Articolo 1 della Legge 19 luglio 1929, n. 1638
Versione
26 settembre 1929
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958 , che da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritti marittimo, stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilita' dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles, il 25 agosto 1924, con relativo
Protocollo di firma e Processo verbale firma;

2° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in
Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo Protocollo di firma;

3° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizia di carico, firmata in Bruxelles
il 25 agosto 1924, con relativo Protocollo di firma e
Processo verbale di firma;

4° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'immunita' delle navi di Stato, firmata in
Bruxelles il 10 aprile 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addi' 19 luglio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO - CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Entrata in vigore il 26 settembre 1929