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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17708 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to MANGIAPIA GABRIELLA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t. CP_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 13.06.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché del riconoscimento dello stato di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida al
60%, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione delle prestazioni reclamate;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 21/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(pensione di inabilità e/o assegno di invalidità).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis cpc).
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente, nel ricorso di opposizione dopo aver contestato le conclusioni del ctu, ritenendo che lo stesso aveva sottovalutato le patologie sofferte dalla ricorrente, si è limitata ad osservare che:
“relativamente alla patologia della “Spondilodiscoartrosi in Obesa grave (BMI=47 kg/m2) con lievi limitazioni algo-funzionali”, il C.T.U. associa la patologia ortopedica all'obesità. Invece, dalla documentazione sanitaria allegata si evince che la ricorrente è affetta da:“Coxalgia bilaterale con difficoltà nei passaggi posturali, nel passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta, deficit deambulatorio con zoppia diffusa per algia articolare con complicanze artrosiche”. Tale patologia va ben oltre la sola complicanza artrosica da obesità, rendendo difficoltosa qualsiasi attività lavorativa e giornaliera della ricorrente. Tale patologia per analogia può essere associata ad una anchilosi d'anca (cod. 7202 - percentuale 41%); - circa la patologia “Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica e in buon equilibrio clinico-emodinamico”, il C.T.U. non prende in considerazione i certificati medici da cui si evince che la ricorrente è affetta da “ipertensione con una valutazione della II/III classe nyha“ (cod. 6446 per la II classe nyha - percentuale 42-50%; cod. 6447 per la III classe nyha - percentuale 71-80%).”
Orbene, a parere del giudice, che ha riletto gli atti di causa, l'istante nell'indicare nel ricorso introduttivo dell' odierno giudizio i motivi della propria opposizione ha sostanzialmente riproposto nell'odierna sede le osservazioni già mosse all'operato del ctu nella precedente fase di atp, successivamente all'inoltro da parte dello stesso della bozza di perizia, inammissibilmente ignorando le repliche fatte dal consulente di ufficio su tali osservazioni.
Invero, il perito di ufficio, nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni mosse dalla difesa dell' istante all'esito dell'inoltro della bozza di perizia, nella fase di accertamento tecnico preventivo, aveva già compiutamente replicato alle censure riproposte nell'odierno giudizio di opposizione.
Nello specifico, in merito al primo motivo di opposizione, il ctu aveva precisato che mentre“l'anchilosi dell'anca rappresenta la perdita totale della mobilità articolare, la coxartrosi, invece, patologia da cui è affetta la , è il progressivo deterioramento della cartilagine che ricopre l'articolazione dell'anca. Quando la Pt_1 funzione “cuscinetto” svolto dal tessuto cartilagineo, viene meno, l'aumento dell'attrito e la ridotta flessibilità dei tessuti può generare l'infiammazione delle altre parti molli, come tendini e legamenti”. Inoltre, dopo aver constatato che dalle visite ortopediche del 2022 si leggeva: “note coxoartrosiche bilaterali, maggiore a destra in grande obesa” e che in data 25/10/22 si consigliavano: “Calo ponderale, ciclo di infiltrazioni con acido ialuronico anca destra, Fkt per rieducazione rachide lombo-sacrale”, il perito concludeva sostenendo che la coxartrosi è comunque parte dell'artrosi polidistrettuale, che come acclarato dalla Comunità Scientifica
Internazionale, rappresenta una comorbidità importante della obesità grave.
Con riguardo, invece alla Ipertensione arteriosa, il ctu dopo aver precisato che: “la classificazione NY è una sorta di intervista al cardio paziente, utile per definire lo stato clinico e la prognosi in relazione al grado di compromissione della sua attività fisica abituale. Si tratta di una distinzione di tipo anamnestico e rappresenta
l'interpretazione soggettiva del medico, di quanto riferito e, altrettanto soggettiva di quanto percepito dal paziente. Gli stessi termini usati “attività ordinaria” e “affaticamento eccessivo” possono dare adito a
2 interpretazioni del tutto soggettive. Questo può determinare confusione, perché mentre per le condizioni estreme: totale assenza di sintomi e presenza di gravi sintomi a riposo non vi sono particolari difficoltà nel classificarle, per le condizioni intermedie, (le più frequenti), la collocazione in II o III classe può essere aleatoria
e totalmente soggettiva. Occorre quindi considerare che l'impiego, unico e poco attento, della classificazione
NY , può portare a errati convincimenti e creare problemi in ambito lavorativo, pensionistico e assicurativo;
pertanto, essa andrebbe considerata come un punto di partenza da integrare successivamente con accurato esame fisico del paziente e con esami strumentali utili per esplorare le diverse realtà della patologia cardiaca in questione. È prassi comune definire la condizione clinica del paziente affetto da patologia cardiovascolare, con la valutazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro, l'indice cardiaco o la pressione tele- diastolica ventricolare sinistra, volume telesistolico, volume telediastolico, ottenuti a riposo. In realtà, una valutazione corretta ed allineata con le conoscenze attuali della cardiologia dovrebbe tener conto delle condizioni cardiache globalmente intese e della prognosi, ricavate dalla integrazione di tutti i dati possibili quali: anamnesi accurata, esame obiettivo, elementi anatomicofunzionali (funzione meccanica di pompa sistolica e diastolica, circolazione coronarica, ritmo cardiaco), da test di laboratorio ecc. Il grado, quindi, di compromissione funzionale dell'apparato cario -circolatorio andrà desunto non solo dall'appartenenza ad una determinata classe funzionale NY o dalla semplice misurazione dei volumi, della frazione di eiezione ventricolare sinistra o della massa ventricolare sinistra , ma dall'analisi integrata-poliparametrica e descrittiva dei molteplici aspetti clinici e strumentali presenti nel soggetto allo studio”, ha sostenuto che nel caso di specie non vi era traccia agli atti né di ecocardiografia doppler bidimensionale, né di altri esami strumentali specialistici necessari per la diagnosi di scompenso cardiaco e dello stato clinico della paziente. Difatti, l'unico riferimento alla patologia ipertensiva era una relazione di visita cardiologica dell'11.11.2021, da cui emergeva un esame obiettivo cardiologico assolutamente nei limiti della norma e del tutto sovrapponibile a quello altrettanto negativo evidenziato in corso di visita peritale: PA=135/90; F.C.= 72 b/min. polso ritmico. Aia cardiaca nei limiti, assenza di fremiti e sfregamenti, polsi arteriosi presenti e normosfigmici sui punti di repere distali. Assenti edemi declivi e dispnea durante le operazioni peritali. Per cui, in virtù di tale quadro cardiocircolatorio ed in assenza totale di esami specialistici attestanti il contrario, il dott. aveva Per_1 concluso affermando che: “appare lecito, che un affaticamento eccessivo eventualmente riferito, possa essere considerato conseguenza del sovrappeso più che segno di insufficienza cardiaca! Considerato, pertanto, che la perizianda aveva fatto registrare un normale esame obiettivo cardiologico e che lo specialista Cardiologo, non avesse ritenuto di sottoporla neppure ad un semplice ecocardiogramma, conseguenza logica è stata assegnare alla Ipertensione arteriosa in buon equilibrio clinico-emodinamico diagnosticata, il cod.6445 riferibile alla coronopatia lieve 1 classe NY.”
Su tali doviziose repliche da parte del ctu. la difesa della parte ricorrente ha inammissibilmente taciuto;
né,
d'altronde, la predetta difesa ha proceduto ad agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche specificamente individuate. Dunque, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu, prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
Infine – sempre a parere dello scrivente giudice – in assenza di specifica individuazione nell'atto di opposizione dei termini in cui le condizioni della ricorrente si sarebbero aggravate nelle more del giudizio, nessuna rilevanza può essere data aii fini del decidere alla nuova certificazione medica allegata al presente ricorso in opposizione. La difesa della ricorrente non ha inserito nell'atto di opposizione la doverosa chiarificatrice allegazione in relazione a quale patologia - tra le varie sofferte dalla periziata - si sarebbe verificato il dedotto aggravamento ovvero in merito a come lo stesso si sarebbe sostanziato;
è del tutto mancata per conseguenza anche la indefettibile indicazione del precedente livello di intensità di essa, così che risulta impedita la verifica, per raffronto, dell'asserito aggravamento. Salvo non inammissibilmente rimetterla- ma così non può essere - all'esplorazione del giudice.
3 Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21/05/2025
IL IU
Dott. Annamaria Lazzara
4
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17708 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to MANGIAPIA GABRIELLA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t. CP_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 13.06.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché del riconoscimento dello stato di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida al
60%, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione delle prestazioni reclamate;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 21/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(pensione di inabilità e/o assegno di invalidità).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis cpc).
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente, nel ricorso di opposizione dopo aver contestato le conclusioni del ctu, ritenendo che lo stesso aveva sottovalutato le patologie sofferte dalla ricorrente, si è limitata ad osservare che:
“relativamente alla patologia della “Spondilodiscoartrosi in Obesa grave (BMI=47 kg/m2) con lievi limitazioni algo-funzionali”, il C.T.U. associa la patologia ortopedica all'obesità. Invece, dalla documentazione sanitaria allegata si evince che la ricorrente è affetta da:“Coxalgia bilaterale con difficoltà nei passaggi posturali, nel passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta, deficit deambulatorio con zoppia diffusa per algia articolare con complicanze artrosiche”. Tale patologia va ben oltre la sola complicanza artrosica da obesità, rendendo difficoltosa qualsiasi attività lavorativa e giornaliera della ricorrente. Tale patologia per analogia può essere associata ad una anchilosi d'anca (cod. 7202 - percentuale 41%); - circa la patologia “Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica e in buon equilibrio clinico-emodinamico”, il C.T.U. non prende in considerazione i certificati medici da cui si evince che la ricorrente è affetta da “ipertensione con una valutazione della II/III classe nyha“ (cod. 6446 per la II classe nyha - percentuale 42-50%; cod. 6447 per la III classe nyha - percentuale 71-80%).”
Orbene, a parere del giudice, che ha riletto gli atti di causa, l'istante nell'indicare nel ricorso introduttivo dell' odierno giudizio i motivi della propria opposizione ha sostanzialmente riproposto nell'odierna sede le osservazioni già mosse all'operato del ctu nella precedente fase di atp, successivamente all'inoltro da parte dello stesso della bozza di perizia, inammissibilmente ignorando le repliche fatte dal consulente di ufficio su tali osservazioni.
Invero, il perito di ufficio, nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni mosse dalla difesa dell' istante all'esito dell'inoltro della bozza di perizia, nella fase di accertamento tecnico preventivo, aveva già compiutamente replicato alle censure riproposte nell'odierno giudizio di opposizione.
Nello specifico, in merito al primo motivo di opposizione, il ctu aveva precisato che mentre“l'anchilosi dell'anca rappresenta la perdita totale della mobilità articolare, la coxartrosi, invece, patologia da cui è affetta la , è il progressivo deterioramento della cartilagine che ricopre l'articolazione dell'anca. Quando la Pt_1 funzione “cuscinetto” svolto dal tessuto cartilagineo, viene meno, l'aumento dell'attrito e la ridotta flessibilità dei tessuti può generare l'infiammazione delle altre parti molli, come tendini e legamenti”. Inoltre, dopo aver constatato che dalle visite ortopediche del 2022 si leggeva: “note coxoartrosiche bilaterali, maggiore a destra in grande obesa” e che in data 25/10/22 si consigliavano: “Calo ponderale, ciclo di infiltrazioni con acido ialuronico anca destra, Fkt per rieducazione rachide lombo-sacrale”, il perito concludeva sostenendo che la coxartrosi è comunque parte dell'artrosi polidistrettuale, che come acclarato dalla Comunità Scientifica
Internazionale, rappresenta una comorbidità importante della obesità grave.
Con riguardo, invece alla Ipertensione arteriosa, il ctu dopo aver precisato che: “la classificazione NY è una sorta di intervista al cardio paziente, utile per definire lo stato clinico e la prognosi in relazione al grado di compromissione della sua attività fisica abituale. Si tratta di una distinzione di tipo anamnestico e rappresenta
l'interpretazione soggettiva del medico, di quanto riferito e, altrettanto soggettiva di quanto percepito dal paziente. Gli stessi termini usati “attività ordinaria” e “affaticamento eccessivo” possono dare adito a
2 interpretazioni del tutto soggettive. Questo può determinare confusione, perché mentre per le condizioni estreme: totale assenza di sintomi e presenza di gravi sintomi a riposo non vi sono particolari difficoltà nel classificarle, per le condizioni intermedie, (le più frequenti), la collocazione in II o III classe può essere aleatoria
e totalmente soggettiva. Occorre quindi considerare che l'impiego, unico e poco attento, della classificazione
NY , può portare a errati convincimenti e creare problemi in ambito lavorativo, pensionistico e assicurativo;
pertanto, essa andrebbe considerata come un punto di partenza da integrare successivamente con accurato esame fisico del paziente e con esami strumentali utili per esplorare le diverse realtà della patologia cardiaca in questione. È prassi comune definire la condizione clinica del paziente affetto da patologia cardiovascolare, con la valutazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro, l'indice cardiaco o la pressione tele- diastolica ventricolare sinistra, volume telesistolico, volume telediastolico, ottenuti a riposo. In realtà, una valutazione corretta ed allineata con le conoscenze attuali della cardiologia dovrebbe tener conto delle condizioni cardiache globalmente intese e della prognosi, ricavate dalla integrazione di tutti i dati possibili quali: anamnesi accurata, esame obiettivo, elementi anatomicofunzionali (funzione meccanica di pompa sistolica e diastolica, circolazione coronarica, ritmo cardiaco), da test di laboratorio ecc. Il grado, quindi, di compromissione funzionale dell'apparato cario -circolatorio andrà desunto non solo dall'appartenenza ad una determinata classe funzionale NY o dalla semplice misurazione dei volumi, della frazione di eiezione ventricolare sinistra o della massa ventricolare sinistra , ma dall'analisi integrata-poliparametrica e descrittiva dei molteplici aspetti clinici e strumentali presenti nel soggetto allo studio”, ha sostenuto che nel caso di specie non vi era traccia agli atti né di ecocardiografia doppler bidimensionale, né di altri esami strumentali specialistici necessari per la diagnosi di scompenso cardiaco e dello stato clinico della paziente. Difatti, l'unico riferimento alla patologia ipertensiva era una relazione di visita cardiologica dell'11.11.2021, da cui emergeva un esame obiettivo cardiologico assolutamente nei limiti della norma e del tutto sovrapponibile a quello altrettanto negativo evidenziato in corso di visita peritale: PA=135/90; F.C.= 72 b/min. polso ritmico. Aia cardiaca nei limiti, assenza di fremiti e sfregamenti, polsi arteriosi presenti e normosfigmici sui punti di repere distali. Assenti edemi declivi e dispnea durante le operazioni peritali. Per cui, in virtù di tale quadro cardiocircolatorio ed in assenza totale di esami specialistici attestanti il contrario, il dott. aveva Per_1 concluso affermando che: “appare lecito, che un affaticamento eccessivo eventualmente riferito, possa essere considerato conseguenza del sovrappeso più che segno di insufficienza cardiaca! Considerato, pertanto, che la perizianda aveva fatto registrare un normale esame obiettivo cardiologico e che lo specialista Cardiologo, non avesse ritenuto di sottoporla neppure ad un semplice ecocardiogramma, conseguenza logica è stata assegnare alla Ipertensione arteriosa in buon equilibrio clinico-emodinamico diagnosticata, il cod.6445 riferibile alla coronopatia lieve 1 classe NY.”
Su tali doviziose repliche da parte del ctu. la difesa della parte ricorrente ha inammissibilmente taciuto;
né,
d'altronde, la predetta difesa ha proceduto ad agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche specificamente individuate. Dunque, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu, prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
Infine – sempre a parere dello scrivente giudice – in assenza di specifica individuazione nell'atto di opposizione dei termini in cui le condizioni della ricorrente si sarebbero aggravate nelle more del giudizio, nessuna rilevanza può essere data aii fini del decidere alla nuova certificazione medica allegata al presente ricorso in opposizione. La difesa della ricorrente non ha inserito nell'atto di opposizione la doverosa chiarificatrice allegazione in relazione a quale patologia - tra le varie sofferte dalla periziata - si sarebbe verificato il dedotto aggravamento ovvero in merito a come lo stesso si sarebbe sostanziato;
è del tutto mancata per conseguenza anche la indefettibile indicazione del precedente livello di intensità di essa, così che risulta impedita la verifica, per raffronto, dell'asserito aggravamento. Salvo non inammissibilmente rimetterla- ma così non può essere - all'esplorazione del giudice.
3 Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21/05/2025
IL IU
Dott. Annamaria Lazzara
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