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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2941/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2941/2021 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5
marzo 2025,
promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ), in proprio e nella qualità, Parte_4 C.F._4
rispettivamente, di figli e di coniuge eredi di deceduto in data 14 luglio 2012, Persona_1
nonché nell'interesse di (C.F. ), nella qualità di Parte_5 C.F._5
sorella di e di (C.F. , Persona_1 Parte_6 C.F._6
), (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
) e (C.F. ) – rappresentata dai genitori C.F._8 Parte_9 C.F._9
e esercenti la responsabilità genitoriale - nella qualità di nipoti Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 26 di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Minacapilli ed elettivamente Persona_1
domiciliati all'indirizzo P.E.C.: giusta procura in atti;
Email_1
ATTORI
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 CP_3
legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, via Vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 5.3.2021 Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , ciascuno nella propria qualità, – a seguito della Parte_7 Parte_8 Parte_9
sentenza n. 480/2020 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale – convenivano innanzi questo Tribunale il chiedendo di “1) accertare Controparte_2
e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del , già Controparte_2 Controparte_4
, per omesso controllo e vigilanza sul sangue trasfuso (ben 12 sacche di sangue infetto) a
[...]
durante il ricovero dello stesso presso l'Ospedale di Desenzano del Garda nel Persona_1
1983; 2) confermare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni subite da
nell'anno 1983 presso l'Ospedale di Desenzano del Garda e l'insorgere Persona_1
dell'infezione da Epatite C, nonché la sussistenza del nesso causale tra la predetta infezione da Epatite
C e il decesso dello stesso avvenuto in data 14 Luglio 2012 a causa dell'aggravamento della predetta
patologia contratta a causa delle emotrasfusioni di sangue infetto;
3) condannare il Controparte_2 pagina 2 di 26 , già , al risarcimento dei danni non patrimoniali biologico terminale, CP_2 Controparte_4
catastrofico o catastrofale e tanatologico subiti da e trasmessi “iure successionis” Persona_1
agli eredi , e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_3 [...]
da quantificarsi in Euro 4.016.775,00 (Euro 1.338.925,00 per ogni singola voce Parte_4
di danno), oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi pro quota in favore degli eredi secondo
dichiarazione di successione allegata, ovvero nella maggiore e minore somma che sarà ritenuta
congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale adito o comunque secondo criterio equitativo alla
stregua delle predette tabelle indicate in motivazione;
4) condannare il , già Controparte_2
, al risarcimento dei danni non patrimoniali “iure proprio” da perdita del Controparte_4
rapporto parentale ex art. 2059 c.c. subiti da , , Parte_1 Parte_2 Parte_10
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , – rappresentata dai genitori e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale, e – Controparte_1 Controparte_5 CP_6
rappresentati dai genitori e esercenti la potestà genitoriale, a Parte_10 Controparte_7
causa e a seguito del decesso del prossimo congiunto avvenuto in data 14 Luglio Persona_1
2012, da quantificarsi secondo quanto esposto al motivo n.4) del presente atto, oltre interessi e
rivalutazione, ovvero nella maggiore e minore somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia da
codesto Ecc.mo Tribunale adito o secondo criterio equitativo alla stregua delle predette tabelle
indicate in motivazione”.
Gli attori deducevano, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 24.10.1983 Per_1
veniva ricoverato presso l' a causa di “megauretere e
[...] Controparte_8
idronefrosi destra”, motivo per il quale veniva sottoposto ad un intervento chirurgico in data 8.11.1983
e successivamente dimesso in data 5.12.1983.
pagina 3 di 26 Rilevavano in particolare che durante il periodo pre e post operatorio, a causa di una progressiva anemizzazione, al paziente erano state trasfuse 12 sacche di sangue del gruppo “0 RH
positivo”.
Dopo vari anni veniva diagnostica a la positività per il virus dell'epatite C, Persona_1
con conseguente cronicizzazione dell'infezione e comparsa di un quadro cirrotico per cui si sottoponeva a diverse terapie specifiche che tuttavia non sortivano risultati positivi.
A seguito della visita specialistica – in data 15.4.2002 – in cui emergeva la seguente diagnosi :
“Il prof. di anni 64, è affetto da RO EP HCV CORRELATA POST – Persona_1
TRASFUSIONALE, infermità che, alla luce della documentazione sanitaria esibita, risulta contratta in
seguito alle trasfusioni di sangue infetto eseguite nell'Ospedale di Desenzano del Garda durante il
ricovero nel 1983; detta malattia, cronica ed evolutiva, produce una grave infermità da cui deriva, in
atto, una menomazione permanente dell'integrità psico – fisica del soggetto, valutabile nella misura
non inferiore all'80% (ottanta per cento)”, incoava un giudizio contro il Persona_1 [...]
innanzi al Tribunale di Enna, riassunto successivamente presso il Tribunale di CP_2
Caltanissetta, al fine di ottenere il risarcimento ex art 2043 c.c. dei danni biologici e morali permanenti derivanti dalla suddetta patologia contratta a seguito delle trasfusioni di sangue.
Con la sentenza n. 307/2007 nel procedimento n. 41/2004 R.G. il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea ritenendo insussistente la prova del nesso di causalità tra il danno e le emotrasfusioni cui l'attore era stato sottoposto.
Veniva all'uopo proposto appello avverso la suddetta sentenza, ove nelle more Per_1
a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, decedeva in data 14.7.2012 e pertanto si
[...]
costituivano in giudizio in prosecuzione gli eredi Parte_2 Parte_1 Pt_10
e in qualità di figli e coniuge dell'appellante,
[...] Parte_3 Parte_4
insistendo nelle difese spiegate dal de cuius e chiedendo la condanna del al risarcimento dei CP_2
danni sia iure proprio che iure hereditatis. pagina 4 di 26 All'esito dello stesso la Corte d'Appello di Caltanissetta, rilevando l'insussistenza di una valida prova in ordine al nesso causale tra le emotrasfusioni praticate e la patologia diagnosticata a Per_1
rigettava la proposta impugnazione.
[...]
Conseguentemente gli eredi proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n.22416/2017 cassava la sentenza della Corte d'Appello e rinviava alla stessa, pronunciando il principio di diritto in ordine all'accertamento del nesso causale.
e Parte_2 Parte_10 Parte_3 Parte_4
riassumevano ex art. 392 c.p.c. quindi il giudizio, rinunciando alla domanda risarcitoria dei danni rivendicati iure proprio sulla quale il Ministero aveva rifiutato il contraddittorio.
Con sentenza n.187/2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha sì affermato che “Considerato
che l'epatite C costituisce concretizzazione del rischio (trasmissione di malattie mediante sangue
infetto) che l'attività di controllo e vigilanza sull'uso degli emoderivati tende a prevenire, deve
presumersi sussistente il nesso di causalità, in termini di “più probabile che non”, tra la patologia
contratta da e le emotrasfusioni cui è stato sottoposto”, ma contestualmente ha Persona_1
rigettato la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico e morale subito da Persona_1
Tale pronuncia è stata da ultimo confermata anche in sede di legittimità con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 13698/2022.
Medio tempore con atto di citazione del 4.7.2017 gli attori Parte_1 Parte_2
Parte_10 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Controparte_5 CP_6
convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il per
[...] Controparte_2
ottenere l'accertamento della responsabilità del per omesso controllo e vigilanza sul sangue CP_2
trasfuso e del relativo nesso di causalità rispetto alla patologia poi riscontrata dal paziente;
ed in particolare chiedevano la condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure CP_2
pagina 5 di 26 proprio a causa del decesso del familiare, nonché – gli eredi solamente - il risarcimento dei danni biologico terminale, catastrofico o catastrofale e tanatologico trasmessi iure successionis.
Il Tribunale di Caltanissetta adito dichiarava l'insussistenza della propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Catania quanto alle domande avanzate da Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
, e , e in favore del Tribunale di Palermo per gli altri.
[...] Parte_8 Parte_9
Gli odierni attori riassumevano, quindi, la causa innanzi al giudice competente proponendo le relative domande risarcitorie dei danni sia iure proprio sia iure successionis, derivanti dalle emotrasfusioni cui è stato sottoposto durante il periodo di ricovero presso Persona_1
l'Ospedale di Desenzano del Garda.
Il convenuto – nel costituirsi in giudizio – eccepiva il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva degli attori, non essendo stata provata la qualità di eredi di ed Persona_1
inoltre il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_5 Parte_6
, e . Parte_7 Parte_8 Parte_9
Con riferimento al danno rivendicato iure hereditatis parte convenuta contestava anche la violazione del ne bis in idem alla luce della pendenza dell'altro giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione, per coincidenza di parti, petitum e causa petendi, ed in ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per il risarcimento dei danni patiti da Persona_1
Nel merito in ogni caso deduceva la genericità dell'atto di citazione, in considerazione della mancata prova dell'entità del danno e del nesso causale tra le operate trasfusioni e la contrazione dell'infezione nonché la generica indicazione del danno subito, non essendo stata provata l'esistenza di rapporti di parentela o di affinità con il familiare deceduto.
Alla prima udienza di comparizione del 23.6.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e mandava alla Cancelleria al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto. pagina 6 di 26 Alla successiva udienza dell'8.2.2023 il Giudice, onerando parte attrice di fornire indicazioni sugli altri giudizi pendenti, rinviava la causa all'udienza del 26.6.2023, all'esito della quale ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice e rinviava al 18.3.2024 per l'assunzione delle prove ammesse.
All'udienza del 10.6.2024, esaurita la fase istruttoria, il Giudice rinviava per la precisazione delle precisazioni delle conclusioni al 5.3.2025.
In detta udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
In materia di danni conseguenti a contagio infettivo da HBV (epatite B), HCV (epatite C) e HIV
(AIDS), contratto per effetto di trasfusioni o somministrazioni di prodotti emoderivati, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con la sentenza n.576 del 2008, hanno inquadrato la natura della responsabilità del nell'alveo dell'art. 2043 c.c. Controparte_2
Ed infatti, considerando i doveri di vigilanza che incombono sul e il Controparte_2
relativo compito di emanare le direttive tecniche per organizzare il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla preparazione dei suoi derivati, i danni che derivano dall'omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati costituiscono una violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.
È stata invece esclusa una responsabilità di natura contrattuale in capo al atteso che il CP_2
rapporto negoziale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dà a luogo al c.d. contratto atipico di "spedalità", al quale è completamente estraneo il Controparte_2
Si tratta, quindi, di due fattispecie di responsabilità autonome, tra loro in rapporto di possibile concorrenza e non già di reciproca esclusione (cfr. Cass. ord. n. 25472/2024).
pagina 7 di 26 Inquadrata, quindi, la responsabilità da omessa vigilanza del nell'ambito della CP_2
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ai fini della sua configurabilità occorre accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ed in particolare del nesso di causalità.
Su tale aspetto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia già citata, hanno chiarito che "Premesso che sul gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in CP_2
materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di
emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia
sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli
standards di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con
riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici
della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una
patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della
malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_2
impedito la versificazione dell'evento".
Ed infatti in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV
(AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il contagio verificatosi negli anni tra il Controparte_2
1979 e il 1989, stante l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni,
individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la CP_2
contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica (cfr. Cass. sent. n.
5954/2014). pagina 8 di 26 Ne consegue che, sussistendo in capo al , anche prima dell'entrata in Controparte_2
vigore della legge n. 107/1990, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il Giudice, accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV, o HCV, in soggetto emotrasfuso può ritenere in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che,
per converso la condotta del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. CP_2
La natura extracontrattuale della responsabilità del per i danni da Controparte_2
trasfusione di sangue infetto determina, poi, l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto) (Cass. sent. 7553/2012; sent. 20934/2015).
In di caso di decesso del soggetto emotrasfuso, peraltro, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (cass. sent. 34570/2023)
Compendiati così i parametri giurisprudenziali di riferimento occorre ora procedere all'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio. pagina 9 di 26 Anzitutto vanno analizzate le eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_2
convenuto in seno alla propria comparsa di costituzione riguardanti da un lato il difetto di legittimazione attiva degli attori e dall'altro la violazione del ne bis in idem e l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata.
In primis il difetto di legittimazione attiva viene eccepito da parte convenuta con riferimento alla mancata prova da parte degli attori che hanno formulato la domanda risarcitoria iure hereditatis
circa la propria qualità di eredi di Persona_1
Invero tale obiezione non risulta condivisibile considerato che la qualità di eredi è stata adeguatamente provata dagli attori attraverso l'allegazione della dichiarazione di successione di in cui risultano eredi in qualità di coniuge e Persona_1 Parte_4
e in qualità di figli. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Diversa invece la posizione degli altri attori – ossia , Parte_5 Parte_6
, e – i quali hanno rivendicato solo la voce di danno Parte_7 Parte_8 Parte_9
parentale, ossia un diritto proprio e non derivante dal rapporto di natura successoria rispetto al dante causa.
Ritenuti quindi tutti i soggetti legittimati ad agire e a proporre le domande avanzate, occorre adesso procedere ad esaminare l'altra eccezione preliminare attinente alla violazione del ne bis in idem
nella parte relativa alla pretesa risarcitoria rivendicata iure hereditatis per pendenza di un precedente giudizio avente analogo contenuto. Ed in particolare parte convenuta deduce la coincidenza di parti,
petitum e causa petendi tra il presente giudizio e quello n. 26893/2020 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 187/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, con la quale il Collegio ha rigettato la domanda degli attori per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
pagina 10 di 26 La suddetta eccezione impone di accertare quale sia effettivamente l'oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta al fine di comprendere se lo stesso risulti sovrapponibile o meno rispetto alle domande attoree proposte nell'odierno procedimento.
Particolarmente travagliato è stato l'iter processuale che ha riguardato i danni subiti da a seguito delle emotrasfusioni effettuate e della conseguente patologia che ne è Persona_1
derivata. Ed infatti ha avuto inizio con l'atto di citazione depositato dallo stesso de cuius, Per_1
in data 24.5.2002 - dapprima incardinato presso il Tribunale di Enna - poi riassunto innanzi
[...]
al Tribunale di Caltanissetta, il quale ha rigettato la domanda risarcitoria per insussistenza di prova del nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui il è stato sottoposto nel 1983 e la patologia Per_1
successivamente riscontrata.
Tale sentenza è stata poi impugnata dallo stesso attore, il quale è deceduto nel corso del giudizio di impugnazione – in particolare in data 14.7.2012 – e pertanto nel relativo giudizio si sono costituiti in prosecuzione gli eredi, i quali hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei Controparte_2
danni iure hereditario nonché di quelli subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Tuttavia anche in quella sede la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la proposta impugnazione per mancanza di prova del nesso causale e vi ha fatto seguito il ricorso alla Corte di
Cassazione, la quale ha invece cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato a quest'ultima,
sancendo il principio di diritto da applicare nella decisione del caso in esame.
Gli eredi, dunque, hanno riassunto il giudizio innanzi al Giudice del rinvio insistendo nelle medesime domande formulate nel primo giudizio ma con rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata
iure proprio stante il rifiuto del contraddittorio sul punto da parte del . Controparte_2
In tale fase di giudizio, la Corte d'Appello di Caltanissetta applicando il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ha sì ritenuto che “l'epatite C costituisce concretizzazione del
rischio (trasmissione di malattie mediante sangue infetto) che l'attività di controllo e vigilanza sull'uso
degli emoderivati tende a prevenire, deve presumersi sussistente il nesso di causalità, in termini di pagina 11 di 26 “più probabile che non”, tra la patologia contratta da e le emotrasfusioni cui è Persona_1
stato sottoposto”, ma ha comunque rigettato la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ed infatti il dies a quo ai fini della decorrenza del termine quinquennale non
è stato temporalmente collocato alla data della relazione da parte del CTP, quanto piuttosto ad un momento antecedente in cui il soggetto ha avuto concretamente percezione della sussistenza della patologia.
Tale decisione è stata confermata da ultimo anche dalla Corte di Cassazione (ord. 13698/2022).
Orbene da questa disamina emerge come sulla parte della domanda risarcitoria avanzata iure
hereditatis si sia formato il giudicato a seguito delle decisioni emesse nei diversi gradi di giudizio. È
vero che il diritto al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello delle morte si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è
suscettibile di trasmissione agli eredi, ma è altrettanto vero che nel caso in esame la prosecuzione della domanda – avviata dal de cuius personalmente – da parte dei suoi eredi ha già determinato un accertamento sulla sussistenza di tali danni e il riconoscimento degli stessi, non ravvisandosi nelle domande risarcitorie avanzate da ultimo un elemento di novità rispetto al danno che già il de cuius
aveva posto a fondamento della propria pretesa. Ed infatti il danno biologico “terminale” richiesto jure
successionis dai danneggiati eredi non è autonomo rispetto a quello biologico – chiesto dal de cuius
quando era in vita - in quanto il progressivo incremento del grado di invalidità permanente costituisce
“aggravamento” della originaria patologia infettiva, rispetto alla quale il danno biologico "terminale"
non riveste carattere di autonomia, né sotto il profilo dell'evento lesivo generatore del danno (da ricondurre alla contrazione del virus, e dunque alla lesione del diritto alla salute), né sotto il profilo del danno conseguenza lungolatente non prevedibile (il decesso è causalmente riconducibile all'evoluzione della condizione clinica notevolmente compromessa dalla patologia epatica cirrotica e tumorale HCV
correlata).
pagina 12 di 26 La morte, quale esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita, è infatti il terminale della evoluzione peggiorativa della patologia virale, contratta dalla vittima, intervenuta parecchi anni dopo la lesione alla salute (contrazione del virus) (Cass. sent. 29492/2019: “il danno cd. "terminale", in quanto
fenomenologicamente riconducibile ad uno stato di "malattia" correlato ad una apprezzabile durata
della inabilità biologica -tendenzialmente assoluta- del soggetto leso, viene pertanto a replicare la
nozione di danno biologico da "inabilità temporanea", al riguardo non assumendo rilevanza, sul piano
giuridico, la peculiare natura della lesione e l'esito della malattia in quanto "ab origine"
irrimediabilmente destinati ad estinguere lo stesso soggetto”).
Gli eredi agiscono anche per ottenere il riconoscimento del danno catastrofale, verificatosi nell'ultima settimana di vita del – dall'8 al 13 luglio 2012 – quando lo stesso ha Persona_1
percepito lucidamente la gravità e ineluttabilità dell'infermità, nonché ha preso consapevolezza dell'avvicinarsi della morte.
Effettivamente dal danno biologico terminale deve essere tenuto distinto il danno non patrimoniale cd. "catastrofale", ossia consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte. Questa voce di danno, pertanto, può
“aggiungersi”, alla invalidità biologica, collocandosi su un piano distinto dalle conseguenze valutabili secondo criteri medico-legali della lesione della salute, dovendo ricondursi nella nozione di "danno morale" il senso della disperazione per la inevitabilità di un "exitus" ormai prossimo, sentimento di tragica ineluttabilità del fine-vita che richiede - a differenza del danno biologico- il presupposto della consapevole condizione soggettiva, dovendo tale sentimento essere necessariamente avvertito dalla persona fisica per potersi configurare come ulteriore danno-conseguenza risarcibile.
Tuttavia nel caso in esame anche questa voce di danno deve ritenersi assorbita nella domanda avanzata dagli eredi al momento della costituzione in prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte pagina 13 di 26 d'Appello di Caltanissetta. Ed infatti gli stessi hanno agito per ottenere testualmente il risarcimento dei
“danni biologici e morali permanenti subiti dall'attore-appellante, liquidabili “iure successionis” agli
eredi costituiti dell'attore deceduto nel corso del giudizio”, ricomprendendo in tal Persona_1
modo tutti i danni che fino a quel momento si erano formati nella sfera del de cuius danneggiato e per effetto della morte automaticamente trasferiti in capo agli eredi.
La statuizione che ha dichiarato la prescrizione del diritto iure hereditatis al risarcimento del danno biologico deve ritenersi quindi estesa a tutti i danni biologici e morali patiti dal de cuius e fatti valere iure successionis dagli eredi, non potendo venire in rilievo gli aggravamenti della situazione patologica che non assumono una propria autonomia.
Ritenuto dunque inesistente un autonomo evento lesivo “letale” rispetto a quello lesivo della
“salute” (contrazione del virus) e ritenuto che tutte le voci di danno vanno considerate assorbite nella domanda già avanzata dagli attori in altro giudizio, la domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis
dagli attori risulta una mera duplicazione di quanto già richiesto ed esaminato in altra sede processuale e su cui si è già formato il giudicato, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata iure
hereditatis dagli attori deve essere rigettata.
La formazione del giudicato sul punto e il conseguente rigetto della domanda rendono superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto, in quanto sempre attinente alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis.
Diverso invece il ragionamento con riferimento alle pretese risarcitorie rivendicate dagli attori
iure proprio per danni da perdita del rapporto parentale, rispetto alle quali non vi è stata alcuna pronuncia in altri giudizi.
Anzitutto occorre evidenziare che con riferimento a tali pretese non risulta decorso il termine di prescrizione al momento della proposizione della domanda giudiziale, stante l'avvenuto decesso di in data 14.7.2012 e la notifica dell'atto di citazione del Persona_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Caltanissetta in data 5.7.2017. pagina 14 di 26 Potendosi quindi esaminare il merito della questione, parte convenuta ha anzitutto eccepito – in ordine alla responsabilità ex art. 2043 c.c. - la genericità dell'atto di citazione sul punto ed in particolare la mancata prova circa l'entità del danno e la sussistenza del nesso di causalità.
Ha infatti asserito l'assenza di prova fornita da parte attrice sulla esclusione di altri fattori o eventi alternativi che avrebbero potuto determinare il contagio e l'insorgenza della patologia in capo al paziente, nonché l'assenza di colpe, omissioni o responsabilità in capo all'Amministrazione convenuta.
Invero, con riferimento al nesso eziologico tra le emotrasfusioni cui il paziente è stato sottoposto e la patologia contratta e poi il decesso intervenuto, si è già pronunciata la Corte di
Cassazione con ordinanza n.22416/2017 sancendo il principio di diritto cui il Giudice del rinvio si doveva attenere nel riesaminare la questione ed in particolare statuendo che “il nesso causale fra
l'omissione, da parte del , dell'attività di controllo e vigilanza in ordine alla Controparte_2
pratica terapeutica dell'uso degli emoderivati e il contagio dovuto alla trasfusione di sangue infetto
rimane presuntivamente provato in caso di concretizzazione del rischio che la regola di condotta
violata tende a prevenire, vale a dire quello di impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue
infetto (Cass. 1355/2014). Il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di Controparte_2
vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati
sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da
HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli
emoderivati”.
Tale principio è stato effettivamente applicato dalla Corte d'Appello di Caltanissetta la quale infatti ha dichiarato che l'epatite C costituisce proprio la concretizzazione del rischio che l'attività di controllo e vigilanza sull'uso degli emoderivati tende a prevenire e pertanto deve presumersi la sussistenza del nesso di causalità, nei termini del più probabile che non tra la patologia contratta e le emotrasfusioni;
il Collegio non ha infatti accolto la domanda non a causa della mancata prova del nesso di causalità, ma per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria. pagina 15 di 26 Ora sul punto le difese sollevate dal convenuto risultano insufficienti atteso che CP_2
riguardano l'adozione di una normativa specifica e l'azione tempestiva ed efficace nella adozione dei test e degli esami previsti all'epoca delle trasfusioni.
A fronte quindi della prova della sottoposizione di alle trasfusioni di sangue Persona_1
nell'anno 1983 – circostanza peraltro non contestata - e della successiva insorgenza della patologia, era a carico del , anche in considerazione del principio della vicinanza della prova, l'onere di CP_2
vincere la presunzione suddetta e di provare di aver adottato le condotte necessarie per evitare la
"contagiosità" - in rapporto ad uno qualunque dei detti virus o di altri trasmissibili nello stesso modo,
purché almeno noti, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica - del sangue destinato alla trasfusione che ha provocato il danno per cui è causa, perché solo in presenza di tale prova esso poteva andare esente da responsabilità.
In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova (Cass. sent. n.5961/2016).
Nel caso di specie invece non è stata fornita una prova adeguata a superare la suddetta presunzione né sotto il fronte della prova di fattori alternativi che abbiano potuto determinare l'insorgenza della patologia né sotto il fronte della documentazione obbligatoria inerente alla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, che non è stata fornita (“ (..) allorché la prova non
possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la
documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un
pagina 16 di 26 comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere
invocato” (S.S.U.U. sent. n. 582/2008).
Ad ulteriore riprova della sussistenza del nesso causale, parte attrice peraltro ha prodotto in atti il giudizio della Commissione medica ospedaliera 2^ di Messina, del 27.7.2023, in cui è stato accertato che “SI esiste nesso causale tra l'infermità contratta dal signor e il decesso dello stesso Per_1
avvenuto per “Cirrosi epatica HCV correlata con ascite e trombosi portale. Edema polmonare acuto.
Exitus” e conseguentemente è stata accolta la domanda di riconoscimento della liquidazione una
tantum.
Com'è noto, infatti, il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del
1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il
[...]
per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso CP_2
causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività (cfr. Cass.
ord. n. 36504/2023).
Una volta accertata la responsabilità della convenuta per il procurato decesso della paziente,
occorre esaminare la questione immediatamente conseguente che attiene alla quantificazione del danno non patrimoniale di cui gli attori rivendicano il risarcimento iure proprio.
a) Danno non patrimoniale
a1) Danno parentale
Sul punto parte convenuta ha dedotto la mancata prova, da parte degli attori, dell'esistenza di un rapporto di parentela o affinità tra gli stessi e e del danno subito iure proprio a Persona_1
causa e a seguito della morte del loro prossimo congiunto.
Gli attori e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno avanzato anzitutto domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale in qualità pagina 17 di 26 rispettivamente di coniuge e di figli di gli attori Persona_1 Parte_5 Parte_6
, e hanno agito invece in qualità rispettivamente
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
di sorella e di nipoti del de cuius.
Il danno parentale “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più
se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò
nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra prossimi congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è
fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. sent. n. 10107/2011).
Per quel che riguarda la quantificazione di tale pregiudizio, giova evidenziare il recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di liquidazione
equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita
del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che
preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti,
la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione,
una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Sent. n. 10579/2021; Cass. Ord. n.
26300/2021). Ed ancora Cass. ord. n.37009/2022 secondo cui “Le tabelle di Milano pubblicate nel
giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del
rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato
ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede pagina 18 di 26 l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e
secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata
motivazione”.
In tema di riconoscimento del danno non patrimoniale la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum
debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. ord. 3767/2018). Naturalmente, nulla esclude che possano essere allegati elementi presunti, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale e dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite (cfr. Cass. sent. n.25541/2022).
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure
proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò
anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d.
"famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti pagina 19 di 26 costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. sent. n. 29332/2017; ord.
n.743/2020).
Nell'alveo della platea degli attori quindi occorre distinguere tra le diverse posizioni ed in particolare: con riferimento a è documentalmente emerso tanto il Parte_4
rapporto di coniugio quanto lo stato di convivenza con la vittima primaria sino alla morte di quest'ultima, in virtù dei certificati di stato di famiglia e di residenza debitamente allegati in atti;
parimenti con riferimento al figlio è documentalmente stata provata l'attualità della Parte_3
convivenza con il de cuius al momento del decesso;
rispetto alle posizioni delle altre figlie, Pt_1
e – anche in assenza di una situazione di convivenza – non vi sono motivi per
[...] Parte_2
escludere l'operatività della presunzione circa la sussistenza della sofferenza morale per la morte del padre, considerando lo stretto legame di parentela sussistente con la vittima e la mancata contestazione o prova contraria fornita dal convenuto sul punto;
è stata anche provata la qualità di sorella dell'attrice la quale ha sempre abitato nel medesimo stabile del fratello. Parte_5
Con riferimento, invece, agli altri attori che agiscono in qualità di nipoti – anche questa dimostrata dalla documentazione presente in atti – l'attività istruttoria svolta ha provato la sussistenza di rapporti stabili e di affetto con il familiare deceduto.
Ed infatti sia la documentazione fotografica prodotta sia le dichiarazioni rese dai testi hanno confermato le frequentazioni abituali tra il nonno e i nipoti ed in generale i rapporti affettivi sussistenti tra e tutti i familiari coinvolti, ponendo in particolare l'accento sulle riunioni Persona_1
familiari che si tenevano abitualmente – oltre che in occasione delle festività – presso l'abitazione del nonché la sofferenza e lo sconvolgimento delle abitudini di vita a seguito del suo decesso. Per_1
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori vanno accreditati di un grado di intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III, 2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a pagina 20 di 26 riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna.
Orbene, alla luce di tutto ciò, applicando le tabelle di Milano in relazione ai dati oggettivi sopra evidenziati e all'età della vittima primaria (74 anni) al momento del decesso, il risarcimento va riconosciuto secondo il seguente schema:
12 punti (età della vittima primaria) + 16 punti (età della vittima Parte_4
secondaria= 63 anni) + 16 punti (per convivenza) per un totale di 44 punti, per cui considerando il valore punto di € 3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 172.084,00;
: 12 punti (età della vittima primaria) + 24 (età della vittima secondaria= 26 Parte_3
anni) + 16 punti (per convivenza) per un totale di 52 punti, per cui considerando il valore punto di €
3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 203.372,00;
- 12 punti (età della vittima primaria) + 20 (età della vittima secondaria= 44 Parte_1
anni) per un totale di 32 punti, per cui considerando il valore punto di € 3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 125.152,00;
- 12 punti (età della vittima primaria) + 20 (età della vittima secondaria= 43 Parte_2
anni) per un totale di 32 punti, per cui considerando il valore punto di € 3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 125.152,00.
- 8 punti (età della vittima primaria) + 10 punti (età della vittima Parte_5
secondaria = 65 anni) + 8 punti (per abitazione nel medesimo stabile) + 14 punti (per presenza di un altro superstite) per un totale 40 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 67.920,00;
-Minacapilli 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima secondaria Pt_6
- 19 anni) per un totale di 28 punti per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00;
pagina 21 di 26 : 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima Parte_7
secondaria = 14 anni) per un totale di 28 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00
l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00;
- : 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima secondaria = 15 Parte_8
anni) per un totale di 28 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00;
- : 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima secondaria = 8 Parte_9
anni) per un totale di 28 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento (Cass. ord. 4658/2024).
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712
(edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a pagina 22 di 26 causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro”, e però, nel caso di debiti di valore,o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
pagina 23 di 26 Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce
Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del decesso (14.7.2012).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
pagina 24 di 26 Con decorrenza dalla data della presente decisione andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Considerato il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dagli attori e la conseguente sproporzione tra chiesto e pronunciato, si ritiene opportuno procedere a compensare tra le parti le spese nella misura della metà; per la restante parte le spese, come liquidate nel dispositivo,
seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_11 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda risarcitoria dei danni formulata iure hereditatis;
2) condanna il al pagamento della somma di € 172.084,00 a Controparte_2
favore di della somma di € 203.372,00 in favore di Parte_4 Pt_3
; della somma di € 125.152,00, in favore di ciascuna delle figlie, e
[...] Parte_1
della somma di € 67.920,00 in favore di della somma di Parte_2 Parte_5
€ 47.544,00, in favore di ciascuno dei nipoti, , , Parte_6 Parte_7 Pt_8
e ; oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
[...] Parte_9
3) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
4) condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di pagina 25 di 26 giudizio, liquidate in complessivi € 14.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, 28 luglio 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2941/2021 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5
marzo 2025,
promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ), in proprio e nella qualità, Parte_4 C.F._4
rispettivamente, di figli e di coniuge eredi di deceduto in data 14 luglio 2012, Persona_1
nonché nell'interesse di (C.F. ), nella qualità di Parte_5 C.F._5
sorella di e di (C.F. , Persona_1 Parte_6 C.F._6
), (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
) e (C.F. ) – rappresentata dai genitori C.F._8 Parte_9 C.F._9
e esercenti la responsabilità genitoriale - nella qualità di nipoti Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 26 di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Minacapilli ed elettivamente Persona_1
domiciliati all'indirizzo P.E.C.: giusta procura in atti;
Email_1
ATTORI
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 CP_3
legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, via Vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 5.3.2021 Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , ciascuno nella propria qualità, – a seguito della Parte_7 Parte_8 Parte_9
sentenza n. 480/2020 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale – convenivano innanzi questo Tribunale il chiedendo di “1) accertare Controparte_2
e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del , già Controparte_2 Controparte_4
, per omesso controllo e vigilanza sul sangue trasfuso (ben 12 sacche di sangue infetto) a
[...]
durante il ricovero dello stesso presso l'Ospedale di Desenzano del Garda nel Persona_1
1983; 2) confermare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni subite da
nell'anno 1983 presso l'Ospedale di Desenzano del Garda e l'insorgere Persona_1
dell'infezione da Epatite C, nonché la sussistenza del nesso causale tra la predetta infezione da Epatite
C e il decesso dello stesso avvenuto in data 14 Luglio 2012 a causa dell'aggravamento della predetta
patologia contratta a causa delle emotrasfusioni di sangue infetto;
3) condannare il Controparte_2 pagina 2 di 26 , già , al risarcimento dei danni non patrimoniali biologico terminale, CP_2 Controparte_4
catastrofico o catastrofale e tanatologico subiti da e trasmessi “iure successionis” Persona_1
agli eredi , e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_3 [...]
da quantificarsi in Euro 4.016.775,00 (Euro 1.338.925,00 per ogni singola voce Parte_4
di danno), oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi pro quota in favore degli eredi secondo
dichiarazione di successione allegata, ovvero nella maggiore e minore somma che sarà ritenuta
congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale adito o comunque secondo criterio equitativo alla
stregua delle predette tabelle indicate in motivazione;
4) condannare il , già Controparte_2
, al risarcimento dei danni non patrimoniali “iure proprio” da perdita del Controparte_4
rapporto parentale ex art. 2059 c.c. subiti da , , Parte_1 Parte_2 Parte_10
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , – rappresentata dai genitori e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale, e – Controparte_1 Controparte_5 CP_6
rappresentati dai genitori e esercenti la potestà genitoriale, a Parte_10 Controparte_7
causa e a seguito del decesso del prossimo congiunto avvenuto in data 14 Luglio Persona_1
2012, da quantificarsi secondo quanto esposto al motivo n.4) del presente atto, oltre interessi e
rivalutazione, ovvero nella maggiore e minore somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia da
codesto Ecc.mo Tribunale adito o secondo criterio equitativo alla stregua delle predette tabelle
indicate in motivazione”.
Gli attori deducevano, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 24.10.1983 Per_1
veniva ricoverato presso l' a causa di “megauretere e
[...] Controparte_8
idronefrosi destra”, motivo per il quale veniva sottoposto ad un intervento chirurgico in data 8.11.1983
e successivamente dimesso in data 5.12.1983.
pagina 3 di 26 Rilevavano in particolare che durante il periodo pre e post operatorio, a causa di una progressiva anemizzazione, al paziente erano state trasfuse 12 sacche di sangue del gruppo “0 RH
positivo”.
Dopo vari anni veniva diagnostica a la positività per il virus dell'epatite C, Persona_1
con conseguente cronicizzazione dell'infezione e comparsa di un quadro cirrotico per cui si sottoponeva a diverse terapie specifiche che tuttavia non sortivano risultati positivi.
A seguito della visita specialistica – in data 15.4.2002 – in cui emergeva la seguente diagnosi :
“Il prof. di anni 64, è affetto da RO EP HCV CORRELATA POST – Persona_1
TRASFUSIONALE, infermità che, alla luce della documentazione sanitaria esibita, risulta contratta in
seguito alle trasfusioni di sangue infetto eseguite nell'Ospedale di Desenzano del Garda durante il
ricovero nel 1983; detta malattia, cronica ed evolutiva, produce una grave infermità da cui deriva, in
atto, una menomazione permanente dell'integrità psico – fisica del soggetto, valutabile nella misura
non inferiore all'80% (ottanta per cento)”, incoava un giudizio contro il Persona_1 [...]
innanzi al Tribunale di Enna, riassunto successivamente presso il Tribunale di CP_2
Caltanissetta, al fine di ottenere il risarcimento ex art 2043 c.c. dei danni biologici e morali permanenti derivanti dalla suddetta patologia contratta a seguito delle trasfusioni di sangue.
Con la sentenza n. 307/2007 nel procedimento n. 41/2004 R.G. il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea ritenendo insussistente la prova del nesso di causalità tra il danno e le emotrasfusioni cui l'attore era stato sottoposto.
Veniva all'uopo proposto appello avverso la suddetta sentenza, ove nelle more Per_1
a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, decedeva in data 14.7.2012 e pertanto si
[...]
costituivano in giudizio in prosecuzione gli eredi Parte_2 Parte_1 Pt_10
e in qualità di figli e coniuge dell'appellante,
[...] Parte_3 Parte_4
insistendo nelle difese spiegate dal de cuius e chiedendo la condanna del al risarcimento dei CP_2
danni sia iure proprio che iure hereditatis. pagina 4 di 26 All'esito dello stesso la Corte d'Appello di Caltanissetta, rilevando l'insussistenza di una valida prova in ordine al nesso causale tra le emotrasfusioni praticate e la patologia diagnosticata a Per_1
rigettava la proposta impugnazione.
[...]
Conseguentemente gli eredi proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n.22416/2017 cassava la sentenza della Corte d'Appello e rinviava alla stessa, pronunciando il principio di diritto in ordine all'accertamento del nesso causale.
e Parte_2 Parte_10 Parte_3 Parte_4
riassumevano ex art. 392 c.p.c. quindi il giudizio, rinunciando alla domanda risarcitoria dei danni rivendicati iure proprio sulla quale il Ministero aveva rifiutato il contraddittorio.
Con sentenza n.187/2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha sì affermato che “Considerato
che l'epatite C costituisce concretizzazione del rischio (trasmissione di malattie mediante sangue
infetto) che l'attività di controllo e vigilanza sull'uso degli emoderivati tende a prevenire, deve
presumersi sussistente il nesso di causalità, in termini di “più probabile che non”, tra la patologia
contratta da e le emotrasfusioni cui è stato sottoposto”, ma contestualmente ha Persona_1
rigettato la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico e morale subito da Persona_1
Tale pronuncia è stata da ultimo confermata anche in sede di legittimità con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 13698/2022.
Medio tempore con atto di citazione del 4.7.2017 gli attori Parte_1 Parte_2
Parte_10 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Controparte_5 CP_6
convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il per
[...] Controparte_2
ottenere l'accertamento della responsabilità del per omesso controllo e vigilanza sul sangue CP_2
trasfuso e del relativo nesso di causalità rispetto alla patologia poi riscontrata dal paziente;
ed in particolare chiedevano la condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure CP_2
pagina 5 di 26 proprio a causa del decesso del familiare, nonché – gli eredi solamente - il risarcimento dei danni biologico terminale, catastrofico o catastrofale e tanatologico trasmessi iure successionis.
Il Tribunale di Caltanissetta adito dichiarava l'insussistenza della propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Catania quanto alle domande avanzate da Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
, e , e in favore del Tribunale di Palermo per gli altri.
[...] Parte_8 Parte_9
Gli odierni attori riassumevano, quindi, la causa innanzi al giudice competente proponendo le relative domande risarcitorie dei danni sia iure proprio sia iure successionis, derivanti dalle emotrasfusioni cui è stato sottoposto durante il periodo di ricovero presso Persona_1
l'Ospedale di Desenzano del Garda.
Il convenuto – nel costituirsi in giudizio – eccepiva il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva degli attori, non essendo stata provata la qualità di eredi di ed Persona_1
inoltre il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_5 Parte_6
, e . Parte_7 Parte_8 Parte_9
Con riferimento al danno rivendicato iure hereditatis parte convenuta contestava anche la violazione del ne bis in idem alla luce della pendenza dell'altro giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione, per coincidenza di parti, petitum e causa petendi, ed in ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per il risarcimento dei danni patiti da Persona_1
Nel merito in ogni caso deduceva la genericità dell'atto di citazione, in considerazione della mancata prova dell'entità del danno e del nesso causale tra le operate trasfusioni e la contrazione dell'infezione nonché la generica indicazione del danno subito, non essendo stata provata l'esistenza di rapporti di parentela o di affinità con il familiare deceduto.
Alla prima udienza di comparizione del 23.6.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e mandava alla Cancelleria al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto. pagina 6 di 26 Alla successiva udienza dell'8.2.2023 il Giudice, onerando parte attrice di fornire indicazioni sugli altri giudizi pendenti, rinviava la causa all'udienza del 26.6.2023, all'esito della quale ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice e rinviava al 18.3.2024 per l'assunzione delle prove ammesse.
All'udienza del 10.6.2024, esaurita la fase istruttoria, il Giudice rinviava per la precisazione delle precisazioni delle conclusioni al 5.3.2025.
In detta udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
In materia di danni conseguenti a contagio infettivo da HBV (epatite B), HCV (epatite C) e HIV
(AIDS), contratto per effetto di trasfusioni o somministrazioni di prodotti emoderivati, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con la sentenza n.576 del 2008, hanno inquadrato la natura della responsabilità del nell'alveo dell'art. 2043 c.c. Controparte_2
Ed infatti, considerando i doveri di vigilanza che incombono sul e il Controparte_2
relativo compito di emanare le direttive tecniche per organizzare il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla preparazione dei suoi derivati, i danni che derivano dall'omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati costituiscono una violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.
È stata invece esclusa una responsabilità di natura contrattuale in capo al atteso che il CP_2
rapporto negoziale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dà a luogo al c.d. contratto atipico di "spedalità", al quale è completamente estraneo il Controparte_2
Si tratta, quindi, di due fattispecie di responsabilità autonome, tra loro in rapporto di possibile concorrenza e non già di reciproca esclusione (cfr. Cass. ord. n. 25472/2024).
pagina 7 di 26 Inquadrata, quindi, la responsabilità da omessa vigilanza del nell'ambito della CP_2
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ai fini della sua configurabilità occorre accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ed in particolare del nesso di causalità.
Su tale aspetto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia già citata, hanno chiarito che "Premesso che sul gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in CP_2
materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di
emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia
sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli
standards di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con
riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici
della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una
patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della
malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_2
impedito la versificazione dell'evento".
Ed infatti in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV
(AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il contagio verificatosi negli anni tra il Controparte_2
1979 e il 1989, stante l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni,
individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la CP_2
contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica (cfr. Cass. sent. n.
5954/2014). pagina 8 di 26 Ne consegue che, sussistendo in capo al , anche prima dell'entrata in Controparte_2
vigore della legge n. 107/1990, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il Giudice, accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV, o HCV, in soggetto emotrasfuso può ritenere in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che,
per converso la condotta del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. CP_2
La natura extracontrattuale della responsabilità del per i danni da Controparte_2
trasfusione di sangue infetto determina, poi, l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto) (Cass. sent. 7553/2012; sent. 20934/2015).
In di caso di decesso del soggetto emotrasfuso, peraltro, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (cass. sent. 34570/2023)
Compendiati così i parametri giurisprudenziali di riferimento occorre ora procedere all'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio. pagina 9 di 26 Anzitutto vanno analizzate le eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_2
convenuto in seno alla propria comparsa di costituzione riguardanti da un lato il difetto di legittimazione attiva degli attori e dall'altro la violazione del ne bis in idem e l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata.
In primis il difetto di legittimazione attiva viene eccepito da parte convenuta con riferimento alla mancata prova da parte degli attori che hanno formulato la domanda risarcitoria iure hereditatis
circa la propria qualità di eredi di Persona_1
Invero tale obiezione non risulta condivisibile considerato che la qualità di eredi è stata adeguatamente provata dagli attori attraverso l'allegazione della dichiarazione di successione di in cui risultano eredi in qualità di coniuge e Persona_1 Parte_4
e in qualità di figli. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Diversa invece la posizione degli altri attori – ossia , Parte_5 Parte_6
, e – i quali hanno rivendicato solo la voce di danno Parte_7 Parte_8 Parte_9
parentale, ossia un diritto proprio e non derivante dal rapporto di natura successoria rispetto al dante causa.
Ritenuti quindi tutti i soggetti legittimati ad agire e a proporre le domande avanzate, occorre adesso procedere ad esaminare l'altra eccezione preliminare attinente alla violazione del ne bis in idem
nella parte relativa alla pretesa risarcitoria rivendicata iure hereditatis per pendenza di un precedente giudizio avente analogo contenuto. Ed in particolare parte convenuta deduce la coincidenza di parti,
petitum e causa petendi tra il presente giudizio e quello n. 26893/2020 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 187/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, con la quale il Collegio ha rigettato la domanda degli attori per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
pagina 10 di 26 La suddetta eccezione impone di accertare quale sia effettivamente l'oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta al fine di comprendere se lo stesso risulti sovrapponibile o meno rispetto alle domande attoree proposte nell'odierno procedimento.
Particolarmente travagliato è stato l'iter processuale che ha riguardato i danni subiti da a seguito delle emotrasfusioni effettuate e della conseguente patologia che ne è Persona_1
derivata. Ed infatti ha avuto inizio con l'atto di citazione depositato dallo stesso de cuius, Per_1
in data 24.5.2002 - dapprima incardinato presso il Tribunale di Enna - poi riassunto innanzi
[...]
al Tribunale di Caltanissetta, il quale ha rigettato la domanda risarcitoria per insussistenza di prova del nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui il è stato sottoposto nel 1983 e la patologia Per_1
successivamente riscontrata.
Tale sentenza è stata poi impugnata dallo stesso attore, il quale è deceduto nel corso del giudizio di impugnazione – in particolare in data 14.7.2012 – e pertanto nel relativo giudizio si sono costituiti in prosecuzione gli eredi, i quali hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei Controparte_2
danni iure hereditario nonché di quelli subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Tuttavia anche in quella sede la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la proposta impugnazione per mancanza di prova del nesso causale e vi ha fatto seguito il ricorso alla Corte di
Cassazione, la quale ha invece cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato a quest'ultima,
sancendo il principio di diritto da applicare nella decisione del caso in esame.
Gli eredi, dunque, hanno riassunto il giudizio innanzi al Giudice del rinvio insistendo nelle medesime domande formulate nel primo giudizio ma con rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata
iure proprio stante il rifiuto del contraddittorio sul punto da parte del . Controparte_2
In tale fase di giudizio, la Corte d'Appello di Caltanissetta applicando il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ha sì ritenuto che “l'epatite C costituisce concretizzazione del
rischio (trasmissione di malattie mediante sangue infetto) che l'attività di controllo e vigilanza sull'uso
degli emoderivati tende a prevenire, deve presumersi sussistente il nesso di causalità, in termini di pagina 11 di 26 “più probabile che non”, tra la patologia contratta da e le emotrasfusioni cui è Persona_1
stato sottoposto”, ma ha comunque rigettato la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ed infatti il dies a quo ai fini della decorrenza del termine quinquennale non
è stato temporalmente collocato alla data della relazione da parte del CTP, quanto piuttosto ad un momento antecedente in cui il soggetto ha avuto concretamente percezione della sussistenza della patologia.
Tale decisione è stata confermata da ultimo anche dalla Corte di Cassazione (ord. 13698/2022).
Orbene da questa disamina emerge come sulla parte della domanda risarcitoria avanzata iure
hereditatis si sia formato il giudicato a seguito delle decisioni emesse nei diversi gradi di giudizio. È
vero che il diritto al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello delle morte si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è
suscettibile di trasmissione agli eredi, ma è altrettanto vero che nel caso in esame la prosecuzione della domanda – avviata dal de cuius personalmente – da parte dei suoi eredi ha già determinato un accertamento sulla sussistenza di tali danni e il riconoscimento degli stessi, non ravvisandosi nelle domande risarcitorie avanzate da ultimo un elemento di novità rispetto al danno che già il de cuius
aveva posto a fondamento della propria pretesa. Ed infatti il danno biologico “terminale” richiesto jure
successionis dai danneggiati eredi non è autonomo rispetto a quello biologico – chiesto dal de cuius
quando era in vita - in quanto il progressivo incremento del grado di invalidità permanente costituisce
“aggravamento” della originaria patologia infettiva, rispetto alla quale il danno biologico "terminale"
non riveste carattere di autonomia, né sotto il profilo dell'evento lesivo generatore del danno (da ricondurre alla contrazione del virus, e dunque alla lesione del diritto alla salute), né sotto il profilo del danno conseguenza lungolatente non prevedibile (il decesso è causalmente riconducibile all'evoluzione della condizione clinica notevolmente compromessa dalla patologia epatica cirrotica e tumorale HCV
correlata).
pagina 12 di 26 La morte, quale esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita, è infatti il terminale della evoluzione peggiorativa della patologia virale, contratta dalla vittima, intervenuta parecchi anni dopo la lesione alla salute (contrazione del virus) (Cass. sent. 29492/2019: “il danno cd. "terminale", in quanto
fenomenologicamente riconducibile ad uno stato di "malattia" correlato ad una apprezzabile durata
della inabilità biologica -tendenzialmente assoluta- del soggetto leso, viene pertanto a replicare la
nozione di danno biologico da "inabilità temporanea", al riguardo non assumendo rilevanza, sul piano
giuridico, la peculiare natura della lesione e l'esito della malattia in quanto "ab origine"
irrimediabilmente destinati ad estinguere lo stesso soggetto”).
Gli eredi agiscono anche per ottenere il riconoscimento del danno catastrofale, verificatosi nell'ultima settimana di vita del – dall'8 al 13 luglio 2012 – quando lo stesso ha Persona_1
percepito lucidamente la gravità e ineluttabilità dell'infermità, nonché ha preso consapevolezza dell'avvicinarsi della morte.
Effettivamente dal danno biologico terminale deve essere tenuto distinto il danno non patrimoniale cd. "catastrofale", ossia consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte. Questa voce di danno, pertanto, può
“aggiungersi”, alla invalidità biologica, collocandosi su un piano distinto dalle conseguenze valutabili secondo criteri medico-legali della lesione della salute, dovendo ricondursi nella nozione di "danno morale" il senso della disperazione per la inevitabilità di un "exitus" ormai prossimo, sentimento di tragica ineluttabilità del fine-vita che richiede - a differenza del danno biologico- il presupposto della consapevole condizione soggettiva, dovendo tale sentimento essere necessariamente avvertito dalla persona fisica per potersi configurare come ulteriore danno-conseguenza risarcibile.
Tuttavia nel caso in esame anche questa voce di danno deve ritenersi assorbita nella domanda avanzata dagli eredi al momento della costituzione in prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte pagina 13 di 26 d'Appello di Caltanissetta. Ed infatti gli stessi hanno agito per ottenere testualmente il risarcimento dei
“danni biologici e morali permanenti subiti dall'attore-appellante, liquidabili “iure successionis” agli
eredi costituiti dell'attore deceduto nel corso del giudizio”, ricomprendendo in tal Persona_1
modo tutti i danni che fino a quel momento si erano formati nella sfera del de cuius danneggiato e per effetto della morte automaticamente trasferiti in capo agli eredi.
La statuizione che ha dichiarato la prescrizione del diritto iure hereditatis al risarcimento del danno biologico deve ritenersi quindi estesa a tutti i danni biologici e morali patiti dal de cuius e fatti valere iure successionis dagli eredi, non potendo venire in rilievo gli aggravamenti della situazione patologica che non assumono una propria autonomia.
Ritenuto dunque inesistente un autonomo evento lesivo “letale” rispetto a quello lesivo della
“salute” (contrazione del virus) e ritenuto che tutte le voci di danno vanno considerate assorbite nella domanda già avanzata dagli attori in altro giudizio, la domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis
dagli attori risulta una mera duplicazione di quanto già richiesto ed esaminato in altra sede processuale e su cui si è già formato il giudicato, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata iure
hereditatis dagli attori deve essere rigettata.
La formazione del giudicato sul punto e il conseguente rigetto della domanda rendono superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto, in quanto sempre attinente alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis.
Diverso invece il ragionamento con riferimento alle pretese risarcitorie rivendicate dagli attori
iure proprio per danni da perdita del rapporto parentale, rispetto alle quali non vi è stata alcuna pronuncia in altri giudizi.
Anzitutto occorre evidenziare che con riferimento a tali pretese non risulta decorso il termine di prescrizione al momento della proposizione della domanda giudiziale, stante l'avvenuto decesso di in data 14.7.2012 e la notifica dell'atto di citazione del Persona_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Caltanissetta in data 5.7.2017. pagina 14 di 26 Potendosi quindi esaminare il merito della questione, parte convenuta ha anzitutto eccepito – in ordine alla responsabilità ex art. 2043 c.c. - la genericità dell'atto di citazione sul punto ed in particolare la mancata prova circa l'entità del danno e la sussistenza del nesso di causalità.
Ha infatti asserito l'assenza di prova fornita da parte attrice sulla esclusione di altri fattori o eventi alternativi che avrebbero potuto determinare il contagio e l'insorgenza della patologia in capo al paziente, nonché l'assenza di colpe, omissioni o responsabilità in capo all'Amministrazione convenuta.
Invero, con riferimento al nesso eziologico tra le emotrasfusioni cui il paziente è stato sottoposto e la patologia contratta e poi il decesso intervenuto, si è già pronunciata la Corte di
Cassazione con ordinanza n.22416/2017 sancendo il principio di diritto cui il Giudice del rinvio si doveva attenere nel riesaminare la questione ed in particolare statuendo che “il nesso causale fra
l'omissione, da parte del , dell'attività di controllo e vigilanza in ordine alla Controparte_2
pratica terapeutica dell'uso degli emoderivati e il contagio dovuto alla trasfusione di sangue infetto
rimane presuntivamente provato in caso di concretizzazione del rischio che la regola di condotta
violata tende a prevenire, vale a dire quello di impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue
infetto (Cass. 1355/2014). Il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di Controparte_2
vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati
sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da
HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli
emoderivati”.
Tale principio è stato effettivamente applicato dalla Corte d'Appello di Caltanissetta la quale infatti ha dichiarato che l'epatite C costituisce proprio la concretizzazione del rischio che l'attività di controllo e vigilanza sull'uso degli emoderivati tende a prevenire e pertanto deve presumersi la sussistenza del nesso di causalità, nei termini del più probabile che non tra la patologia contratta e le emotrasfusioni;
il Collegio non ha infatti accolto la domanda non a causa della mancata prova del nesso di causalità, ma per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria. pagina 15 di 26 Ora sul punto le difese sollevate dal convenuto risultano insufficienti atteso che CP_2
riguardano l'adozione di una normativa specifica e l'azione tempestiva ed efficace nella adozione dei test e degli esami previsti all'epoca delle trasfusioni.
A fronte quindi della prova della sottoposizione di alle trasfusioni di sangue Persona_1
nell'anno 1983 – circostanza peraltro non contestata - e della successiva insorgenza della patologia, era a carico del , anche in considerazione del principio della vicinanza della prova, l'onere di CP_2
vincere la presunzione suddetta e di provare di aver adottato le condotte necessarie per evitare la
"contagiosità" - in rapporto ad uno qualunque dei detti virus o di altri trasmissibili nello stesso modo,
purché almeno noti, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica - del sangue destinato alla trasfusione che ha provocato il danno per cui è causa, perché solo in presenza di tale prova esso poteva andare esente da responsabilità.
In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova (Cass. sent. n.5961/2016).
Nel caso di specie invece non è stata fornita una prova adeguata a superare la suddetta presunzione né sotto il fronte della prova di fattori alternativi che abbiano potuto determinare l'insorgenza della patologia né sotto il fronte della documentazione obbligatoria inerente alla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, che non è stata fornita (“ (..) allorché la prova non
possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la
documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un
pagina 16 di 26 comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere
invocato” (S.S.U.U. sent. n. 582/2008).
Ad ulteriore riprova della sussistenza del nesso causale, parte attrice peraltro ha prodotto in atti il giudizio della Commissione medica ospedaliera 2^ di Messina, del 27.7.2023, in cui è stato accertato che “SI esiste nesso causale tra l'infermità contratta dal signor e il decesso dello stesso Per_1
avvenuto per “Cirrosi epatica HCV correlata con ascite e trombosi portale. Edema polmonare acuto.
Exitus” e conseguentemente è stata accolta la domanda di riconoscimento della liquidazione una
tantum.
Com'è noto, infatti, il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del
1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il
[...]
per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso CP_2
causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività (cfr. Cass.
ord. n. 36504/2023).
Una volta accertata la responsabilità della convenuta per il procurato decesso della paziente,
occorre esaminare la questione immediatamente conseguente che attiene alla quantificazione del danno non patrimoniale di cui gli attori rivendicano il risarcimento iure proprio.
a) Danno non patrimoniale
a1) Danno parentale
Sul punto parte convenuta ha dedotto la mancata prova, da parte degli attori, dell'esistenza di un rapporto di parentela o affinità tra gli stessi e e del danno subito iure proprio a Persona_1
causa e a seguito della morte del loro prossimo congiunto.
Gli attori e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno avanzato anzitutto domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale in qualità pagina 17 di 26 rispettivamente di coniuge e di figli di gli attori Persona_1 Parte_5 Parte_6
, e hanno agito invece in qualità rispettivamente
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
di sorella e di nipoti del de cuius.
Il danno parentale “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più
se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò
nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra prossimi congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è
fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. sent. n. 10107/2011).
Per quel che riguarda la quantificazione di tale pregiudizio, giova evidenziare il recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di liquidazione
equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita
del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che
preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti,
la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione,
una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Sent. n. 10579/2021; Cass. Ord. n.
26300/2021). Ed ancora Cass. ord. n.37009/2022 secondo cui “Le tabelle di Milano pubblicate nel
giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del
rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato
ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede pagina 18 di 26 l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e
secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata
motivazione”.
In tema di riconoscimento del danno non patrimoniale la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum
debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. ord. 3767/2018). Naturalmente, nulla esclude che possano essere allegati elementi presunti, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale e dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite (cfr. Cass. sent. n.25541/2022).
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure
proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò
anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d.
"famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti pagina 19 di 26 costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. sent. n. 29332/2017; ord.
n.743/2020).
Nell'alveo della platea degli attori quindi occorre distinguere tra le diverse posizioni ed in particolare: con riferimento a è documentalmente emerso tanto il Parte_4
rapporto di coniugio quanto lo stato di convivenza con la vittima primaria sino alla morte di quest'ultima, in virtù dei certificati di stato di famiglia e di residenza debitamente allegati in atti;
parimenti con riferimento al figlio è documentalmente stata provata l'attualità della Parte_3
convivenza con il de cuius al momento del decesso;
rispetto alle posizioni delle altre figlie, Pt_1
e – anche in assenza di una situazione di convivenza – non vi sono motivi per
[...] Parte_2
escludere l'operatività della presunzione circa la sussistenza della sofferenza morale per la morte del padre, considerando lo stretto legame di parentela sussistente con la vittima e la mancata contestazione o prova contraria fornita dal convenuto sul punto;
è stata anche provata la qualità di sorella dell'attrice la quale ha sempre abitato nel medesimo stabile del fratello. Parte_5
Con riferimento, invece, agli altri attori che agiscono in qualità di nipoti – anche questa dimostrata dalla documentazione presente in atti – l'attività istruttoria svolta ha provato la sussistenza di rapporti stabili e di affetto con il familiare deceduto.
Ed infatti sia la documentazione fotografica prodotta sia le dichiarazioni rese dai testi hanno confermato le frequentazioni abituali tra il nonno e i nipoti ed in generale i rapporti affettivi sussistenti tra e tutti i familiari coinvolti, ponendo in particolare l'accento sulle riunioni Persona_1
familiari che si tenevano abitualmente – oltre che in occasione delle festività – presso l'abitazione del nonché la sofferenza e lo sconvolgimento delle abitudini di vita a seguito del suo decesso. Per_1
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori vanno accreditati di un grado di intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III, 2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a pagina 20 di 26 riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna.
Orbene, alla luce di tutto ciò, applicando le tabelle di Milano in relazione ai dati oggettivi sopra evidenziati e all'età della vittima primaria (74 anni) al momento del decesso, il risarcimento va riconosciuto secondo il seguente schema:
12 punti (età della vittima primaria) + 16 punti (età della vittima Parte_4
secondaria= 63 anni) + 16 punti (per convivenza) per un totale di 44 punti, per cui considerando il valore punto di € 3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 172.084,00;
: 12 punti (età della vittima primaria) + 24 (età della vittima secondaria= 26 Parte_3
anni) + 16 punti (per convivenza) per un totale di 52 punti, per cui considerando il valore punto di €
3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 203.372,00;
- 12 punti (età della vittima primaria) + 20 (età della vittima secondaria= 44 Parte_1
anni) per un totale di 32 punti, per cui considerando il valore punto di € 3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 125.152,00;
- 12 punti (età della vittima primaria) + 20 (età della vittima secondaria= 43 Parte_2
anni) per un totale di 32 punti, per cui considerando il valore punto di € 3.911,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 125.152,00.
- 8 punti (età della vittima primaria) + 10 punti (età della vittima Parte_5
secondaria = 65 anni) + 8 punti (per abitazione nel medesimo stabile) + 14 punti (per presenza di un altro superstite) per un totale 40 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 67.920,00;
-Minacapilli 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima secondaria Pt_6
- 19 anni) per un totale di 28 punti per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00;
pagina 21 di 26 : 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima Parte_7
secondaria = 14 anni) per un totale di 28 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00
l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00;
- : 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima secondaria = 15 Parte_8
anni) per un totale di 28 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00;
- : 8 punti (età della vittima primaria) + 20 punti (età della vittima secondaria = 8 Parte_9
anni) per un totale di 28 punti, per cui considerando il valore punto di € 1.698,00 l'importo complessivamente risarcibile è pari a € 47.544,00.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento (Cass. ord. 4658/2024).
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712
(edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a pagina 22 di 26 causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro”, e però, nel caso di debiti di valore,o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
pagina 23 di 26 Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce
Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del decesso (14.7.2012).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
pagina 24 di 26 Con decorrenza dalla data della presente decisione andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Considerato il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dagli attori e la conseguente sproporzione tra chiesto e pronunciato, si ritiene opportuno procedere a compensare tra le parti le spese nella misura della metà; per la restante parte le spese, come liquidate nel dispositivo,
seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_11 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda risarcitoria dei danni formulata iure hereditatis;
2) condanna il al pagamento della somma di € 172.084,00 a Controparte_2
favore di della somma di € 203.372,00 in favore di Parte_4 Pt_3
; della somma di € 125.152,00, in favore di ciascuna delle figlie, e
[...] Parte_1
della somma di € 67.920,00 in favore di della somma di Parte_2 Parte_5
€ 47.544,00, in favore di ciascuno dei nipoti, , , Parte_6 Parte_7 Pt_8
e ; oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
[...] Parte_9
3) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
4) condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di pagina 25 di 26 giudizio, liquidate in complessivi € 14.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, 28 luglio 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
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