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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2625/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2625/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in qualità di erede della parte originaria Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI, 7 84018 Persona_1
AT , presso lo studio dell'Avv. AVAGLIANO TIZIANO (c.f.: C.F._2
), dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ) -EREDE- della parte originaria Parte_2 C.F._3 [...]
elettivamente domiciliato in VIA BUCCINO 22 null 84018 AT , presso lo Per_1 studio dell'Avv. CRISPINO GERARDA (c.f.: ), dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), della parte Parte_3 C.F._5 originaria elettivamente domiciliato in VIA BUCCINO 22 null 84018 Persona_1
AT , presso lo studio dell'Avv. CRISPINO GERARDA (c.f.: C.F._4
), dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
c.f.: ), erede della parte Controparte_1 C.F._6 originaria elettivamente domiciliato in Via G. Iervolino, 96 Controparte_2
Pagina 1 di 7 POGGIOMARINO, presso lo studio dell'Avv. SAPORITO ROBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
-EREDE (c.f.: Controparte_3 Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Via G. Iervolino, 96 C.F._8
POGGIOMARINO, presso lo studio dell'Avv. SAPORITO ROBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si premette che essa ha natura di azione negatoria, essendo diretta a salvaguardare il diritto di proprietà degli attori dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto quello futuro.
Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, “si qualifica come “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge” (ex multis, Cass.
Sez. Un., n. 13523/2006; Cass. n. 16495/2005).
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851/2014).
Pagina 2 di 7 Ciò posto, deve rilevarsi che la titolarità del diritto di proprietà degli immobili dell'attrice non è stata contestata dalla parte convenuta costituita. La circostanza, pertanto, deve intendersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In particolare, nel caso di specie, parte attrice ha proposto domanda diretta ad accertare l'inesistenza del diritto della convenuta di sciorinare i panni sul terrazzo di sua proprietà, a rimuovere la struttura in ferro ivi presente realizzata dalla convenuta a tale scopo e a liberare il suddetto terrazzo dai vasi ivi apposti, con risarcimento dei danni da occupazione abusiva del suolo.
In seguito alla costituzione della convenuta, la quale contestava la domanda attorea ed allegava che i vasi e la struttura in ferro erano posizionati laddove prima esisteva un lavatoio ad uso esclusivo della convenuta con soprastanti fili per stendere il bucato, parte attrice eccepiva con la prima memoria ex art. 183 VI co. cpc l'estinzione per non uso ultraventennale della servitù di uso del lavatoio e del connesso diritto di passaggio sulla scala di proprietà esclusiva dell'attrice.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 1073 c.c. la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare della prova testimoniale, il Tribunale ritiene che il diritto di servitù di uso del lavatoio si sia estino per non uso ventennale.
Invero, i testi indicati da parte attrice e quello indicato da parte convenuta ( Per_2
hanno confermato la tesi attorea circa il non uso ventennale della servitù esistente
[...] sul lavatoio.
In particolare, il teste ha dichiarato che: “prima della ristrutturazione del 1987 Per_2 mia cognata stendeva i panni sul terrazzino ed in prossimità del lavatoio, in particolare ricordo che vi era un filo, dove anche io ho steso i panni e l'acqua cadeva sul terrazzino, dopo questa ristrutturazione mia cognata ha utilizzato i ferri aggettanti all'esterno per stendere i panni, dal
2012 circa con la nuova struttura in ferro ha ripreso a stendere i panni sul terrazzino”.
Dall'esame di tali dichiarazioni si evince, pertanto, che la servitù di uso del lavatoio è stata esercitata dalla parte convenuta sino al 1987, dopodiché detto uso è cessato con la rimozione del lavatoio.
Orbene, anche l'impossibilità di fatto di usare la servitù estingue la stessa con il decorso del termine ventennale di cui all'art. 1073 c.c.
Pertanto, nel caso di specie, la servitù di uso del lavatoio si è senz'altro prescritta.
Pagina 3 di 7 Dall'esame dei titoli di proprietà allegati dalle parti non si evince la costituzione di una servitù di sciorinamento dei panni sul terrazzo attoreo a favore della proprietà convenuta;
neppure per usucapione ventennale.
Invero, anche in questo caso l'eventuale servitù di sciorinamento dei panni acquistata per usucapione dalla convenuta si sarebbe prescritta per non uso ventennale, atteso che come confermato dal teste a partire dall'anno 1987 e sino al 2012, la convenuta ha steso i Per_2 propri panni sui ferri aggettanti posti all'esterno.
Pertanto, parte convenuta va condannata a rimuovere la struttura in ferro realizzata sul terrazzo di proprietà attorea, non esistendo alcun titolo che legittima la sua apposizione.
Vanno, altresì rimossi, per le medesime ragioni (inesistenza di un titolo), i vasi apposti dalla convenuta sul terrazzo di proprietà esclusiva della parte attrice.
Va, invece, rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno, non avendo parte attrice allegato e specificamente provato i presunti danni che avrebbe patito per effetto dell'occupazione del terrazzo.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne, la domanda volta ad ottenere la rimozione del cancello in ferro che impedisce l'accesso alla scala che conduce al terrazzo, essa è destituita di fondamento, atteso che la servitù di passaggio era finalizzata ad accedere al lavatoio che, tuttavia, è stato rimosso nel 1987.
Pertanto, venuta meno l'utilità, la servitù di passaggio funzionale ad accedere al lavatoio si è estinta per il non uso di esso perpetrato per vent'anni.
Quanto alla domanda riconvenzionale di rimozione della pensilina, nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica la quale ha accertato che essa ha una larghezza di 1,50 mt e lunghezza circa 2,90 mt, presenta una struttura in ferro con sovrastanti pannelli in lamiera Per_ coibentata ed ancorata sul lato Ovest ad ulteriore sporto di proprietà della sig.ra e sul lato Est poggia sul muro del fabbricato della sig.ra ; che ai sensi dell'art. 880 del CP_2
Codice Civile, che recita “Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”;la pensilina viene a trovarsi, in virtù del suddetto articolo, proprio nella parte di muro non comune tra le parti, in quanto risulta posta di circa 15 cm più in alto dalla fine del muro dell'immobile di proprietà della sig.ra ; che ai sensi dell'Art. 907 - Per_1
Distanza delle costruzioni dalle vedute, che recita “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza
Pagina 4 di 7 minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”, la pensilina dedotta, pertanto non rispetta la distanza adeguata, in quanto la stessa è posta ad una distanza di circa 33 centimetri dalla finestra di proprietà della sig.ra ”. Controparte_2
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti.
Parte attrice ha eccepito, nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, di aver usucapito il diritto di mantenere la pensilina in appoggio al muro.
Tale eccezione è priva di pregio e va rigettata.
Invero, per il principio tantum praescriptum quantum possessum, il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall'effettuata trasformazione (cfr. Cass. 10481/1998).
In forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", infatti, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, che si sia protratta continuativamente per venti anni: a differenza che nel caso di costituzione in via negoziale, il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso, per cui ogni loro apprezzabile modificazione interrompe il corso dell'usucapione, dando luogo a una nuova decorrenza del relativo termine (Cass. 6 gennaio 1981 n. 65).
Nel caso di specie, gli stessi testi di parte attrice hanno dichiarato che nel corso degli anni la pensilina in oggetto è stata più volte modificata.
Il teste ha dichiarato, infatti che: “ la tettoia in lamiera ondulata nel Testimone_1
1987 fu rimossa e sostituita con altra, anche questa poi è stata rimossa e sostituita con quella attuale”; il teste ha dichiarato: “posso dire che nella foto 5 di parte convenuta si Tes_2 vede la tettoia realizzata da quattro cinque anni fa, prima vi era la stessa Persona_1 struttura con altri materiali, erano prima di alluminio di colore rosso e vetro retinato e fu realizzata nel 1988 , allorquando mia zia fece la ristrutturazione, prima ancora la stessa era una struttura metallica”.
Pagina 5 di 7 Orbene, dall'esame delle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che l'ultima modificazione della struttura è avvenuta cinque anni prima della deposizione del teste avvenuta in data 13.10.2016 e dunque, all'incirca nel 2011. Tes_2
Ne discende, pertanto, che non risulta maturato il requisito temporale richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione a distanza non legale.
Parte attrice va, pertanto, condannata a rimuovere la pensilina in oggetto.
Quanto all'ultima doglianza di parte convenuta circa la realizzazione della scala di accesso ad un terrazzo illegittimamente realizzato su beni non appartenenti all'attrice che crea una veduta diretta nella cucina di parte convenuta, essa è destituita di fondamento.
Invero, dall'esame del titolo di provenienza dei beni di parte attrice (cfr. atto notarile del
3.11.1942), si evince che al primo piano si accede mediante scala di esclusiva proprietà dell'acquirente (dante causa di parte attrice), sulla quale la parte convenuta Persona_3 vantava diritto di passaggio.
Pertanto, alcun bene è stato costruito sul suolo di parte convenuta e dunque, la relativa domanda riconvenzionale va rigettata.
Va rigetta, infine, anche la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta, non avendo la stessa allegato alcun specifico pregiudizio derivante dalla presunta condotta illegittima di parte attrice.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate;
mentre le spese della ctu vano poste a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede;
1) Dichiara estinto per prescrizione il diritto di servitù di passaggio sulle scale di accesso al terrazzo di proprietà attorea ed a favore della proprietà della parte convenuta per accedere al lavatoio;
2) Dichiara l'inesistenza del diritto a favore della parte convenuta di servitù di sciorinare i panni sul terrazzo di proprietà attorea e per l'effetto condanna parte convenuta a rimuove la struttura in ferro e i vasi presenti su detto terrazzo;
3) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
4) Condanna parte attrice a rimuovere la pensilina ancorata sul lato Ovest ad ulteriore sporto di proprietà attorea e sul lato Est sul muro del fabbricato della parte convenuta;
5) Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali;
Pagina 6 di 7 6) Compensa integralmente le spese di lite;
7) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2625/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in qualità di erede della parte originaria Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI, 7 84018 Persona_1
AT , presso lo studio dell'Avv. AVAGLIANO TIZIANO (c.f.: C.F._2
), dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ) -EREDE- della parte originaria Parte_2 C.F._3 [...]
elettivamente domiciliato in VIA BUCCINO 22 null 84018 AT , presso lo Per_1 studio dell'Avv. CRISPINO GERARDA (c.f.: ), dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), della parte Parte_3 C.F._5 originaria elettivamente domiciliato in VIA BUCCINO 22 null 84018 Persona_1
AT , presso lo studio dell'Avv. CRISPINO GERARDA (c.f.: C.F._4
), dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
c.f.: ), erede della parte Controparte_1 C.F._6 originaria elettivamente domiciliato in Via G. Iervolino, 96 Controparte_2
Pagina 1 di 7 POGGIOMARINO, presso lo studio dell'Avv. SAPORITO ROBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
-EREDE (c.f.: Controparte_3 Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Via G. Iervolino, 96 C.F._8
POGGIOMARINO, presso lo studio dell'Avv. SAPORITO ROBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si premette che essa ha natura di azione negatoria, essendo diretta a salvaguardare il diritto di proprietà degli attori dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto quello futuro.
Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, “si qualifica come “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge” (ex multis, Cass.
Sez. Un., n. 13523/2006; Cass. n. 16495/2005).
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851/2014).
Pagina 2 di 7 Ciò posto, deve rilevarsi che la titolarità del diritto di proprietà degli immobili dell'attrice non è stata contestata dalla parte convenuta costituita. La circostanza, pertanto, deve intendersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In particolare, nel caso di specie, parte attrice ha proposto domanda diretta ad accertare l'inesistenza del diritto della convenuta di sciorinare i panni sul terrazzo di sua proprietà, a rimuovere la struttura in ferro ivi presente realizzata dalla convenuta a tale scopo e a liberare il suddetto terrazzo dai vasi ivi apposti, con risarcimento dei danni da occupazione abusiva del suolo.
In seguito alla costituzione della convenuta, la quale contestava la domanda attorea ed allegava che i vasi e la struttura in ferro erano posizionati laddove prima esisteva un lavatoio ad uso esclusivo della convenuta con soprastanti fili per stendere il bucato, parte attrice eccepiva con la prima memoria ex art. 183 VI co. cpc l'estinzione per non uso ultraventennale della servitù di uso del lavatoio e del connesso diritto di passaggio sulla scala di proprietà esclusiva dell'attrice.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 1073 c.c. la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare della prova testimoniale, il Tribunale ritiene che il diritto di servitù di uso del lavatoio si sia estino per non uso ventennale.
Invero, i testi indicati da parte attrice e quello indicato da parte convenuta ( Per_2
hanno confermato la tesi attorea circa il non uso ventennale della servitù esistente
[...] sul lavatoio.
In particolare, il teste ha dichiarato che: “prima della ristrutturazione del 1987 Per_2 mia cognata stendeva i panni sul terrazzino ed in prossimità del lavatoio, in particolare ricordo che vi era un filo, dove anche io ho steso i panni e l'acqua cadeva sul terrazzino, dopo questa ristrutturazione mia cognata ha utilizzato i ferri aggettanti all'esterno per stendere i panni, dal
2012 circa con la nuova struttura in ferro ha ripreso a stendere i panni sul terrazzino”.
Dall'esame di tali dichiarazioni si evince, pertanto, che la servitù di uso del lavatoio è stata esercitata dalla parte convenuta sino al 1987, dopodiché detto uso è cessato con la rimozione del lavatoio.
Orbene, anche l'impossibilità di fatto di usare la servitù estingue la stessa con il decorso del termine ventennale di cui all'art. 1073 c.c.
Pertanto, nel caso di specie, la servitù di uso del lavatoio si è senz'altro prescritta.
Pagina 3 di 7 Dall'esame dei titoli di proprietà allegati dalle parti non si evince la costituzione di una servitù di sciorinamento dei panni sul terrazzo attoreo a favore della proprietà convenuta;
neppure per usucapione ventennale.
Invero, anche in questo caso l'eventuale servitù di sciorinamento dei panni acquistata per usucapione dalla convenuta si sarebbe prescritta per non uso ventennale, atteso che come confermato dal teste a partire dall'anno 1987 e sino al 2012, la convenuta ha steso i Per_2 propri panni sui ferri aggettanti posti all'esterno.
Pertanto, parte convenuta va condannata a rimuovere la struttura in ferro realizzata sul terrazzo di proprietà attorea, non esistendo alcun titolo che legittima la sua apposizione.
Vanno, altresì rimossi, per le medesime ragioni (inesistenza di un titolo), i vasi apposti dalla convenuta sul terrazzo di proprietà esclusiva della parte attrice.
Va, invece, rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno, non avendo parte attrice allegato e specificamente provato i presunti danni che avrebbe patito per effetto dell'occupazione del terrazzo.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne, la domanda volta ad ottenere la rimozione del cancello in ferro che impedisce l'accesso alla scala che conduce al terrazzo, essa è destituita di fondamento, atteso che la servitù di passaggio era finalizzata ad accedere al lavatoio che, tuttavia, è stato rimosso nel 1987.
Pertanto, venuta meno l'utilità, la servitù di passaggio funzionale ad accedere al lavatoio si è estinta per il non uso di esso perpetrato per vent'anni.
Quanto alla domanda riconvenzionale di rimozione della pensilina, nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica la quale ha accertato che essa ha una larghezza di 1,50 mt e lunghezza circa 2,90 mt, presenta una struttura in ferro con sovrastanti pannelli in lamiera Per_ coibentata ed ancorata sul lato Ovest ad ulteriore sporto di proprietà della sig.ra e sul lato Est poggia sul muro del fabbricato della sig.ra ; che ai sensi dell'art. 880 del CP_2
Codice Civile, che recita “Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”;la pensilina viene a trovarsi, in virtù del suddetto articolo, proprio nella parte di muro non comune tra le parti, in quanto risulta posta di circa 15 cm più in alto dalla fine del muro dell'immobile di proprietà della sig.ra ; che ai sensi dell'Art. 907 - Per_1
Distanza delle costruzioni dalle vedute, che recita “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza
Pagina 4 di 7 minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”, la pensilina dedotta, pertanto non rispetta la distanza adeguata, in quanto la stessa è posta ad una distanza di circa 33 centimetri dalla finestra di proprietà della sig.ra ”. Controparte_2
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti.
Parte attrice ha eccepito, nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, di aver usucapito il diritto di mantenere la pensilina in appoggio al muro.
Tale eccezione è priva di pregio e va rigettata.
Invero, per il principio tantum praescriptum quantum possessum, il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall'effettuata trasformazione (cfr. Cass. 10481/1998).
In forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", infatti, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, che si sia protratta continuativamente per venti anni: a differenza che nel caso di costituzione in via negoziale, il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso, per cui ogni loro apprezzabile modificazione interrompe il corso dell'usucapione, dando luogo a una nuova decorrenza del relativo termine (Cass. 6 gennaio 1981 n. 65).
Nel caso di specie, gli stessi testi di parte attrice hanno dichiarato che nel corso degli anni la pensilina in oggetto è stata più volte modificata.
Il teste ha dichiarato, infatti che: “ la tettoia in lamiera ondulata nel Testimone_1
1987 fu rimossa e sostituita con altra, anche questa poi è stata rimossa e sostituita con quella attuale”; il teste ha dichiarato: “posso dire che nella foto 5 di parte convenuta si Tes_2 vede la tettoia realizzata da quattro cinque anni fa, prima vi era la stessa Persona_1 struttura con altri materiali, erano prima di alluminio di colore rosso e vetro retinato e fu realizzata nel 1988 , allorquando mia zia fece la ristrutturazione, prima ancora la stessa era una struttura metallica”.
Pagina 5 di 7 Orbene, dall'esame delle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che l'ultima modificazione della struttura è avvenuta cinque anni prima della deposizione del teste avvenuta in data 13.10.2016 e dunque, all'incirca nel 2011. Tes_2
Ne discende, pertanto, che non risulta maturato il requisito temporale richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione a distanza non legale.
Parte attrice va, pertanto, condannata a rimuovere la pensilina in oggetto.
Quanto all'ultima doglianza di parte convenuta circa la realizzazione della scala di accesso ad un terrazzo illegittimamente realizzato su beni non appartenenti all'attrice che crea una veduta diretta nella cucina di parte convenuta, essa è destituita di fondamento.
Invero, dall'esame del titolo di provenienza dei beni di parte attrice (cfr. atto notarile del
3.11.1942), si evince che al primo piano si accede mediante scala di esclusiva proprietà dell'acquirente (dante causa di parte attrice), sulla quale la parte convenuta Persona_3 vantava diritto di passaggio.
Pertanto, alcun bene è stato costruito sul suolo di parte convenuta e dunque, la relativa domanda riconvenzionale va rigettata.
Va rigetta, infine, anche la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta, non avendo la stessa allegato alcun specifico pregiudizio derivante dalla presunta condotta illegittima di parte attrice.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate;
mentre le spese della ctu vano poste a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede;
1) Dichiara estinto per prescrizione il diritto di servitù di passaggio sulle scale di accesso al terrazzo di proprietà attorea ed a favore della proprietà della parte convenuta per accedere al lavatoio;
2) Dichiara l'inesistenza del diritto a favore della parte convenuta di servitù di sciorinare i panni sul terrazzo di proprietà attorea e per l'effetto condanna parte convenuta a rimuove la struttura in ferro e i vasi presenti su detto terrazzo;
3) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
4) Condanna parte attrice a rimuovere la pensilina ancorata sul lato Ovest ad ulteriore sporto di proprietà attorea e sul lato Est sul muro del fabbricato della parte convenuta;
5) Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali;
Pagina 6 di 7 6) Compensa integralmente le spese di lite;
7) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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