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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza del 6 marzo 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
22867/2024
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Spera, Federico Parte_1
Maresca, e Francesco Vignoli, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Tuscolana n. 1390. ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tudaio n. 22, presso lo studio dell'avv. Giovanni Costantino, che la rappresenta e difende, per mandato in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.24 la ricorrente in epigrafe ha esposto che con sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 il Tribunale di Roma, decidendo su ricorso promosso dalla nei confronti dell' convenuta, ha dichiarato “la sussistenza Pt_1 CP_2 dell'obbligo della convenuta Controparte_3
in persona del direttore generale, di versamento dei contributi
[...] previdenziali presso il competente Fondo Speciale dell' , limitatamente alle pretese Pt_2
creditorie non prescritte, ovvero dal 6.09.2017 al 6.9.2022 (data della notifica del ricorso)” e, contestualmente, ha condannato “l'
[...]
al risarcimento del danno da liquidarsi in Controparte_3 separato giudizio, in relazione al credito contributivo prescritto”; che la aveva CP_2 provveduto al versamento all' dei contributi non prescritti relativi al periodo dal Pt_2
settembre 2017 al febbraio 2022, ma non aveva corrisposto alla ricorrente il risarcimento del danno per quelli prescritti;
che la ricorrente non era più in forza presso i CAD dell'Associazione convenuta ed era in quiescenza dall'1.5.23; che l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Istituto di previdenza al recupero dei contributi omessi, con conseguente venire meno del diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale, determina automaticamente il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno, da esercitarsi nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2116 c.c., corrispondente all'omissione contributiva, utilizzando il medesimo meccanismo previsto dalla legge 12 agosto del 1962 n. 1138 che, nel caso dell' , prevede la possibilità di costituzione di CP_4
una rendita vitalizia a fronte del versamento di una data riserva matematica calcolata dall'Istituto; che, in assenza di un'analoga norma in tema di “rendita vitalizia” per gli Enti CP_ di assistenza e previdenza obbligatoria diversi dall' tra cui l' , siffatto criterio è Pt_2
tuttavia utilizzabile in quanto rappresenta l'entità dell'importo che la ricorrente dovrebbe versare per poter godere del trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto in caso di regolare versamento dei suddetti contributi;
che nel caso in esame tale ultimo danno va quantificato in € 98.813,27, come da conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2
suddetta somma a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2116 c.c., oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio CP_2 in attesa della definizione di quello sull'an debeatur, non ancora passato in giudicato, essendo attualmente pendente ricorso in appello avverso la sentenza n. 815/24 del
Tribunale di Roma, e pendendo inoltre ricorso in Cassazione sulla identica questione su cui si fonda la pretesa dell'istante. Deducendo comunque l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza nel merito, attesa la genericità ed erroneità dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del danno.
Quindi, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 6 marzo
2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, per essere il ricorso fondato su sentenza che ha statuito sull'an debeatur non ancora passata in giudicato. Nel nostro ordinamento giuridico vige infatti la regola generale dell'esecutorietà delle sentenze di primo grado (art. 282 c.p.c.), ed altresì di quelle in grado di appello, la cui esecuzione può essere sospesa solo con provvedimento del giudice che l'ha pronunciata, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno (art. 373 c.p.c.). Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum, la sospensione necessaria del secondo processo ex art. 295 c.p.c. (invocata dalla resistente) non può essere disposta, atteso che la ratio di tale norma è quella di evitare un conflitto di giudicati, che può verificarsi solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico giuridico. La fattispecie rientra invece nella nozione di pregiudizialità meramente logica, disciplinata dall'art. 337 c.p.c., secondo cui, fermo il principio che l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione della stessa, quando però l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
Alcun pericolo di conflitto di giudicati sussiste infatti in tale ipotesi dal momento che, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., l'eventuale riforma o cassazione della sentenza sull'an, determinerebbe l'automatica caducazione della sentenza sul quantum, da essa dipendente, anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente (Cass. civ., SS.UU., 26.7.04
n. 14060). A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta attraverso un'interpretazione restrittiva dell'art. 295 c.p.c., sul condivisibile rilievo del generale sfavore manifestato dal legislatore per l'istituto della sospensione necessaria, cui ricorrere solo quale estrema ratio.
Ciò in considerazione degli effetti negativi che la sospensione necessaria comporta, in termini di durata dei processi, laddove invece costituiscono principi cardine, costituzionalmente garantiti, quelli della effettività della tutela giurisdizionale (art. 24
Cost.) e della ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.).
Tanto chiarito, parte ricorrente agisce nel presente giudizio sulla base della sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 del Tribunale di Roma che, decidendo su ricorso promosso dalla nei confronti dell' convenuta, e tendente ad ottenere la condanna di Pt_1 CP_2
al versamento dei contributi previdenziali omessi presso il Fondo speciale CP_2 dell' ed al risarcimento del danno per omissione contributiva, da liquidarsi in Pt_2
separato giudizio, ha così statuito: “dichiara la sussistenza dell'obbligo della convenuta
in Controparte_3
persona del direttore generale, di versamento dei contributi previdenziali presso il competente Fondo Speciale dell' , limitatamente alle pretese creditorie non Pt_2
prescritte, ovvero dal 6.09.2017 al 6.9.2022 (data della notifica del ricorso); condanna
l al Controparte_3 Controparte_3
risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al credito contributivo prescritto…”. Richiamando espressamente il contenuto della suddetta sentenza, la nel presente giudizio, di quantificazione del risarcimento del danno Pt_1 subito per l'omesso versamento dei contributi prescritti, conclude per la condanna dell' al pagamento della somma di € 98.813,27 a favore della ricorrente. CP_2
A tal proposito occorre premettere che, come correttamente chiarito nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 4881/2021 pronunciatasi sulla medesima questione in essere tra le attuali parti in causa “l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una
previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro,
consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. n. 1179 del
22 gennaio 2015). La S.C. ha peraltro condivisibilmente affermato come nel caso di omissione contributiva, sussiste in ogni caso l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., secondo comma, c.c., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Cass. n. 22751 del 3/12/2004 e Cass
n. 2630 del 5/02/2014)”.
Nel caso in esame la ricorrente, che al momento del deposito del ricorso nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 del Tribunale di Roma su cui si fonda l'attuale domanda pacificamente non aveva raggiunto l'età pensionabile, correttamente ha quindi agito in quel giudizio per ottenere, previo accertamento dell'omissione contributiva realizzata da , la condanna di questa a versare ad CP_2
i contributi non ancora prescritti, ed altresì una pronuncia di condanna generica al Pt_2
risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. quale conseguenza del mancato versamento, non più possibile, di quelli prescritti. Tanto premesso, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, il presupposto per agire con un successivo giudizio tendente ad ottenere la quantificazione di siffatto danno ex art. 2116 c.c. è il suo effettivo prodursi al momento del raggiungimento della pensione. Solo in questo momento, a fronte della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica, è infatti possibile CP_ quantificare il danno scegliendo, in caso di assicurati presso l' se chiedere la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento dell'importo corrispondente alla provvista necessaria a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, o al pagamento della differenza tra la pensione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di regolarità contributiva e quella concretamente riconosciutagli, o totalmente negatagli, dall'Ente
di previdenza.
Nella presente fattispecie, in cui non è prevista la costituzione di una rendita vitalizia presso l' , residua dunque esclusivamente la seconda possibilità, ossia quantificare il Pt_2
danno pensionistico subito dal lavoratore a causa del mancato versamento dei contributi prescritti.
Ed infatti la giurisprudenza è univoca nell'affermare ulteriormente che “In tema di
omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento
del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento
pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante -
presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore,
sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico” (da ultimo Trib. Catania, Sentenza,
06/05/2024, n. 2452, ma anche Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2023, n.
1223; Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 05/10/2022, n. 8115; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 08/06/2021, n. 15947).
Ciò posto, deve rilevarsi come parte ricorrente, nelle more del precedente giudizio, sia andata in quiescenza dall'1.5.23 (doc. 4 prod. ricorr.).
Tuttavia la suddetta non ha nemmeno allegato, e dunque tantomeno provato, come era suo preciso onere, di aver effettivamente subito un danno dal mancato versamento dei contributi prescritti. Danno che, come innanzi sottolineato, non potrebbe che consistere nella differenza tra quanto effettivamente riconosciuto alla ricorrente a titolo di trattamento pensionistico, e quanto invece le sarebbe stato riconosciuto in caso di regolare versamento dei contributi prescritti. Ed infatti, come sottolineato dalla resistente, l'omissione contributiva in questione potrebbe teoricamente risultare senza pregiudizio per l'assicurato, qualora questi abbia comunque raggiunto, al momento della maturazione del diritto a pensione, l'anzianità
contributiva massima utile.
Né sul punto può valere in contrario l'affermazione, contenuta nelle note autorizzate di parte resistente, secondo cui l'esistenza del danno sarebbe pacifica, in quanto affermata nella sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 del Tribunale di Roma su cui si fonda l'attuale domanda.
Va infatti rilevato come la suddetta sentenza, di condanna generica al risarcimento del danno, non implica necessariamente che un danno reale si sia effettivamente verificato, essendo proprio l'accertamento della sua concreta quantificazione interamente demandata al successivo giudizio, che ben potrebbe astrattamente concludersi con una quantificazione pari a zero.
Laddove risulta invece priva di supporto la prospettazione di parte ricorrente, di quantificazione del danno in misura pari all'entità dei contributi prescritti, quale somma potenzialmente idonea ad essere volontariamente versata dall'istante per ottenere il medesimo trattamento pensionistico che avrebbe conseguito in caso di loro regolare versamento.
Mancano invero totalmente conferme in tal senso, che sarebbero dovute provenire dall' , Pt_2 ma che al contrario risultano smentite proprio dalla risposta del suddetto Ente allo specifico quesito postogli dal procuratore dell'istante, allegate alle note di parte ricorrente depositate il
23.2.25, in cui si afferma espressamente che “la normativa previdenziale della non CP_5
prevede la possibilità di effettuare versamenti a titolo volontario finalizzati a colmare specifiche carenze contributive”. Manca, altresì, un assenso sull'entità di siffatta quantificazione da parte di , che invece l'ha espressamente contestata. CP_2
Sicchè in definitiva, in totale assenza di deduzioni da parte della ricorrente di aver subito un danno nei termini innanzi chiariti, non può nemmeno darsi corso alla CTU genericamente richiesta in ricorso per quantificare il risarcimento dovuto alla non Pt_1
potendo siffatto mezzo istruttorio sopperire a carenze allegatorie in ordine al concreto atteggiarsi del danno da quantificare.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Spese compensate, attesa la presenza di precedenti contrari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 marzo 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza del 6 marzo 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
22867/2024
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Spera, Federico Parte_1
Maresca, e Francesco Vignoli, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Tuscolana n. 1390. ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tudaio n. 22, presso lo studio dell'avv. Giovanni Costantino, che la rappresenta e difende, per mandato in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.24 la ricorrente in epigrafe ha esposto che con sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 il Tribunale di Roma, decidendo su ricorso promosso dalla nei confronti dell' convenuta, ha dichiarato “la sussistenza Pt_1 CP_2 dell'obbligo della convenuta Controparte_3
in persona del direttore generale, di versamento dei contributi
[...] previdenziali presso il competente Fondo Speciale dell' , limitatamente alle pretese Pt_2
creditorie non prescritte, ovvero dal 6.09.2017 al 6.9.2022 (data della notifica del ricorso)” e, contestualmente, ha condannato “l'
[...]
al risarcimento del danno da liquidarsi in Controparte_3 separato giudizio, in relazione al credito contributivo prescritto”; che la aveva CP_2 provveduto al versamento all' dei contributi non prescritti relativi al periodo dal Pt_2
settembre 2017 al febbraio 2022, ma non aveva corrisposto alla ricorrente il risarcimento del danno per quelli prescritti;
che la ricorrente non era più in forza presso i CAD dell'Associazione convenuta ed era in quiescenza dall'1.5.23; che l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Istituto di previdenza al recupero dei contributi omessi, con conseguente venire meno del diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale, determina automaticamente il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno, da esercitarsi nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2116 c.c., corrispondente all'omissione contributiva, utilizzando il medesimo meccanismo previsto dalla legge 12 agosto del 1962 n. 1138 che, nel caso dell' , prevede la possibilità di costituzione di CP_4
una rendita vitalizia a fronte del versamento di una data riserva matematica calcolata dall'Istituto; che, in assenza di un'analoga norma in tema di “rendita vitalizia” per gli Enti CP_ di assistenza e previdenza obbligatoria diversi dall' tra cui l' , siffatto criterio è Pt_2
tuttavia utilizzabile in quanto rappresenta l'entità dell'importo che la ricorrente dovrebbe versare per poter godere del trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto in caso di regolare versamento dei suddetti contributi;
che nel caso in esame tale ultimo danno va quantificato in € 98.813,27, come da conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2
suddetta somma a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2116 c.c., oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio CP_2 in attesa della definizione di quello sull'an debeatur, non ancora passato in giudicato, essendo attualmente pendente ricorso in appello avverso la sentenza n. 815/24 del
Tribunale di Roma, e pendendo inoltre ricorso in Cassazione sulla identica questione su cui si fonda la pretesa dell'istante. Deducendo comunque l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza nel merito, attesa la genericità ed erroneità dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del danno.
Quindi, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 6 marzo
2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note autorizzate e di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, per essere il ricorso fondato su sentenza che ha statuito sull'an debeatur non ancora passata in giudicato. Nel nostro ordinamento giuridico vige infatti la regola generale dell'esecutorietà delle sentenze di primo grado (art. 282 c.p.c.), ed altresì di quelle in grado di appello, la cui esecuzione può essere sospesa solo con provvedimento del giudice che l'ha pronunciata, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno (art. 373 c.p.c.). Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum, la sospensione necessaria del secondo processo ex art. 295 c.p.c. (invocata dalla resistente) non può essere disposta, atteso che la ratio di tale norma è quella di evitare un conflitto di giudicati, che può verificarsi solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico giuridico. La fattispecie rientra invece nella nozione di pregiudizialità meramente logica, disciplinata dall'art. 337 c.p.c., secondo cui, fermo il principio che l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione della stessa, quando però l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
Alcun pericolo di conflitto di giudicati sussiste infatti in tale ipotesi dal momento che, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., l'eventuale riforma o cassazione della sentenza sull'an, determinerebbe l'automatica caducazione della sentenza sul quantum, da essa dipendente, anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente (Cass. civ., SS.UU., 26.7.04
n. 14060). A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta attraverso un'interpretazione restrittiva dell'art. 295 c.p.c., sul condivisibile rilievo del generale sfavore manifestato dal legislatore per l'istituto della sospensione necessaria, cui ricorrere solo quale estrema ratio.
Ciò in considerazione degli effetti negativi che la sospensione necessaria comporta, in termini di durata dei processi, laddove invece costituiscono principi cardine, costituzionalmente garantiti, quelli della effettività della tutela giurisdizionale (art. 24
Cost.) e della ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.).
Tanto chiarito, parte ricorrente agisce nel presente giudizio sulla base della sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 del Tribunale di Roma che, decidendo su ricorso promosso dalla nei confronti dell' convenuta, e tendente ad ottenere la condanna di Pt_1 CP_2
al versamento dei contributi previdenziali omessi presso il Fondo speciale CP_2 dell' ed al risarcimento del danno per omissione contributiva, da liquidarsi in Pt_2
separato giudizio, ha così statuito: “dichiara la sussistenza dell'obbligo della convenuta
in Controparte_3
persona del direttore generale, di versamento dei contributi previdenziali presso il competente Fondo Speciale dell' , limitatamente alle pretese creditorie non Pt_2
prescritte, ovvero dal 6.09.2017 al 6.9.2022 (data della notifica del ricorso); condanna
l al Controparte_3 Controparte_3
risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al credito contributivo prescritto…”. Richiamando espressamente il contenuto della suddetta sentenza, la nel presente giudizio, di quantificazione del risarcimento del danno Pt_1 subito per l'omesso versamento dei contributi prescritti, conclude per la condanna dell' al pagamento della somma di € 98.813,27 a favore della ricorrente. CP_2
A tal proposito occorre premettere che, come correttamente chiarito nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 4881/2021 pronunciatasi sulla medesima questione in essere tra le attuali parti in causa “l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una
previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro,
consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. n. 1179 del
22 gennaio 2015). La S.C. ha peraltro condivisibilmente affermato come nel caso di omissione contributiva, sussiste in ogni caso l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., secondo comma, c.c., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Cass. n. 22751 del 3/12/2004 e Cass
n. 2630 del 5/02/2014)”.
Nel caso in esame la ricorrente, che al momento del deposito del ricorso nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 del Tribunale di Roma su cui si fonda l'attuale domanda pacificamente non aveva raggiunto l'età pensionabile, correttamente ha quindi agito in quel giudizio per ottenere, previo accertamento dell'omissione contributiva realizzata da , la condanna di questa a versare ad CP_2
i contributi non ancora prescritti, ed altresì una pronuncia di condanna generica al Pt_2
risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c. quale conseguenza del mancato versamento, non più possibile, di quelli prescritti. Tanto premesso, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, il presupposto per agire con un successivo giudizio tendente ad ottenere la quantificazione di siffatto danno ex art. 2116 c.c. è il suo effettivo prodursi al momento del raggiungimento della pensione. Solo in questo momento, a fronte della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica, è infatti possibile CP_ quantificare il danno scegliendo, in caso di assicurati presso l' se chiedere la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento dell'importo corrispondente alla provvista necessaria a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, o al pagamento della differenza tra la pensione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di regolarità contributiva e quella concretamente riconosciutagli, o totalmente negatagli, dall'Ente
di previdenza.
Nella presente fattispecie, in cui non è prevista la costituzione di una rendita vitalizia presso l' , residua dunque esclusivamente la seconda possibilità, ossia quantificare il Pt_2
danno pensionistico subito dal lavoratore a causa del mancato versamento dei contributi prescritti.
Ed infatti la giurisprudenza è univoca nell'affermare ulteriormente che “In tema di
omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento
del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento
pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante -
presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore,
sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico” (da ultimo Trib. Catania, Sentenza,
06/05/2024, n. 2452, ma anche Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2023, n.
1223; Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 05/10/2022, n. 8115; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 08/06/2021, n. 15947).
Ciò posto, deve rilevarsi come parte ricorrente, nelle more del precedente giudizio, sia andata in quiescenza dall'1.5.23 (doc. 4 prod. ricorr.).
Tuttavia la suddetta non ha nemmeno allegato, e dunque tantomeno provato, come era suo preciso onere, di aver effettivamente subito un danno dal mancato versamento dei contributi prescritti. Danno che, come innanzi sottolineato, non potrebbe che consistere nella differenza tra quanto effettivamente riconosciuto alla ricorrente a titolo di trattamento pensionistico, e quanto invece le sarebbe stato riconosciuto in caso di regolare versamento dei contributi prescritti. Ed infatti, come sottolineato dalla resistente, l'omissione contributiva in questione potrebbe teoricamente risultare senza pregiudizio per l'assicurato, qualora questi abbia comunque raggiunto, al momento della maturazione del diritto a pensione, l'anzianità
contributiva massima utile.
Né sul punto può valere in contrario l'affermazione, contenuta nelle note autorizzate di parte resistente, secondo cui l'esistenza del danno sarebbe pacifica, in quanto affermata nella sentenza n. 815/2024 del 24.1.24 del Tribunale di Roma su cui si fonda l'attuale domanda.
Va infatti rilevato come la suddetta sentenza, di condanna generica al risarcimento del danno, non implica necessariamente che un danno reale si sia effettivamente verificato, essendo proprio l'accertamento della sua concreta quantificazione interamente demandata al successivo giudizio, che ben potrebbe astrattamente concludersi con una quantificazione pari a zero.
Laddove risulta invece priva di supporto la prospettazione di parte ricorrente, di quantificazione del danno in misura pari all'entità dei contributi prescritti, quale somma potenzialmente idonea ad essere volontariamente versata dall'istante per ottenere il medesimo trattamento pensionistico che avrebbe conseguito in caso di loro regolare versamento.
Mancano invero totalmente conferme in tal senso, che sarebbero dovute provenire dall' , Pt_2 ma che al contrario risultano smentite proprio dalla risposta del suddetto Ente allo specifico quesito postogli dal procuratore dell'istante, allegate alle note di parte ricorrente depositate il
23.2.25, in cui si afferma espressamente che “la normativa previdenziale della non CP_5
prevede la possibilità di effettuare versamenti a titolo volontario finalizzati a colmare specifiche carenze contributive”. Manca, altresì, un assenso sull'entità di siffatta quantificazione da parte di , che invece l'ha espressamente contestata. CP_2
Sicchè in definitiva, in totale assenza di deduzioni da parte della ricorrente di aver subito un danno nei termini innanzi chiariti, non può nemmeno darsi corso alla CTU genericamente richiesta in ricorso per quantificare il risarcimento dovuto alla non Pt_1
potendo siffatto mezzo istruttorio sopperire a carenze allegatorie in ordine al concreto atteggiarsi del danno da quantificare.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Spese compensate, attesa la presenza di precedenti contrari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 marzo 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole