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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/05/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA Applicazione CCAL contrattazione complementare aziendale definitiva nella causa iscritta al n. 161/2024, promossa da:
_________________ CP_1
elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso,
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, , Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , , , ,
[...] CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31
, , , , CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, , ,
[...] Controparte_37 CP_38 CP_39
, , , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, , , ,
[...] CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
, , , ,
[...] Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51
, , ,
[...] Controparte_52 CP_53 Controparte_54 [...]
, , , , CP_55 CP_56 CP_57 CP_58 CP_59
, , ,
[...] CP_60 Controparte_61 Controparte_62
, , , , CP_63 Controparte_64 CP_65 Controparte_66
, , , , CP_67 Controparte_68 CP_69 CP_70 CP_71
e ,
[...] CP_72 tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe in calce al ricorso, dagli Avv.ti Paolo BERTI, Paolo
BAGNASCO, Valerio VERONESI e Fabio MUCCILLI del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Paolo BERTI e Paolo BAGNASCO
Ricorrenti
contro in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_73 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio PROVERA, Andrea BERETTA e
Francesco CRISTIANO, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla memoria di
1 costituzione mediante trasmissione per via telematica ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 123 del
2001, i quali eleggono domicilio presso il loro Studio
Resistente
In punto a: Applicazione CCAL contrattazione complementare aziendale
CONCLUSIONI
I Procuratori dei ricorrenti chiedono e concludono:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
In via principale:
Accertare e, quindi, dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, la nullità e/o
Illegittimità e/o inopponibilità i ricorrenti delle disdette intimate con le lettere prot. 105-106-107 del 18/6/2015, con lettere del 20/2/2017 e con lettera del 4/2/2018 e per l'effetto
Accertare e, quindi, dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, il diritto dei sig.ri
, , , Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , , Controparte_14 CP_74 CP_16 CP_17
, , , CP_18 Controparte_19 Controparte_20 [...]
, , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, , , , CP_24 Controparte_25 Controparte_26 CP_27 [...]
, , , , CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32
, , , , CP_33 CP_34 CP_35 Controparte_36 [...]
, , , CP_37 CP_38 CP_39 CP_40
, , , Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43 CP_44
, , , ,
[...] CP_45 Controparte_46 CP_47 [...]
, , , CP_48 CP_49 CP_50 CP_51 [...]
, , , Controparte_52 CP_53 Controparte_54 CP_55 [...]
, , , , CP_56 CP_57 CP_57 CP_58 CP_59 CP_60
, , Controparte_61 Controparte_62 CP_63 CP_64
, , ,
[...] CP_65 Controparte_66 CP_67 CP_68
, e
[...] CP_69 CP_70 CP_71 [...]
a vedere applicato, ciascuno in relazione alle mansioni attualmente svolte e con CP_72 decorrenza dal 31/12/2024, i ed ex SI.S.ER. e la relativa contrattazione Parte_2 complementare aziendale o di reparto vigente alla data del 17/06/2015 o, in subordine, alla data del 04/12//2018;
2 Accertare altresì il diritto dei sig.ri , , Controparte_2 Parte_1
, , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] Controparte_14 CP_74 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, , Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , ,
[...] CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31
, , , , CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, , ,
[...] Controparte_37 CP_38 CP_39
, , , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, , ,
[...] CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
, , , ,
[...] Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51
, , ,
[...] Controparte_52 CP_53 Controparte_54 [...]
, , , , , CP_56 CP_57 CP_58 CP_59 CP_60
, , Controparte_61 Controparte_62 CP_63 CP_64
, , ,
[...] CP_65 Controparte_66 CP_67 CP_68
, , ,
[...] CP_69 CP_70 CP_71 CP_72
a percepire le differenze retributive derivanti dalla disapplicazione delle clausole e degli accordi disdettati con le lettere prot. 105-106 e 107/2015 con decorrenza dal 18/06/2015 in avanti, il tutto in misura che ci si riserva di quantificare con separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, maggiorati delle percentuali connesse alla difesa di più parti processuali e del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso del C.U. e al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge
Con sentenza esecutiva ex lege.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione e per tutte le ragioni esposte, respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. in quanto inammissibile, anche per carenza di interesse ad agire, e comunque infondato nel merito, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 18.6.2024, i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare
3 l'illegittimità della condotta della convenuta datrice di lavoro che, a far data dal 18/6/2015, aveva unilateralmente modificato la disciplina della contrattazione aziendale vigente fino al 18/6/2015, modificandola in peius a seguito delle disdette di cui alle missive del 18/6/2015, del 20/2/2017
e del 4/12/2018, con conseguente condanna all'applicazione della contrattazione aziendale applicata anteriormente alla prima disdetta a far data dal 31.12.2024, nonchè condanna generica al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi con separato giudizio.
Si costituiva tempestivamente la società, svolgendo numerose eccezioni preliminari e, nel merito, contestando le pretese attoree.
Esperito vanamente tentativo di conciliazione, il giudice -preso atto della rinuncia agli atti ed alla domanda depositata dal ricorrente procedeva con ordinanza fuori udienza all'estinzione Pt_3 del relativo giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante fissava udienza di discussione ed, all'esito di ampia ed articolata trattazione e previa acquisizione del verbale di accordo con le OO.SS. del 2.12.2024, approvato come da mail del 23.12.2024 a seguito di apposita consultazione, si ritirava in camera di consiglio per poi decidere la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, deve preliminarmente essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in punto applicazione della normativa contrattuale previgente alla prima disdetta dell'azienda.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, alla “intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti” consegue che debba “dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (vds. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Applicando tale condivisibile principio al caso di specie, le parti hanno informalmente concordato in sede di discussione sull'inapplicabilità della disciplina aziendale di cui all'atto introduttivo a seguito dell'approvazione dell'accordo sindacale del 2.12.2024.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vds., da ultima, Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010) “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”.
4 In applicazione, quindi, di tale principio, poiché in ricorso è stata richiesta l'applicazione a far data dal 31.12.2024 della contrattazione aziendale vigente fino al 18/6/2015, ma le parti sociali hanno stipulato nuovo contratto aziendale, sostitutivo delle precedenti disposizioni, è evidente che la situazione sostanziale sia mutata in corso di giudizio, facendo venir meno l'interesse ad agire sul punto.
Ciò non toglie, tuttavia, che il giudice debba entrare nel merito del giudizio, sia ai fini della regolamentazione delle spese, sia per provvedere in ordine alla domanda di condanna generica in ordine alle pretese differenze retributive.
A tal proposito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. .
Orbene, alla luce di quanto sopra, deve in primis verificarsi se le modifiche -anche in peius- operate dalle parti sociali alla contrattazione collettiva potessero incidere sul contenuto di un contratto individuale -come quello dei ricorrenti- in cui viene fatto riferimento ad una differente regolamentazione.
A tal proposito, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (vds. ex multis, Cass. Sez. Lav. n°16043/2018) che “in armonia con i principi regolanti l'efficacia degli atti di autonomia privata, nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori: il divieto di deroga in peius posto dall'art.2077 codice civile riguarda infatti esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo" (Cass. 2 marzo 1988 n. 228, 25 febbraio 1988 n. 2021).
Tale principio deve, poi, essere coordinato con l'altro, altrettanto consolidato (vds. Cass. Sez.
Lav. 12 luglio 1986 n. 4517, 26 ottobre 1995 n. 1119; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 14 novembre
1995 n. 11805 e, più recentemente, Cass. Sez. Lav. n.10726/2023), secondo il quale "le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti, sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma, invece, operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore”.
Deve, tra l'altro, chiarirsi che di diritti acquisiti dei lavoratori può parlarsi solo “con riferimento a quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese
5 alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni previgenti” (vds. Cass. Sez. Lav. n.12716/1998).
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, appare chiaro che -in generale- i ricorrenti non possano vantare un diritto soggettivo a mantenere disciplinato il proprio rapporto di lavoro in forza della contrattazione collettiva aziendale indicata in atto introduttivo.
Ma v'è di più.
E' documentalmente provato che, a seguito delle disdette del giugno 2015 e del febbraio 2017
e del dicembre 2018, sia iniziata una intensa attività di incontri tra sindacati ed azienda, da cui sono scaturiti gli accordi aziendali del 27.10.2015 (vds. doc. 4 resistente), del 10.7.2017 (vds. docc.
6-7 resistente) e dell'11.2.2019 (vds. doc. 9 resistente): a seguito dell'approvazione di tali accordi con referendum indetto tra i lavoratori interessati, la società, da un lato ha provveduto a revocare le disdette de quibus e, dall'altro, le parti sociali hanno inteso “superare e sostituire dalle intese previste nel presente Verbale di Accordo e nel relativo Allegato A (vds. doc. 9 resistente, con riferimento all'ultimo CCAL).
Trattandosi di contrattazione aziendale, viene, allora, in rilevo l'ormai assolutamente consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vds., ex multis, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 31201 del 02/11/2021 e, nello stesso senso, Cass. sez. Lav.
n°6044/2012) secondo cui “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato”.
Anche, quindi, a voler ipotizzare una qualche illegittimità dell'iniziale disdetta, la stessa non ha sortito alcun effetto a causa dell'approvazione di nuovi contratti collettivi aziendali, che hanno disciplinato ex novo gli aspetti di cui i ricorrenti si dolgono.
Né a differenti conclusioni si può pervenire -nonostante le pur pregevoli argomentazioni del difensore di parte ricorrente, in forza del disposto della L. Reg. n°36/2001, approvata al momento della costituzione di una società per azioni a capitale pubblico a cui affidare in via definitiva la gestione del . CP_75
E' pur vero che l'art. 13, commi 3, 4 e 5, legge regionale 36/2001 La l.r. 36/2001 si preoccupò non solo di dar corso alla liquidazione della precedente Gestione Straordinaria, affidando tale incombente ad un liquidatore nominato dalla Giunta Regionale, ma anche di garantire il subentro nel rapporto di lavoro del personale dipendente della e di garantire al medesimo Parte_4 personale il mantenimento del trattamento economico e normativo in godimento all'atto della cessazione dell'esercizio dell'attività e della gestione della Casa da Gioco da parte della
Gestione Straordinaria, comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti a tale data, nonché della specifica disciplina regionale in materia: tuttavia non può essere riconosciuto
6 a tale normativa la portata indicata in atto introduttivo, vale a dire una sorta di ultrattività della disciplina di cui trattasi senza limiti temporali.
In primis, non è certo compito di una Legge Regionale provvedere in tal senso, dovendo le questioni di interesse essere disciplinate dalle parti sociali.
Ma anche a voler ritenere per un attimo, che tale legge potesse disciplinare a tempo indeterminato la questione della vigenza degli accordi in essere al momento del trasferimento dei lavoratori, bisogna ricordare che costituisce, ormai, ius receptum (vds. Cass. Sez. Lav.
n°10726/2023 del 20/04/2023) il principio per cui “qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ne consegue che senz'altro parte datoriale aveva il potere di disdettare i precedenti accordi, anche a voler ritenere -e così non è- che la legge regionale avesse cristallizzato a tempo indeterminato l'efficacia dei medesimi.
In parte qua, allora, il ricorso deve ritenersi infondato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda in punto fatto e diritto e la condizione delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) dichiara la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'applicabilità dei contratti collettivi aziendali ex ed ex SI.S.ER. a far data dal Parte_2
31.12.2024
B) rigetta per il resto il ricorso;
C) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 13.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
7
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA Applicazione CCAL contrattazione complementare aziendale definitiva nella causa iscritta al n. 161/2024, promossa da:
_________________ CP_1
elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso,
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, , Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , , , ,
[...] CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31
, , , , CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, , ,
[...] Controparte_37 CP_38 CP_39
, , , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, , , ,
[...] CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
, , , ,
[...] Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51
, , ,
[...] Controparte_52 CP_53 Controparte_54 [...]
, , , , CP_55 CP_56 CP_57 CP_58 CP_59
, , ,
[...] CP_60 Controparte_61 Controparte_62
, , , , CP_63 Controparte_64 CP_65 Controparte_66
, , , , CP_67 Controparte_68 CP_69 CP_70 CP_71
e ,
[...] CP_72 tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe in calce al ricorso, dagli Avv.ti Paolo BERTI, Paolo
BAGNASCO, Valerio VERONESI e Fabio MUCCILLI del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Paolo BERTI e Paolo BAGNASCO
Ricorrenti
contro in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_73 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio PROVERA, Andrea BERETTA e
Francesco CRISTIANO, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla memoria di
1 costituzione mediante trasmissione per via telematica ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 123 del
2001, i quali eleggono domicilio presso il loro Studio
Resistente
In punto a: Applicazione CCAL contrattazione complementare aziendale
CONCLUSIONI
I Procuratori dei ricorrenti chiedono e concludono:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
In via principale:
Accertare e, quindi, dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, la nullità e/o
Illegittimità e/o inopponibilità i ricorrenti delle disdette intimate con le lettere prot. 105-106-107 del 18/6/2015, con lettere del 20/2/2017 e con lettera del 4/2/2018 e per l'effetto
Accertare e, quindi, dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, il diritto dei sig.ri
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a vedere applicato, ciascuno in relazione alle mansioni attualmente svolte e con CP_72 decorrenza dal 31/12/2024, i ed ex SI.S.ER. e la relativa contrattazione Parte_2 complementare aziendale o di reparto vigente alla data del 17/06/2015 o, in subordine, alla data del 04/12//2018;
2 Accertare altresì il diritto dei sig.ri , , Controparte_2 Parte_1
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[...] Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51
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[...] CP_65 Controparte_66 CP_67 CP_68
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[...] CP_69 CP_70 CP_71 CP_72
a percepire le differenze retributive derivanti dalla disapplicazione delle clausole e degli accordi disdettati con le lettere prot. 105-106 e 107/2015 con decorrenza dal 18/06/2015 in avanti, il tutto in misura che ci si riserva di quantificare con separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino al saldo.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, maggiorati delle percentuali connesse alla difesa di più parti processuali e del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso del C.U. e al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge
Con sentenza esecutiva ex lege.
l Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione e per tutte le ragioni esposte, respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. in quanto inammissibile, anche per carenza di interesse ad agire, e comunque infondato nel merito, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 18.6.2024, i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare
3 l'illegittimità della condotta della convenuta datrice di lavoro che, a far data dal 18/6/2015, aveva unilateralmente modificato la disciplina della contrattazione aziendale vigente fino al 18/6/2015, modificandola in peius a seguito delle disdette di cui alle missive del 18/6/2015, del 20/2/2017
e del 4/12/2018, con conseguente condanna all'applicazione della contrattazione aziendale applicata anteriormente alla prima disdetta a far data dal 31.12.2024, nonchè condanna generica al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi con separato giudizio.
Si costituiva tempestivamente la società, svolgendo numerose eccezioni preliminari e, nel merito, contestando le pretese attoree.
Esperito vanamente tentativo di conciliazione, il giudice -preso atto della rinuncia agli atti ed alla domanda depositata dal ricorrente procedeva con ordinanza fuori udienza all'estinzione Pt_3 del relativo giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante fissava udienza di discussione ed, all'esito di ampia ed articolata trattazione e previa acquisizione del verbale di accordo con le OO.SS. del 2.12.2024, approvato come da mail del 23.12.2024 a seguito di apposita consultazione, si ritirava in camera di consiglio per poi decidere la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, deve preliminarmente essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in punto applicazione della normativa contrattuale previgente alla prima disdetta dell'azienda.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, alla “intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti” consegue che debba “dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (vds. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Applicando tale condivisibile principio al caso di specie, le parti hanno informalmente concordato in sede di discussione sull'inapplicabilità della disciplina aziendale di cui all'atto introduttivo a seguito dell'approvazione dell'accordo sindacale del 2.12.2024.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vds., da ultima, Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010) “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”.
4 In applicazione, quindi, di tale principio, poiché in ricorso è stata richiesta l'applicazione a far data dal 31.12.2024 della contrattazione aziendale vigente fino al 18/6/2015, ma le parti sociali hanno stipulato nuovo contratto aziendale, sostitutivo delle precedenti disposizioni, è evidente che la situazione sostanziale sia mutata in corso di giudizio, facendo venir meno l'interesse ad agire sul punto.
Ciò non toglie, tuttavia, che il giudice debba entrare nel merito del giudizio, sia ai fini della regolamentazione delle spese, sia per provvedere in ordine alla domanda di condanna generica in ordine alle pretese differenze retributive.
A tal proposito, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. .
Orbene, alla luce di quanto sopra, deve in primis verificarsi se le modifiche -anche in peius- operate dalle parti sociali alla contrattazione collettiva potessero incidere sul contenuto di un contratto individuale -come quello dei ricorrenti- in cui viene fatto riferimento ad una differente regolamentazione.
A tal proposito, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (vds. ex multis, Cass. Sez. Lav. n°16043/2018) che “in armonia con i principi regolanti l'efficacia degli atti di autonomia privata, nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori: il divieto di deroga in peius posto dall'art.2077 codice civile riguarda infatti esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo" (Cass. 2 marzo 1988 n. 228, 25 febbraio 1988 n. 2021).
Tale principio deve, poi, essere coordinato con l'altro, altrettanto consolidato (vds. Cass. Sez.
Lav. 12 luglio 1986 n. 4517, 26 ottobre 1995 n. 1119; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 14 novembre
1995 n. 11805 e, più recentemente, Cass. Sez. Lav. n.10726/2023), secondo il quale "le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti, sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma, invece, operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore”.
Deve, tra l'altro, chiarirsi che di diritti acquisiti dei lavoratori può parlarsi solo “con riferimento a quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese
5 alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni previgenti” (vds. Cass. Sez. Lav. n.12716/1998).
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, appare chiaro che -in generale- i ricorrenti non possano vantare un diritto soggettivo a mantenere disciplinato il proprio rapporto di lavoro in forza della contrattazione collettiva aziendale indicata in atto introduttivo.
Ma v'è di più.
E' documentalmente provato che, a seguito delle disdette del giugno 2015 e del febbraio 2017
e del dicembre 2018, sia iniziata una intensa attività di incontri tra sindacati ed azienda, da cui sono scaturiti gli accordi aziendali del 27.10.2015 (vds. doc. 4 resistente), del 10.7.2017 (vds. docc.
6-7 resistente) e dell'11.2.2019 (vds. doc. 9 resistente): a seguito dell'approvazione di tali accordi con referendum indetto tra i lavoratori interessati, la società, da un lato ha provveduto a revocare le disdette de quibus e, dall'altro, le parti sociali hanno inteso “superare e sostituire dalle intese previste nel presente Verbale di Accordo e nel relativo Allegato A (vds. doc. 9 resistente, con riferimento all'ultimo CCAL).
Trattandosi di contrattazione aziendale, viene, allora, in rilevo l'ormai assolutamente consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vds., ex multis, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 31201 del 02/11/2021 e, nello stesso senso, Cass. sez. Lav.
n°6044/2012) secondo cui “i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato”.
Anche, quindi, a voler ipotizzare una qualche illegittimità dell'iniziale disdetta, la stessa non ha sortito alcun effetto a causa dell'approvazione di nuovi contratti collettivi aziendali, che hanno disciplinato ex novo gli aspetti di cui i ricorrenti si dolgono.
Né a differenti conclusioni si può pervenire -nonostante le pur pregevoli argomentazioni del difensore di parte ricorrente, in forza del disposto della L. Reg. n°36/2001, approvata al momento della costituzione di una società per azioni a capitale pubblico a cui affidare in via definitiva la gestione del . CP_75
E' pur vero che l'art. 13, commi 3, 4 e 5, legge regionale 36/2001 La l.r. 36/2001 si preoccupò non solo di dar corso alla liquidazione della precedente Gestione Straordinaria, affidando tale incombente ad un liquidatore nominato dalla Giunta Regionale, ma anche di garantire il subentro nel rapporto di lavoro del personale dipendente della e di garantire al medesimo Parte_4 personale il mantenimento del trattamento economico e normativo in godimento all'atto della cessazione dell'esercizio dell'attività e della gestione della Casa da Gioco da parte della
Gestione Straordinaria, comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti a tale data, nonché della specifica disciplina regionale in materia: tuttavia non può essere riconosciuto
6 a tale normativa la portata indicata in atto introduttivo, vale a dire una sorta di ultrattività della disciplina di cui trattasi senza limiti temporali.
In primis, non è certo compito di una Legge Regionale provvedere in tal senso, dovendo le questioni di interesse essere disciplinate dalle parti sociali.
Ma anche a voler ritenere per un attimo, che tale legge potesse disciplinare a tempo indeterminato la questione della vigenza degli accordi in essere al momento del trasferimento dei lavoratori, bisogna ricordare che costituisce, ormai, ius receptum (vds. Cass. Sez. Lav.
n°10726/2023 del 20/04/2023) il principio per cui “qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ne consegue che senz'altro parte datoriale aveva il potere di disdettare i precedenti accordi, anche a voler ritenere -e così non è- che la legge regionale avesse cristallizzato a tempo indeterminato l'efficacia dei medesimi.
In parte qua, allora, il ricorso deve ritenersi infondato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda in punto fatto e diritto e la condizione delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) dichiara la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'applicabilità dei contratti collettivi aziendali ex ed ex SI.S.ER. a far data dal Parte_2
31.12.2024
B) rigetta per il resto il ricorso;
C) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 13.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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