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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NI NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1267/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Biamonte Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e LA LI
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Lojacono
-RESISTENTE- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229004421722/000, notificata in data 08.06.2022, per il mancato pagamento di contributi DM10, e crediti previdenziali IVS, recati dai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420140005936753000, notificato in data 17.02.2015;
1 -n. 33420150001893054000, notificato in data 09.12.2015,
-n. 33420160001541253000, notificato in data 12.05.2016,
-n. 33420160002408173000, notificato in data 07.08.2016,
-n. 33420160004570023000, notificato in data 21.11.2016.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica degli avvisi rispettivamente indicati dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza. In particolare, l'Istituto previdenziale eccepiva preliminarmente il difetto di incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente quello di Cosenza, con riferimento agli avvisi recanti crediti previdenziali DM10.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2 3. Tanto premesso, preliminarmente è fondata e deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall , con riferimento all'avviso di addebito n. CP_1
33420160002408173000, recante crediti vantati dall' di Cosenza per contributi CP_1
DM10.
In particolare, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 444, c. 3, c.p.c., che devolve le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro in materia previdenziale al
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente, per tale intendendosi quello che è legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26745 del
14/12/2006).
Evidentemente, nel caso di specie, risulta che i contributi richiesti dall'Istituto previdenziale e recati dal citato avviso di addebito, sono dovuti dalla parte ricorrente CP_ quale datore di lavoro, sicchè gli uffici abilitati a riscuotere sono quelli che hanno sede nel capoluogo Cosentino. Ciò è facilmente desumibile anche dall'intimazione di CP_ pagamento che fa esplicito riferimento all' “sede di Cosenza” (cfr. pag. 6 intimazione opposta).
Pertanto, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, la causa dovrà essere riassunta, limitatamente a tale avviso di addebito, entro il termine di cui all'art. 428, c. 2,
c.p.c..
4. L'eccezione di prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n.
33420140005936753000, notificato in data 17.02.2015 è fondata: dalla documentazione in atti dell' risulta infatti che l'avviso presupposto all'intimazione di pagamento CP_2 oggi impugnata fu notificato a parte ricorrente nella data sopra indicata, e che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato proprio dall'intimazione di pagamento n. 03420229004421722/000, notificata in data 8.06.2022, ossia oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, Legge n. 335/1995.
5. Con riferimento ai restanti avvisi di addebito, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
3 Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.1. Ne consegue, quanto all'avviso di addebito n. 33420150001893054000, notificato in data 09.12.2015, che la prescrizione quinquennale può dirsi compiuta, considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 9.12.2020 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione, sicchè la prescrizione è venuta in essere già alla data del 16.10.2021 ossia prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 8.06.2022.
Ne consegue, quanto all'avviso di addebito n. 33420160001541253000, notificato in data
12.05.2016, che la prescrizione quinquennale può dirsi maturata considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 12.05.2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione, sicchè la prescrizione si è compiuta alla data del 19.03.2022 ossia prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 8.06.2022.
5.2. Ne consegue, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420160004570023000, notificato in data 21.11.2016, che nessuna prescrizione quinquennale può dirsi perfezionata considerato che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 21.11.2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di
4 sospensione, sicchè la prescrizione sarebbe maturata soltanto il 28.09.2022, ovvero dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 8.06.2022.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420160002408173000,
l'incompetenza territoriale del tribunale di Paola in favore del tribunale di Cosenza,
e, per l'effetto, assegna alle parti il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro;
2) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito n. 33420140005936753000, n.
33420150001893054000, n. 33420160001541253000, annullandoli, ed annullando, consequenzialmente, anche l'intimazione di pagamento n. 03420229004421722/000 nella parte a cui ad essi si riferisce;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 4.11.2025.
Il Giudice
NI NA
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