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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 138.
(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)
Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)
Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Commentari • 24
- 1. Cassazione penale n. 1152/1981https://www.brocardi.it/ · 155.90236
[…] I, , 30 luglio 2008, n. 31943, , (c.c. 4 luglio 2008) , Pellegrini. [RV240682] Accanto al ne bis in idem processuale, che si sostanzia nel principio della forza preclusiva del giudicato, si pone quello del ne bis in idem sostanziale inteso come divieto di punire due volte il medesimo fatto-reato che trova rilievo con riferimento ai giudicanti stranieri nell'art. 138 c.p. […]
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Giurisprudenza • 84
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/08/2022, n. 1722Provvedimento: […] 9.7.2016, anche se l'istanza ex art. 138 c.p. fosse stata presentata ed accolta per intero […] Con riferimento, infine al secondo profilo di contestazione della prestazione professionale, inerente la produzione di documenti allegati all'istanza ex art. 138 c.p.p., il Tribunale rilevava non esservi la prova in ordine alla disponibilità anche di perizia giurata né della sentenza di estradizione, non prodotta in causa, né della sentenza di condanna brasiliana, non ritenendo provata la trasmissione al difensore anche di tale atto. […]Leggi di più...
- art. 138 c.p.·
- responsabilità professionale avvocato·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- art. 348bis c.p.c.·
- prova del nesso causale·
- traduzione giurata sentenza straniera·
- liberazione anticipata·
- art. 342 c.p.c.·
- danno da ritardo scarcerazione