Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 12/05/2025, n. 9018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9018 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03773/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3773 del 2023, proposto da
MA ZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Sabotino n. 49/E;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
IA HI Stratico, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria finale emanata in data 20 dicembre 2022 relativa di cui al Bando di Concorso emanato con Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 28 del 08.04.2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, per la figura di “assistente amministrativo gestionale (codice AAG/TC) (art. 1 comma 3 sub J del bando).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 72 bis e 73, comma 3, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
col ricorso in esame il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso indicato in epigrafe, dal quale è stato escluso per mancato superamento della prova scritta, unica prova prevista, avendo lo stesso raggiunto il punteggio di 18,8, inferiore a quello minimo di 21;
la prova selettiva scritta è stata tempestivamente gravata dinanzi a questo Tribunale con ricorso 12624/2022, respinto con sentenza breve n. 15597 del 23.11.2022, poi sospesa in appello con ordinanza n. 567 del 13.02.2023;
dopo la proposizione del ricorso in epigrafe (notificato il 15.02.2023 e depositato l’1.3.2023) e nelle more del presente giudizio, in data 9.6.2023 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato- sezione IV n. 5672 pronunciata il 25.05.2023, che ha confermato la sentenza di I grado, rigettando il ricorso proposto dal ricorrente;
Ritenuto che:
sussista una ragione in rito che preclude l’esame nel merito della controversia, atteso che la sentenza resa in appello ha determinato la formazione del giudicato sostanziale in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione;
da ciò derivi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, della quale si è dato avviso a verbale;
Considerato che è evidente, infatti, che l’annullamento, in tutto o in parte, della graduatoria, non consentirebbe, in ogni caso, al ricorrente di essere riammesso alla procedura concorsuale;
Ritenuto, conclusivamente, che:
il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
le spese debbano porsi a carico del ricorrente; trattasi all’evidenza di un abuso del diritto intervenuto in corso di giudizio, nel quale è stato in modo espresso dichiarato il permanere dell’interesse alla decisione all’esito di comunicazione di cortesia sul punto, pur essendo inequivocabile il suo venir meno per effetto del giudicato formatosi in relazione all’esclusione del ricorrente dal concorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO