerata la cd. soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Va valutato l'aspetto della cronologia degli atti : la notifica del precetto risale al 2 luglio;
il 22 luglio viene notificata l'opposizione al precetto;
il 24 luglio viene notificata la rinuncia al precetto e il 31 luglio viene comunque iscritta la causa al ruolo.
pagina 3 di 7 Va in primo luogo evidenziato che per la rinuncia al precetto non vale il principio di cui all'art. 306 cpc perchè trattasi di atto notificato prima del giudizio e quindi il rinunciante non deve pagare le spese di lite ex art. 306 cpc. Sostiene l'opponente che non avendo la controparte rifuso le spese di notifica della citazione in opposizione pur vigendo l' art. 306 cpc, ha dovuto iscrivere la causa a ruolo. Il ragionamento, come detto, non è fondato, in quanto il non poteva invocare il disposto dell'art. 306 cpc ante giudizio Pt_1
e quindi non poteva esigere la rifusione delle spese .Quindi non può applicarsi il principio di causalità nella regolamentazione delle spese di lite;
in altre parole non può dirsi che l'opponente sia stato comunque per così dire costretto a iscrivere a ruolo la causa non vedendosi rifuse le spese.
In secondo luogo va valutato se l'opposizione, all'atto della instaurazione del giudizio, fosse fondata o meno, e si ritiene che non fosse fondata.
Il primo motivo di opposizione è infondato in quanto il capo sulle spese di lite è senza dubbio esecutivo (ove correttamente, peraltro, si è “condannata” una parte a rifondere le spese di lite e non ci si è limitati ad affermare che la parte “era tenuta” a rifondere) e quindi correttamente il ha azionato la sentenza che costituiva titolo esecutivo. Il CP_1
capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all'esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese) (Cass n. 10826 del 05/06/2020 e così anche Cass.
n. 1283 del 25/01/2010 ).
pagina 4 di 7 Sono da respingere anche gli ulteriori due motivi di opposizione.
Vengono evidenziati dal meri vizi di forma ma l'attore opponente aveva in realtà Pt_1
l'onere di provare il pregiudizio sostanziale derivante dalla violazione formale indicata in citazione. Tale onere non è stato assolto.
Tra l'altro è lo stesso opponente a sostenere che in sede di rinuncia al precetto la controparte ha ammesso solo che il precetto contenesse un refuso e quindi escludendo del tutto trattarsi di una confessione in ordine alla sussistenza di vizi. L'affermazione
“in considerazione di un refuso riscontrato in sede di notifica del precetto, riservandosi di notificare un nuovo atto di precetto per il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza” non è affatto una ammissione della esistenza di vizi. E comunque, anche ove vi fossero stati i vizi eccepiti, non vi è stato alcun pregiudizio in capo all'opponente .
Si prescinde quindi dall'esaminare i meri vizi di forma nel merito , posto che non
è stato provato il pregiudizio sofferto e anzi l'attore ha tempestivamente proposto opposizione , anche nei ristretti termini di cui all'art. 617 cpc (20 giorni) e contestando anche il merito del titolo (contestando in particolare la natura di titolo esecutivo della sentenza) e quindi vi è stato il pieno raggiungimento dello scopo.
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617
c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da
pagina 5 di 7 quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate) (Cass. n. 27424 del 26/09/2023;
Cass n. 1029 del 25/01/2012).
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela
l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
(Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente che, deducendo una tardiva produzione documentale verificatasi nel corso del giudizio di merito, aveva omesso di precisare l'effettivo
e concreto pregiudizio che siffatta allegazione aveva comportato per l'esercizio del diritto di difesa) (Sentenza n. 26831 del 18/12/2014 e in termini anche
CASS n. 26419 del 20/11/2020).
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: preso atto della rinuncia al precetto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna a rimborsare alla parte le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2700,00 di cui euro 800,00 per la fase di studio,
700,00 per la fase introduttiva , euro 800,00 per la fase di trattazione, euro 400,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 09/06/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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