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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5236/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1
in Pozzuoli (Na), alla via Cupa della Fescine 35, e , nata a [...] Parte_2
il 08/10/1977 (C.F. ), residente in [...]
della Fescine 35, rappresentati e difesi dall'Avv. SELLITTI BRUNO, c.f.:
in virtù di mandato in atti;
C.F._3
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARINO GIOVANNI, C.F.:
, in virtù di mandato in atti;
C.F._4
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 8857/2022 (Rep. N. 12505/2022) resa dal
Tribunale di Napoli, XI sezione civile, in data 10/10/2022, nel giudizio rubricato sotto il NRG 34279/2019, sentenza non notificata, con la quale il Giudice adito così dispone:
“a) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore di di € 198.745,97, oltre interessi al tasso legale dal Controparte_1
28.11.2019 e fino al soddisfo;
b) condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite che, già Controparte_1
compensate per 1/4, liquida per i residui 3/4 in € 600,00 per esborsi ed € 5.850,00 per compensi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge”.
Gli appellanti hanno chiesto: “A) in via preliminare: sospendere ex art. 283 c.p.c.
l'esecutività della sentenza N. 8857/2022, ricorrendo gravissimi motivi;
B) Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2
e, in ogni caso, rigettare le domande formulate nei suoi confronti e rigettare
[...]
le domande formulate nei confronti del sig. , siccome le somme Parte_1
reclamate non dovute. In ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata, spiegando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del tutto infondata e priva dei requisiti previsti dalla legge. 2)
Rigettare l'appello proposto dai signori e avverso la sentenza emessa Pt_1 Parte_2
dal Tribunale di Napoli n. 8857 del 2022 perché inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto. 3) Per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata. 4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza in forma alternativa scritta del 02.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 16.10.2025.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, le parti omettevano di comparire anche all'udienza da ultimo indicata per cui la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc. In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 02.10.2025 e dell'omessa comparizione delle parti alla successiva udienza del 16.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I menzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, il 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5236/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1
in Pozzuoli (Na), alla via Cupa della Fescine 35, e , nata a [...] Parte_2
il 08/10/1977 (C.F. ), residente in [...]
della Fescine 35, rappresentati e difesi dall'Avv. SELLITTI BRUNO, c.f.:
in virtù di mandato in atti;
C.F._3
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARINO GIOVANNI, C.F.:
, in virtù di mandato in atti;
C.F._4
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 8857/2022 (Rep. N. 12505/2022) resa dal
Tribunale di Napoli, XI sezione civile, in data 10/10/2022, nel giudizio rubricato sotto il NRG 34279/2019, sentenza non notificata, con la quale il Giudice adito così dispone:
“a) condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore di di € 198.745,97, oltre interessi al tasso legale dal Controparte_1
28.11.2019 e fino al soddisfo;
b) condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite che, già Controparte_1
compensate per 1/4, liquida per i residui 3/4 in € 600,00 per esborsi ed € 5.850,00 per compensi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge”.
Gli appellanti hanno chiesto: “A) in via preliminare: sospendere ex art. 283 c.p.c.
l'esecutività della sentenza N. 8857/2022, ricorrendo gravissimi motivi;
B) Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2
e, in ogni caso, rigettare le domande formulate nei suoi confronti e rigettare
[...]
le domande formulate nei confronti del sig. , siccome le somme Parte_1
reclamate non dovute. In ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali nella misura di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata, spiegando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del tutto infondata e priva dei requisiti previsti dalla legge. 2)
Rigettare l'appello proposto dai signori e avverso la sentenza emessa Pt_1 Parte_2
dal Tribunale di Napoli n. 8857 del 2022 perché inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto. 3) Per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata. 4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza in forma alternativa scritta del 02.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 16.10.2025.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, le parti omettevano di comparire anche all'udienza da ultimo indicata per cui la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc. In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 02.10.2025 e dell'omessa comparizione delle parti alla successiva udienza del 16.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I menzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, il 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio