Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6347/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n.6347 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi (a cui è stata riunita quella avente n.RG 6411/2021) ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalla parte all'udienza cartolare del 19.09.2024 con la fissazione del termine ordinario previsto dagli artt.190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza resa in data 18.10.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Gragnano alla via Cappella Bisi n.17 , Parte_1 presso l'avv. Antonietta Russo dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
NT (proc. RG 6347/2021 - attrice I °grado proc. n.RG 389/2018)
E
rapp.to e difeso dagli avv. Silvio Cinella (procura allegata all'atto di Parte_2
appello) e Salvatore Caliguri (procura allegata alla citazione di 1° grado) ed elett. dom. presso lo studio di quest'ultimo in C/mare di Stabia via Virgilio 3/B
NT ( proc.n. RG.6411/21 riunito al RG 6347/2021 - attore I°grado proc.
RG.1211/2018 riunito al n. RG 389/2018) NONCHE'
in persona del suo procuratore e legale rap.te p.t., dott. Controparte_1
– di fusione per incorporazione di in CP_2 CP_3 [...]
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Controparte_4
Simone Martini n.73 presso l'avv. Eva Tortora che la rappresenta e difende come da procura allegata ex art.83 co.III c.p.c. alla presente comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE'
1
( c.f ; Parte_3 C.F._1
APPELLATA- CONTUMACE I° e II° GRADO
avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza n.624/2021 del Giudice di Pace di
Gragnano depositata in data 09.12.2020 e pubblicata in data 23.04.2021 nell'ambito del giudizio riunito recante n. RG. 389/2018.
Conclusioni: come da atti di causa
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con due distinti atti di citazione l'odierna appellante come in epigrafe generalizzata e
(entrambi attori in primo grado) rispettivamente quali proprietari dei Parte_2
motocicli Honda SH 300 tg. EC26446 e Honda SH tg. DV77311 convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Gragnano, nella qualità di proprietaria del Parte_3
motociclo Honda SH 125 tg. CY80540 e la relativa compagnia assicurativa Controparte_1
(odierna appellata) per ivi sentirli condannare, in solido tra loro (previa declaratoria di esclusiva responsabilità della stessa quale conducente del predetto motociclo Honda 125 tg.
CY80540 di sua proprietà nella causazione dell'evento dannoso di cui appresso) al risarcimento dei danni materiali riportati dai motocicli Honda SH300 tg. EC26446 e Honda
SH tg. DV77311 di rispettiva proprietà nonché quanto a anche al Parte_2
risarcimento per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 01.01.2017 alle ore 19.50 circa alla via Gesini di Casola di Napoli.
A sostegno della propria domanda assumeva nel proprio scritto Parte_1
introduttivo che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate il motociclo Honda SH 300 tg. EC26446 di sua p.tà stava percorrendo la predetta strada allorquando rimaneva vittima di un sinistro causato dal motociclo Honda sh 125 di p.tà e nell'occasione Parte_3
condotto da il quale, provenendo da tergo, senza rispettare la prescritta Parte_4 distanza di sicurezza, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso in curva, finiva per tamponare violentemente il motociclo di sua p.tà il quale per effetto dell'urto ricevuto, veniva sospinto in avanti finendo per tamponare a sua volta il motoveicolo Honda Sh tg.
DV77311 di p.tà che lo precedeva. Parte_2
Deduceva l'istante che in conseguenza dell'urto subito il motociclo di sua proprietà rovinava al suolo sul lato destro riportando danni da urto diretto alla parte posteriore e danni da urto indiretto a quella anteriore nonché alla parte laterale destra.
2 R.G.A.C. n. 6347/2021
deduceva nel proprio atto di citazione che stava percorrendo alla guida Parte_2 del motociclo dell'Honda sh tg. DV77311 di sua p.tà la suddetta strada in discesa, allorquando veniva coinvolto nel sinistro de quo venendo tamponato dal motociclo di
, il quale a sua volta era stato urtato dall'Honda 125 di proprietà convenuta. Parte_1
In conseguenza dell'urto subito deduceva che mentre il proprio motoveicolo SH Parte_2
slittando e finendo contro un muro laterale riportava danni da urto diretto ed indiretto, sia alla carrozzeria che alla meccanica come da rilievi fotografici che allegava e per la cui riparazione veniva preventivata una spesa pari ad euro 3.307,70 incluso iva, come da allegato preventivo dell'Autocarrozzeria GFM di Di AO V.zo , esso istante riportava lesioni personali per le quali si recava nella notte tra l'1 e il 2 gennaio 2017, presso l'ospedale San
Leonardo di Castellammare di Stabia ove gli veniva diagnosticato “ contusione della parte toracica” con prognosi di giorni due;
giudicato infine guarito con postumi da valutare in sede medico legale come da certificazione redatta dal medico curante dr. Persona_1
in data 23.03.2017 che allegava.
Il procedimento azionato da veniva iscritto a ruolo con il n. RG 389/2018; Parte_1 quello di , all'atto dell'iscrizione a ruolo presso l'ufficio del giudice di Parte_2
pace di Gragnano, riceveva il n.rg 1211/2018.
Radicatasi la lite, si costituiva in entrambi i giudizi l'odierna società appellante, la quale preliminarmente chiedeva la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva a quello di più risalente iscrizione a ruolo (ovverosia al fascicolo n. RG 389/2018) eccependo altresì sempre in rito l'improponibilità e la nullità della domanda;
nel merito, contestando sia l'an che il quantum, e rappresentando la carenza di copertura assicurativa del mezzo Honda tg. EC26446 di , concludeva per Parte_1
il rigetto di entrambe le domande risarcitorie perché infondate in fatto oltre che in diritto.
Indi, disposta la riunione dei giudizi, istruita la causa mediante l'escussione di un unico teste comune ad entrambe le parti attrici sig. espletata ctu tecnico-comparativa Testimone_1
volta ad accertare la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica come prospettata dalle parti per il tramite del P.A. all'uopo nominato, il giudice di pace sulle Persona_2
conclusioni come precisate dalle parti a verbale e di cui alle prodotte comparse conclusionale, all'udienza del 18.11.2020 riservava la causa in decisione.
Con sentenza n.624 pubblicata in data 23.04.2021 il giudice di pace di Gragnano previa declaratoria di contumacia di rigettava le domande attoree perché Parte_3
infondate ritenendo non provato il fatto storico come dedotto dalle parti nei propri scritti
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ponendo le spese di ctu tecnica comparativa definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro , con loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa . CP_1
Avverso la suddetta sentenza con due distinti atti di citazione ritualmente notificati proponevano appello e i quali, con motivi di doglianza Parte_1 Parte_2 identici, ne censuravano l'erroneità laddove il giudicante aveva ritenuto che gli attori non avessero fornito prova dei fatti costitutivi delle rispettive domande risarcitorie.
Chiedevano pertanto, in accoglimento dei rispettivi atti di appello ed in riforma integrale della impugnata sentenza, dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Honda SH 125 tg. CY80540 di proprietà di nella causazione Parte_3 dell'evento dannoso come dedotto in lite con conseguente condanna degli odierni appellati in solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro Parte_1
1.506,40 in relazione ai danni materiali riportati dal motociclo Honda sh300 tg. EC26446 di sua p.tà e dell'importo pari ad euro 2.300,00 in favore di per i danni Parte_2
riportati dal mezzo Honda di sua proprietà conformemente alla quantificazione come operata dal ctu nominato in primo grado nonché, in favore di , anche di Parte_2
una somma da riconoscersi secondo giustizia in corso di causa per le lesioni personali dallo stesso patite , con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai rispettivi difensori dichiaratisi antistatari.
Il giudizio di appello formulato dall'appellante recante n. 6411/2021 Parte_2
veniva assegnato alla cognizione del giudice dott.ssa Zicari con udienza di prima comparizione fissata per la data del 05.04.2022; quello dell'appellante , Parte_1 recante rg.6347/2021, all'odierno scrivente con udienza di prima comparizione fissata in pari data.
Nell'ambito del giudizio assegnato allo scrivente (RG .6347/2021) si costituiva con comparsa di costituzione del 13.03.2022 la appellata compagnia assicurativa in CP_5
p.l.r.p.t. la quale preliminarmente invocava la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione avendo entrambi ad oggetto l'impugnativa del medesimo atto giudiziario reso all'esito dei giudizi già riuniti in primo grado eccependo altresì in rito l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, concludeva per il rigetto degli spiegati appelli con conferma integrale della impugnata sentenza e vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
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Radicatasi la lite, all'udienza cartolare di prima comparizione del 05.04.2023 il giudicante, sulle note depositate da entrambe le parti costituite, previo invito formulato a parte appellante di provvedere al deposito telematico o in copia con attestazione di conformità delle notifiche dell'atto introduttivo effettuate alle parti non costituite, disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente Coordinatore della seconda sezione civile per la chiesta riunione dei giudizi.
Disposta la riunione al fascicolo recante RG. n.6347/21 di più risalente iscrizione assegnato allo scrivente, di quello pendente innanzi alla dott.ssa Zicari ed iscritto al n.RG 6411/21 lo scrivente, all'udienza cartolare del 18.10.22, rilevato il mancato deposito delle notifiche come precedentemente richieste nonché la non visibilità telematica del fascicolo n. 6411/21, disponeva il rinvio della causa in prosieguo all'udienza cartolare del 13.04.2023 onerando la parte appellante, a pena di inammissibilità, al deposito delle notifiche;
causa poi rinviata d'ufficio in prosieguo e con i medesimi incombenti a quella cartolare del 19.10.2023.
Indi, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 19.09.2024 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle stesse dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da ordinanza resa in data 18.10.2024.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio mediante notifica di entrambi gli atti di citazione in appello avvenuta in data 22.11.2021, non si è costituita la responsabile civile Parte_3
per cui se ne dichiara la contumacia anche per il presente grado di giudizio.
[...]
2. In rito.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del
16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
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parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Nel merito
3.1. Sulla omessa, insufficiente nonché contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello concernente l'omessa, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
E' pacifico, infatti, che “ il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.360 n.5, c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del
criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di
contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione
risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova” ( cfr. Cass.civ. sez.lav., n.6064 del 06.04.2008, la quale conferma un indirizzo da tempo consolidato;
in senso conforme, ex plurimis: Cass. N.18709/2007; cass.civ.
n.17477/2007; Cass.n.11193/2007, che dopo aver ribadito che il vizio ex art.360 n.5 cp.c. non sussiste quando sia comunque desumibile dalla motivazione la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, aggiunge anche che il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni).
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Ciò detto, osserva l'adito tribunale come la motivazione della impugnata sentenza sia congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
3.2 Sulla arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie – sulla omessa e/o
erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. tecnica- sulla violazione degli artt.115 e 116
c.p.c. e art.2697 c.c.
Entrambi gli atti di appello sono infondati e come tali devono essere rigettati nei termini che seguono.
Osserva l'adito tribunale come la motivazione resa dal giudice di prime cure in ordine alla valutazione del compendio istruttorio sia congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non
è passibile di censura alcuna.
Infondate, pertanto, sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, gli odierni appellanti si dolgono che la impugnata sentenza sarebbe affetta da illogicità ed incongruenze in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado.
Invero il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il fatto storico come prospettato dagli attori nei propri scritti introduttivi sulla base delle emergenze processuali acquisite (prova testimoniale, mancata ispezione dei motoveicoli coinvolti, mancanza di intervento delle autorità sul luogo del sinistro come dedotto in lite).
Per quanto attiene alla prova orale raccolta in giudizio il giudice di prime cure nella impugnata sentenza dichiara:” non ha fornito un contributo concreto all'accertamento della verità processuale poiché non ha comprovato la veridicità dell'assunto fornito dagli attori e non ha chiarito la dinamica del sinistro”.
Inoltre, sempre secondo il giudice di prime cure, il dato della riscontrata coerenza dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro come ritenuta dal CTU incaricato, effettuata sulla base di rilievi fotografici attesa l'impossibilità da parte dell'ausiliario tecnico di periziare i mezzi coinvolti, non poteva assurgere ad elemento probatorio certo in ordine alla effettiva sussistenza dei predetti danni .
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'adito tribunale non può che condividere la valutazione della prova testimoniale (unico teste) come effettuata dal giudice di prime cure confermando in tal sede il giudizio di carenza probatoria in ordine ai fatti posti a
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fondamento della domanda risarcitoria e ciò alla luce anche di ulteriori argomentazioni come di seguito esplicitate.
Invero per quanto attiene alla prova testimoniale deve rilevarsi come il giudice di pace l'abbia correttamente valutata al fine di pervenire ad un giudizio di inattendibilità del testimone escusso ritenendo il suo narrato poco credibile e non coerente in relazione alla intera dinamica del sinistro come dedotta dagli attori in primo grado e ritenendo per l'effetto non assolto da parte di essi danneggiati l'onere probatorio su di loro incombente ex art.2697 c.c.
Invero deve in tal sede confermarsi il giudizio di inattendibilità del teste escusso avendo lo stesso genericamente riferito di aver assistito al sinistro trovandosi lungo la via Gesini di Casola di
Napoli senza però fornire alcun riferimento (es: un numero civico, un negozio) così da consentire al tribunale di valutare la sua corretta visuale rispetto al dedotto sinistro verificatosi secondo il teste in una curva a s della predetta strada.
Inoltre, il suo narrato a parere dello scrivente , è da considerarsi finanche inutilizzabile laddove indicando in una curva ad “s” il luogo del dedotto tamponamento, riferisce circostanze mai dedotte dagli appellanti in primo grado nei propri scritti introduttivi.
Deve poi darsi atto che a suffragare la inattendibilità della prova testimoniale resa, vi è la circostanza che il nominativo del predetto teste non risulta indicato nella messa in mora inoltrata alla appellata compagnia e ciò anche al fine di pervenire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia né tantomeno le sue generalità risultano dalla disamina dell'allegato modulo CAI ove alla dicitura “testimoni” non è riportato alcun nominativo.
Desta inoltre dubbi in ordine al verificarsi del fatto così come prospettato dalle parti l'ulteriore dato rappresentato dalla circostanza che il predetto teste non chiariva in sede di sua escussione come e/o da chi veniva rintracciato per rendere testimonianza, tenuto conto dell'ulteriore dato che lo stesso nell'immediatezza del fatto non provvedeva a rilasciare i propri dati identificativi agli odierni appellanti (“…dopo essermi accertato che le lesioni subite dai coinvolti non erano gravi, mi sono allontanato” cfr. deposizione testimoniale agli atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio).
Appare evidente, pertanto, anche alla luce di tali ulteriori deduzioni come siffatta testimonianza non valga a chiarire l'effettiva dinamica dei fatti e pertanto la stessa, anche alla luce dell'assenza di ulteriori riscontri probatori sia da ritenere non attendibile.
Infatti il narrato testimoniale non ha trovato riscontri dovendosi rilevare l'ulteriore circostanza rappresentata dal mancato intervento delle forze dell'ordine sul luogo e ciò sebbene il sinistro de quo abbia interessato il coinvolgimento di ben tre motoveicoli.
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Né alle carenze istruttorie suindicate a parere del tribunale, poteva sopperirsi con le risultanze della espletata CTU tecnica la quale, secondo i moniti giurispudenziali ormai consolidati, non può mai essere utilizzata per supplire alle lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati essendo onere della parte provare i fatti costitutivi del suo diritto ex art.2697 c.c. E ciò soprattutto quando – come nel caso in esdame – il CTU non abbia potuto visionare i mezzi coinvolti dovendosi limitare ad effettuare le proprie indagini sulla scorta di fotografie.
Ne consegue che le circostanze come narrate dagli appellanti in merito al dedotto sinistro stradale non hanno trovato conferma nel compendio probatorio versato in atti sicché, alla luce delle osservazioni di fatto e di diritto su esposte e della espressa contestazione da parte dell'appellata compagnia assicurativa, deve ritenersi che entrambi gli appellanti non abbiano assolto l'onere probatorio su di loro incombente con conseguente necessario rigetto dei rispettivi atti di gravame.
4.Sulle spese di lite.
Le incertezze probatorie sopra evidenziate, pur conducendo al rigetto dell'appello consentono l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater dpr
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13co.1bis DPR
115/2002 a carico di ciascuna parte appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-rigetta entrambi gli atti di appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza---
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado---
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti ex art.13 co.1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13co.1bis
DPR 115/2002 a carico di ciascuna parte appellante.
Così deciso in Torre Annunziata, il 2.3.2025.
Il Giudice
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