Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 726/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 07/04/1946, residente in [...]00000 MONEGLIA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VITIELLO
CLARA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
LEVANTE (GE), il 23/11/1946, residente in [...]. VENINO 4
MONEGLIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
VITIELLO CLARA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del14.04.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 24/05/1969 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2) La moglie continuerà a vivere e risiedere nella ex casa coniugale sita in
Moneglia Loc. Venino 4f , che verrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi oggi rimasti. Si precisa che i coniugi sono in regime di separazione dei beni giusto atto del 7 dic. 1993 rep. 6892 . La stessa è ad oggi proprietaria del suddetto immobile giusto atto di compravendita del 20/10/1995 num. rep.19789
3) il marito ha già lasciato da alcuni mesi la casa coniugale, trasferendosi a vivere in Casarza Ligure Via Francolano 140/1 ritirando tutti beni personali e alcuni beni mobili. Su questo aspetto i coniugi hanno trovato un accordo e non hanno più nulla da regolare.
4) I coniugi convengono di separarsi consensualmente e di regolare i loro i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti tenuto conto dei 55 anni di matrimonio. Si precisa che la moglie con risorse sue proprie ha contribuito alla ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà del marito e alla creazione di risparmi essendosi occupata della crescita dei figli consentendo al marito di poter svolgere una carriera lavorativa, peraltro fuori dall'Italia per oltre un ventennio, Tenuto quindi conto di tutti questi aspetti e, al fine esclusivo di risolvere consensualmente il loro rapporto matrimoniale e concordano quanto segue e si obbligano a stipulare, a semplice richiesta, un successivo atto notarile che preveda:
a) la cessione gratuita al figlio della nuda proprietà dell' Controparte_2
immobile sito in Casarza Ligure Via Francolano 140 /1 di proprietà di Parte_2
il quale ne manterrà l'usufrutto, a lui pervenuto in forza di atto di
[...]
divisione del 3 maggio 2023 n. 17250/1t e contraddistinto al Catasto Terreni al fg. 27, mappale 677, sub.5, cat. A72; oltre al magazzino con annesso locale calderina posto al piano terra sempre di Via Francolano 140 contraddistinto al
Catasto Fabbricati al fg. 27 - mappale 677, sub. 4 cat. C/2 a confini: corte comune, vano scale condominiale la cui quota di ½ risulta a lui pervenuta in forza di atto di divisione del 3 maggio 2023 n. 17250/1t mentre l'altra la restante quota di nuda proprietà viene ceduta dalla sig.ra proprietaria in Parte_1
forza di atto di vendita del 17 dicembre 1993 n. 647 Notaio che ne Per_1 mantiene l'usufrutto.
3 b) la cessione gratuita al figlio della nuda proprietà Controparte_2 dell'appartamento sito in Casarza Ligure Via Francolano 140/2, di proprietà di che ne conserva l'usufrutto e contraddistinto al Catasto Parte_1
Fabbricati al fg. 27, mapp.596, sub.3, cat. A/2, vani 5
b) la cessione gratuita alla figlia della nuda proprietà Controparte_3 dell'immobile sito in Moneglia Loc. Venino 4 f censito al N.C.U al foglio 18 num. 450. sub.
6-A07 costituito da piano terreno con annessa corte circostante di circa 482 mq oltre terreni censiti ai mappali 409,410 e 706 del fg. 13 NCT. e terreni circostanti per circa 7.000mq. di proprietà della sig.ra che Parte_1 ne mantiene l'usufrutto c) la cessione a titolo gratuito della nuda proprietà dell'immobile sito in Sestri
Levante fraz. Riva Trigoso Via Milite Ignoto 6/5 alla figlia , Controparte_3
di proprietà della sig.ra che ne mantiene l'usufrutto e Parte_1
contraddistinto al NCU al fg. 28 mappale 352 sub.,
d) la cessione a titolo gratuito al figlio della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Sestri Levante fra. Riva Trigoso in Via Milite Ignoto 7, al piano secondo censito al catasto fabbricati al fg. 28, mapp.376 sub. 3, cat. A/3 di proprietà di che ne mantiene usufrutto;
Parte_1
e) la cessione a titolo gratuito della nuda proprietà al figlio Controparte_2 dell'immobile sito in Sestri Levante fraz. Riva Trigoso di proprietà
[...] che ne conserverà l'usufrutto e distinto al civico n. 44 di Via Pt_1
Benedetto Brin, al piano secondo, distinto come da atto di provenienza con il numero int. 4, e iscritto al N.C.E.U. con i seguenti dati: fg. 28 mappale 381, sub.
7
f) la cessione a titolo gratuito della nuda proprietà alla figlia Controparte_3 dell'immobile sito in Sestri Levante fraz. Riva Trigoso di proprietà
[...]
e che ne conservano l'usufrutto segnato con il n. Pt_1 Parte_2
46 di Via Benedetto Brin - Via Balbi 49 al piano terreno, censito al Catasto
Fabbricati al fg. 28, mappale 381, sub. 8.
g) la cessione a titolo gratuito della nuda proprietà alla figlia Controparte_3 dell'immobile sito in Sestri Levante Fraz. Riva Trigoso ora Via Brin 42- Via
Balbi 45 già contraddistinto al n. 27R - di Via Balbi e al n. 4 Via Brin e contraddistinti al mappale 381 fg. 28 sub. 1; e al mappale 381 fg. 28 sub.3 -
4 come da atti di provenienza - del N.C.E.U. del Comune di Sestri Levante di proprietà che ne conserva l'usufrutto Parte_1
h) la cessione a titolo gratuito al figlio della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Sestri Levante fraz. Riva Trigoso Via Benedetto Brin n. 58 di proprietà di che ne conserva l'usufrutto contraddistinto al Parte_2
N.C.E.U. al foglio 28, mappale 379, sub.3
Gli impegni di cui alle lettere i di cui sopra assumono già fin Parte_3
d'ora il valore di preliminare e sono indispensabili ai fini di raggiungere il già menzionato accordo di separazione. A tal fine le parti chiedono che siano applicate ai trasferimenti di diritti reali previsti le agevolazioni fiscali di cui alla legge speciale in materia e segnatamente l'art. 19, Legge 6 marzo 1987 n. 74.
Inoltre i coniugi, tenuto conto che il matrimonio dura da oltre 50 anni e che nell'arco di questo tempo i conti correnti sono sempre stati alimentati anche con risorse proprie della moglie, a compensazione dei reciproci rapporti di debito - credito derivanti anche dagli ingenti contributi economici erogati dalla moglie nella ristrutturazione dei beni immobili che oggi rimangono di proprietà esclusiva del marito, e anche a titolo di restituzione e rimborso i coniugi si impegnano a dividere e trasferire dai lori conti correnti e conti titoli, alla moglie, attribuendo in via esclusiva alla stessa, la somma di euro
150.000,00(centomila/00), con la precisazione che detto accordo è fondamentale e determinante per addivenire alla separazione consensuale ed entrambe le parti chiedono che siano applicate al trasferimento e all'attribuzione in via esclusiva delle somme alla moglie e al marito, tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge speciale in materia e segnatamente n. 74 del 6 marzo 1987.
7) I coniugi, con l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver regolato e risolto ogni altro problema economico e non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro per questioni di carattere patrimoniale sia a livello immobiliare che di suddivisione dei conti correnti e dei titoli per i quali costituiranno posizioni separate ed esclusive in conformità agli accordi sopra indicati. La moglie dichiara di rinunciare alla percezione di assegno di mantenimento. Il marito dichiara di nulla aver a pretendere”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1969, Numero 36, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
6