TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1599/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1599 dell'anno 2025 e vertente TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 Parte_1
c.p.c.;
attore E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore; convenuto contumace OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali CONCLUSIONI: per l'attore: “CHIEDE a codesto ecc.mo Giudice di liquidare in favore del ricorrente, quale difensore d'ufficio dell'imputato, in AGGIUNTA a quanto già liquidato col decreto di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio del Tribunale di Lecce, I sezione penale, Giudice Dr.ssa Mazzone, del 19.02.2025 parzialmente opposto1 , anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine e pari alla somma complessiva di € 887,43 (ottocentoottantasette/43), come dettagliatamente calcolata ai nn. 10,11 e 12 della narrativa del ricorso, ovvero nella minore somma che lo stesso Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c. depositato in data 05.03.2025 l'avv. evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Lecce il per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia, l'on.le Tribunale Lecce, in persona di Sua Eccellenza il Presidente, liquidare in favore del ricorrente, quale difensore d'ufficio dell'imputato, il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine e pari alla somma complessiva di € 887,43 (ottocentoottantasette/43),
come dettagliatamente calcolata ai nn. 10,11 e 12 della narrativa di cui sopra (per le ragioni indicate in premessa), ovvero nella minore somma che lo stesso Presidente riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”. La presente opposizione ha ad oggetto il decreto di liquidazione dei compensi emesso il 19.2.2025 dal Giudice della I Sezione penale del Tribunale di Lecce, relativo alla difesa d'ufficio svolta dall'avv. nel procedimento penale R.G.N.R. n. 9294/2021 – R.G.T. Pt_1
n. 3365/2022 a carico di . Parte_2
A sostegno delle rassegnate conclusioni il ricorrente assumeva che: - era stato nominato difensore d'ufficio in favore della nel citato procedimento penale, concluso con Parte_2 sentenza n. 3662/23 del 14.11.2023; - aveva seguito tutte le fasi del processo penale (studio, introduttiva, istruttoria, dibattimentale e decisionale); - dopo l'espletamento del mandato, aveva avviato un'azione civile per recuperare gli onorari nei confronti della sua assistita e che tale giudizio si era concluso con sentenza del Giudice di Pace di Lecce (n. 5142/2024) che condannava la al pagamento della somma di € 1.513,00 quale onorario per la Parte_2 difesa svolta nel processo penale, oltre spese del giudizio civile;
- le aveva notificato atto di precetto per € 2.686,05; - il successivo tentativo di pignoramento mobiliare aveva avuto esito negativo e da una visura dell'Agenzia delle Entrate aveva appurato che la debitrice non era titolare di immobili;
- pertanto, il 9.1.2025 aveva presentato istanza per la liquidazione anche delle spese sostenute per il recupero del credito, pari ad € 887,43 (di cui € 478,40 per il giudizio civile, € 169,83 per l'atto di precetto ed € 239,20 per la procedura esecutiva); - il Giudice aveva, però, liquidato solo l'importo di € 1.198,00 per il procedimento penale, escludendo la somma di € 887,43 relativa alle spese sostenute per il tentativo di recupero del credito. Quale motivo di parziale opposizione avverso il decreto di liquidazione, sosteneva che il Giudice aveva disatteso l'art. 116 d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non aveva riconosciuto al difensore d'ufficio il diritto alla liquidazione anche delle spese per il recupero credito infruttuoso. Pur regolarmente evocato in giudizio, il non si era costituito, sicché all'udienza CP_1 del 10.6.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.12.2025.
2. L'opposizione merita parziale accoglimento nei limiti di seguito illustrati. Va premesso che ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato “quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 (art. 116) il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'Erario senza non dimostra di aver effettuato un vano, serio e non pretestuoso tentativo di recupero (ad esempio attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo), sebbene, una volta che ciò sia dimostrato, non sia tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito; diversamente ciò aggraverebbe in modo eccessivo e non funzionale il difensore d'ufficio (cfr. Cass. n. 8359 del 29/04/2020; conf.
Pagina 2
Cass. n. 32764 del 12/12/2019; Cass. n. 31820 del 05/12/2019; Cass. n. 24104 del 17/11/2011). Non solo l'esperimento del procedimento monitorio o, comunque, l'ottenimento di un titolo esecutivo - nel caso che ci occupa, la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 5142/2024 - costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario. Occorre, quindi, verificare se il difensore ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;
la Cassazione ha più volte ricordato che in caso di dubbio il giudice deve avvalersi dei mezzi previsti dall'art. 15, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, chiedendo “a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”. Ebbene, nella fattispecie in scrutinio, l'avv. ha provato documentalmente di avere Pt_1 chiesto ed ottenuto sentenza dal Giudice di Pace di Lecce n. 5142/2024, notificato l'atto di precetto del 19.11.2024 presso la casa del Comune di residenza (Racale) ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 22.11.2024 (giusto certificato di residenza dell'assistita), tentato il pignoramento mobiliare presso l'indirizzo di residenza della debitrice in data 02.01.2025, verificato l'assenza di immobili su cui la debitrice vantava diritti reali, dimostrando, pertanto, di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, siccome espressamente sancito dall'art. 116 del DPR 115/2002; tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato. Infatti, il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (art. 116) non postula la non abbienza dell'imputata, né presume la sua insolvibilità – e, quindi, il non recupero del credito - ma consiste in un'anticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (cfr. Cass. pen. n. 46741/2007). Costituisce, poi, ius receptum che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale abbia diritto anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla procedura di recupero del credito non andata a buon fine (cfr. Cass. n. 14179/2025; conf. Cass. n. 3489/2024; Cass. n. 3480/2024; Cass. n. 7275/2023; Cass. n. 40073/2021). Del resto, il principio affermato è “del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 Dpr n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato”. Diversamente, “risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale”. Tali spese, dunque, devono considerarsi rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato articolo 116. Si noti, però, che l'eventuale “sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo
Pagina 3
dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali” (così in Cass. n. 23958/2023). Pertanto, non sussistendo alcun giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione. Come già rilevato, il ricorrente ha dato prova del diritto al riconoscimento del compenso per il recupero del credito nei confronti della sua assistita. Nel dettaglio, applicando gli importi minimi del DM 55/14 (nella formulazione vigente ratione temporis) in ragione del valore della controversia, della semplicità del procedimento, della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di prove costituende, all'avv. va Pt_1 riconosciuta la somma di € 400,00 a titolo di compenso, siccome liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza n. 5142/2024 (risultando esso inferiore ai valori minimi applicabili alla fattispecie), la somma di € 276,00 per l'esecuzione mobiliare, la somma di € 118,00 per l'atto di precetto, il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis), stante la natura semplificata del rito, la contumacia del convenuto e tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 1.100,00) per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria, che deve considerarsi come non espletata data la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma dell'impugnato decreto, riconosce dovuta e liquida all'avv. anche la somma di € 794,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e C.A.P. come per legge;
- condanna il a rimborsare in favore dell'avv. Controparte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00 Parte_1 per onorari, € 125,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e C.A.P. come per legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 22/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
Pagina 4