Articolo 138 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 138.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)

Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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