Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Rizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana - Servizio Tutela e acquisizioni, Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto del Servizio Tutela ed Acquisizioni dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana n. 1090 del 7/5/2021, notificato in data 27/11/2023;
- nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente esponeva che con il decreto impugnato era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, quantificata nella somma complessiva di € 8.320,77, per la realizzazione di opere abusive consistenti nella costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, il tutto per un totale di mq. 150,58 ed una volumetria di mc. 661,79, realizzate nel Comune di Avola, contrada Pantanello, fg. 57, particella 1444, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.
1.1 Rilevava, già in premessa che l’immobile era stato realizzato dal di lui padre che, poi, glielo aveva donato con atto di donazione del 25 agosto 1978 e aggiungeva di essersi adoperato per ricondurre a legalità l’abuso, presentando al Comune di Avola, il 30/9/1986, con prot. gen. n. 30999, istanza di concessione edilizia in sanatoria del citato fabbricato abusivo, concessione poscia regolarmente rilasciata con provvedimento n. 24 del 10/11/2020
1.2. Proprio per tale ragione affermava che il provvedimento sarebbe stato illegittimo per le seguenti ragioni, che affidava ad un unico motivo di ricorso.
2. Il pagamento richiesto con l’atto avversato avrebbe dovuto qualificarsi come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno, come sarebbe stato dimostrato dal fatto che per la sua applicazione non sarebbe neppure richiesta l’effettiva sussistenza di un danno ambientale; ne sarebbe conseguito che, essendo la sanzionabilità collegata al comportamento del trasgressore, non avrebbe potuto essere trasmessa agli eredi, da ritenersi del tutto estranei al comportamento sanzionato, a mente del principio di personalità ricavabile dagli artt. 3 e 7 della l. 689/81, non essendo stati, essi, autori delle opere abusive.
Non essendo legata, la sanzione, alla verificazione di un danno ambientale, sarebbe stato evidente che non avrebbe avuto solo una funzione deterrente e non avrebbe assolto una funzione di ristoro per il danno inferto. Per tale ragione non sarebbe stata trasmissibile agli eredi, che sarebbero stati del tutto estranei al comportamento sanzionato.
Anche nel caso di specie, dunque, il ricorrente non sarebbe stato tenuto al pagamento di alcuna somma a titolo di indennità risarcitoria, in quanto il fabbricato sarebbe stato pacificamente realizzato da altri, ed essendo inapplicabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5 del d. lgs. n. 42/04 agli aventi causa dell’autore dell’abuso.
3. Per tali ragioni, in conclusione, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. In data 16 aprile 2024 il ricorrente rendeva noto il decesso del difensore con il cui ministero aveva presentato il ricorso e nominava, in sostituzione l’avvocato Salvatore Rizza.
5. Si costituiva in giudizio, quindi, l’Assessorato convenuto, il quale sottolineava come le censure formulate nel ricorso sarebbero state in contrasto con l’orientamento in materia della giustizia amministrativa e, in particolare, del giudice d’appello siciliano, secondo cui il detentore attuale delle res abusiva , sarebbe legittimo destinatario dell’ingiunzione di pagamento anche quando non sia il trasgressore originario. Ciò, in quanto le sanzioni in tema di tutela ambientale non avrebbero carattere punitivo, bensì ripristinatorio e “reale”, con la conseguenza che sarebbero sottratte al principio della responsabilità personale.
Per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
6. Il ricorrente, in vista dell’udienza di discussione, depositava richiesta di passaggio in discussione senza decisione.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025, presente solo l’Avvocatura dello Stato, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
8. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi infondato.
9. Ad opinione del ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la sanzione in esso prevista sarebbe applicabile solo agli autori dell’abuso edilizio, mentre egli stesso avrebbe avuto solamente in donazione il bene dal proprio padre e si sarebbe, anzi, adoperato per la regolarizzazione dell’immobile chiedendo ed ottenendone la sanatoria, sicché non sarebbe stato un soggetto sanzionabile.
9. Tale interpretazione delle previsioni di cui all’art. 167, comma 5 non sono condivisibili.
10. Stabilisce l’art. 167 co. 5 del d. lgs. n. 42/2004 che " il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma ".
10.1. Sul punto, peraltro, si contendono il campo, in dottrina e giurisprudenza, due diverse ricostruzioni dell’istituto, aventi importanti ricadute sul regime normativo applicabile al procedimento nel suo complesso.
Secondo un orientamento, diffusosi soprattutto in tempi recenti, tale indennità avrebbe carattere e funzione “riparatoria”, alternativa alla demolizione, rispetto alla lesione paesaggistica causata dall’abuso.
Una diversa interpretazione ne sottolinea, invece, il carattere sanzionatorio in senso stretto.
Da tale duplice e contrapposta prospettazione discende, per le principali questioni che hanno caratterizzato il contenzioso relativo a tale istituto, la ritenuta applicabilità, o meno, della legge 689/81.
10.2. Al di là di contrastanti pronunce espresse in passato, appare da ultimo consolidato anche presso questo Tribunale (v., per tutte, TAR AN, sentenza n. 2690/2022, n. 2744/2023, n.1440/2024, n. n. 1120/2025. Inoltre, vedi Consiglio di Stato 2094/2018) l’orientamento, che questo Collegio condivide, secondo cui “ l’indennità per danno al paesaggio (da corrispondere, su ingiunzione della Soprintendenza BB.CC.AA., ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004) non ha natura afflittivo-sanzionatoria, ma costituisce una misura riparatoria nel senso civilistico del termine; una “sanzione”, dunque, a contenuto sostanzialmente ripristinatorio (risarcitorio o comunque compensativo). Da ciò consegue che l’obbligazione “riparatoria” (risarcitoria o compensativa, a seconda che miri al ristoro integrale o parziale del pregiudizio cagionato) è trasmissibile e dunque obbliga anche gli eredi e gli aventi causa a qualsiasi titolo, in quanto proprietari del bene ” (C.G.A.R.S, sez. riun., parere 11 aprile 2022, n. 178).
10.3. L'applicabilità della sanzione paesaggistica all’attuale proprietario, che afferma di non essere autore dell'abuso è, dunque, giustificata dalla natura ripristinatoria della sanzione, siccome alternativa rispetto alla demolizione, nonché dall'indubbio carattere reale della stessa per il collegamento oggettivo con il bene da mantenere (in termini, cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 aprile 2018, n. 2094; 4 febbraio 2019, n. 855; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 8 luglio 2019, n. 1809).
In altri termini, poiché il proprietario beneficia delle opere realizzate, è tenuto a compensare l’Amministrazione per il pregiudizio da esse cagionato, a prescindere dall’ essere o meno loro autore.
In tal senso, presupposto per l’adozione della misura è, non già l’accertamento di responsabilità individuale nella commissione dell’illecito, bensì la verifica di un’avvenuta trasformazione dei luoghi, attraverso la realizzazione dell’opera, contrastante con le norme di tutela paesaggistica.
La c.d. “sanzione” paesaggistica ha, dunque, la finalità di perseguire non tanto la “punizione” dei responsabili, quanto la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, al fine del soddisfacimento del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.
Del tutto legittima, dunque, è l’ingiunzione del pagamento della sanzione rivolta all’attuale proprietario dell’immobile.
11. Per tutte le suddette ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
12. Le spese di causa seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione siciliana, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.